REGIONE LAZIO
Allegato 3.C
REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX XXXXXXXXX
ACCORDO QUADRO BIENNALE CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI ANNUALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AZIENDA XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X/X
Il Responsabile del Procedimento Ing. Xxxxx X’Xxxxxx
(gennaio 2021)
Sommario
Art.1 - Oggetto dell’Accordo Quadro 3
Art.2 - Ammontare dell'Accordo Quadro e importo individuale di ciascun firmatario dell'Accordo 4
Art.3 - Modalità di stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti annuali 5
Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili e classificazione delle Imprese 5
Art.5 - Descrizione dettagliata delle opere 6
Art.6 - Requisiti ed indicazione specifiche dei materiali e dei componenti 7
Art.7 - Condizioni di appalto 8
Art.8 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei contratti individuali 8
Art.9 - Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti individuali 8
Art.10 - Oneri per i firmatari dell'Accordo Quadro e dei contratti individuali 11
Art.11 - Sistema e attrezzature informatiche 12
Art.12 - Durata dell'Accordo Quadro - Consegna e inizio dei lavori dei contratti annuali 15
Art.13 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - Dotazione minima della struttura operativa 17
Art.14 - Termine per l'ultimazionedei lavori - collaudo annuale 18
Art.15 - Potere e ordini della direzione dei lavori 19
Art.16 - Anticipazione e contabilizzazione dei lavori 20
Art.17 - Pagamenti in acconto ed a saldo 21
Art.18 - Garanzia sulla rata di saldo 22
Art.19 - Revisione dei prezzi 22
Art.21 – Tracciabilità dei flussi finanziari 23
Art.22 - Cauzione provvisoria dell'Accordo Quadro 24
Art.23 - Cauzione definitiva del contratto individuale 24
Art.24 - Assicurazione a carico dell'impresa 24
Art.25 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 26
Art.26 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 27
Art.27 - Cartello di cantiere 27
Art.28- lavori festivi e fuori dell'orario normale 27
Art.29- Disciplina nel cantiere 28
CAPO I
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art.1 - Oggetto dell’Accordo Quadro
Oggetto del presente capitolato speciale è la sottoscrizione di un Accordo Quadro con n.2 operatori economici, per l'aggiudicazione di appalti annuali di lavori a misura, da svolgere nel periodo di validità dell'accordo stesso, rientranti nelle categorie di lavorazioni a richiesta descritti al successivo art. 4, occorrenti all'esecuzione, programmata e non, delle attività di manutenzione degli immobili in proprietà o nella disponibilità dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Le imprese risultate vincitrici della competizione di gara, seguendo l'ordine di arrivo in graduatoria, saranno chiamate, previo formale invito, a stipulare contratti annuali di appalti di lavori per operare, alternandosi ogni anno, nel territorio di competenza di 2 macro aree.
Pertanto per la durata di validità dell'Accodo Quadro in ogni ambito territoriale, o macro area, sarà ammesso un solo operatore economico.
La rotazione delle due imprese selezionate avverrà seguendo l'ordine prestabilito indicato nella relativa tabella dell'art. 2 del presente Capitolato.
A ciascuno degli operatori selezionati saranno commissionati, nel periodo di due anni di durata dell'Accordo, lavori per un importo pari ad 1/2 di quello complessivo dell'Accordo stesso e indicato al successivo Art. 2. Il raggiungimento di tal limite di spesa per qualsiasi firmatario dell'Accordo comporta la conclusione del suo contratto e per lui la conclusione dell'Accordo stesso.
Nell'ambito di ciascun contratto annuale la realizzazione delle opere avverrà mediante emissione di singoli ordini di lavoro o commesse per l'esecuzione di lavori di manutenzione, come più avanti descritti al successivo Art.9.
La tipologia dei lavori oggetto d’appalto è individuata all’art.3 c.1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. In caso di rinnovo o sostituzione di parti strutturali, i lavori saranno eseguiti solo a valle dell’elaborazione di un progetto esecutivo redato a cura e spese della ditta aggiudicataria di ciascun lotto e preventivamente approvato dal Committente.
L'Azienda si riserva la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell'Elenco senza che l'operatore economico possa avanzare pretese di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
Analogamente non costituisce motivo di pretesa di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, il fatto che l'Accordo Quadro si intende esteso automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Azienda San Xxxxxxx Xxxxxxxxx, successivamente alla stipula dell'Accordo stesso.
Sono compresi nei contratti annuali sottoscritti in virtù dell'Accordo Quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Capitolato.
L'esecuzione dei lavori sarà effettuata secondo la regola dell'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento delle prestazioni da svolgere, dovrà inoltre adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza delle maestranze e delle cose relative ai fabbricati, ai locali ed alle aree nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo.
In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo all'esterno dei fabbricati dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni agli utenti ad a terzi oltre che ai lavoratori.
All'interno degli edifici, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire i lavori organizzandosi opportunamente e procurando minor disagio possibile agli utenti delle strutture sanitarie.
Art.2 - Ammontare dell'Accordo Quadro e importo individuale di ciascun firmatario dell'Accordo
L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è fissato in complessivi € 3.500.000,00 oltre IVA, di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso1, così ripartito per Macro Aree:
Macro Area | Importo biennale | |
Importo lavori | di cui oneri per la sicurezza | |
I | € 1.750.000,00 | € 50.000,00 |
II | € 1.750.000,00 | € 50.000,00 |
Sommano | € 3.500.000,00 | € 100.000,00 |
Ciascuna impresa firmataria dell’Accordo partecipa per la quota di 1/2 all'importo complessivo dei lavori, in conseguenza della rotazione annua prevista sul territorio di ciascuna Macro Area.
Con riferimento a ciascuna Macro Area è indicato di seguito l'importo per il periodo di 18 mesi e quello relativo agli oneri per la sicurezza dei lavori che ciascun operatore firmatario è chiamato ad eseguire, in conseguenza della rotazione prevista col presente Accordo nel suo periodo di validità:
Macro Area | Importo annuale Importo lavori di cui oneri per la sicurezza | |
I | € 875.000,00 | € 25.000,00 |
II | € 875.000,00 | € 25.000,00 |
Sommano | € 1.750.000,00 | € 50.000,00 |
Nel periodo di validità dell'Accordo, la rotazione delle imprese sul territorio è indicata, con riferimento al numero d'ordine di arrivo in graduatoria, nella tabella che segue.
Macro Area | Durata dell’Accordo Quadro | |
Primo anno | Secondo anno | |
I | 1° classificato | 2° classificato |
II | 2° classificato | 1° classificato |
Secondo l'ordine di rotazione qui sopra stabilito per Macro Area, ciascuno operatore è chiamato a svolgere i lavori di manutenzione applicando ai prezzi a base di appalto il medesimo ribasso col quale è collocato in graduatoria.
