Assicurazione a carico dell’impresa Clausole campione

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. L'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Assicurazione a carico dell’impresa. L’appaltatore ha altresì presentato apposita polizza assicurativa n. , emessa da ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le coperture e i massimali assicurati, meglio descritti all’art. del Capitolato d’Appalto.
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Assicurazione a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Assicurazione a carico dell’impresa. Art. 34 Variazione dei lavori
Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice dei contratti e dell’articolo 125 del dpr 207/2010 e xx.xx. l’esecutore dei lavori assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo l’esecutore dei lavori ha stipulato la seguente polizza assicurativa ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………l con i seguenti importi garantiti: sezione A: • partita 1 = importo di aggiudicazione (opere) • partita 2 = euro 3.000.000,00 (opere preesistenti) • partita 3 = euro 800.000,00 (demolizione e sgombero) sezione B = euro 1.500.000,00 (responsabilità civile) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dal- la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.