Il valore complessivo dell'Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione ad affidare lavori fino alla concorrenza contrattuale mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito.
Art.3 - Modalità di stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti annuali
Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per tutto il periodo di validità dello stesso, ciascun operatore acquisisce il diritto di sottoscrivere annualmente contratti di lavoro per ricevere le singole commesse o ordini di lavoro, e si impegna ad eseguire i lavori ordinati, nel tempo e nel luogo indicati dal presente Capitolato Speciale d'appalto.
I contratti stipulati in virtù dell'Accordo Quadro sono interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016.
L'Azienda può ordinare, alle medesime condizioni del contratto, per ciascun ordine di lavoro o commessa un aumento o una diminuzione dei lavori corrisposti a misura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo previsto per il singolo ordine, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.
L'importo del corrispettivo a misura di ogni ordine di lavoro può variare pertanto, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità ordinate ed effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato.
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite (vedi art. 2).
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili e classificazione delle Imprese
I lavori che formano oggetto dell'appalto, dettagliatamente illustrati nel presente Capitolato, appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l'importo a base d'asta del presente Accordo Quadro:
categoria | Importo | |
OG1 | Prevalente | € 950.000,00 |
OG2 | Scorporabile | € 100.000,00 |
OG11 | Scorporabile | € 700.000,00 |
I lavori sono subappaltabili nei termini di legge.
Ai fini della qualificazione delle imprese candidate è richiesta la classifica III relativa alla categoria prevalente OG1 e la classifica III relativa alla categoria scorporabile OG11 riferite alla quota presunta massima di lavori che potranno venire affidati a ciascuno dei 2 aggiudicatari dell'Accordo
Quadro, come riportato al precedente art. 2, non sul totale complessivo dei lavori previsti con l'intero Accordo Quadro.
Art.5 - Descrizione dettagliata delle opere
I lavori di manutenzione relativi al presente Accordo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle avvertenze generali e delle specifiche tecniche riportate negli articoli dell'elenco prezzi costituito dalla Tariffa Prezzi della Regione Lazio ed. 2012 pubblicata sul BURL n.41 del 28/08/2012.
In generale riguarderanno l’esecuzione di interventi sulle opere edili e sugli impianti dai quali restano esclusi gli impianti di produzione del calore per riscaldamento (centrale termica).
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario della Regione Lazio;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la manutenzione degli immobili dell'Azienda di cui al presente Accordo riguarda gli interventi parziali o totali di rifacimento o sostituzione eseguiti:
• sui pavimenti e rivestimenti interni ai reparti;
• sugli intonaci e le pitture;
• sui paramenti esterni con interventi estesi anche alle strutture portanti, agli infissi esterni, alle facciate (cornicioni, balconi, marciapiedi, bancali, cornici, intonaci, coibentazioni, rivestimenti, tinteggiature, ecc.), ai vani scala, agli androni, ecc.;
• sulle coperture a tetto o piane, con interventi relativi alle impermeabilizzazioni e alle coibentazioni, ai camini, ai lucernari e a tutte le opere da lattoniere (grondaie, pluviali, compluvi e displuvi), etc.:
• sulle reti di raccolta e smaltimento delle acque usate e meteoriche;
• sulle aree esterne, pavimentazioni pedonali e carrabili, muri di sostegno, muretti, recinzioni di qualsiasi genere, elisuperficie, etc.;
• sui serramenti ed infissi interni;
• sugli impianti elettrici e speciali (rivelazione ed allarme incendi, telefonia e dati, ecc..);
• sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
Art.6 - Requisiti ed indicazione specifiche dei materiali e dei componenti
Per tutti i lavori da svolgere in ciascun appalto annuale di lavori, è fatto obbligo all'esecutore di utilizzare tecnologie e materiali compatibili con gli elementi tipologici, architettonici, strutturali e impiantistici del manufatto edilizio sul quale interviene, fatte salve eventuali prescrizioni di esecuzione disposte dalla D.L. In particolare i materiali installati nei locali ad uso sanitario dovranno risultare conformi ai requisiti minimi richiesti per l’accreditamento delle strutture sanitarie di cui al DPR 14/01/1997 e s.m.i. alla norma CEI 64-8 parte VII (limitatamente alle caratteristiche di conducibilità dei pavimenti) nonché alla regola tecnica per la prevenzione incendi negli Ospedali.
In ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Ambiente 11 gennaio 2017 i materiali edili dovranno garantire i requisiti minimi di eco-compatibilità e riciclo (CAM). Con particolare riferimento alle norme in materia di bioedilizia, gli interventi aventi tale natura dovranno soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:
• massima traspirabilità;
• minima igroscopicità;
• antistaticità e ridotta conducibilità elettrica;
• assenza di emissioni nocive;
• assenza di fumi nocivi e tossici in caso di incendio;
• stabilità nel tempo;
• inattaccabilità da muffe, insetti, roditori;
• assenza di radioattività;
• elevata inerzia termica;
• provenienza da risorse rinnovabili o riciclate;
• biodegradabilità o riciclabilità;
• provenienza da processi produttivi esenti da nocività o da ridotto impatto ambientale.
CAPO II
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.7 - Condizioni di appalto
L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli appalti annuali di lavori da esso derivanti secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Art.8 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei contratti individuali
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
1. Offerta tecnica ed economica;
2. relazione generale introduttiva;
3. capitolato speciale d'appalto parte I/A e I/B;
4. capitolato speciale d'appalto parte II;
5. elenco dei prezzi unitari composto dalla Tariffa dei Prezzi 2020 Regione Lazio, D.G.R. 955 del 04/12/2020;
6. piano di sicurezza e di coordinamento - linee guida - di cui all'artìcolo 100, del D.Lgs. 81/2008 da integrare ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), D.Lgs. 163/06, stima costi della sicurezza e DUVRI;
7. elenco immobili relativo alle Xxxxx Xxxx;
Gli oneri della sicurezza indicati sono stati determinati, ai sensi del punto 4 dell'allegato XV D.lgs. 81/08 e s.m.i., tenuto conto delle ricorrenze storiche accertate per lavori analoghi nonché dei lavori ricorrenti individuati.
Il piano di sicurezza e di coordinamento - linee guida - sarà integrato in corso d'opera in base ai singoli ordini di lavoro; analogamente il piano operativo di sicurezza sarà integrato e/o modificato in corso d'opera.
Art.9 - Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti individuali
I mezzi ed il personale dovranno essere facilmente riconoscibili: in particolare il personale dovrà indossare adeguati abiti da lavoro, con impresso il logo e/o la ragione sociale dell'Impresa per la quale operano, provvisto di protezioni personali idonee a norma di legge; tutto il personale addetto dovrà essere munito di cartellino identificativo ed il/i capisquadra dovranno essere sempre rintracciabili tramite telefono cellulare, i cui numeri dovranno essere comunicati alla D.L. prima del giorno fissato per la consegna dei lavori.
Le commesse o ordini di lavoro, registrati sul programma informatico di cui al successivo art. 11, da parte del personale·della D.L., conterranno il numero della segnalazione, la data di ricezione
della richiesta pervenuta in Azienda, la data e l'ora di trasmissione che sarà considerata, a tutti gli effetti, quale decorrenza del tempo di intervento delle squadre per essere attive sul posto.
Le commesse o ordini di lavoro di manutenzione indicheranno altresì il luogo dell’intervento e la natura dei lavori da eseguire, la durata e l'importo presunto lordo dei lavori stessi, calcolato sulla base di un preventivo o di una perizia, secondo i casi, a cura dell'Ufficio della D.L. che lo trasmette.
In attesa della messa in funzione del sistema Informativo di cui al successivo art.11, gli ordini di lavoro o commesse saranno emessi all'appaltatore utilizzando il modello allegato B al presente Capitolato.
L'esecuzione di ogni lavoro di manutenzione non è in alcun modo subordinata all'accettazione della relativa richiesta di intervento da parte dell'Affidatario, posto che eventuali riserve o eccezioni dovranno essere riportate nel verbale di consegna lavori o nei lìbri contabili.
Le commesse o ordini di lavoro, che richiedono/autorizzano lo svolgimento, sono inoltrate all'Appaltatore:
1. direttamente dalla D.L. nel caso di importo presunto lordo fino ad euro 5.000,00;
2. dalla D.L. previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento nel caso di importo presunto lordo superiore ad euro 5.001,00;
L'Impresa è tenuta a controllare che lo svolgimento di ogni singola richiesta di lavoro, ancorché soggetta a variante, non comporti un supero di spesa rispetto alla somma preventivata. Qualora si profili tale eventualità, l'Impresa dovrà premunirsi di ottenere dalla D.L. la relativa autorizzazione a procedere, nel rispetto dei limiti autorizzativi sopra indicati. In mancanza di autorizzazione superiore le lavorazioni eseguite in non saranno contabilizzate fino alla eventuale superiore approvazione.
E' fatto salvo per la D.L. di ordinare all’Appaltatore il ripristino quo ante, a sua cura e spese, di quanto eseguito in difformità agli ordini impartiti.
Se chiesto dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire un adeguato numero di fotografie (ante, inter e post operam) che sarà preso in esame per l'elaborazione della contabilità e·considerato parte integrante della stessa. Se la consegna della documentazione fotografica avviene tramite supporto informatico questa deve essere raccolta in singole cartelle nominate con il numero assegnato all'intervento dalla D.L.
l'Appaltatore dovrà inoltre riportare sul sistema informatico di cui al successivo art. 11 - a valere quale comunicazione resa all'Ufficio Direzione Lavori - la data di ultimazione dei lavori di ogni singola commessa nel giorno stesso del suo completamento.
l'appaltatore dovrà gestire quindi le commesse o ordini di lavoro o richieste di intervento inoltrate dalla D.L., con modalità tali da garantire:
• la ricezione delle stesse in house e l'esecuzione dei lavori nei giorni lavorativi, di 8 ore giornaliere, secondo l'orario previsto dai vigenti contratti di lavoro adottati. La centrale operativa dell'Appaltatore dovrà essere dotata del sistema informatico di cui al successivo art. 11, accessibile in web da parte del personale dell'ufficio della direzione dei lavori;
• il tempestivo riscontro online dell'andamento dei lavori ordinati, eseguiti o quelli ancora in corso;
• la flessibilità delle maestranze operative per svolgere compiutamente un intervento, passando cioè dall'attività manutenzione d'urgenza a quella di manutenzione ordinaria o straordinaria strettamente connessa, finalizzate a riparare, rinnovare e sostituire finiture di edifici o di porzioni di edifici se ordinato dalla D.L.;
• la massima efficienza con inizio dei lavori sul luogo d'intervento entro le ore 7.30 di ogni giorno lavorativo;
• l'integrale e puntuale svolgimento dei lavori, mantenendo inalterata per tutta la durata dei lavori la fruibilità degli impianti se compatibile e degli immobili;
• la tempestiva comunicazione alla D.L. di ulteriori stati di pericolo, o di non funzionamento degli impianti, che dovessero emergere durante lo svolgimento dei lavori, o che venissero rilevati dalle·maestranze dell'appaltatore in occasione dell'accesso ai luoghi ancorché non attinenti i lavori commissionati;
• l'utilizzo dei mezzi d'opera, occorrenti all'esecuzione degli interventi, perfettamente equipaggiati e in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme che regolano la materia della sicurezza sul lavoro;
• il confinamento e/o la recinzione delle aree di cantiere o d'intervento, ove necessario per norme di Legge o Regolamenti: gli immobili, gli impianti e le aree, interessate dagli interventi, dovranno essere sempre posti "in sicurezza", sia nelle prime fasi dell'intervento che in quelle successive di lavoro come richiesto dall'Azienda. Qualora il ripristino e/o il completamento fossero affidati ad altre imprese, tali condizioni di sicurezza dovranno essere mantenute fino alla consegna dell'opera agli operatori incaricati;
• il ripristino dello stato prestazionale e della funzionalità del sub sistema edilizio a conclusione di ciascun intervento.
L'appaltatore dovrà garantire lo svolgimento dei lavori da parte delle maestranze nel rispetto delle normative o regolamenti vigenti, sollevando l'Azienda dal pagamento di sanzioni, eventualmente, elevate dagli altri organismi preposti al controllo del territorio o alla tutela dei beni e fabbricati vincolati, qualora determinate da negligenza, omissione o colpa dell'appaltatore.
Nei suddetti casi l'Appaltatore incorrerà nell'applicazione della penale prevista all'art.20; qualora la sanzione venisse comminata all'Azienda e da questa liquidata, la suddetta penale sarà incrementata dell'importo della sanzione.
Nel caso in cui la sanzione venisse comminata all'Impresa, questa dovrà fornire alla D.L. riscontro dell'avvenuto pagamento.
Qualora per l'esecuzione dei lavori (se già non previsto dalla D.L.) si rendesse necessaria l'Occupazìone del Suolo Pubblico - anche per poche ore di lavoro - l'Impresa dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio della Direzione dei lavori.
Ricevuta la predetta comunicazione la D.L potrà redigere la relativa documentazione a firma del Direttore dei Lavori, a ciò appositamente delegato per lo svolgimento del presente appalto, da inoltrare a Roma Capitale e disporre, per la lavorazione in corso, la relativa sospensione a valere fino alla data di rilascio della relativa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Successivamente l'appaltatore, ricevuta dalla D.L. la documentazione, dovrà altresì provvedere, nel limite massimo dei 2 giorni successivi, a presentarla presso gli uffici di Roma Capitale competenti
per territorio, anticipando per conto dell'Azienda gli eventuali oneri richiesti; l'importo cauzionale resta a Suo carico.
Qualora l'Impresa Appaltatrice non comunichi tempestivamente alla D.L. la necessità di chiedere l'occupazione del suolo pubblico - ovvero tardi nella presentazione o nel ritiro dell'autorizzazione all'OSP presso il competente ufficio - incorrerà nella penale prevista nei casi di ritardo di cui all' art. 20.
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richiedesse una occupazione del suolo pubblico in via d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto ad avviare, in luogo del Committente, le relative procedure in vigore presso l'ufficio di Roma Capitale, essendo a ciò deputato in virtù del presente Capitolato. In tale caso l'intervento è procrastinato per non più di 3 ore ovvero, laddove la domanda di occupazione di suolo pubblico in via d'urgenza è accettata solo se sottoscritta dall'Azienda (proprietario- committente), l'Appaltatore è tenuto ad attivarsi per sottoporre la stessa alla firma del D.L.
Di tale ultima circostanza l'Appaltatore ne darà immediata notizia alla D.L., per procedere alla formalizzazione della richiesta come per i casi ordinari.
Quanto stabilito dal presente capitolato per l’ottenimento dell’OSP si applica per l’ottenimento di eventuali nulla osta preventivi da parte di altri Enti di controllo quiali Soprintendenza archeologica e/o paesagistica, VV.FF., ecc..
Le somme anticipate dall'appaltatore per l'ottenimento dei nulla osta preventivi saranno liquidate con apposito certificato di pagamento previo presentazione delle reversali, senza altro onere aggiuntivo.
In ogni caso l'appaltatore è tenuto alla immediata messa in sicurezza dei luoghi (confinamento dei luoghi, mantovane di protezione di percorsi di accesso,etc.).
Art.10 - Oneri per i firmatari dell'Accordo Quadro e dei contratti individuali
L'Impresa è tenuta a comunicare a mezzo di lettera raccomandata ogni modificazione intervenuta dei propri assetti societari, entro i dieci giorni successivi alla modificazione, fornendo la documentazione del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, per la verifica presso la Prefettura.
In caso di ritardo della suddetta comunicazione, oltre il decimo giorno successivo al verificarsi dell'evento, sarà applicata la penale prevista all'art. 20 del presente Capitolato. Decorsi 30 giorni di ritardo l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto per fatto dell'appaltatore.
Sono a carico della Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:
a) la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei servizi e dei lavori, franchi da ogni spesa di imballaggio e di trasporto;
b) la recinzione delle aree di cantiere per garantire la sicurezza delle maestranze e di terzi;
c) la richiesta di preventiva autorizzazione, da inoltrare con sufficiente anticipo, alla D.L. per eseguire lavori causa di potenziali danni per i terzi o disagio agli utenti della strutura sanitaria, specificando la durata, prevista o presumibile, dei lavori e la modalità di esecuzione, nonché a preavvisare tutti gli utenti coinvolti e verificare se, all'interno degli immobili interessati, ci siano
situazioni particolari degli utenti ai quali, l'interruzione delle condizioni normali d'esercizio (ad esempio sconnessione elettrica), potrebbero causare problemi gravi;
d) la collocazione durante i lavori di transenne, cartelli e quanto altro necessario a garantire la pubblica incolumità ed a limitare l'ingombro del suolo al tempo, necessario per l'esecuzione dei lavori. Qualora fosse indispensabile lasciare, durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni ed illuminare le zone interessate onde evitare danni a persone, cose, ecc.;
e) la ricerca e lo spostamento di infrastrutture e condotte interrate interferenti con i lavori;
f) l'adempimento degli obblighi assunti per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per la scelta dei materiali impiegati che dovranno essere di qualità;
g) la nomina di un Direttore del Cantiere ed un Capo Cantiere responsabili per conto dell'appaltatore di tutte le attività di manutenzione, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori e a ricevere gli ordini della D.L.; il nominativo delle persone di cui sopra dovrà essere comunicato all'Azienda per Iscritto all'atto della conseguadei lavori;
h) rendere sempre reperibile, durante lo svolgimento dei lavori, un. rappresentante delegato a ricevere ordini dalla D.L. e a rilasciare copia dell'ordine di servizio sottoscritto per conto dell'appaltatore;
i) eseguire i lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità. Il personale tecnico, dovrà essere pienamente idoneo ad assolvere le incombenze cui è deputato, riguardo al trattamento dei dati sensibili cui è destinato con obbligo di segretezza. In particolare la mano d'opera impiegata dovrà essere composta - almeno per il 50% arrotondato all'unità superiore della dotazione delle maestranze impiegate dall'appaltatore - di lavoratori in possesso di una anzianità di servizio continuativo non inferiore a 5 anni, con non più di 3 contratti di lavoro.
l'Azienda si riserva la facoltà di far intervenire in qualsiasi momento, e senza preavviso, altre Imprese, per lavori che si rendessero necessari nel periodo di validità dell'Accordo, per qualsiasi altro lavoro fosse necessario eseguire sugli immobili e sulle aree, ciò senza che nulla abbia a pretendere l'appaltatore firmatario dell'Accordo la cui sottoscrizione costituisce patto espresso per l'esercizio da parte dell'Azienda di detta facoltà.
Art.11 - Sistema e attrezzature informatiche
Ciascun operatore partecipante all'Accordo Quadro e firmatario di contratti annuali è tenuto a predisporre all'interno della propria struttura (in house) - su proprio sito WEB in area appositamente dedicata - un sistema informativo; nello specifico un sistema informatico SIW (Sistema Informativo su Web) visibile in rete globale, nel quale sia possibile riassumere e gestire tutte le fasi, informazioni e dati delle diverse attività di cui si compone l'appalto in oggetto.
Il sistema informatico dovrà essere completamente conforme alla normativa vigente in ambito di sicurezza informatica (Legge 196/2003 e successivi aggiornamenti).
Il Database dovrà permettere la memorizzazione della localizzazione degli immobili oggetto degli interventi7 e di tutti i lavori eseguiti in virtù del presente Accordo Quadro.
Le spese per la realizzazione del sistema informatico sono a carico di ogni operatore partecipante all'Accordo Quadro. Gli operatori selezionati possono accordarsi per disporre di un unico sistema operativo con la medesima interfaccia.
Il sistema informatico su WEB dovrà consentire l'accesso nel World Wide Web all'ufficio della direzione dei lavori ed al RUP.
Per l'inoltro delle segnalazioni di urgenza il personale preposto dell'Azienda dovrà poter accedere al SIW mediante login e password personali, con inserimento automatico e autonomo in apposita schermata all'interno del browser personale.
Con riferimento a ogni singola commessa o ordine di lavoro, dovrà essere registrata a cura di ogni Appaltatore in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori, consentendo il monitoraggio e l'archiviazione dei dati utili quali, a puro titolo indicativo:
- (INFO SEGNALAZIONI E CLIENTI) ricezione ed archiviazione dei dati relativi ai "clienti" ed alle richieste _di lavoro, con la registrazione dell'inizio e della fine di ciascun intervento nonché dei giorni di prolungamento dei lavori oltre la data fissata per la loro ultimazione; analogamente per la ricezione e archiviazione dei solleciti, richiami e ordini di servizio;
- (INFO OPERATIVITA' DELLE SQUADRE E DEI MEZZI) registrazione e archiviazione dati relativi alla composizione, dislocazione sul territorio e attività delle squadre di intervento e dei mezzi in dotazione;
- (INFO ATTIVITA' CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E
ADDEBITO PER CENTRO DI COSTO (di fabbricato e di utente, vedi in appresso) registrazione e archiviazione dati relativi alla spesa di ciascun intervento fino alla liquidazione e collaudo;
- (INFO DATI) archiviazione della documentazione relativa ad ogni singolo lavoro di manutenzione (documentazione relativa allo smaltimento delle materie di risulta, autorizzazioni varie, documentazione fotografica, ecc., in formato pdf).
Il sistema, direttamente accessibile on line, deve essere disponibile ed utilizzabile per tutte le necessità della D.L. e, più in generale, dell'Azienda Committente, da qualsiasi postazione in rete globale, mediante le apposite credenziali di accesso personali (il numero degli Utenti del Committente qualificati all'accesso sarà comunicato dopo l'aggiudicazione definitiva).
Successivamente all'aggiudicazione, previo formale invito saranno consegnati all'Appaltatore da parte del responsabile del procedimento in formato elettronico XLS, l'elenco degli immobili oggetto degli interventi (per l'inserimento nel database relativo al SIW che verrà adottato dal/dagli affidatario/i e successivamente implementato) e per ognuno dei quali immobili il sistema dovrà garantire la·registrazione, archiviazione e rendicontazione dei lavori richiesti ed eseguiti, completi della indicazione della tipologia dell'intervento e del relativo costo netto finale.
Il sistema informatico dovrà consentire l'aggiornamento della consistenza immobiliare, registrando i dati inviati aggiornati periodicamente trasmessi dalla D.L. mediante file XLS.
Tramite il sistema informatico adottato i lavori e gli interventi svolti dovranno risultare registrati per "centro di costo" riguardante il complesso definito in via preliminare da: indirizzo del fabbricato e distretto di appartenenza.
Con cadenza bimestrale (vedi art. 17), propedeutico alla redazione di ciascun SAL, l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare su supporto informatico adeguato, la documentazione contabile preliminare con evidenziati, per ogni fabbricato, il numero, la tipologia, la quantità e gli importi contabilizati dei lavori eseguiti ed ultimati. In ogni caso, il sistema informatico dovrà consentire l'estrazione di reportistica, in tempo reale e a diversi livelli di aggregazione in formato XLS e Primus ACCA, direttamente dalle utenze messe a disposizione dell'ufficio della direzione dei lavori.
Si precisa che il sistema informativo nonché il sistema informatico rivestono carattere di fondamentale importanza per l'Azienda, per cui dovranno essere posti in opera, completi e funzionanti, entro i primi 45 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro - coincidente con quello di sottoscrizione del contratto di appalto di lavori relativi al primo anno, in modo da risultare accessibili al personale preposto dell'Azienda alla scadenza di detto periodo. L'avvio del sistema informativo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalla D.L. e dall'appaltatore.
Il mancato rispetto del suddetto periodo previsto per la messa in funzione del sistema, e/o l'interruzione o sospensione del suo funzionamento, oltre 36 ore consecutive durante il periodo di validità dell'Accordo, comporteranno ogni volta l'applicazione della penale indicata all’art. 20.
Se il ritardo - o le eventuali interruzioni del servizio nel periodo dell'appalto - dovesse essere superiore a 30 giorni sarà proposta dal RUP la risoluzione in danno del contratto.
Nel periodo di 45 giorni previsto per l'elaborazione del sistema informativo e la formazione del personale dell'Azienda, dovranno essere comunque garantite le funzioni di ricezione delle chiamate, la loro registrazione nonché l'archiviazione dei dati previsti dal sistema.
La successiva migrazione di detti dati provvisori nel sistema informatico dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni dalla sua messa in funzione, garantendo la loro integrale trascrizione. Il mancato rispetto del termine suindicato comporterà l'applicazione della penale appositamente indicata all'art. 20.
CAPO III
TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art.12 - Durata dell'Accordo Quadro - Consegna e inizio dei lavori dei contratti annuali
La durata dell'Accordo Quadro è di 730 (settecentotrenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del primo ordine di lavoro inerente il contratto annuale del primo anno di lavori o al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la relativa annualità.
L'esecuzione dei lavori ha inizio, per ciascun operatore firmatario, dopo la sottoscrizione del primo contratto annuale di lavori, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, contestuale all'emissione del/dei primo/i ordine/i di lavoro, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore nella Macro Area di competenza, individuata secondo l'ordine di arrivo in graduatoria, indicata al precedente art. 2.
Al termine del primo contratto annuale, nel primo giorno utile dopo la scadenza, sarà redatto un nuovo verbale di consegna lavori in relazione alla Macro Area cui è destinata l'impresa, sempre come ìndicato al precedente art. 2.
Alla emissione di ciascun ordine o commessa di lavoro successivo, la sottoscrizione del relativo verbale di consegna è acquisita:
- mediante restituzione alla Direzione dei lavori dell'ordine di lavoro controfirmato dall'appaltatore, nel periodo di tempo necessario alla messa in funzione del sistema informativo;
- in maniera telematica con l'inserimento della richiesta sul sistema informatico direttamente da parte del personale della direzione dei lavori;
L'inizio effettivo dei lavori dovrà avvenire nel tempo massimo appresso riportato, in relazione alle diverse tipologie di intervento. Se l'appaltatore non provvederà ad iniziare i lavori nei tempi previsti e ciò dovesse ripetersi per 5 volte anche non consecutive, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere·il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. I tempi di inizio dei lavori previsti per ciascuna tipologia di intervento sono i seguenti:
manutenzione straordinaria urgente | entro 3 ore dalla richiesta o OdL |
manutenzione straordinaria normale | entro 48 ore dalla richiesta o OdL |
manutenzione ordinaria | entro 48 ore dalla richiesta o OdL |
NB: Odl acronimo di ordine di lavoro
decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di lavoro.
Il periodo di tempo utile per dare i lavori completi ed ultimati è indicato dalla direzione dei lavori direttamente nell'ordine di lavoro o commessa e pertanto indicato sul sistema informativo.
In caso di ritardo nell'avvio dei lavori sarà applicata la penale giornaliera prevista e descritta al successivo art. 20 del presente capitolato.
Qualora i ritardi nel dare le opere complete ed ultimate dovessero ripetersi per 10 volte, anche non consecutive, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma·restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno; senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
L'inoltro della commessa o ordine di lavoro all'appaltatore da parte della D.L. anche in via telematica ha valere quindi quale processo verbale di consegna di ogni singola opera, ancorché non espressamente ivi indicato, da per acquisita la dichiarazione che l'area o l'immobile su cui devono svolgersi i lavori è libera da persone e cose e tale da non trovare impedimento all'avvìo e la prosecuzione dei lavori stessi.
Nel caso in cui manchi la disponibilità dell'intera area o dell'intero immobile, la consegna del lavoro potrà effettuarsi in più volte, con verbali di consegna parziale ovvero con successivi ordini di lavoro, fermo restando la immediata messa in sicurezza dei luoghi ove necessario. L'appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni, scrivere riserve o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi. La data di consegna a tutti gli effetti è quella dell'ultimo verbale di consegna.
Nel caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'Inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato.
Ai fini·del presente articolo l'appaltatore dovrà disporre oltre che del sistema informatico, di numero di fax dedicato sempre attivo ovvero di un indirizzo e-mail, ovvero di qualunque mezzo di cui sia possibile la tracciabilltà della trasmissione dati, fermo restando che il sistema informatico descritto all’art. 11 dovrà garantire sempre la traccìabilità della ricezione e dell'accettazione dell'ordine di lavoro a valere quale verbale di consegna controfirmato dall'appaltatore.
Per tutta la durata contrattuale, l'Appaltatore dovrà garantire la presenza continuativa delle maestranze, in grado di iniziare e completare i lavori, provvedendo alle occorrenti sostituzioni del personale eventualmente in malattia, in permesso e/o posto in ferie.
Art.13 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - Dotazione minima della struttura operativa
L'ordine di esecuzione di ogni ordine di lavoro affidato in base a ciascun contratto di appalto avverrà in linea generale col criterio cronologico; ogni eventuale variazione avverrà secondo le istruzioni fornite dalla direzione dei lavori in base alle necessità.
L'appaltatore potrà organizzare il cantiere e l'esecuzione dei lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l'organizzazione e la conduzione dei lavori stessi, a giudizio della D.L. sentito il responsabile unico del procedimento, non contrasti con la buona riuscita delle opere e con gli interessi dell'Amministrazione.
L'Impresa appaltatrice dovrà garantire la dotazione di mano d'opera adeguatamente attrezzata con materiali, mezzi d'opera, dispositivi di sicurezza, furgoni e automezzi di servizio, di opere provvisionali e materiali di consumo, commisurati all'entità dei lavori di manutenzione.
Per tutta la durata dell'appalto, al fine di coordinare tutte le attìvìtà previste dal contratto di appalto, ciascun operatore firmatario dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata a tale attività, in contatto diretto con il personale preposto dell'Azienda all'Ufficio di direzione dei lavori composta da personale impiegato che abbia le necessarie capacità operative per gestire i dati informatici on line, come previsto all'art. 11, nonché il traffico telefonico e i fax necessari a garantire le fasi di ricezione ed invio delle informazioni (vedi anche art. 12).
La struttura organizzativa dovrà garantire il presidio attivo dell'appaltatore nei seguenti orari giornalieri: nei giorni feriali dalle 7,30 alle 16,30.
La squadra tipo impiegata per gli interventi di manutenzione dovrà avere la seguente consistenza e qualifica minima:
squadra tipo per interventi edili:
- n.1 operaio I livello;
- n.1 operaio III livello;
squadra tipo per interventi impiantistici:
- n.1 operaio cat. II;
- n.1 operaio cat III super;
L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione contemporanea di almeno 2 cantieri.
L'appaltatore dovrà provvedere alla necessaria sostituzione del personale assente per malattia, ferie, assenze, etc., in modo tale da garantire l'attività della struttura organizzativa e la presenza della mano d'opera impiegata per tutti i giorni feriali della durata dell'Accordo, dando tempestiva comunicazione alla D.L. di ogni modificazione intervenuta.
In caso di interventi urgenti da eseguirsi nei giorni festivi e di notte, l’appaltatore dovrà garantire la reperibilità telefonica H24 del capo commessa designato e l’immediata attivazione di una squadra di pronto intervento adeguatamente attrezzata che agisca nel rispetto delle tempistiche riportate nel precedente art.12.
Qualora il capo commessa non risulti reperibile o si verifichino ritardi nel pronto intervento notturno e festivo per 2 volte, anche non consecutive, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma·restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno; senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Art.14 - Termine per l'ultimazionedei lavori - collaudo annuale
L'Accordo Quadro avrà la durata di anni due a decorrere dalla data del verbale di consegna del/dei primo/i intervento/i richiesto/i e comunque fino al raggiungimento del massimo importo previsto. In virtù dell'ultimo contratto annuale, i lavori potranno protrarsi oltre la data di scadenza del secondo anno e fino al completamento dell'ordine di lavoro recante la data di completamento più avanti rispetto a quella fissata per la conclusione dell'Accordo Quadro.
Analogamente, al cessare del primo contratto annuale e in conseguenza della rotazione delle imprese, a ciascuna impresa firmataria dell'Accordo Quadro, non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione nell'ambito del territorio della Macro Area ove la stessa ha lavorato, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli assegnati prima della scadenza, al termine dei quali sarà redatto il verbale di ultimazione cui si riferiscono i lavori conclusi.
In conseguenza della rotazione, ciascuna impresa potrà ricevere nuovi ordini di lavoro unicamente dalla struttura di direzione lavori della Macro Area ove è prevista la sua attività come indicato al precedente art. 2, vedi anche art. 12, in conseguenza del successivo contratto di appalto.
In ciascun ordine di lavoro o commessa è riportato dal Direttore dei lavori il termine ultimo di scadenza entro il quale dovranno risultare eseguiti i lavori commissionati, il mancato rispetto del quale comporterà l'applicazione delle penali previste in caso di ritardo (vedi anche art. 12 e art. 20).
Nel calcolo del tempo contrattuale di ogni ordine di lavoro si terrà conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
L'impresa dovrà provvedere alla consegna delle opere realizzate di ciascun ordine di lavoro, dando comunicazione alla Direzione del loro completamento, nel rispetto della tempistica prevista.
Come indicato al precedente art. 1 il raggiungimento dell'importo stimato massimo di € 1.750.000,00, definito all'art. 2, comporta per l'appaltatore la conclusione del contratto di appalto in corso e conseguentemente dell'Accordo stesso.
In dipendenza della rotazione delle imprese firmatarie dell'Accordo nelle due Macro Aree, i lavori cesseranno alla fine di ciascun contratto annuale, al termine del quale sarà chiusa la contabilità e verranno collaudati i lavori, come appartenente ad appalti distinti.
Art.15 - Potere e ordini della direzione dei lavori
La composizione dell'ufficio di direzione lavori verrà comunicata all'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto e comunque prima della redazione del primo processo verbale di consegna lavori.
Al cessare di ciascun contratto annuale e in conseguenza della rotazione delle imprese partecipanti all'Accordo Quadro, l'ufficio della direzione dei lavori sarà quello della struttura della Macro Area cui e destinata, come indicato al precedente art. 2.
La Stazione Appaltante concede mandato al direttore dei lavori quale responsabile per quanto attiene l'esecuzione tecnica e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione alle disposizioni del responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti e dal quale riceverà eventuali istruzioni.
Il direttore dei lavori svolge i compiti di cui all’art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 così come definiti nella relativa linea guida ANAC.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori vistati dal responsabile del procedimento dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi (vedi art. 27) o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA
Art.16 - Anticipazione e contabilizzazione dei lavori
Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale annuale, da compensare limitatamente alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso dell'anno contabile.
Pertanto, per ciascuna delle due annualità previste dall'Accordo, la quota di anticipazione verrà percentualmente calcolata in relazione all'importo dei lavori che saranno affidati annualmente in virtù della rotazione prevista al precedente art. 2.
Si applica l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
La contabilità dei lavori sarà redatta come prescritto dalla linea guida ANAC “il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”.
I lavori a misura saranno valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi menzionato al precedente art. 8. Detti prezzi si intendono comprensivi di ogni somministrazione, prestazione, spesa, oneri ed altro, relativi alla fornitura, al trasporto ed al collocamento in opera di qualsiasi materiale.
Si specifica infatti che nei prezzi unitari inclusi nell'Elenco Xxxxxx si intende compresa e compensata ogni opera, materiale spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilìte dal contratto
I prezzi unitari contrattuali indicati all'art. 8, corrispondono alla situazione attuale del mercato locale senza necessità, perciò, di incremento alcuno.
Ciò in quanto la partecipazione all’Accordo Quadro ha carattere pluriennale e determina condizioni definibili come "medio-alte" per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali.
Non sussiste pertanto alcuna altra condizione che giustifichi l'applicazione di incrementi o decrementi percentuali sui prezzi di tariffa, ad esclusione del ribasso offerto in sede di gara.
I prezzi applicati alle opere da eseguirsi tengono conto dell'aspetto tecnico economico delle condizioni in cui l'esecuzione dei lavori dovrà essere condotta.
Art.17 - Pagamenti in acconto ed a saldo
In deroga a quanto previsto all'art.17 del C.S.A. Parte II, per ciascun contratto annuale, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati all’Appaltatore dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.
Gli acconti saranno erogati al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145/2000 sia delle rate di acconto precedenti, allo scadere di ciascun bimestre per importi non inferiori ad 1/6 dell'importo annuale dei lavori commissionati in base all'Accordo Quadro.
Qualora non si raggiunga l'importo minimo contabilizzabile in ciascuno dei SAL periodici, nel bimestre di riferimento, la contabilità relativa potrà restare aperta per un massimo di 15 giorni successivi la scadenza del bimestre, oltre i quali il SAL di importo insufficiente verrà riassorbito in quello successivo.
Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni S.A.L
Il conto finale dei lavori trasmesso tempestivamente al RUP dal Direttore dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ciascuna annualità, accertata con apposito verbale.
Con il conto finale annuale, riferito a ciascuna Macro Area nel quale ogni operatore ha eseguito i lavori, è determinato e proposto l'importo della rata di saldo dovuto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
Il conto annuale finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Per il pagamento della rata di saldo si applica il D.Lgs. 192/2012 e, pertanto, il termine di 90 giorni a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (art. 102 D.Lgs. 50/2016) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 60.
II pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art.18 - Garanzia sulla rata di saldo
Ai sensi dell’art.103 comma 6 del il D.lgs 50/2016, prima del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà stipulare una garanzia fideiussoria di pari importo, valida fino alla data alla quale il colludo assume carattere definitivo
Art.19 - Revisione dei prezzi
Resta esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art.20 - Penali
L'entità delle penali previste per i singoli contratti annuali, per quanto previsto all'art. 17 del C.S.A. Parte II, è fissata nella quota dell’uno per mille per ogni giorno di ritardo sull'inizio effettivo dei lavori e sulla loro ultimazione indicata dalla direzione dei lavori su ciascun ordine di lavoro.
E' altresì applicata la penale di:
- € 1.500 per ciascuna difformità rilevata sull’effettiva composizione della squadra tipo rispetto a quanto offerto in sede di gara;
- € 1.500 per ciascuna difformità rilevata sull’effettivo numero massimo di cantieri attivati contemporaneamente rispetto a quanto offerto in sede di gara;
- € 500,00 per mancata trasmissione alla D.L della documentazione di avvenuto smaltimento per qualsiasi materiale da tradurre a discarica ovvero in assenza della documentazione prevista (formulari) relativamente a ciascun ordine di lavoro;
- € 500,00 per ciascuna sanzione elevata dagli organismi preposti al controllo sul territorio per mancato rispetto delle normative o regolamenti vigenti riguardo la gestione e conduzione dei lavori e di rispetto della sicurezza dei lavoratori, come indicato al precedente art. 9;
- € 500,00 per ciascuna mancata tempestiva comunicazione sulla necessità di richiedere l'occupazione del suolo pubblico presso il competente ufficio comunale, ovvero tardi nella presentazione o nel il ritiro dell'autorizzazione all'OSP, come indicato al precedente art. 9;
- € 500,00 in caso di ritardo nella comunicazione relativa ad ogni modificazione intervenuta dei propri assetti societari, oltre il decimo giorno dal suo verificarsi, come indicato al precedente art.10.
- € 500,00 giornaliere in caso di ritardo, oltre 45 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino al 30 giorno successivo a quello previsto per la messa in funzione del sistema informativo accessibile su web al personale dell'Azienda committente, ovvero per ogni giorno o frazione di giorno in più, oltre ai 3 concessi, in caso di interruzione o sospensione del suo funzionamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro;
- € 500,00 giornaliere in caso di ritardo, oltre 15 giorni dalla messa in funzione del sistema informativo accessibile su web al personale dell’Azienda committente, per popolare il sistema di tutti i dati da migrare, precedentemente acquisiti e gestiti dall'appaltatore con l'inizio dei lavori;
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento ad ogni singola prescrizione tecnica, organizzativa, funzionale e amministrativa contenute nel presente Capitolato e/o, ove necessario, disposte con apposito ordine di servizio;
Le penali eventualmente comminate, saranno applicate al conto finale previsto al precedente art.17.
E' fatta salva ogni azione di autotutela dell'Azienda che potrà provvedere, in caso di inadempienza, in danno dell'Appaltatore.
Art.21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
In merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si fa presente che tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Azienda sui conti correnti dedicati, dei quali l'aggiudicatario dovrà fornire gli estremi identificativi, prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi del comma 8 della citata legge 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
CAPO V CAUZIONI E GARANZIE
Art.22 - Cauzione provvisoria dell'Accordo Quadro
Con la stipula dell'Accordo Quadro, le garanzie provvisorie presentate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 saranno svincolate previo rilascio da parte dell'Aggiudicatario della cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto annuale di lavori.
Art.23 - Cauzione definitiva del contratto individuale
A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto quant'altro indicato o richiamato nel contratto di appalto, l'Affidatario costituisce una cauzione definitiva conforme a quanto disposto dall’art. 130 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia in parola, sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs.50/2016, e definitivamente solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato, qualora, durante l'esecuzione del contratto la Stazione appaltante dovesse, valersi in tutto o in parte di essa.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere:
- ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali;
- non integrata in caso di aumento degli stessi importi, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
La garanzia di cui al presente articolo deve contenere espressamente la "rinuncia della preventiva escussione del debitore principale", la rinuncia di cui all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art.24 - Assicurazione a carico dell'impresa
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a consegnare al RUP per tramite del D.L., prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto annuale, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (vedi anche l'art.16 del capitolato speciale d'appalto parte II).
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Ai fini del contratto di appalto annuale la polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale annuale dell'operatore firmatario dell'Accordo Quadro di € 1.050.000,00 (euro novecentoottantacinquemila/00).
La polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata, da parte di ogni operatore firmatario dell'Accordo Quadro, per una somma assicurata di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
La mancata consegna della polizza di cui al presente articolo costituisce grave negligenza e inadempimento dell'appaltatore con facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto di Appalto.
MANODOPERA
Art.25 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori; in particolare l'Appaltatore:
a) si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
b) si obbliga ad osservare le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
c) si obbliga al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
NORME FINALI
Art.26 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti nell'elenco dei prezzi unitari; sono esclusi gli oneri per il tributo speciale per il deposito in discarica o impianto autorizzato. Nei casi di trasporto a discarica autorizzata è fatto obbligo all'appaltatore produrre i formulari di identificazione del rifiuto.
L'impresa dovrà utilizzare, per lo smaltimento dei materiali di scavo e di demolizione, gli impianti di stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti autorizzati nel territorio del Comune di Roma o limitrofi purché in quest'ultimo caso la distanza comporti una convenienza economica per la Stazione Appaltante. In caso contrario essa non avrà diritto ad alcun onere aggiuntivo per il trasporto sulle distanze maggiori.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
Art.27 - Cartello di cantiere
L'appaltatore, nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, deve predisporre ed esporre in sito un numero adeguato (comunque non inferiore a due) di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 150 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e le indicazioni fornite dalla D.L.
Art.28- lavori festivi e fuori dell'orario normale
Qualora necessario potranno eseguirsi lavorazioni fuori dell'orario normale giornaliero o di notte purché:
1. esse siano espressamente richieste dal direttore dei lavori con Ordine di Servizio, per motivi di necessità ed urgenza dell'Azienda;
2. esse siano espressamente richieste dall'impresa e autorizzate dal direttore dei lavori, per poter ultimare i lavori nel termine stabilito.
In tutti i due casi l'autorizzazione del direttore dei lavori è subordinata all'assenso del responsabile del procedimento.
Nel caso in cui le lavorazioni in parola siano disposte dal direttore dei lavori, e solo in questo caso, oltre alle spese di illuminazione occorrenti per l'esecuzione dell'eventuale lavoro notturno, saranno riconosciute le somme che risulteranno dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai Contratti di Lavoro (vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori) alle quote d'incidenza della manodopera desunte dalle specifiche analisi del prezzi se presenti; in caso contrario, le somme derivanti dall'applicazione delle suddette maggiorazioni alle ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato. Tali maggiorazioni verranno comunque assoggettate al ribasso d'asta ed a tutte le restanti condizioni di capitolato e di contratto. Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'impresa qualora le opere siano state eseguite al di fuori dell'orario normale di lavoro per scelta della medesima, allo scopo di ultimare, prima o in tempo utile, i lavori; in questo caso, potranno essere addebitate all'impresa, le maggiori spese per la direzione dei lavori.
Art.29- Disciplina nel cantiere
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare da tutto il personale da essa dipendente le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
Il direttore dei lavori può esigere il cambiamento dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
- all'effettuazione dei rilievi tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto. o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale dipendente e dei suoi operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.
Allo stesso obbligo sono tenuti i subappaltatori.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (direttore dei lavori e/o responsabile del procedimento) che svolgerà funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo successivo del D.L.
Note
1 Estratto dalla Tariffa Regione Lazio edizione 2020:
…... si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:
• costi della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4. Tali costi sono elencati nel capitolo "S'' della presente Xxxxxxx;
• oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 (quali O.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, ossia quali quota parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R. 207/10).
Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto). Leggi anche le premesse generali alla Parte S - Costi della Sicurezza contenuta nella Tariffa Regione Lazio edizione 2012 e quelle al punto s.1.01 riguardanti gli APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO della medesima Tariffa.
DATA TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale.
DATA TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA