PF
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Fondo a ombrello di diritto svizzero della categoria
«Altri fondi per investimenti tradizio-nali»
Prospetto comprensivo di contratto del fondo
Parte I Prospetto
Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, le infor- mazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base e l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l’ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote dei comparti.
Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nelle informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.
1. Informazioni sul fondo a ombrello rispettivamente sui comparti
1.1 Indicazioni generali concernenti il fondo a ombrello rispettivamente i comparti
PF è suddiviso nei comparti seguenti:
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Global Climate Equity Fund
- Global Fund
- Swiss Small Caps Fund
- High Dividend Fund
Il contratto del fondo è stato allestito dalla direzione del fondo di concerto con la banca depositaria ed è stato approvato dall’Au- torità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per la prima volta nel 2022. Il presente prospetto e il contratto del fondo si basano sui prospetti originari comprensivi del contratto del fondo dei comparti sopra menzionati prima della conver- sione in un fondo a ombrello contrattuale.
1.2 Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti
Il fondo a ombrello risp. i comparti non hanno personalità giuri- dica in Svizzera. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito né all’imposta sul capitale.
La direzione del fondo può richiedere per il comparto corrispon- dente il rimborso completo dell’imposta preventiva federale pre- levata sui redditi in Svizzera.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi in cui vengono effet- tuati gli investimenti. In virtù degli accordi sulla doppia imposi- zione o di convenzioni analoghe, la direzione del fondo richie- derà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori¹ domiciliati in Svizzera.
¹ Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia alla distinzione tra forma maschile e femminile; quest’ultima è tuttavia sempre sottintesa.
I redditi distribuiti dai comparti (a investitori domiciliati in Sviz- zera o all’estero) sono assoggettati all’imposta preventiva sviz- zera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti/ distribuiti separatamente sono esenti dall’imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva detratta con un’indicazione nella loro dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata. Il reddito netto trattenuto dai comparti e reinvestito è assogget- tato all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli investitori domiciliati all’estero possono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base a un’eventuale convenzione sulla doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. In assenza di accordi in tal senso è impossibile chiedere il rimborso.
Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modi- fica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell’investi- tore in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di com- parti sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo paese di domicilio. Per informazioni al riguardo gli investitori sono invi- tati a rivolgersi al proprio consulente fiscale.
I comparti sono soggetti al seguente regime fiscale: Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)
Questi comparti si qualificano come istituto finanziario non dichiarante ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
FATCA
I comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed-Compliant Financial Institution (Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471–1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
1.3 Esercizio contabile
L’esercizio contabile decorre dal 1º settembre al 31 agosto.
1.4 Società di audit
La società di audit è Xxxxx & Young SA, Basilea.
1.5 Quote
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Swiss Small Caps Fund
Le quote sono al portatore.
- Global Fund
- High Dividend Fund
- Global Climate Equity Fund
Classe di quote «A» al portatore Classe di quote «I» nominativa
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Global Climate Equity Fund
- Global Fund
- Swiss Small Caps Fund
- High Dividend Fund
Di regola, le quote non sono emesse in forma di titoli, ma sol- tanto contabilizzate.
La direzione ha il diritto, conformemente al contratto del fondo e previa approvazione della banca depositaria e dell’autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote.
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Swiss Small Caps Fund
Questi comparti non sono suddivisi in classi di quote.
- Global Fund
Attualmente esistono le seguenti classi di quote:
Classe di quote | Moneta di riferimento | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Accordo scritto | Unità minima negoziabile | Commissione p.a.3 | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
A | CHF | CHF 100 | 04.11.2002 | No | 0,001 | 0,79% | Al por- tatore | a distribu- zione |
I2 | CHF | CHF 100 | 15.10.2019 | Sì | 0,001 | 0,19% | Nomi- nativa 4 | a capitalizza- zione |
2 La classe di quote «I» è offerta unicamente a una ristretta cerchia di investitori (cfr. § 6).
3 Commissione forfettaria di gestione della direzione del fondo. Questa viene uti- lizzata per l’amministrazione, la gestione patrimoniale, le incombenze della ban- ca depositaria ed ev. per l’attività di distribuzione.
4 Le quote nominative devono essere obbligatoriamente registrate e custodite presso UBS Switzerland AG.
Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un’altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote cui fa capo una determinata prestazione.
- High Dividend Fund
Attualmente esistono le seguenti classi di quote:
Classe di quote | Moneta di riferimento | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Accordo scritto | Unità minima negoziabile | Commissione p.a.3 | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
A | CHF | CHF 100 | 31.10.2017 | No | 0,001 | 1,43% | Al por- tatore | a distribu- zione |
I2 | CHF | CHF 100 | 15.10.2019 | Sì | 0,001 | 0,34% | Nomi- nativa 4 | a capitalizza- zione |
2 La classe di quote «I» è offerta unicamente a una ristretta cerchia di investitori (cfr. § 6).
3 Commissione forfettaria di gestione della direzione del fondo. Questa viene uti- lizzata per l’amministrazione, la gestione patrimoniale, le incombenze della ban- ca depositaria ed ev. per l’attività di distribuzione.
4 Le quote nominative devono essere obbligatoriamente registrate e custodite presso UBS Switzerland AG.
Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un’altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote cui fa capo una determinata prestazione.
- Global Climate Equity Fund
Attualmente esistono le seguenti classi di quote::
Classe di quote | Moneta di riferimento | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Accordo scritto | Unità minima negoziabile | Commissione p.a.3 | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
A | CHF | CHF 100 | No | 0,001 | 0,98% | Al por- tatore | a distribu- zione | |
I2 | CHF | CHF 100 | Sì | 0,001 | 0,24% | Nomi- nativa 4 | a capitalizza- zione |
2 La classe di quote «I» è offerta unicamente a una ristretta cerchia di investitori (cfr. § 6).
3 Commissione forfettaria di gestione della direzione del fondo. Questa viene uti- lizzata per l’amministrazione, la gestione patrimoniale, le incombenze della ban- ca depositaria ed ev. per l’attività di distribuzione.
4 Le quote nominative devono essere obbligatoriamente registrate e custodite presso UBS Switzerland AG.
Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un’altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote cui fa capo una determinata prestazione.
1.6 Quotazione e negoziazione
Le quote non vengono quotate. L’emissione e il riscatto delle quote dei comparti avvengono quotidianamente.
1.7 Condizioni per l’emissione e il riscatto di quote dei comparti
Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote, conferiti con gli appositi moduli, sono accettati esclusivamente da PostFi- xxxxx SA e dagli uffici postali, dalle filiali PostFinance e dagli Operations Center. È possibile conferire ordini di sottoscrizione e di riscatto anche tramite Internet. Le quote dei comparti possono essere emesse o riscattate ogni giorno lavorativo ban- cario (da lunedì a venerdì). Emissioni o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale [incl. il 24 dicembre], Capodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei prin- cipali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del comparto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. PostFinance SA, la direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione.
Il trattamento degli ordini ha luogo presso i centri di elabora- zione di PostFinance SA, che provvedono altresì all’inoltro alla banca depositaria. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto regi- strati presso i centri di elaborazione di PostFinance SA al più tardi entro le ore 13.30 (cut-off time) di un giorno lavorativo ban- cario (giorno di conferimento dell’ordine) vengono eseguiti in base al valore netto d’inventario calcolato il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione). Il valore netto d’in- ventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiu- sura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione gene- ralmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’ade- guata valutazione del valore netto d’inventario dei comparti.
Il prezzo di emissione corrisponde al valore netto d’inventario calcolato il giorno di valutazione più la commissione di emis- sione. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d’inventario del giorno di valutazione, dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 11.1.4.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swin- ging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del contratto del fondo.
Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscri- zioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valuta- zione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione.
Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adeguamento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di
valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del pre- sente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’uti- lizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d’in- ventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese accessorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese acces- sorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione del fondo, opportuno alla luce delle circostanze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situa- zione di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adeguamento può risultare superiore o inferiore rispetto alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la dire- zione del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investi- tori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inven- tario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di supe- rare il valore massimo.
Il prezzo di emissione e riscatto è arrotondato a CHF 0.01. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari).
Le quote possono essere custodite solo in un deposito di PostFi- xxxxx o di uno dei suoi canali di distribuzione.
1.8 Destinazione degli utili
In linea di principio, il reddito netto dei comparti è distribuito senza spese agli investitori entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio contabile. Gli utili di capitale non vengono di regola distribuiti, bensì destinati al reinvestimento nel fondo.
- Global Fund
- High Dividend Fund
- Global Climate Equity Fund
Nel caso di classi di quote a capitalizzazione il reddito netto è cumulato annualmente con il patrimonio del relativo comparto per essere reinvestito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.
1.9 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti
1.9.1 Sostenibilità
Panoramica degli approcci ESG per specifici comparti Comparti azionari:
- ESG Swiss Equity Fund
- Global Climate Equity Fund
Comparti misti:
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
Comparti obbligazionari:
- ESG Bond Fund
Il concetto di sostenibilità applicato ai comparti che prendono in considerazione la sostenibilità mira a integrare gli aspetti ESG in diverse fasi del processo di investimento includendo ausili orien- tativi per identificare le opportunità legate alla sostenibilità e
ridurre determinati rischi legati alla sostenibilità. La valutazione della sostenibilità degli strumenti di investimento si basa su dati dei rispettivi fornitori di dati risp. delle loro società affiliate, che sono riportati nei paragrafi seguenti.
Con riferimento agli investimenti sostenibili possono essere uti- lizzati gli approcci ESG di seguito elencati o una combinazione degli stessi:
Integrazione dei fattori ESG
Il gestore patrimoniale (UBS Asset Management Switzerland AG) definisce «sostenibilità» la capacità di fare leva su fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (fattori ESG) nelle pratiche commerciali per generare opportunità e ridurre i rischi, contribuendo così alla performance a lungo termine degli emit- tenti («sostenibilità»). Il gestore patrimoniale è dell’avviso che una decisione di investimento fondata debba considerare questi fattori.
L’integrazione dei fattori ESG avviene tenendo conto dei rischi ESG rilevanti come parte del processo di ricerca. Nel processo di ricerca si applica l’«ESG Material Issues Framework» (temi ESG rilevanti) del gestore patrimoniale, che identifica quali fattori rile- vanti dal punto di vista finanziario possono influire sulle deci- sioni di investimento. L’identificazione di fattori ESG rilevanti dal punto di vista finanziario comporta per gli analisti la necessità di concentrarsi su quei fattori di sostenibilità che possono influire sul rendimento dell’investimento. Inoltre, l’integrazione dei fattori ESG può fare emergere opportunità di intervento per migliorare il profilo di rischio ESG e in tal modo ridurre le conseguenze potenzialmente negative di problemi ESG sulla performance finanziaria dell’investimento. Il gestore patrimoniale adotta un sistema che si avvale di fonti di dati ESG interne e/o esterne per identificare gli investimenti che presentano rischi ESG rilevanti. Le fonti di dati esterne sono in particolare MSCI ESG Research, che fornisce ricerca ESG e dati ESG, e Sustainalytics, che forni- sce dati ESG generici (come ad esempio rating ESG, punteggi ESG, pratiche commerciali, emissioni di gas serra); questi vengono integrati con fornitori esterni di dati ESG specifici come ad esempio ISS Ethix per le armi controverse. L’analisi dei temi di sostenibilità/ESG rilevanti può riguardare molti aspetti diversi come ad esempio: impronta di CO₂, salute e benessere, diritti umani, gestione delle catene di approvvigionamento, tratta- mento equo della clientela e governance aziendale. Il gestore patrimoniale adotta l’approccio dell’integrazione dei fattori ESG nel decidere come investire il patrimonio nelle varie strategie sottostanti, compresi i fondi target. Nel caso di strategie gestite da UBS Asset Management, il gestore patrimoniale identifica i valori patrimoniali integrati da fattori ESG basandosi sul pro- cesso di ricerca sopra descritto per l’integrazione dei fattori ESG. Per gli investimenti in strategie passive o basate su regole si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti di dati né l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri. Il gestore patrimoniale valuta le strategie passive o basate su regole per assicurarsi che soddisfino gli standard di sostenibilità UBS.
Per gli investimenti in strategie di gestori patrimoniali esterni si adottano criteri di sostenibilità simili, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti dei dati o l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri. Il gestore patrimoniale valuta le strategie dei gestori patrimoniali esterni per accertarsi che soddisfino gli standard di sostenibilità UBS.
Esclusioni (negative screening)
Quando investono in fondi o strategie Sustainability Focus a gestione attiva di UBS Asset Management, i comparti adottano criteri di esclusione, come ad esempio produzione di armi con- troverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi biologiche,
chimiche o nucleari). Per individuare queste società si ricorre ai dati di un consulente esterno (ISS Ethix – www.issgovernance. com/esg/screening/#controversial-weapons). Il consulente esterno fornisce i dati utili a stilare l’elenco di screening delle aziende che partecipano alla realizzazione, alla vendita o alla distribuzione di tali armi.
I criteri di esclusione e i valori soglia di volta in volta applicabili sono pubblicamente disponibili e vengono aggiornati regolar- mente (criteri di esclusione di UBS Asset Management risp.
«Sustainability Exclusion Policy»: xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/ asset-management/investment-capabilities/sustainability.html). Per gli investimenti in strategie di gestori patrimoniali esterni si adottano analoghi criteri di sostenibilità, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti dei dati o l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri.
Il gestore patrimoniale valuta le strategie di gestori patrimoniali esterni per assicurarsi che rispettino gli standard di sostenibilità di UBS e si impegna a condurre un dialogo attivo per portare i gestori patrimoniali esterni nel corso del tempo a un livello equi- valente a quello dell’approccio di UBS.
Nel valutare queste strategie, il gestore patrimoniale si concen- tra in particolare sulle risorse disponibili dei gestori patrimoniali esterni nell’ambito ESG, come ad esempio la qualità del team dei collaboratori di ricerca e investimento che si dedicano ai temi ESG, l’esperienza dei singoli collaboratori nell’ambito della sostenibilità, i tool di analisi e ricerca impiegati per valutare i rischi ESG delle aziende o se il processo di investimento consi- dera i rischi ESG nella costruzione del portafoglio.
Il gestore patrimoniale può mettere a confronto gli approcci ESG dei gestori patrimoniali esterni con i propri approcci ESG per comprendere ancora meglio la capacità dei gestori patrimoniali esterni di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità dichiarati.
Approccio best-in-class: i fondi target che UBS Asset Manage- ment qualifica come fondi di Azioni leader in ESG o di Obbliga- zioni leader in ESG investono in modo tale che il profilo di soste- nibilità «ponderato per gli investimenti» del comparto, basato su dati e analisi di fornitori di dati interni o esterni riconosciuti, sia superiore alla media rispetto a un indice di confronto tradizionale.
• Azioni leader in ESG: azioni di società che, rispetto alla concorrenza, sono già oggi in grado di affrontare meglio una serie di problemi ESG critici e di sfruttare meglio le opportunità ESG.
• Obbligazioni leader in ESG: obbligazioni di società che, rispetto alla concorrenza, sono già oggi in grado di affrontare meglio una serie di problemi ESG critici e di sfruttare meglio le opportunità che si profilano.
• Quote di investimenti collettivi di capitale che perseguono un approccio teso a rafforzare il profilo di sostenibilità del rispet- tivo comparto rispetto a un investimento senza approccio ESG (broad market index/reference).
Stewardship (active ownership): nei limiti del possibile, nei fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi Sustainability Focus le società si impegnano attivamente, in un confronto dialogico diretto, per affrontare e cogliere in modo mirato i rischi e le opportunità ESG. Ulteriori dettagli sono dispo- nibili nell’UBS Asset Management Stewardship Annual Report al link seguente: xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx/ capabilities/sustainable-investing/stewardship-engagement. html
Esercizio dei diritti di voto (voting): nei limiti del possibile, ai fondi target basati su azioni si applica un processo basato su direttive per l’esercizio dei diritti di voto. La direttiva dedicata
all’esercizio dei diritti di voto (Proxy Voting Policy) è pubblica- mente consultabile all’indirizzo xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/ asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
Investimenti tematici sostenibili: i fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi di Azioni tematiche ESG o di Obbligazioni che perseguono obiettivi ambientali, di responsa- bilità sociale e di sostenibilità (green, social e sustainability bond) ovvero che perseguono obiettivi di sviluppo (development bond) investono in modo tale da identificare, sulla base di fonti di dati interne ed esterne come ad esempio analisi, investimenti conformi all’EU Green Bond Standard e da raggrupparli in un universo d’investimento tematico.
Azioni tematiche ESG: azioni di società che vendono prodotti e servizi orientati a determinate sfide di carattere ambientale o sociale, e/o le cui attività soddisfano pienamente uno dei singoli criteri ESG, come ad esempio il pari trattamento tra uomini e donne.
Xxxxx, social e sustainability bond: obbligazioni che finanziano progetti ambientali, istituzioni per il benessere sociale o altri temi sostenibili. Tra gli emittenti di queste obbligazioni figurano di regola società, comuni e banche di sviluppo.
Development bond: obbligazioni emesse da Banche Multilaterali di Sviluppo. Le Banche Multilaterali di Sviluppo sono sostenute da vari governi con l’obiettivo di finanziare la crescita econo- mica sostenibile.
Altro: I fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi E-Tilting o fondi Tilting ESG considerano i rischi di investi- mento legati al cambiamento climatico. E-Tilting risp. Tilting ESG è un metodo di indicizzazione moderno sviluppato, tra le altre cose, per rispondere alle esigenze di investitori desiderosi di migliorare il loro impegno in ambito ambientale risp. climatico, sociale e di gestione aziendale (Environmental, Social, and Governance - ESG) nel quadro dei fattori ESG e allo stesso tempo di mantenere un universo ampio e diversificato per effet- tuare i loro investimenti. Rimodulando le ponderazioni tradizio- nalmente basate sulla capitalizzazione di mercato (indice) in ponderazioni basate su determinati indicatori ambientali, e quindi abbandonando le ponderazioni basate sulla capitalizza- zione di mercato, le soluzioni E-Tilting aumentano l’impegno in società ed emittenti che presentano caratteristiche ambientali migliori rispetto agli indici tradizionali pur mantenendo un uni- verso d’investimento ampio e diversificato. Diversamente dall’approccio best-in-class, le società con profilo ecologico scarso (rispetto al valore medio ponderato degli indicatori ambientali applicati dell’indice di riferimento, come ad es. l’in- tensità di CO₂) rimangono in portafoglio ma vengono sottopon- derate rispetto alla loro ponderazione nell’indice di riferimento.
«- ESG Swiss Equity Fund»
«- ESG Yield Strategy Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 47% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 20% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 8% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 7% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 4% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv) |
Global Equity hedged CHF | 2% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv) |
EM Equity | 2% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv) |
Swiss Real Estate | 10% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«- ESG Income Strategy Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 38% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 18% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 7% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 14% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 7% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv) |
Global Equity hedged CHF | 4% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv) |
EM Equity | 5% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv) |
Swiss Real Estate | 7% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 22% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 14% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 7% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 23% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 11% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv) |
Global Equity hedged CHF | 8% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv) |
EM Equity | 8% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv) |
Swiss Real Estate | 7% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«- ESG Balanced Strategy Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Equity | 100% | SPI (Total Return) |
«- ESG Growth Strategy Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 12% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 7% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 4% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Swiss Equity | 32% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 16% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv) |
Global Equity hedged CHF | 11% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv) |
EM Equity | 11% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv) |
Swiss Real Estate | 7% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«- ESG Capital Gain Strategy Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Equity | 43% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 21% | MSCI World ex CH Index (net div. reinv) |
Global Equity hedged CHF | 14% | MSCI World ex CH Index (hedged CHF) (net div. reinv) |
EM Equity | 15% | MSCI Emerging Market Index (net div. reinv) |
Swiss Real Estate | 7% | SXI Real Estate Funds Broad (Total Return) |
«- ESG Bond Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Bonds | 60% | SBI AAA-BBB (Total Return) |
Global Bonds hedged CHF | 20% | Bloomberg Global Aggregate ex CH (hedged CHF) |
EM Bonds hedged CHF | 10% | 70% JPMorgan EMBI Global Diversified (hedged CHF) e 30% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (hedged CHF) |
Global Corporate Bonds hedged CHF | 10% | Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index (hedged CHF) |
«- Global Climate Equity Fund»
Classe di attivi | Quota | Indice di riferimento tradizionale non sostenibile |
Swiss Equity | 15% | SPI (Total Return) |
Global Equity | 85% | MSCI World ex Switzerland (net div. reinv) |
La sostenibilità degli strumenti di investimento nell’universo di investimento del rispettivo indice di riferimento tradizionale non sostenibile (ulteriori dettagli sulla composizione sono consulta- bili nella tabella riportata sopra) viene classificata per mezzo di una valutazione prodotta dal fornitore di ciascun indice risp. dalle sue società affiliate con un punteggio ESG dei fornitori di dati indipendenti (normalmente) compreso tra 0 e un massimo di
10. Il punteggio ESG viene contestualmente associato a una nota sotto forma di lettera (letter rating) da CCC a un massimo di AAA. Nel comporre il portafoglio dei comparti, nel corso della struttu- razione del portafoglio il gestore patrimoniale aumenta il pun- teggio ESG ponderato per la quota dei comparti rispetto a quello del rispettivo indice di riferimento tradizionale non soste- nibile, che non persegue un obiettivo esplicito di sostenibilità. L’entità del miglioramento del punteggio ESG ponderato per la quota dipende dal rating ESG medio ponderato dei componenti dell’indice di riferimento tradizionale non sostenibile al momento del calcolo. Più il rating ESG medio dei componenti dell’indice di riferimento tradizionale non sostenibile è basso, più è grande il miglioramento percentuale del punteggio ESG ponderato del comparto e viceversa. Nella composizione del portafoglio, il gestore patrimoniale seleziona gli strumenti di investimento anche con l’obiettivo che il punteggio ESG ponderato sia mag- giore rispetto a quello del rispettivo indice di riferimento tradizio- nale non sostenibile.
Allo stesso tempo, il portafoglio del comparto viene composto in modo che presenti una minore intensità di CO₂ media ponderata (WACI) a confronto con il rispettivo indice di riferimento tradizio- nale non sostenibile, prendendo a riferimento i parametri di CO₂ del fornitore dell’indice risp. delle sue società affiliate. L’intensità di CO₂ viene definita come emissioni di CO₂ in tonnellate / fattu- rato della società risp. dell’emittente (WACI). Le emissioni di CO₂ in tonnellate vengono determinate sulla scorta del valore di emissione delle società calcolato e messo a disposizione dal fornitore dell’indice risp. dalle sue società affiliate in due catego- rie, «Scope 1» (gas climalteranti rilasciati direttamente all’interno della società) e «Scope 2» (gas climalteranti rilasciati indiretta- mente da fornitori di energia della società).
La sostenibilità viene valutata principalmente sulla base di dati e analisi di fornitori di dati esterni riconosciuti. I fornitori di dati esterni sono in particolare il fornitore di dati e ricerche ESG MSCI ESG Research (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxx) per i dati ESG generici (come ad esempio rating ESG, punteggi ESG, pratiche commerciali) e Trucost (xxxxx://xxx.xxxxxxxx. com/esg/trucost) per le emissioni di gas serra, che possono essere integrati con fornitori esterni di dati ESG specifici come ad esempio ISS Ethix per le armi controverse. L’analisi dei criteri di sostenibilità / ESG può includere, tra gli altri, gli aspetti seguenti: ambiente, collaboratori e fornitori, acquirenti e clienti, management. Nei casi in cui non sono disponibili analisi o dati ESG effettivi o specifici è anche possibile ricorrere a stime e approssimazioni nonché ulteriori fornitori di dati ESG adeguati.
Inosservanza dei criteri di sostenibilità:
Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di una copertura dei dati ESG ridotta o assente (ad es. nessun rating ESG). In questi casi può essere investito fino a un massimo del 20% del patrimonio dei comparti per i comparti azionari, del 30% per i comparti misti e del 30% per i comparti obbligazionari in strumenti che non rispettano le regole di sostenibilità esposte nel summenzionato approccio alla sostenibilità «Esclusioni».
Tuttavia, i principi dello UN Global Compact (maggiori informa- zioni su xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/) devono essere applicati anche a questi strumenti (a esclusione di prodotti indicizzati e derivati) e non sono ammesse violazioni degli stessi.
Rischi in relazione all’applicazione di approcci alla sostenibilità: L’assenza di standard affermati e definizioni armonizzate nel campo degli investimenti sostenibili può portare a difformità di interpretazioni e approcci nella determinazione e nell’applica- zione di obiettivi di investimento sostenibili, che possono osta- colare la confrontabilità di diversi strumenti finanziari sostenibili.
L’assenza di una standardizzazione internazionale lascia al gestore patrimoniale un certo margine di discrezionalità sogget- tiva nella concezione e nell’applicazione degli approcci alla sostenibilità nel processo di investimento, il cui esercizio è solo in parte ricostruibile. Il gestore patrimoniale basa inoltre il suo processo di analisi su dati ricevuti dalle società stesse o da for- nitori terzi per cui il gestore patrimoniale ha una capacità limi- tata di verificare correttezza e completezza. L’offerta e la dispo- nibilità di dati sono limitate. Nell’applicare gli approcci alla sostenibilità, il gestore patrimoniale si basa soltanto sui dati a sua disposizione. In particolare, vengono effettuate soltanto
«Esclusioni» di società ed emittenti su cui sono disponibili dati rilevanti.
L’applicazione di approcci alla sostenibilità nel processo di inve- stimento può influenzare la performance del patrimonio di un comparto ESG. Di conseguenza, il patrimonio di un comparto ESG può registrare una performance diversa e, in taluni casi, anche una minore diversificazione rispetto a un fondo di investi- mento simile in cui gli investimenti vengono effettuati senza tenere conto di fattori ESG. L’applicazione di esclusioni nel pro- cesso di investimento di un comparto ESG può inoltre fare sì che un comparto ESG non effettui investimenti, alieni strumenti e non prenda in considerazione interi settori economici con prospet- tive di rendimento positive, con possibili ripercussioni negative sulla performance del comparto.
Rischi ESG
Si definisce «rischio ESG» un evento o una condizione di rile- vanza ambientale, sociale o di governance aziendale il cui veri- ficarsi potrebbe provocare una grave conseguenza negativa, effettiva o potenziale, a danno del valore dell’investimento. Se un rischio di sostenibilità legato a un investimento si concretizza, questo evento potrebbe comportare una perdita di valore per l’investimento.
La selezione degli investimenti avviene in parte in base alle infor- mazioni fornite da fornitori di ricerca e dati ESG esterni nonché derivanti da stime di analisti interne in merito al profilo di soste- nibilità di un investimento. Questo può rappresentare un ulteriore rischio per gli investitori poiché per la determinazione degli inve- stimenti idonei ci si basa su profili di sostenibilità in parte deri- vanti da stime soggettive e/o qualitative, che potrebbero non coincidere con i dati sottostanti effettivi. Poiché attualmente non esiste un benchmark globale accettato per il livello di sostenibi- lità, una valutazione errata dello stesso può comportare un profilo di rischio/rendimento sfavorevole del comparto per l'in- vestitore e/o far sì che la rendicontazione si discosti dalla cor- retta posizione effettiva.
Fondi Sustainability Focus
I comparti che UBS Asset Management qualifica come fondi Sustainability Focus perseguono uno o più degli approcci alla sostenibilità sopra illustrati e presentano una caratteristica ESG specifica risp. un obiettivo di sostenibilità definito nella loro poli- tica di investimento (xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxx- ment/investment-capabilities/sustainability.html). Questa clas- sificazione ESG di UBS Asset Management è indicata nell’obiettivo di investimento dei comparti interessati.
Climate Aware Strategy Funds
I comparti classificati da UBS Asset Management in base alla sua politica di investimento (§ 8) come «Climate Aware Strategy Funds» orientano il loro portafoglio verso la riduzione dell’im- pronta ecologica nel tempo abbassando le emissioni di gas serra del portafoglio risp. degli emittenti inclusi al suo interno nel corso del tempo (orientamento al clima).
1.9.2 Obiettivo di investimento
- ESG Bond Fund
L’obiettivo di investimento di questo comparto che si qualifica come fondo Sustainability Focus consiste principalmente nel conseguire redditi da interessi pur mantenendo un rischio mode- rato, nel rispetto dei criteri di sostenibilità menzionati al punto
1.9.1 del prospetto e in §8 del contratto del fondo. La maggior parte degli investimenti viene effettuata in franchi svizzeri (CHF) o è coperta nel franco svizzero (CHF). La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
L’obiettivo di investimento di questi comparti che si qualificano come fondi Sustainability Focus consiste principalmente nel conseguire un rendimento totale ottimale all’interno dei singoli comparti attraverso una strategia di rischio bilanciata risp. una strategia di rischio focalizzata su azioni tramite investimenti in altri fondi di investimento (fondi target) e nel rispetto dei criteri di sostenibilità di seguito menzionati. La composizione del Custo- mized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utilizzano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio best-in-class, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active ownership), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement e altri (fondi target e strategie che UBS Asset Management qualifica come fondi E-Tilting). Per maggiori informazioni su queste categorie si rimanda alla sezione 1.9.1 Sostenibilità.
- ESG Swiss Equity Fund
L’obiettivo di investimento di questo comparto che si qualifica come fondo Sustainability Focus consiste principalmente nel replicare passivamente l’indice di riferimento SPI® ESG (TR) per il mercato azionario svizzero (benchmark) e nel conseguire una performance corrispondente a quella dell’indice.
- Global Climate Equity Fund
L’obiettivo di investimento di questo comparto classificato come Climate Aware Strategy Fund basato su regole con un orienta- mento all’azzeramento delle emissioni nette consiste principal- mente nel conseguire una performance a lungo termine che sia coerente con l’evoluzione degli indici di mercato più diffusi per gli strumenti azionari globali nei mercati sviluppati. Questo com- parto pubblicizza caratteristiche climatiche e generalmente sostenibili.
Il comparto persegue un approccio di investimento basato su regole che considera criteri sia quantitativi che qualitativi per determinare gli investimenti con la loro ponderazione. L’obiettivo dell’approccio basato su regole consiste nel considerare i rischi di investimento risultanti dalle conseguenze del cambiamento climatico nel determinare la ponderazione degli investimenti.
Il comparto impiega gli indici di riferimento come punto di riferi- mento per la composizione del portafoglio investendo principal- mente in società che sono incluse negli indici di riferimento e considera una serie di criteri legati al clima, alla sostenibilità e al rischio nella composizione del portafoglio. Gli indicatori utilizzati per identificare il possibile universo di investimento misurano
principalmente il contributo atteso delle società al cambiamento climatico; la priorità è attribuita alla riduzione delle conse- guenze del rischio di cambiamento climatico limitando e consi- derando il contributo di emissioni di gas serra.
Gli attuali obiettivi di sostenibilità considerano gli aspetti seguenti in rapporto agli indici di riferimento:
1. minore intensità di anidride carbonica media ponderata di Scope 1 e Scope 2 nonché di Scope 3 introdotta gradual- mente entro il 2030;
2. maggiore punteggio ESG;
3. maggiore punteggio sociale;
4. maggiore punteggio di governance.
Oltre a ciò, il comparto mira a un orientamento all’azzeramento delle emissioni nette gestendo il proprio profilo di intensità di anidride carbonica secondo un percorso scientificamente fondato verso l’azzeramento delle emissioni nette (attualmente definito nei modelli climatici rilevanti come 1,5 gradi Celsius). La base per la decarbonizzazione è l’intensità di CO₂ media ponde- rata a dicembre 2019 di Scope 1 e Scope 2, nonché di Scope 3 gradualmente introdotta entro il 2030 (CO₂e/EVIC) (WACI) degli indici di riferimento. Il percorso fissa un obiettivo di decarboniz- zazione in rapporto al valore iniziale selezionato del 50% entro il 2030 e l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. In tale contesto, il comparto mira a una riduzione annuale dell’intensità di CO₂ media ponderata di Scope 1 e Scope 2, nonché di Scope 3 gradualmente introdotta entro il 2030 (CO₂e/EVIC) (WACI) pari al 7% all’anno, che attualmente è calcolata a confronto con il valore iniziale di dicembre 2019.
Nello sforzo di raggiungere il suddetto obiettivo di sostenibilità (1.), rispetto agli indici di riferimento il comparto persegue nor- malmente una maggiore esposizione a società che presentano un minor contributo all’intensità di anidride carbonica e una maggiore esposizione a società attive nei campi delle energie rinnovabili e delle tecnologie verdi. Il comparto aspira anche a raggiungere gli obiettivi di esposizione (2.), (3.) e (4.), di norma per mezzo di una maggiore esposizione a società che presen- tano migliori punteggi ESG, sociali e di governance a confronto con gli indici di riferimento.
Il profilo di sostenibilità del comparto si basa sulla somma pon- derata dei singoli strumenti di investimento. Gli indicatori vengono misurati nel momento in cui il gestore patrimoniale decide di riadeguare il fondo in conformità con la metodologia del gestore dell’indice. Di conseguenza, tra gli adeguamenti dell’indice ci possono essere periodi in cui uno o più indicatori non sono rispettati. Il fondo avrà una certa esposizione a società considerate ritardatarie rispetto al cambiamento clima- tico e/o agli indicatori di sostenibilità. Il comparto avrà probabil- mente anche una certa esposizione a società che non hanno pubblicato i loro impegni di azzeramento delle emissioni nette. Gli obiettivi di sostenibilità e azzeramento delle emissioni nette del comparto si applicano al livello del portafoglio, non al livello dei singoli componenti. Un’esposizione a società prive di impegni aziendali di azzeramento delle emissioni nette o con caratteristiche di sostenibilità inferiori alla media può risultare dalla gestione di rischi di portafoglio, rischi di liquidità e diversifi- cazione nonché da programmi di esercizio dei diritti di voto e azionariato attivo e/o differenze nei metodi o nei dati inseriti.
La sostenibilità viene valutata sulla base di dati e analisi di forni- tori di dati esterni riconosciuti. I fornitori di dati esterni sono in particolare i fornitori di dati e ricerche ESG MSCI ESG Research (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxx) e Sustainalytics (www. xxxxxxxxxxxxxx.xxx/) per i dati ESG generici (come ad esempio rating ESG, punteggi ESG, pratiche commerciali) e Trucost (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxx) per le emissioni di gas serra, che possono essere integrati con fornitori esterni di dati ESG specifici come ad esempio ISS Ethix per le armi contro-
verse. L’analisi dei criteri di sostenibilità / ESG può includere, tra gli altri, gli aspetti seguenti: ambiente, collaboratori e fornitori, acquirenti e clienti, management. Nei casi in cui non sono dispo- nibili analisi o dati ESG effettivi o specifici è anche possibile ricorrere a stime e approssimazioni nonché ulteriori fornitori di dati ESG adeguati.
Vengono applicati sia criteri di esclusione (screening negativo) che valutazioni quantitative e qualitative nel contesto ambien- tale risp. climatico, sociale e di gestione aziendale (Environmen- tal, Social, and Governance - ESG) per la definizione basata su regole di sovrappesi e sottopesi (tilting ESG). Il comparto mira a investimenti in un numero di componenti degli indici di riferi- mento il più possibile completo considerando i parametri di inve- stimento. Inoltre, il comparto abbassa l’impronta ecologica nel corso del tempo riducendo nel corso del tempo o completa- mente le emissioni di gas serra del portafoglio o degli emittenti inclusi al suo interno (orientamento al clima). In aggiunta viene impiegato un programma di azionariato attivo specifico per il clima mediante il quale il profilo climatico delle società viene tematizzato in modo mirato in un dialogo diretto all’interno del programma di azionariato attivo al fine di migliorarlo, inclu- dendo anche l’esercizio dei diritti di voto di UBS Asset Manage- ment sulla base di direttive (stewardship).
A questo comparto si applicano in linea di massima i criteri di esclusione per i Climate Aware Strategy Funds basati su regole previsti dalla politica di esclusione per la sostenibilità (Sustaina- bility Exclusion Policy) del gestore patrimoniale; agli aspetti seguenti vengono applicati criteri più restrittivi rispetto alla poli- tica di esclusione per la sostenibilità:
• Estrazione di carbone e sabbia bituminosa: vengono escluse le società che conseguono oltre il 5% del loro fatturato dall’e- strazione di carbone (Thermal Coal Mining) e dalla sua vendita a controparti esterne. Inoltre, vengono escluse le società che ottengono oltre il 5% del loro fatturato dall’estra- zione di sabbia bituminosa.
• Produzione di energia dal carbone: vengono escluse le società che conseguono oltre il 5% del loro fatturato dalla produzione di energia dal carbone (Thermal Coal Power Generation).
• Comportamenti controversi: vengono escluse dall’universo di investimento le società che violano gli United Nations Global Compact (UNGC) Principles e non presentano misure correttive credibili. Per maggiori informazioni sul processo riguardante i comportamenti controversi e le misure correttive credibili, consultare la «Sustainability Exclusion Policy» e la
«Global Stewardship Policy». Una comunicazione annuale è inclusa nell’ultima edizione dell’«Annual Stewardship Report» (tutti i documenti sono consultabili su xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/ assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html).
Si possono verificare circostanze in cui non è possibile raggiun- xxxx contestualmente tutti gli obiettivi finanziari, legati al rischio e alla sostenibilità. In tali casi vengono privilegiati gli obiettivi di sostenibilità.
La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
- Global Fund
L’obiettivo di investimento di questo comparto consiste princi- palmente nel conseguire una performance in linea con il mercato delle azioni globali. Il fondo d’investimento è a gestione passiva. Quale indice di riferimento (benchmark) si applica l’in- dice misto PF - Global Fund. La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
- Swiss Small Caps Fund
L’obiettivo di investimento di questo comparto consiste princi- palmente nell’investimento, tramite fondi target, in azioni di piccole e medie imprese di tutta la Svizzera. La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
- High Dividend Fund
L’obiettivo di investimento di questo comparto consiste princi- palmente nell’investimento, tramite fondi target, in azioni globali che presentano dividendi interessanti, puntando soprattutto sul mercato azionario svizzero. La composizione del Customized Benchmark è consultabile nel rapporto annuale e semestrale.
1.9.3 Politica di investimento
- ESG Bond Fund
Il comparto investe come fund of fund in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo e in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. Il comparto investe in diversi fondi target ad ampia diversificazione con la possibilità di inve- stire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. In deroga a ciò, la direzione del fondo può investire fino al 50% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II». La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i pro- dotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato mone- tario del medesimo emittente.
- ESG Yield Strategy Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 15% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 6%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 10% e il 20% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 20%. Per il comparto, la direzione del fondo può investire fino al 60% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» nonché fino al 35% del patri- monio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti dei fondi «UBS (CH) Investment Fund» e «UBS (CH) Institutional Fund».
- ESG Income Strategy Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 30% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 12%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 22.5% e il 37.5% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 30%. Per questo com- parto, la direzione del fondo può investire fino al 50% del patri- monio del comparto rispettivamente in quote del fondo target
«UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e
«UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di
questi fondi target si rimanda ai documenti del fondo «UBS (CH) Investment Fund».
- ESG Balanced Strategy Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 50% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 19%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 40% e il 60% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 40%. Per questo com- parto, la direzione del fondo può investire fino al 35% del patri- monio del comparto rispettivamente in quote del fondo target
«UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e
«UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti del fondo «UBS (CH) Investment Fund».
- ESG Growth Strategy Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in obbli- gazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 70% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 27%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 55% e il 85% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 50%. Per questo com- parto, la direzione del fondo può investire fino al 40% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e
«UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai docu- menti dei fondi «UBS (CH) Investment Fund» e «UBS (CH) Institu- tional Fund».
- ESG Capital Gain Strategy Fund
Il comparto investe in tutto il mondo come fund of funds in azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di soste- nibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 93% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 36%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra l’88% e il 98% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 60%. Per questo com- parto, la direzione del fondo può investire fino al 55% del patri- monio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Invest- ment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II» e fino al 50% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti dei fondi «UBS (CH) Investment Fund» e «UBS (CH) Institutional Fund».
- ESG Swiss Equity Fund
Il comparto investe innanzitutto in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure hanno la parte preponderante della loro attività economica in Svizzera e in quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio negli investi-
menti sopra menzionati, nonché in derivati e prodotti strutturati denominati in valute liberamente convertibili sugli investimenti sopra menzionati.
La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patri- monio del fondo, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Per gli emittenti contenuti nell’indice di riferimento e per quelli non contenuti nell’indice di riferimento, ma che in virtù del loro andamento è ragionevole aspettarsi che saranno molto probabilmente inseriti nell’indice in occasione dell’adeguamento successivo, è possibile superare il limite sopra indicato limitando la sovraponderazione del valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente a 5 punti percentuali della relativa ponderazione dell’indice.
Gli investimenti, gli averi e i crediti presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Per emittenti la cui ponderazione nell’indice è superiore al 17% si applica al massimo la pondera- zione nell’indice + 3 punti percentuali.
L’indice di riferimento misura l’andamento delle azioni svizzere in considerazione di fattori ambientali, sociali e di governance che vengono quantificati mediante un framework predisposto da Inrate (un’agenzia indipendente svizzera di rating di sostenibilità, xxx.xxxxxx.xxx) e i corrispondenti dati di sostenibilità. La strate- gia d’investimento si basa su questi dati di sostenibilità e sui criteri di sostenibilità definiti dall’amministratore dell’indice, SIX Group. In questo modo si considerano maggiormente società che rispetto ad altre sono maggiormente impegnate a favore di aspetti ecologici o sociali. Per fare ciò, sulla base dei dati di sostenibilità menzionati per l’indice di riferimento si selezionano le società appartenenti all’SPI® (TR) che presentano almeno un rating di C+ su una scala di rating ESG da A+ (miglior rating di sostenibilità) a D- (approccio «best-in-class») e che al con- tempo conseguono meno del 5% del loro fatturato operando in settori controversi: intrattenimento per adulti, alcool, difesa, gioco d’azzardo, ingegneria genetica, energia atomica, carbone, sabbie bituminose e tabacco. Inoltre, non devono essere incluse nella lista di esclusione della SVVK-ASIR (criteri di esclusione).
Le componenti vengono ponderate in base alla loro capitalizza- zione di mercato a flottante libero. Il 7 gennaio 2010 l’SPI® ESG (TR) è stato normalizzato a 100 punti. Ulteriori informazioni sono disponibili su: xxx.xxx-xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx_ centre/esg/spi_esg_baskets_de.html. Il fatto che la selezione degli investimenti dipende da fornitori di dati esterni può rappre- sentare un rischio per gli investitori.
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 7–15).
- Global Climate Equity Fund
La direzione investe il patrimonio del comparto innanzitutto, in quanto fondo di fondi, in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la loro sede in tutto il mondo, come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in tutto il mondo oppure hanno la parte preponderante della loro attività economica in tutto il mondo e in quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio negli investimenti sopra menzionati, nonché in derivati e prodotti strutturati sugli investimenti sopra menzionati. La direzione del fondo investe almeno l’80% (a esclusione di depositi a vista e a termine nonché derivati) del patrimonio del comparto in investi- menti coerenti con le disposizioni della politica di sostenibilità. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patri-
monio del fondo, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
In virtù delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (§ 15), la direzione del fondo può investire l’85% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II». A causa delle oscillazioni del mercato è possibile che il limite massimo del 5% venga oltrepas- xxxx; un superamento temporaneo è comunque ammesso.
- Global Fund
Questo comparto investe innanzitutto in quote di altri investi- menti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria
«Fondi in valori mobiliari» o «Altri fondi per investimenti tradizio- nali» che investono il loro patrimonio prevalentemente in azioni di società globali e altri investimenti ammessi dal contratto del fondo. Questo comparto investe in diversi fondi target ad ampia diversificazione con la possibilità di investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patri- monio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e stru- menti del mercato monetario del medesimo emittente.
- Swiss Small Caps Fund
Questo comparto investe prevalentemente in quote di altri inve- stimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria
«Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizio- nali». Il 65–75% del patrimonio del comparto viene investito nel fondo target «UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF)», il 25–35% nel fondo target «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II». In questo modo, il comparto investe il suo patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese in Svizzera. Investe inoltre in altri strumenti consentiti dal contratto del fondo. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valori mobi- liari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
«UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF)» investe innanzitutto in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure svolgono la parte preponderante della loro attività eco- nomica in Svizzera. Queste società vantano una capitalizza- zione di borsa inferiore allo 0,4% della capitalizzazione di borsa complessiva di tutte le società elvetiche quotate in Svizzera. L’o- biettivo d’investimento consiste principalmente nel conseguire un reddito totale ottimale in linea con il mercato azionario sviz- zero delle società a bassa capitalizzazione. «UBS (CH) Institutio- nal Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II» investe innanzitutto in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding deten- gono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure svolgono la parte preponderante della loro atti- vità economica in Svizzera e inoltre sono comprese nell’indice di riferimento (SPI Extra® [TR]). L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel replicare passivamente l’indice di riferimento per il mercato azionario delle società a bassa e media capitalizzazione in Svizzera e conseguire una performance che ricalca questo andamento.
- High Dividend Fund
Questo comparto investe in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero appartenenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in quote di altri inve- stimenti collettivi di capitale appartenenti alla categoria degli Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il
45–55% del patrimonio del comparto viene investito nel fondo target «UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)». Il comparto investe quindi il proprio patrimonio principalmente in azioni di società con concentrazione sulla Svizzera. Investe inoltre in altri strumenti consentiti dal contratto del fondo. Ad esclusione del fondo target summenzionato, la direzione del fondo può investire al massimo il 25% del patrimonio del com- parto in quote dello stesso fondo target e al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
«UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)» è un fondo a gestione attiva e ampiamente diversificato che investe princi- palmente in azioni di società svizzere che presentano redditi da dividendi superiori alla media e/o crescenti. Il fondo punta prin- cipalmente a conseguire un rendimento complessivo ottimale rispetto alla performance del mercato azionario svizzero a lungo termine.
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
La direzione può investire fino al 35% del patrimonio del com- parto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell’OCSE, oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico alle quali appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
Per questi comparti, la direzione può investire fino al 100% del patrimonio dei comparti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell’OCSE, oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico alle quali appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea. In questo caso, i comparti dovranno detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio dei comparti può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione.
Sono ammessi in quanto emittenti e/o garanti:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario).
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Global Fund
- Global Climate Equity Fund
- Swiss Small Caps Fund
- High Dividend Fund
Strategia in materia di garanzie nell’ambito del prestito di valori mobiliari o operazioni con strumenti finanziari derivati Le operazioni di prestito di valori mobiliari o le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di contro-
parte, che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato:
Sono necessarie garanzie della seguente entità:
Per tutte le operazioni di prestito di valori mobiliari devono essere costituite garanzie il cui valore deve corrispondere ad almeno il 105% del valore venale dei valori dati in prestito.
Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Per la costituzione di garanzie su operazioni con strumenti finanziari derivati sono determinanti le disposizioni pertinenti che discipli- nano l’esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni su derivati compensate centralmente è sempre prevista una col- lateralizzazione. L’entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.
Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compen- sate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispon- dere costantemente almeno al valore di sostituzione delle ope- razioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.
Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:
• Azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un’elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante.
• Alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi.
• Obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato acces- sibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvibilità. I rating dei titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non sono necessari.
• Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il paese o l’emissione abbiano un rating di prim’ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
• Fondi del mercato monetario, a condizione che siano conformi alla direttiva AMAS o alla linea guida CESR per i fondi del mercato monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo.
• Contante (cash collateral) in una moneta liberamente conver- tibile.
I margini di garanzia vengono determinati come segue:
Per la collateralizzazione di operazioni di prestito di valori mobi- liari si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
• Azioni ed ETF quotati in borsa 8%
• Titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro), emessi o garantiti da Stati Uniti, Regno Unito,
Giappone, Germania o Svizzera (incl. cantoni e comuni) 0%
• Altri titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro) 2%
• Obbligazioni societarie 4%
• Contante in moneta diversa da quella del fondo 3%
• Fondi del mercato monetario 4%
Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non con- teggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
• Contante 0%
• Titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno 1–3%
• Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni 3–5%
• Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni 4–6%
• Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni 5–7%
Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati:
Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti con notevole solvibilità come anche fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva AMAS o alle linee guida del CESR per i fondi del mercato monetario. Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute. La dire- zione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un certo rischio di liquidità.
1.9.4 Impiego di strumenti derivati
La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Tuttavia, anche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, l’im- piego di derivati non deve comportare un discostamento dagli obiettivi d’investimento e/o una modifica delle caratteristiche d’investimento dei comparti. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Commitment II.
I derivati sono parte integrante della strategia di investimento e possono essere utilizzati non solo a scopi di copertura delle posizioni di investimento. Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collet- tivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
È possibile utilizzare sia forme basilari di derivati sia, in misura trascurabile, derivati esotici, descritti in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), a condizione che i relativi sot- tostanti siano autorizzati quali investimenti secondo la politica di investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere i suoi impegni provo- cando così danni finanziari.
Oltre all’acquisto di credit default swap (CDS) è permesso altresì il ricorso a tutti gli altri tipi di derivati creditizi (ad es. total return swap [TRS], credit spread option [CSO], credit linked note [CLN]), che consentono di trasferire i rischi creditizi a terzi, ossia ai cosiddetti acquirenti del rischio. Tali acquirenti del rischio vengono ricompensati mediante la corresponsione di un premio la cui entità dipende, tra l’altro, dalla probabilità che il danno si verifi- chi e dall’entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai derivati creditizi. I comparti possono operare sia in qualità di venditore del rischio che di acquirente del rischio.
L’utilizzo di derivati può creare un effetto leva (leverage) sul patri- monio di un comparto oppure dare luogo a vendite allo sco-
perto. Inoltre, la somma degli impegni in derivati può arrivare fino al 100% del patrimonio netto di un comparto e pertanto l’impegno globale di un comparto può arrivare al 200% del suo patrimonio netto.
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 7–15).
1.10 Valore netto d’inventario
Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto è dato dal valore venale del patrimonio di un comparto risp. per il com- parto - Global Fund, - Global Climate Equity Fund e - High Divi- dend Fund di una classe dal valore venale della parte del patri- monio del comparto rappresentata da tale classe, meno gli eventuali impegni di questo comparto, diviso per il numero delle quote in circolazione e arrotondato a CHF 0.01.
1.11 Remunerazioni e spese accessorie
1.11.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
Commissione forfettaria di gestione annuale della direzione del fondo per i singoli comparti
- ESG Bond Fund 0,79% p.a.
- ESG Yield Strategy Fund 0,95% p.a.
- ESG Income Strategy Fund 1,04% p.a.
- ESG Balanced Strategy Fund 1,11% p.a.
- ESG Growth Strategy Fund 1,16% p.a.
- ESG Capital Gain Strategy Fund 1,19% p.a.
- ESG Swiss Equity Fund 0,59% p.a.
- Global Climate Equity Fund
Classe di quote «A» 0,98% p.a.
Classe di quote «I» 0,24% p.a.
- Global Fund:
Classe di quote «A» 0,79% p.a.
Classe di quote «I» 0,19% p.a.
- Swiss Small Caps Fund 1,50% p.a.
- High Dividend Fund:
Classe di quote «A» 1,43% p.a.
Classe di quote «I» 0,34% p.a.
La commissione viene impiegata per l’amministrazione, la gestione patrimoniale e l’attività di distribuzione dei comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia dei patrimoni dei comparti e il traffico dei pagamenti.
Il § 19 del contratto del fondo indica quali remunerazioni e spese accessorie non rientrano nella commissione forfettaria di gestione.
La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo al 3%. L’ali- quota massima della commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale.
1.11.2 Total Expense Ratio
Il coefficiente dei costi complessivi imputati correntemente al patrimonio dei comparti (Total Expense Ratio, TER) è stato di:
- ESG Bond Fund
2020/21: 0,79%
2021/22: 0,79%
2022/23: 0,08%
- ESG Yield Strategy Fund
2020/21: 1,03%
2021/22: 1,07%
2022/23: 1,04%
- ESG Income Strategy Fund
2020/21: 1,10%
2021/22: 1,13%
2022/23: 1,11%
- ESG Balanced Strategy Fund
2020/21: 1,17%
2021/22: 1,21%
2022/23: 1,18%
- ESG Growth Strategy Fund
2020/21: 1,23%
2021/22: 1,26%
2022/23: 1,23%
- ESG Capital Gain Strategy Fund
2020/21: n/d
2022/23: 1,26%
- ESG Swiss Equity Fund
2020/21: 0,60%
2021/22: 0,60%
2022/23: 0,06%
- Global Climate Equity Fund
Classe A Classe I
2020/21: n/d n/d
2021/22: n/d n/d
2022/23: n/d n/d
- Global Fund
Classe A Classe I
zione trasparente e informano gli investitori spontaneamente e gratuitamente dell’ammontare del compenso che possono per- cepire per le attività di distribuzione.
Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per le attività di distribuzione degli inve- stimenti collettivi di capitale.
La direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono ribassi in relazione all’attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine di ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebitati al fondo.
1.11.4 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (estratto del § 18 del contratto del fondo)
Commissione di emissione a favore di
PostFinance SA massimo 2%
Commissione di riscatto a favore di
PostFinance SA massimo 1%
1.11.5 Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)
La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di riparti- zione delle commissioni («commission sharing agreement»).
Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».
1.11.6 Allocazioni in investimenti collettivi di capitale collegati In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione oppure da una
società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, dal controllo o da una sostanziale partecipazione diretta o indi- retta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto di cui al § 19 punto 5 del contratto del fondo.
1.12 Consultazione dei rapporti
Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, le informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base come pure il rapporto annuale o semestrale sono dispo-
2020/21: | 0,80% | 0,20% | nibili gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca |
2021/22: | 0,80% | 0,20% | depositaria, PostFinance SA e le filiali PostFinance e gli Opera- |
2022/23: | 0,81% | 0,20% | tions Center PostFinance. |
- Swiss Small Caps Fund
2020/21: 1,52%
2021/22: 1,51%
2022/23: 1,53%
- High Dividend Fund
Classe A Classe I
1.13 Forma giuridica del fondo di investimento
PF è un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
I comparti si basano su un contratto di investimento collettivo in cui la direzione del fondo si impegna a far partecipare l’investi-
2020/21: | 1,45% | 0,36% | tore al comparto proporzionalmente alle quote acquistate, |
2021/22: | 1,45% | 0,36% | nonché a gestire il comparto in modo autonomo e a proprio |
2022/23: | 1,46% | 0,37% | nome, conformemente alle disposizioni di legge e del contratto |
del fondo. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo |
1.11.3 Pagamento di retrocessioni e ribassi
La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retro- cessioni per il compenso delle attività di distribuzione di quote dei comparti in o dalla Svizzera. Tale compenso può essere cor- risposto in particolare a titolo di indennizzo per le seguenti prestazioni:
• redazione di materiale pubblicitario;
• formazione di collaboratori addetti alle attività di distribu- zione;
• qualsiasi attività volta a promuovere l’attività di distribuzione o l’intermediazione di quote dei comparti.
Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori.
I destinatari delle retrocessioni garantiscono una comunica-
nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
1.14 Rischi essenziali
- ESG Bond Fund
I rischi essenziali del comparto sono i seguenti: il valore netto d’inventario e il reddito del fondo d’investimento possono oscil- lare in base all’evoluzione dei tassi e alla variazione della solvi- bilità degli investimenti. Non sussiste alcuna garanzia che l’inve- stitore consegua un determinato rendimento e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
I rischi essenziali dei comparti sono i seguenti: le normali oscilla- zioni del mercato e altri rischi associati all’investimento in titoli. Non esistono garanzie circa l’effettivo incremento di valore degli investimenti. Sia il valore sia il reddito degli investimenti possono salire o scendere. Non sussiste alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento verrà effettivamente conseguito. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rim- borso delle quote a un determinato prezzo.
- ESG Swiss Equity Fund
I rischi essenziali del comparto sono i seguenti: il valore degli investimenti del comparto si orienta al rispettivo valore di mercato degli stessi. Il valore netto d’inventario può subire note- voli oscillazioni a seconda della tendenza generale del mercato e dello sviluppo degli strumenti di investimento detenuti nel por- tafoglio. Non è da escludersi una riduzione del valore sull’arco di un periodo di tempo più lungo. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- Global Fund
- Swiss Small Caps Fund
- High Dividend Fund
I rischi essenziali dei comparti consistono nel fatto che il valore degli investimenti dei comparti si orienta al rispettivo valore di mercato degli stessi. Il valore netto d’inventario può subire note- voli oscillazioni a seconda della tendenza generale del mercato e dello sviluppo degli strumenti di investimento detenuti nei fondi target. Poiché investono principalmente in fondi target, i com- parti riflettono l’andamento del loro valore e si assumono inoltre i relativi rischi intrinseci. Non è da escludersi una riduzione del valore netto d’inventario sull’arco di un periodo di tempo più lungo. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che l’investitore con- segua un determinato reddito e che possa ottenere dalla dire- zione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
- Global Climate Equity Fund
I rischi essenziali del comparto sono i seguenti: il valore netto d’in- ventario e il reddito del comparto possono oscillare in base all’e- voluzione dei tassi e alla variazione della solvibilità degli investi- menti. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua una determinata remunerazione e che possa ottenere dalla dire- zione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo. Inoltre sussistono i rischi seguenti: rischio generale di mercato, rischio di cambio, rischio dell’emittente, rischio di liquidità.
Per gli investimenti nei mercati emergenti vanno inoltre osservati, tra gli altri, i rischi seguenti: rischi politici ed economici, accesso al mercato limitato od ostacolato per gli investitori stranieri, elevata volatilità dei corsi, carenze di liquidità.
1.15 Gestione del rischio di liquidità/Informazioni sul processo di gestione della liquidità
La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. Al fine di garantire sostanzialmente il diritto degli inve- stitori a riscattare in qualsiasi momento le loro quote (art. 78 cpv. 2 LICol), la direzione del fondo monitora regolarmente i rischi di
liquidità, da un lato a livello dei singoli investimenti, nell’ottica della loro alienabilità, e dall’altro a livello dei comparti, con riferi- mento alla loro capacità di eseguire i riscatti. La direzione del fondo valuta mensilmente la liquidità dei comparti in vari scenari e la documenta. In particolare, la direzione del fondo ha definito e implementato processi che, tra le altre cose, permettono l’i- dentificazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei rischi di liquidità. Per l’identificazione dei rischi di liquidità degli investi- menti e per il calcolo dei valori soglia di liquidità individuali a livello dei comparti, la direzione del fondo si avvale di modelli affermati sul mercato e comprovati dagli uffici specializzati del Gruppo UBS. I valori soglia di liquidità servono per monitorare gli scenari di stress per i riscatti a livello del comparto.
1.16 Struttura di fund of funds
Poiché i singoli comparti investono principalmente in altri investi- menti collettivi di capitale, tali comparti sono considerati fund of funds.
Tale particolare struttura fund of funds presenta notevoli van- taggi rispetto ai fondi che investono direttamente:
• grazie all’investimento in fondi d’investimento già esistenti (fondi target) si ottiene una diversificazione risp. una riparti- zione dei rischi più ampia rispetto a fondi con investimenti diretti;
• con fund of funds la diversificazione non è limitata a livello dei propri investimenti, poiché anche i fondi target sono soggetti alle rigorose direttive in materia di ripartizione dei rischi. I fund of funds consentono quindi all’investitore di investire in un prodotto che presenta una ripartizione dei rischi su due livelli e quindi riduce al minimo il rischio dei singoli fondi target.
Rispetto a fondi che investono direttamente, lo svantaggio di una struttura fund of funds risiede soprattutto nel fatto che:
• nell’ambito dell’investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti, determinate remunerazioni e spese accessorie possono risultare doppie (ad esempio provvigioni della banca depositaria e dell’ufficio amministrativo, commis- sioni di emissione e riscatto dei fondi target in cui si è investito). Queste remunerazioni e spese sono addebitate sia a livello dei fondi target sia a livello dello stesso fondo di fondi.
La sezione «Remunerazioni e spese accessorie» (punto 1.11) tratta approfonditamente delle remunerazioni e spese accesso- rie a livello generale.
1.17 Due diligence nell’acquisto di fondi target
La selezione dei fondi target avviene in base a criteri quantitativi e qualitativi. Nel quadro dell’analisi quantitativa viene analizzato il rapporto fra il rischio e il rendimento in diversi orizzonti tempo- rali. L’analisi qualitativa consiste in un’accurata valutazione della notorietà della società del fondo, dell’infrastruttura aziendale, dello stile d’investimento, dei processi d’investimento e del con- trollo interno del rischio della stessa. I risultati della valutazione, sia qualitativa che quantitativa, sono sottoposti a un controllo periodico. Inoltre, nell’ambito dell’implementazione nella strate- gia di investimento viene appurato se anche l’integrazione del fondo target nel contesto del portafoglio complessivo è oppor- tuna e sensata in relazione tra gli altri a diversificazione, rischi di accumulazione e volatilità.
2. Informazioni sulla direzione del fondo
2.1 Indicazioni generali sulla direzione del fondo
Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG. È attiva nel settore dei fondi d’investimento dalla sua fondazione nel 1959 quale società anonima con sede a Basilea.
2.2 Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo
Al 31 dicembre 2023, la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 423 fondi mobiliari e 8 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di CHF 339 301 milioni.
Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:
• rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
• servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.
2.3 Organi di gestione e direttivi Consiglio di Amministrazione
Xxxxxxx Xxxx, Presidente
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vicepresidente Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Membro
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Membro Xxxxx Xxxxx, Membro
Xxxxxxx Xxxxxx, Membro Xxxxxx Xxxxxxx, Membro
Direzione
Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Presidente del Direttorio esecutivo Xxxxxx Xxxxxxx, Vicepresidente del Direttorio esecutivo, Head of ManCo Substance & Oversight
Xxxxxx Xxxxxx, Head WLS – Client Management Xxxx Xxxxxxxxxx, Head WLS – Products
Urs Fäs, Head Real Estate CH
Xxxxx Xxxxxxx, Head Operating Office, Finance, HR Xxxxxx Xxxxxxx, Compliance & Operational Risk Control Xxxxxx Xxxxxxxx, Head Investment Risk Control
2.4 Capitale sottoscritto e versato
Il capitale azionario sottoscritto della direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato interamente versato. UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.
2.5 Delega delle decisioni di investimento e di altri compiti parziali
Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo.
L’amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo dei valori netti d’inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l’allestimento di rap- porti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Luxembourg, succursale di Basilea. I dettagli dell’esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.
Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.
2.6 Esercizio di diritti societari e di creditore
La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo auto- nomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. Su richie- sta, gli investitori possono ottenere dalla direzione del fondo informazioni relative all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facoltà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di creditore o delegarne l’esercizio alla banca depositaria oppure a terzi, nonché di rinunciare all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo dure-
vole sugli interessi degli investitori, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore che competono alla direzione in quanto azionista o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale riguardo essa può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.
3. Informazioni sulla banca depositaria
3.1 Indicazioni generali sulla banca depositaria
Banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata fondata nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo e al 14 giugno 2015 ha assunto le attività Clientela privata, Clientela aziendale e Wealth Management di UBS SA che sono registrate in Svizzera.
3.2 Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria
Nella sua veste di banca universale UBS Switzerland AG offre un’ampia gamma di servizi bancari. La banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi come Reporting Financial Institution (istituto finanziario notificante) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, confor- memente alle Sections 1471–1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i rela- tivi decreti, «FATCA»).
UBS Switzerland AG è una società affiliata di UBS Group SA. Con un totale di bilancio consolidato di USD 1 717 246 milioni e con fondi propri dichiarati pari a USD 86 639 milioni al 31 dicembre 2023, UBS Group SA è uno degli istituti finanziaria- mente più solidi del mondo. Occupa complessivamente 112 842 collaboratori che operano in una rete capillare di filiali.
La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali, in Svizzera e all’estero, allo scopo di assicurare una custodia adeguata. Nel caso di stru- menti finanziari la trasmissione può avvenire soltanto a deposi- tari terzi o centrali soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnata- mente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione.
In questo caso sussistono i seguenti rischi: in funzione della custodia da parte di terzi e del ricorso a depositari centrali, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Inoltre, i depositari terzi e centrali − qualora non siano sottoposti a vigilanza − non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.
La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal mandatario qualora non possa dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nelle operazioni di sele- zione, istruzione e sorveglianza.
4. Informazioni relative a terzi
4.1 Uffici di pagamento
Uffici di pagamento sono PostFinance SA e i suoi canali di distribuzione.
4.2 Distributori
L’attività di distribuzione e la custodia delle quote dei comparti sono state affidate in esclusiva a PostFinance SA e ai suoi canali di vendita.
4.3 Delega delle decisioni di investimento e di altri compiti parziali
Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo. UBS Asset Management Switzerland AG è un gestore patrimoniale e in quanto gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capi- tale è assoggettata in Svizzera all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
Nell’ambito del possibile ricorso a fondi target multi manager, UBS Asset Management Switzerland AG delega a sua volta le decisioni d’investimento a gestori patrimoniali selezionati. I nomi di tali gestori patrimoniali sono consultabili nei documenti di ciascun fondo target.
UBS Asset Management Switzerland AG ha al proprio attivo una lunga esperienza nella gestione patrimoniale e una conoscenza approfondita dei mercati d’investimento del fondo a ombrello. Inoltre, UBS Asset Management Switzerland AG vanta un’espe- rienza pluriennale con l’approccio multi manager. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel con- tratto di gestione patrimoniale concluso tra UBS Fund Manage- ment (Switzerland) AG e UBS Asset Management Switzerland AG.
5. Ulteriori informazioni
5.1 Indicazioni utili
Numero di valore - ESG Bond Fund 686 920
- ESG Yield Strategy Fund 686 921
- ESG Income Strategy Fund 686 923
- ESG Balanced Strategy Fund 730 438
- ESG Growth Strategy Fund 730 568
- ESG Capital Gain Strategy Fund 117 646 531
- ESG Swiss Equity Fund 1 321 157
- Global Climate Equity Fund:
Classe di quote «A» 129 712 104
Classe di quote «I» 129 713 732
- Global Fund:
Classe di quote «A» 1 493 319
Classe di quote «I» 49 560 408
- Swiss Small Caps Fund 43 227 902
- High Dividend Fund:
Classe di quote «A» 3 7545 287
Classe di quote «I» 49 560 407
ISIN - ESG Bond Fund CH0006869207
- ESG Yield Strategy Fund CH0006869215
- ESG Income Strategy Fund CH0006869231
- ESG Balanced Strategy Fund CH0007304386
- ESG Growth Strategy Fund CH0007305680
- ESG Capital Gain Strategy Fund CH1176465313
- ESG Swiss Equity Fund CH0013211575
- Global Climate Equity Fund:
Classe di quote «A» CH1297121043
Classe di quote «I» CH1297137320
- Global Fund:
Classe di quote «A» CH0014933193
Classe di quote «I» CH0495604081
- Swiss Small Caps Fund CH0432279021
- High Dividend Fund:
Classe di quote «A» CH0375452874
Classe di quote «I» CH0495604073 Unità di conto Franco svizzero (CHF)
5.2 Pubblicazioni del fondo a ombrello risp. dei comparti Maggiori informazioni sul fondo a ombrello rispettivamente sui comparti si trovano nell’ultimo rapporto annuale o semestrale.
Per informazioni aggiornate si invita a consultare il sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.
La pubblicazione dei prezzi avviene tutti i giorni in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote (quotidianamente) in Internet sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx e presso Swiss Fund Data AG nonché su altri media elettronici.
5.3 Restrizioni di vendita
All’emissione e al riscatto di quote di questo fondo a ombrello risp. di un comparto all’estero si applicano le disposizioni ivi vigenti.
Le quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei com- parti non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti.
Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti agli investitori che sono US Person. Una US Person:
(i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)
(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e nelle Treasury Regulations emanate in quest’ambito;
(ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securi- ties Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
(iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regula- tions (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
(iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
(v) è un trust, una persona giuridica o un’altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo a ombrello risp. in questi comparti.
PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. In questi paesi i comparti di questo fondo a ombrello non sono offerti né venduti.
6. Ulteriori informazioni di investimento
6.1 Profilo dell’investitore tipo
- ESG Bond Fund
Il comparto è indicato per investitori con un orizzonte temporale di breve-medio periodo che puntano in primo luogo a proventi correnti. Gli investitori sono in grado di sostenere oscillazioni temporanee del valore netto d’inventario delle quote del fondo e non hanno bisogno di realizzare l’investimento entro un termine prestabilito. Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel com- parto entro due anni.
- ESG Yield Strategy Fund
I comparti sono indicati per gli investitori consapevoli dei rischi disposti ad accettare oscillazioni di corso a breve termine e che perseguono una strategia orientata al rendimento. I comparti puntano a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine e potrebbero non essere indicati per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nei comparti entro due anni.
- ESG Income Strategy Fund
I comparti sono indicati per gli investitori consapevoli dei rischi
disposti ad accettare oscillazioni di corso a breve termine e che perseguono una strategia orientata al rendimento. I comparti puntano a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine e potrebbero non essere indicati per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nei comparti entro cinque anni.
- ESG Balanced Strategy Fund
Il comparto è indicato per gli investitori con elevata propensione al rischio disposti ad accettare oscillazioni di corso superiori e che perseguono una strategia di investimento orientata agli utili di capitale. Il comparto punta a un accrescimento del patrimo- nio nel lungo termine attraverso utili di capitale integrati da redditi da interessi e dividendi e potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro cinque anni.
- ESG Growth Strategy Fund
Il comparto è indicato per investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventa- rio del comparto. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azionario. Il comparto potrebbe non essere indicato per gli inve- stitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro cinque anni.
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Global Fund
- Swiss Small Caps Fund
- Global Climate Equity Fund
I comparti sono indicati per investitori con un orizzonte tempo- rale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’in- ventario dei comparti. Conoscono i rischi intrinseci di un investi- mento azionario. I comparti potrebbero non essere indicati per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nei comparti entro nove anni.
- High Dividend Fund
Il comparto è indicato per gli investitori con un orizzonte tempo- rale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito e all’ottimizzazione dei redditi da divi- dendo. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventario delle quote del fondo. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azionario. Il comparto potrebbe non essere indicato per gli inve- stitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro nove anni.
7. Indicazioni supplementari
Tutte le informazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello risp. i comparti, quali ad esempio la valutazione dei patrimoni dei comparti, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all’investitore e ai comparti, nonché la destinazione dei proventi, sono descritte dettagliata- mente nel contratto del fondo.
Parte II Contratto del fondo
I. Nozioni di base
§ 1 Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale
1. La denominazione PF designa un fondo a ombrello contrattuale della categoria «Altri fondi per investi- menti tradizionali» (il «fondo a ombrello») ai sensi dell’art. 25 segg. in combinato disposto con l’art. 68 segg. in combinato disposto con l’art. 92 seg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol), che è suddiviso nei seguenti comparti:
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Global Climate Equity Fund
- Global Fund
- Swiss Small Caps Fund
- High Dividend Fund
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Swit- zerland) AG, Basilea.
3. Banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo.
4. Gestore patrimoniale è UBS Asset Management Swit- zerland AG, Zurigo
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti
§ 2 Contratto del fondo
I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la dire- zione del fondo e la banca depositaria dall’altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle rela- tive disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.
§ 3 Direzione del fondo
1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori. Essa decide in particolare riguardo all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore netto d’inventario, la fissazione dei prezzi di emissione e di riscatto nonché le distribuzioni degli utili. Essa fa valere tutti i diritti spettanti ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agi- scono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organiz- zative indispensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e informano in merito a tutte le commis- sioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può delegare a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali per tutti o singoli comparti, sempreché ciò sia nell’inte- resse di una gestione adeguata. Essa incarica unica-
mente persone che dispongono delle competenze, conoscenze ed esperienze necessarie per questa atti- vità nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istrui- sce e sorveglia con diligenza i terzi coinvolti.
Le decisioni d’investimento possono essere trasferite soltanto a gestori patrimoniali che dispongono dell’au- torizzazione richiesta.
La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nel tra- sferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come per i propri atti.
4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo (cfr. § 27).
5. La direzione del fondo può raggruppare singoli com- parti con altri comparti o con altri fondi d’investimento in conformità con le disposizioni del § 24 o trasfor- marli in un’altra forma giuridica di investimento collet- tivo di capitale secondo le disposizioni del § 25, oppure sciogliere il fondo a ombrello o i suddetti com- parti secondo le disposizioni del § 26.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei propri compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
§ 4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti per i comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agi- scono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organiz- zative indispensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e informano in merito a tutte le commis- sioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che negli affari ine- renti al patrimonio dei comparti il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali. Essa informa la dire- zione del fondo qualora il controvalore non sia corri- sposto entro il termine usuale e, ove possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimo- niale interessato.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsi- asi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli comparti.
Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazioni.
6. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali in
Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Essa verifica e controlla se i depositari terzi o centrali cui ha affidato la custodia:
a. dispongono di un’organizzazione aziendale ade- guata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono loro affidati;
b. sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finan- ziari si trovino in loro possesso;
c. sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa possa identificarne in ogni momento l’apparte- nenza al rispettivo comparto mediante regolari aggiornamenti delle posizioni;
d. rispettano le vigenti prescrizioni della banca depo- sitaria in materia di corretta esecuzione dei compiti loro delegati e prevenzione di conflitti d’interesse.
La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istru- zione e sorveglianza. Il prospetto contiene informa- zioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.
7. La custodia di strumenti finanziari può essere trasfe- xxxx ai sensi della clausola precedente solo a deposi- tari terzi o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale sog- getto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. Gli investitori vanno informati nel prospetto circa i termini della custodia da parte di depositari terzi o centrali non soggetti a vigilanza.
8. La banca depositaria provvede affinché la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa controlla che il calcolo del valore netto d’inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente a tale contratto. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli inve- stimenti, effettuata dalla direzione del fondo nell’am- bito delle prescrizioni in materia d’investimenti.
9. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
10. La banca depositaria non è responsabile della custo- dia dei patrimoni dei fondi target in cui investono i comparti, a meno che questo compito non le venga delegato.
§ 5 Investitori
1. La cerchia degli investitori dei comparti non è limitata.
- Global Fund
- High Dividend Fund
- Global Climate Equity Fund
Per singole classi di quote sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 punto 4. La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che l'investitore sod-
disfi i requisiti riguardanti la cerchia degli investitori.
2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono nei confronti della direzione del fondo il diritto alla partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del fondo a ombrello. Il diritto degli investitori è rappresentato da quote.
3. Gli investitori hanno diritto unicamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. Per gli impegni che ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
4. Gli investitori sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sotto- scrivono. Non rispondono personalmente per gli impegni del fondo a ombrello risp. del comparto.
5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo for- nisce in qualsiasi momento informazioni in merito alle basi di calcolo del valore netto d’inventario di cia- scuna quota. La direzione del fondo, qualora gli inve- stitori siano interessati a informazioni più dettagliate sulle singole operazioni da essa svolte come l’eserci- zio dei diritti societari e quelli di creditore o la gestione del rischio, è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori possono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e presenti loro un rendiconto.
6. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo e richiedere al comparto il paga- mento della loro quota in contanti.
7. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le condizioni di legge o del contratto del fondo riguardanti la partecipazione a un comparto o a una classe di quote. Inoltre, essi devono informare immediatamente la banca deposi- taria, la direzione del fondo e i loro mandatari qualora non adempiano più queste condizioni.
8. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in colla- borazione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a. fosse indispensabile tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b. l’investitore non adempisse più i requisiti legali o contrattuali per partecipare a un comparto.
9. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
a. la partecipazione dell’investitore a un comparto sia suscettibile di ledere in maniera importante gli inte- ressi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello risp. un comparto in Svizzera o all’estero;
b. l’investitore abbia acquistato o detenga quote vio- lando le disposizioni di una vigente legge svizzera o estera, del presente contratto del fondo o del prospetto;
c. gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli investitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mezzo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo
tra la determinazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).
§ 6 Quote e classi di quote
1. La direzione del fondo ha in qualsiasi momento la facoltà di creare, sopprimere o raggruppare classi di quote per ciascun comparto con il consenso della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza. Tutte le classi di quote danno il diritto a par- tecipare al patrimonio indiviso del comparto corri- spondente, il quale a sua volta non è segmentato. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, dei costi di distribuzione e dei redditi specifici delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono presentare un differente valore netto d’inventario per quota. Il patrimonio globale del comparto risponde per i costi specifici delle singole classi.
2. La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono resi noti agli investitori nell’or- gano di pubblicazione. Solo il raggruppamento è con- siderato modifica del contratto del fondo ai sensi del § 27.
3. Le differenti classi di quote dei comparti possono segnatamente distinguersi in fatto di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distri- buzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori.
Le remunerazioni e le spese sono addebitate unica- mente alla classe di quote a cui spetta una determi- nata prestazione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripartiti fra tutte le classi in proporzione al patrimonio del comparto.
4. I comparti
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
- ESG Swiss Equity Fund
- Swiss Small Caps Fund
non sono suddivisi in classi di quote. Per i comparti
- Global Fund
- High Dividend Fund
- Global Climate Equity Fund
vi sono attualmente le seguenti classi di quote con le denominazioni «A» e «I». Le classi di quote possono differire tra loro per quanto riguarda l’ammontare della commissione forfettaria di gestione, il prezzo di prima emissione, la sottoscrizione minima, l’unità minima negoziabile, la forma di custodia e la destinazione dei proventi.
a) Le quote della classe «A» non sono limitate a una determinata cerchia di investitori. Non è richiesta né una sottoscrizione minima né una consistenza minima. Le quote sono emesse unicamente come quote al portatore.
b) Le quote della classe «I» sono riservate ad AXA
Leben AG laddove quest’ultima sia stata incaricata di investire gli averi previdenziali in quote di fondi. Ciò vale tuttavia unicamente per le contratti inter- mediate da PostFinance AG nell’ambito della sua collaborazione con AXA Leben AG. Non è richiesta né una sottoscrizione minima né una consistenza minima. Le quote sono emesse unicamente come quote nominative.
5. Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. L’investitore non è autorizzato a esigere la consegna di un certificato nominativo o al portatore.
- Global Fund
- High Dividend Fund
- Global Climate Equity Fund
6. La direzione del fondo e la banca depositaria hanno l’obbligo di chiedere agli investitori non più in grado di soddisfare i requisiti per la detenzione di una classe di quote che restituiscano le loro quote entro 30 giorni civili conformemente al § 17, che le trasferiscano a una persona che soddisfa i suddetti requisiti o che le convertano in quote di un’altra classe di cui soddi- sfano le condizioni. Qualora l’investitore non ottemperi a tale richiesta, la direzione del fondo deve provve- dere, in collaborazione con la banca depositaria, a una conversione forzata delle quote in un'altra classe di quote del fondo in questione o, se ciò non fosse possibile, a un riscatto forzato delle stesse conforme- mente al § 5 punto 7.
III. Direttive della politica di investimento
A. Principi di investimento
§ 7 Rispetto dei principi di investimento
1. Nella scelta dei singoli investimenti di ciascun com- parto, la direzione del fondo deve rispettare il principio della ripartizione equilibrata dei rischi, attenendosi alle limitazioni percentuali indicate qui di seguito. Queste limitazioni si applicano al valore di mercato del patri- monio dei singoli comparti e devono essere costante- mente rispettate.
I comparti devono adempiere alle limitazioni d’investi- mento entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni sono superate in seguito a cambia- menti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Qualora le limitazioni relative ai derivati secondo il § 12 fossero violate in seguito a una variazione del delta, lo stato regolare deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori.
§ 8 Politica di investimento
1. La direzione del fondo può investire il patrimonio dei comparti negli investimenti elencati qui di seguito. I rischi correlati a tali investimenti devono essere pub- blicati nel prospetto.
a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la mede- sima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e acces-
sibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acqui- stare, mediante sottoscrizione o conversione, tali cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant. Gli investimenti in cartevalori provenienti da nuove emissioni sono consentiti solo se la loro ammis- sione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i strumenti d'investimento devono essere venduti entro un mese oppure assi- milati alla regola di limitazione di cui al punto 1, lett. g.
b) Derivati, qualora (i) il loro valore di base sia rappre- sentato da valori mobiliari secondo la lett. a; deri- vati secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c, strumenti del mercato monetario secondo la lett. d, indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti, divise o simili, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se
(i) la controparte è un intermediario finanziario spe- cializzato in questo genere di operazioni e sottopo- sto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.
c) ca) Quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi in valori mobiliari»
cb) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali»
cc) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi»
cd) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «fondi immobiliari»
ce) Quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che ottemperano alle direttive 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (OICVM I) e/o 2001/107/CE e/o 2001/108/
CE del 21 gennaio 2002 (OICVM III) e/o 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (OICVM IV)
cf) Quote di organismi d’investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti tradizionali» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera
cg) Quote di organismi d’investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera
La direzione del fondo può acquistare quote di fondi di fondi (fondi i cui contratti o statuti ammet- tono investimenti in altri investimenti collettivi di capitale per oltre il 49%).
La direzione del fondo può acquistare quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione
comune, dal controllo o da una sostanziale parteci- pazione diretta o indiretta («fondi target collegati»). Le limitazioni sono disciplinate individualmente per i rispettivi comparti.
L’investimento in fondi target di cui alla lettera ce) implica che (i) i loro documenti limitano gli investi- menti da parte loro in altri fondi target a un totale del 10%; (ii) per tali fondi target vigono disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne scopo, organizzazione, politica di investimento, protezione degli investitori, riparti- zione del rischio, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali e (iii) detti fondi target sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigi- xxxxx finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garan- tita l’assistenza amministrativa internazionale in materia.
L’investimento in fondi target di cui alla lettera cf) implica che (i) i loro documenti limitano gli investi- menti da parte loro in altri fondi target a un totale del 49%; (ii) per questi fondi target, relativamente a scopo, organizzazione, politica d’investimento, pro- tezione degli investitori, ripartizione dei rischi, custodia separata del patrimonio del fondo, assun- zione di credito, concessione di crediti, vendite allo scoperto di titoli e di strumenti del mercato moneta- rio, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali, vigono disposizioni equiparabili a quelle d’applicazione per i fondi del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» e (iii) questi fondi target sono stati autorizzati come inve- stimenti collettivi di capitale nello Stato in cui hanno sede, dove sono sottoposti a una vigilanza equipa- rabile a quella svizzera, operante per la protezione degli investitori, ed è garantita l’assistenza ammini- strativa internazionale.
d) Strumenti del mercato monetario, sempre che siano liquidi e valutabili e siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pub- blico; strumenti del mercato monetario non nego- ziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a pre- scrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti dagli emittenti di cui all’art. 74 cpv. 2 OICol.
e) Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodici mesi, presso banche che abbiano sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
f) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro sottostante sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a), derivati secondo la lett. b), quote di investimenti col- lettivi di capitale secondo la lett. c), strumenti del mercato monetario secondo la lett. d), prodotti strutturati secondo la lett. f), indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) i loro sottostanti siano ammessi quali
investimenti conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se
(i) la controparte è un intermediario finanziario spe- cializzato in questo genere di operazioni e sottopo- sto a vigilanza e se (ii) i prodotti negoziati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all’emit- tente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e traccia- bile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.
g) Altri investimenti oltre a quelli precedentemente menzionati alle lettere da a) a i), ma in totale al massimo fino al 10% del patrimonio del comparto; non sono autorizzati (i) investimenti diretti in metalli preziosi, certificati su metalli preziosi, merci e titoli di merci nonché (ii) vendite allo scoperto effettive di investimenti di qualunque tipo.
- ESG Bond Fund
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto consi- ste innanzitutto nel migliorare il profilo di sostenibilità ecologica e sociale del comparto rispetto a un approccio di investimento tradizionale, attraverso l’a- dozione di approcci alla sostenibilità, in particolare esclusioni (screening negativo) e approccio best-in- class (screening positivo). Questo miglioramento viene misurato e valutato mettendo a confronto i rating ESG e/o i punteggi ESG ponderati per gli investimenti a livello di fondi target attraverso l’utilizzo di dati dei for- nitori di dati ESG esterni MSCI ESG Research e Inrate. Almeno l’80% (senza mezzi liquidi e derivati) deve essere investito in strategie d’investimento che pro- muovono caratteristiche ambientali (E) e/o sociali (S) ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 9 del Regola- mento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari o che sono considerate equivalenti.
Per via della struttura di fund of fund è possibile impie- gare fondi target e strategie sostenibili che utilizzano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (screening negativo), approccio best-in-class (screening positivo). Per informazioni in merito ai criteri di sostenibilità dei fondi target si rimanda al prospetto, sezione 1.9.2 Obiettivo di investimento e 1.9.3 Politica di investimento dei comparti. Per maggiori informazioni sugli approcci alla sostenibilità si rimanda al prospetto, sezione 1.9.1 Sostenibilità. Per l’attuazione della politica di investi- mento dei comparti si punta a conseguire per ogni comparto, mediante un’adeguata selezione dei fondi target, un rischio complessivo corrispondente a quello di un portafoglio strategico diversificato.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come fondi «Sustainability Focus». Per maggiori infor- mazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) obbligazioni, notes nonché altri titoli e diritti di
credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo denominati in monete liberamente convertibili.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale
che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di questo fondo o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di investimenti in altri investimenti col- lettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab), la direzione del fondo garantisce che almeno due terzi del patrimonio del fondo siano investiti complessivamente in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
ba) obbligazioni convertibili, notes convertibili e pre- stiti a opzione di tutto il mondo denominati in monete liberamente convertibili.
bb) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri.
bc) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
bd) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) La direzione del fondo è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investi- menti collettivi di capitale.
d) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio dei comparti dopo la detrazione delle liquidità:
• obbligazioni convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione sono consentiti nella misura massima del 25%.
• in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investi- mento di tipo contrattuale, nonché società d’inve- stimento a capitale variabile quotate o non quotate in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi.
• investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
e) In virtù delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (§ 15), la direzione del fondo può investire al massimo il 50% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II».
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
2. L’obiettivo di investimento dei comparti consiste innan- zitutto nell’ottenimento di un rating ESG ponderato per gli investimenti almeno pari a quello definito nel prospetto.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utiliz- zano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening),
approccio best-in-class, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active ownership), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement e altri (fondi e strategie target che UBS Asset Manage- ment qualifica come fondi E-Tilting). Per informazioni in merito ai criteri di sostenibilità dei fondi target si rimanda al prospetto, sezione 1.9.2 Obiettivo di inve- stimento e 1.9.3 Politica di investimento dei comparti. Per maggiori informazioni sugli approcci alla sosteni- bilità si rimanda al prospetto, sezione 1.9.1 Sostenibi- lità. Per l’attuazione della politica di investimento dei comparti si punta a conseguire per ogni comparto, mediante un’adeguata selezione dei fondi target, un rischio complessivo corrispondente a quello di un por- tafoglio strategico diversificato.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come fondi Sustainability Focus. Per maggiori infor- mazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe il patrimonio del comparto in:
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
• obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione, notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo deno- minati in monete liberamente convertibili.
- ESG Yield Strategy Fund
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
• strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri.
• depositi a vista e a termine di cui al § 8 punto 1 lett. e).
• titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale fino al
- ESG Yield Strategy Fund: 20%
- ESG Income Strategy Fund: 37,5%
- ESG Balanced Strategy Fund: 60%
- ESG Growth Strategy Fund: 85%
- ESG Capital Gain Strategy Fund 98% del patrimonio del comparto.
• quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio nei collocamenti summenzionati. Le partecipazioni in altri investi- menti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione sono da includere nella limita- zione percentuale summenzionata.
• quote di altri investimenti collettivi di capitale di cui al § 8 punto 1 lett. cb) e cd) che investono il loro patrimonio in fondi immobiliari o società immobiliari, fino al 15%.
• derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
b) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
• investimenti in mercati emergenti al massimo
- ESG Yield Strategy Fund: 25%
- ESG Income Strategy Fund: 25%
- ESG Balanced Strategy Fund: 30%
- ESG Growth Strategy Fund: 35%
- ESG Capital Gain Strategy Fund 25%
• altri investimenti collettivi di capitale complessi- vamente fino a un massimo del 100%;
• quote di fondi di fondi fino a un massimo del 15%;
• in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
c) In virtù delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (§ 15), la direzione del fondo può investire per il comparto - ESG Yield Strategy Fund al massimo il 60% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» nonché al massimo il 35% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II», per il comparto - ESG Income Strategy Fund al massimo il 50% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund
- Bonds CHF Ausland ESG Passive II», per il com- parto - ESG Balanced Strategy Fund al massimo il 35% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II», per il comparto - ESG Growth Strategy Fund al massimo il 40% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» e per il comparto - ESG Capital Gain Strategy Fund al massimo il 55% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II» e al massimo il 50% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Institutio- nal Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e
«UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II».
- ESG Swiss Equity Fund
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto consi- ste principalmente nel replicare passivamente l’indice di riferimento menzionato nel prospetto e rappresen- tativo per il mercato azionario svizzero (benchmark) e nel conseguire una performance corrispondente a quella dell’indice. L’indice di riferimento misura l’anda- mento delle azioni svizzere tenendo in considerazione fattori ambientali, sociali e di governance. Questi fattori vengono quantificati mediante un framework
predisposto da Inrate (un’agenzia indipendente sviz- zera di rating di sostenibilità) e i corrispondenti dati di sostenibilità. In questo modo si considerano le società che rispetto ad altre sono maggiormente impegnate a favore di aspetti ecologici o sociali. Per identificare queste società si applicano sia criteri di esclusione basati su prodotti e su norme (« screening negativo») sia un «approccio best-in-class» basato sul rating ESG, che prevede di considerare solo società che presen- tano almeno un determinato rating ESG. Queste società ottengono una ponderazione maggiore rispetto a un indice di riferimento tradizionale sulla base della metodica dell’amministratore dell’indice indipendente Six Group. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure hanno la parte preponderante della loro attività econo- mica in Svizzera;
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. d ed e che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di questi comparti o parti di queste;
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
ad) prodotti strutturati denominati in monete libera- mente convertibili come segnatamente certifi- cati di emittenti di tutto il mondo sugli investi- menti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collet- tivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in prodotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base con- solidata, almeno due terzi del patrimonio del com- parto siano allocati in investimenti di cui alla prece- dente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
• titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa);
• obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes conver- tibili, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri deno- minati in monete liberamente convertibili;
• strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri che presentano almeno un rating pari a BBB- di S&P x Xxxxx oppure a Baa3 di Moody’s o rating equivalente (investment grade);
• derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
• quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. da d a e che non soddi- sfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab;
• depositi bancari.
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
• altri investimenti collettivi di capitale complessi- vamente fino a un massimo del 10%.
- Global Climate Equity Fund
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto consi- ste principalmente nel conseguire una performance a lungo termine che sia coerente con l’evoluzione degli indici di mercato più diffusi per gli strumenti azionari globali nei mercati sviluppati.
Il comparto persegue risp. i fondi target perseguono un approccio di investimento basato su regole che considera criteri sia quantitativi che qualitativi. L’obiet- tivo dell’approccio basato su regole consiste nel con- siderare i rischi di investimento collegati al cambia- mento climatico, come ad esempio le emissioni di CO₂. Le società vengono valutate in base alle loro conse- guenze attuali e alle loro conseguenze future prevedi- bili per il cambiamento climatico. Sulla base di queste conseguenze, viene investito maggiormente (sovra- ponderazione) in società che sono meglio orientate alla transizione verso una società CO₂-neutrale (ad esempio le società operanti nel campo delle energie rinnovabili). Le società meno o per nulla impegnate nei confronti di questa transizione (ad esempio mediante la produzione di energia dal carbone) vengono sotto- pesate all’interno degli indici di raffronto.
Vengono applicati sia criteri di esclusione (screening negativo) che valutazioni quantitative e qualitative nel contesto ambientale risp. climatico, sociale e di gestione aziendale (Environmental, Social, and Gover- xxxxx - ESG) per la definizione basata su regole di sovrappesi e sottopesi (tilting ESG). Il comparto mira a investimenti in un numero di componenti degli indici di riferimento il più possibile completo considerando i parametri di investimento. Inoltre, il comparto abbassa l’impronta ecologica nel corso del tempo riducendo nel corso del tempo o completamente le emissioni di gas serra del portafoglio o degli emittenti inclusi al suo interno (orientamento al clima). In aggiunta viene impiegato un programma di azionariato attivo speci- fico per il clima mediante il quale il profilo climatico delle società viene tematizzato in modo mirato in un dialogo diretto all’interno del programma di aziona- riato attivo al fine di migliorarlo, includendo anche l’e- sercizio dei diritti di voto di UBS Asset Management sulla base di direttive (stewardship).
La direzione del fondo investe almeno l’80% (a esclu- sione di depositi a vista e a termine nonché derivati) del patrimonio del comparto in investimenti coerenti con le disposizioni della politica di sostenibilità.
Per informazioni in merito ai criteri di sostenibilità dei fondi target si rimanda al prospetto, sezione 1.9.2 Obiettivo di investimento e 1.9.3 Politica di investi- mento dei comparti. Per maggiori informazioni sugli approcci alla sostenibilità si rimanda al prospetto, sezione 1.9.1 Sostenibilità. Per l’attuazione della poli- tica di investimento dei comparti si punta a conseguire per ogni comparto, mediante un’adeguata selezione dei fondi target, un rischio complessivo corrispon- dente a quello di un portafoglio strategico diversificato.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come «Climate Aware Strategy Funds». Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale;
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di questo fondo o parti di questo;
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di investimenti in altri investimenti col- lettivi di capitale ai sensi del precedente punto 2 lett. ab), la direzione del fondo garantisce che almeno due terzi del patrimonio del fondo siano investiti complessivamente in investimenti di cui al precedente punto 2 lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
ba) obbligazioni, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o varia- bile di debitori privati e pubblici di emittenti sviz- zeri ed esteri denominati in franchi svizzeri che in linea di massima presentano un rating minimo di BBB- o un rating equivalente (investment grade);
bb) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri;
bc) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
bd) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) La direzione del fondo è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investi- menti collettivi di capitale.
d) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patrimonio dei comparti dopo la detrazione delle liquidità:
• obbligazioni convertibili, notes convertibili e prestiti a opzione sono consentiti nella misura massima del 15%;
• in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investi- mento di tipo contrattuale, nonché società d’inve- stimento a capitale variabile quotate o non quotate in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
• investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
e) In virtù delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (§ 15), la direzione del fondo può investire l’85% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II». A causa delle oscillazioni del mercato è possibile che il limite massimo del 5%
venga oltrepassato; un superamento temporaneo è comunque ammesso.
- Global Fund
2. a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di questo fondo o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
ad) prodotti strutturati denominati in monete libera- mente convertibili come segnatamente certifi- cati di emittenti di tutto il mondo sugli investi- menti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in pro- dotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base consoli- data, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
• titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa)
• obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri denominati in monete liberamente converti- bili
• strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri
• derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra
• quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab)
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patrimonio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
• altri investimenti collettivi di capitale complessi- vamente fino a un massimo del 100%. Gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
• in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
• investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
- Swiss Small Caps Fund
2. In quanto fondo di fondi, questo comparto persegue l’obiettivo d’investimento di riprodurre l’indice di riferi-
mento indicato nel prospetto investendo il 65–75% del suo patrimonio in quote del fondo target «UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF)» e il 25–35% del suo patrimonio in quote del fondo target
«UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II».
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera o hanno la parte preponderante della loro attività economica in Svizzera.
ab) quote di investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. ca), cb), ce) e cf) che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo fondo d’investimento o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di investimenti in investimenti collettivi di capitale ai sensi della lett. ab), la direzione del fondo garantisce che almeno due terzi del patri- monio del comparto siano investiti complessiva- mente in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
• titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che non soddi- sfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa);
• obbligazioni, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri denominati in franchi svizzeri;
• strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
• derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
• quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patrimonio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
• altri investimenti collettivi di capitale complessi- vamente fino a un massimo del 100%; gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
• i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
• investimenti diretti in titoli di partecipazione fino a un massimo del 10%.
• small cap secondo la definizione della famiglia SPI® di SIX fino a un massimo del 75%.
• investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
- High Dividend Fund
2. a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. ca), cb), ce) e cf) che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo fondo d’investimento o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
ad) prodotti strutturati, indirettamente tramite quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collet- tivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in prodotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base con- solidata, almeno due terzi del patrimonio del com- parto siano allocati in investimenti di cui alla prece- dente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
• titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa);
• strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri
• derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
• quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patrimonio del comparto dopo la detrazione delle liquidità:
• altri investimenti collettivi di capitale complessi- vamente fino a un massimo del 100%. Gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
• i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
• investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
3. La direzione del fondo assicura una gestione ade- guata della liquidità. I dettagli sono descritti nel prospetto.
§ 9 Liquidità
Per ciascun comparto, la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell’unità di conto del com- parto corrispondente e in tutte le monete in cui il com- parto corrispondente può effettuare investimenti. Si con- siderano liquidità gli averi bancari nonché i crediti da operazioni di pensione a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
B. Tecniche e strumenti d’investimento
§ 10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell’ambito di «Reverse Repos» non possono essere concessi in prestito.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di
«principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rap- presentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di prima qualità specializzati in questo genere di opera- zioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, broker e imprese di assicurazione, nonché con controparti cen- trali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile del pre- stito di valori mobiliari.
4. La direzione del fondo, premesso che debba rispet- tare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun comparto al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario succes- sivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
5. La direzione del fondo, d’intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costitu- isca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell’art. 51 OICol-FINMA, al fine di tutelare il diritto alla restitu- zione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qualunque momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emit- tente delle garanzie deve presentare un’elevata solvi- bilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipen- dente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negozia- zione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la dire- zione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddi- sfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52
OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversifi- cazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corri- spondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insol- venza della controparte, in qualsiasi momento e senza
il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garan- zie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, confor- memente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrat- tualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestito, essa esplica gli incarichi ammini- strativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se questi non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strate- gia in materia di garanzie.
§ 11 Operazioni di pronti contro termine
1. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare ope- razioni di pronti contro termine di valori mobiliari per conto di comparti. Tali operazioni possono essere effettuate sotto forma di «Repo» e «Reverse Repo».
Il «Repo» è un negozio giuridico con il quale una parte (cedente) trasferisce temporaneamente, contro paga- mento, la proprietà di valori mobiliari a un’altra parte (cessionario) e con il quale quest’ultima si obbliga di riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobi- liari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli i redditi maturati durante la durata dell’ope- razione di pronto contro termine. Il cedente sostiene i rischi di mercato dei valori mobiliari nel corso della durata dell’operazione.
Dal punto di vista della controparte (cessionario), l’o- perazione «Repo» è un «Reverse Repo». Nell’ambito di un «Reverse Repo», la direzione del fondo acquisisce valori mobiliari per fini di investimento e conviene simultaneamente di riconsegnare valori mobiliari iden- tici per genere, quantità e qualità nonché di trasferire i redditi maturati nel corso della durata dell’operazione.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare ope- razioni di pronti contro termine di valori mobiliari con una controparte a proprio nome e per proprio conto («principal»), oppure di delegare tali operazioni a inter- mediari operanti sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent»), sia in via di rappresen- tanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare operazioni di pronti contro termine di valori mobiliari solo con controparti e intermediari di prim’ordine specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigi- xxxxx, quali banche, brokers e compagnie di assicura- zioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile delle operazioni di pronti contro termine di valori mobiliari.
4. La banca depositaria deve provvedere a un’esecu- zione sicura e conforme al contratto delle operazioni
di pronti contro termine. Essa provvede alla compen- sazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nelle operazioni di pronti contro termine (mark-to-market); anche durante le operazioni di pronti contro termine compie gli atti amministrativi previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari utilizzati per le operazioni di pronti contro termine, nella misura in cui non sono stati ceduti con- formemente a un relativo contratto quadro.
5. La direzione del fondo può mettere in pensione tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico. I valori mobiliari acquisiti nell’ambito di «Reverse Repos» non possono per contro essere utilizzati per operazioni «Repo».
6. La direzione del fondo, premesso che debba rispet- tare un termine di disdetta non superiore ai (i) 10 giorni lavorativi bancari, per il comparto - ESG Bond Fund risp. 7 giorni lavorativi bancari per tutti gli altri com- parti prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari ceduti in pronti contro termine, è auto- rizzata a utilizzare per operazioni «Repo» al massimo il 50% di ogni posizione di titoli per pronti contro termine. La direzione del fondo, qualora ottenga dalla controparte o dall’intermediario la garanzia contrat- tuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari ceduti in pronti contro termine lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, è autorizzata a utilizzare per operazioni «Repo» fino al 100% di ogni posizione di titoli per pronti contro termine.
7. Un «Repo» è equiparabile all’assunzione di un credito ai sensi del § 13, salvo nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati per l’acquisto di valori mobiliari di pari genere, qualità, solvibilità e durata mediante la stipula di un «Reverse Repo».
8. Nell’ambito di un «Reverse Repo», la direzione del fondo può unicamente acquisire garanzie ex art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presen- tare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della con- troparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- dità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nella gestione delle garanzie, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari devono adempiere agli obblighi e ai requi- siti ai sensi dell’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per inve- stimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie rice- vute in caso di insolvenza della controparte, in qualsi- asi momento e senza il coinvolgimento della contro- parte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un
ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
9. I crediti verso «Reverse Repos» sono considerati atti- vità liquide ai sensi del § 9 e non come crediti concessi ai sensi del § 13.
10. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strate- gia in materia di garanzie.
§ 12 Derivati
1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa fa in modo che gli effetti economici dei derivati, anche in presenza di circostanze di mercato straordi- narie, non comportino un discostamento dagli obiettivi d’investimento descritti nel presente contratto e nel prospetto o una modifica delle caratteristiche d’inve- stimento dei comparti. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi per il rispettivo comparto ai sensi del presente con- tratto del fondo.
Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investi- menti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Com- mitment II. L’ammontare dell’impegno complessivo di un comparto connesso a derivati non può superare il 100% del suo patrimonio netto e l’intero impegno non può superare in totale il 200% del suo patrimonio netto. La somma degli impegni di un comparto, tenendo conto della possibilità di temporanea assun- zione di crediti fino a un massimo del 25% del patrimo- nio netto ai sensi del § 13 punto 2, può ammontare complessivamente al 225% del patrimonio netto. Il calcolo della somma degli impegni avviene conforme- mente all’art. 35 OICol-FINMA.
3. La direzione del fondo può utilizzare in particolare forme basilari di derivati quali opzioni call o put il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla diffe- renza positiva o negativa tra il valore venale del sotto- stante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la diffe- renza è di segno opposto, credit default swap (CDS), swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sotto- stante o da un importo assoluto, nonché contratti a termine (future e forward) il cui valore dipende linear- mente dal valore sottostante. La direzione del fondo può inoltre impiegare combinazioni di forme basilari di derivati così come derivati il cui funzionamento eco- nomico non è comparabile a una forma basilare di derivato, né a una combinazione di forme basilari di derivati (derivati esotici).
4. a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sotto- stante, nonché le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate reciprocamente, a prescindere dalla scadenza dei derivati («netting»), se l’opera- zione in derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi correlati ai derivati o agli investi- menti acquistati, posto che i rischi essenziali non siano trascurati e l’importo imputabile dei derivati sia determinato ai sensi dell’art. 35 OICol-FINMA.
b) Per le operazioni di copertura in cui i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patri-
moniale da coprire, ai fini della compensazione, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a, devono essere soddisfatti i requisiti («hedging») secondo cui le operazioni in derivati non possono basarsi su una strategia d’investimento finalizzata al consegui- mento di utili. In aggiunta, il derivato deve compor- tare una riduzione riscontrabile del rischio, i rischi del derivato devono essere compensati, i derivati, i sottostanti o gli elementi patrimoniali da compen- sare devono riferirsi alla stessa classe di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve risultare effettiva anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) In caso di utilizzo preponderante di derivati sui tassi d’interesse, l’importo ascrivibile all’impegno com- plessivo in derivati può essere determinato mediante regole di «duration netting» riconosciute a livello internazionale, a condizione che tali regole portino a una determinazione corretta del profilo di rischio del comparto, che siano tenuti in considera- zione i rischi rilevanti, che l’applicazione di tali regole non dia luogo a un effetto leva ingiustificato, che non si perseguano strategie di arbitraggio sui tassi d’interesse e che l’effetto leva del comparto non sia accresciuto né mediante l’applicazione di tali regole, né attraverso investimenti in posizioni short.
d) I derivati utilizzati esclusivamente per la copertura dei rischi di cambio delle monete estere e che non creano alcun effetto leva o non comportano rischi di mercato aggiuntivi possono essere compensati nel calcolo dell’impegno complessivo in derivati, prescindendo dai requisiti della lett. b.
e) Gli impegni di pagamento risultanti da derivati devono essere coperti in permanenza con mezzi prossimi alle liquidità, con titoli e diritti di credito o con azioni negoziate in borsa o in un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi della normativa sugli investimenti collettivi di capitale.
f) Se con un derivato la direzione del fondo contrae un impegno per la consegna fisica di un sotto- stante, il derivato deve essere coperto con i sotto- stanti corrispondenti o con altri investimenti, se investimenti e sottostanti sono altamente liquidi e possono essere acquistati o venduti in qualsiasi momento in caso di una richiesta di consegna. La direzione del fondo deve poter disporre in qualsiasi momento e senza restrizioni dei valori sottostanti o degli investimenti.
5. La direzione del fondo può utilizzare derivati standar- dizzati o non standardizzati. Essa può effettuare ope- razioni su derivati in borsa o su un altro mercato rego- lamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the-counter, OTC).
6. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specia- lizzati in questo genere di transazioni, sottoposti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione inecce- pibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve disporre di un’elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quoti- dianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile alcun prezzo di mercato, il prezzo dovrà essere ricostrui- bile sulla scorta di un modello di valutazione ade- guato e riconosciuto nella prassi, che si basi sul valore venale dei sottostanti dai quali è tratto il deri- vato. Prima di stipulare un contratto su un simile derivato, è necessario procurarsi le offerte concrete di almeno due controparti e, a riguardo, il contratto è da stipularsi con la controparte che sottopone la migliore offerta in termini di prezzo. Eventuali deroghe a questo principio sono ammesse per motivi di ripartizione dei rischi o qualora altri ele- menti contrattuali, come la solvibilità o l’offerta di servizi della controparte, facciano sembrare un’al- tra offerta complessivamente più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due con- troparti se è nell’interesse degli investitori. Le ragioni in tal senso, come pure la stipulazione del contratto e la determinazione del prezzo, devono essere documentate in maniera comprensibile.
d) Nell’ambito di un’operazione OTC, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari possono accettare unicamente le garanzie che soddisfano i requisiti riportati all’art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla contro- parte o da una società appartenente al o dipen- dente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liquidità, essere nego- ziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garan- zie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve ecce- zioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insol- venza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie rice- vute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
7. Nell’ambito del rispetto delle limitazioni d’investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l’utilizzo dei derivati deve avvenire in conformità con la norma- tiva sugli investimenti collettivi di capitale.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
• il significato dei derivati nell’ambito della strategia di investimento;
• gli effetti dell’utilizzo dei derivati sul profilo di rischio dei comparti;
• i rischi di controparte dei derivati;
• la maggiore volatilità e l’accresciuto impegno complessivo (effetto leva) che scaturiscono dall’uti- lizzo dei derivati;
• i derivati su crediti;
• la strategia in materia di garanzie.
§ 13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti.
Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 e i pronti contro termine sotto forma di Reverse Repo ai sensi del § 11 non sono considerati concessioni di credito ai sensi del presente paragrafo.
2. Per ciascun comparto, la direzione del fondo può accettare temporaneamente crediti pari a un massimo del 25% del suo patrimonio netto. Le operazioni di pronti contro termine effettuate come «Repo» ai sensi del § 11 sono considerate assunzioni di credito ai sensi del presente paragrafo, salvo che i mezzi otte- xxxx non vengano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per l’acquisizione di valori mobiliari ana- loghi per tipologia, qualità, solvibilità e durata in rela- zione a un’operazione opposta di pronti contro termine («Reverse Repo»).
§ 14 Gravami a carico del patrimonio dei comparti
1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garan- zia a carico di ciascun comparto al massimo il 60% del patrimonio netto di tale comparto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato creditizio accrescitivo dell’impegno non è considerato come fideiussione ai sensi del presente paragrafo.
C. Limitazioni d’investimento
§ 15 Ripartizione dei rischi
- ESG Bond Fund
- ESG Yield Strategy Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversifi- cato, rappresentativo del mercato al quale si riferi- sce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e, per il comparto - ESG Bond Fund, anche i prodotti struttu- rati, in valori mobiliari e strumenti del mercato moneta- rio del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato moneta- rio degli emittenti presso i quali è investito oltre il 10% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite è
comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patri- monio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’U- nione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei prece- denti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debi- tore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12, 13 e 14.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del com- parto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12, 13 e 14.
8. Per il comparto - ESG Yield Strategy Fund, la direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in fondi target. Per entrambi i comparti, la direzione del fondo può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire al massimo il 50% del patrimonio del comparto - ESG Bond Fund in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e al massimo il 60% del patrimonio del comparto - ESG Yield Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» nonché al massimo il 35% del patrimonio del com- parto in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima frequenza di riscatto. Non devono comportare un accumulo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima traspa- renza sull’investimento e sulle commissioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale. Queste limita- zioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbliga- zioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o
da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea.
12. Il limite del 20% menzionato al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
13. Il limite del 20% menzionato al punto 3 è portato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE oppure da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. In questo caso, il com- parto dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio del comparto può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emis- sione. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 3. Gli emittenti risp. i garanti ammessi ai fini di quanto sopra esposto sono:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario).
14. ll limite del 20% di cui al punto 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari sono emessi o garantiti dalla Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA o dalla Banca di Obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri SA. Può essere investito in valori mobiliari provenienti dalla stessa emissione non oltre il 30% del patrimonio del relativo comparto. I valori mobiliari succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
- ESG Income Strategy Fund
- ESG Balanced Strategy Fund
- ESG Growth Strategy Fund
- ESG Capital Gain Strategy Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversifi- cato, rappresentativo del mercato al quale si riferi- sce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle
prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patri- monio del comparto non deve superare il 40% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposi- zioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patri- monio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’U- nione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei prece- denti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debi- tore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del com- parto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
8. La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in fondi target. In tale cornice, può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire al massimo il 50% del patrimonio del comparto - ESG Income Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e
«UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II», al massimo il 35% del patrimonio del com- parto - ESG Balanced Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Invest- ment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II», al massimo il 40% del patrimonio del comparto - ESG Growth Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Xxxxxxx- land ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» e al massimo il 55% del patri- monio del comparto - ESG Capital Gain Strategy Fund in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II» e al massimo il 50% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH)
Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima frequenza di riscatto. Non devono comportare un accumulo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima traspa- renza sull’investimento e sulle commissioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
00.Xx direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può acquistare per il patrimo- nio del comparto - ESG Income Strategy Fund al massimo il 35% di quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II», «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II» e al massimo il 49% di quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II», per il patrimonio del comparto - ESG Balanced Strategy Fund al massimo il 35% di quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» e per il patrimonio del com- parto - ESG Growth Strategy Fund al massimo il 35% di quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato mone- tario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11.Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea.
00.Xx limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
00.Xx limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE oppure da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o
uno Stato dell’Unione europea. In questo caso, il com- parto dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio del comparto può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emis- sione. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3. Gli emittenti risp. i garanti ammessi ai fini di quanto sopra esposto sono:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario).
- ESG Capital Gain Strategy Fund
14. ll limite del 10% di cui al punto 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari sono emessi o garantiti dalla Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA o dalla Banca di Obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri SA. Può essere investito in valori mobiliari provenienti dalla stessa emissione non oltre il 30% del patrimonio del relativo comparto. I valori mobiliari succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
- ESG Swiss Equity Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversifi- cato, rappresentativo del mercato al quale si riferi- sce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. a) La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i deri- vati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e stru- menti del mercato monetario del medesimo emittente.
b) In deroga alla lett. a), all’acquisto di valori mobiliari di un emittente compreso nell’indice di riferimento è ammissibile una sovraponderazione pari a un massimo di 5 punti percentuali o il 125% della sua ponderazione percentuale nell’indice di riferimento. Ciò può comportare una concentrazione del com- parto su un numero limitato di strumenti d'investi- mento compresi nell’indice di riferimento da cui può risultare un rischio complessivo del fondo maggiore del rischio dell’indice di riferimento (rischio di mercato).
c) Gli investimenti vanno ripartiti su almeno 12 emittenti.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a
termine presso la medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patri- monio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’U- nione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei prece- denti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debi- tore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Per emittenti la cui pon- derazione nell’indice è superiore al 17% si applica al massimo la ponderazione nell’indice + 3 punti percentuali.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del com- parto. Per emittenti la cui ponderazione nell’indice è superiore al 17% si applica al massimo la pondera- zione nell’indice + 3 punti percentuali.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente. Sono fatte salve le esclusioni concesse dall’autorità di vigilanza.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente come pure non più del 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato mone- tario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea.
- Global Climate Equity Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversifi- cato, rappresentativo del mercato al quale si riferi- sce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patri- monio del comparto non deve superare il 40% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposi- zioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patri- monio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’U- nione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei prece- denti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debi- tore non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del comparto.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del comparto.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. In deroga a tale principio, la direzione del fondo può investire l’85% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II». A causa delle oscil- lazioni del mercato è possibile che il limite massimo del 5% venga oltrepassato; un superamento tempora- neo è comunque ammesso. Il fondo target deve pre- sentare la medesima frequenza di riscatto. Non ne deve risultare un accumulo di commissioni per gli inve- stitori. Per la direzione del fondo deve essere garantita la piena trasparenza sull’investimento e sulle commissioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente come pure non più del 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato mone- tario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea.
- Global Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversifi- cato, rappresentativo del mercato al quale si riferi- sce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 40% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patri- monio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’U- nione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei prece- denti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debi- tore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 12.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del com- parto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal suc- cessivo punto 12.
8. La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target). In tale cornice, può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di
esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
Per il patrimonio del comparto, la direzione del fondo può acquistare fino al 49% di quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive», «UBS (CH) Investment Fund - Equities Canada Passive» e «UBS (CH) Institutional Fund - Equi- ties Canada Passive II».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato mone- tario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea.
- Swiss Small Caps Fund
- High Dividend Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversifi- cato, rappresentativo del mercato al quale si riferi- sce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e, per il comparto - High Dividend Fund, anche i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore comples- sivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patri- monio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’U- nione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da
garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei prece- denti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debi- tore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto.
8. La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target):
- Swiss Small Caps Fund
tuttavia esclusivamente nella misura del 65–75% nel fondo target «UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Swit- zerland (CHF)» e del 25–35% nel fondo target «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II». La direzione del fondo e la banca depositaria ovvero la società di gestione e la banca depositaria dei fondi target sono società del Gruppo UBS Group SA. I fondi target presentano la stessa fre- quenza di riscatto di - Swiss Small Caps Fund e non addebitano commissioni di emissione, riscatto o gestione.
- High Dividend Fund
tuttavia (i) nella misura del 45–55% nel fondo target
«UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF)» e
(ii) per il resto la direzione del fondo può investire al massimo il 25% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. La direzione del fondo e la banca depositaria ovvero la società di gestione e la banca depositaria dei fondi target sono società del Gruppo UBS Group SA. I fondi target presentano la medesima frequenza di riscatto di - High Dividend Fund. Non devono comportare un accumulo di com- missioni per l’investitore e devono consentire alla dire- zione del fondo la massima trasparenza sull’investi- mento e sulle commissioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente come pure non più del 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato mone- tario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico
alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’U- nione europea.
IV. Calcolo dei valori netti d’inventario nonché emissione e riscatto delle quote
§ 16 Calcolo dei valori netti d’inventario e ricorso allo swinging single pricing
1. Il valore netto d’inventario di ciascun comparto e delle quote delle singole classi è calcolato al valore venale alla fine dell’esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote, in franchi svizzeri (CHF). Il calcolo del patrimonio del comparto corrispondente non viene effettuato nei giorni di chiu- sura delle borse e/o dei mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito (ad es. festività bancarie o delle borse).
La direzione del fondo può tuttavia calcolare il valore netto d’inventario delle quote anche nei giorni in cui non sono emesse o riscattate quote («valore netto d’inventario non negoziabile»), ad es. quando l’ultimo giorno civile di un mese cade in un giorno riportato al punto 5.2 del prospetto. Tali valori netti d’inventario non negoziabili possono essere pubblicati, ma possono essere utilizzati esclusivamente per effet- tuare statistiche e calcoli relativi alla performance (in particolare per effettuare raffronti con l’indice di riferi- mento) oppure per calcolare le commissioni, in nessun caso possono essere utilizzati come base per ordini di sottoscrizione e riscatti.
2. Gli investimenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con dili- genza al momento della valutazione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valu- tati al valore di riscatto e/o al valore netto d’inventario. Se sono periodicamente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario che non vengono negoziati in una borsa o su un mercato regolamentato e accessibile al pubblico viene deter- minato come segue:
il prezzo di valutazione degli investimenti in questione si basa sulla rispettiva curva dei rendimenti. La valuta- zione che si basa sulla curva dei rendimenti fa riferi- mento alle componenti tasso d’interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario viene estrapolato il tasso d’inte- resse più prossimo alla durata residua, che viene poi convertito in una quotazione di mercato tenendo conto di uno spread che rispecchia la solvibilità del debitore sottostante e che viene adeguato a fronte di cambiamenti significativi di detta solvibilità.
5. I depositi bancari sono valutati in base all’importo del rispettivo credito maggiorato degli interessi maturati. In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d’inventario della quota di una classe corrisponde al valore venale della parte del patrimo- nio rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni del comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione e arrotondato a CHF 0.01.
7. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valuta- zione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adeguamento comporta un incre- mento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movi- mento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del pre- sente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è per- tanto un valore netto d’inventario modificato. Nell’ade- guamento, anziché le spese accessorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese acces- sorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della dire- zione del fondo, opportuno alla luce delle circostanze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situazione di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’ade- guamento può risultare superiore o inferiore rispetto alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la direzione del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investitori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inventario di valutazione. La dire- zione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di supe- rare il valore massimo.
8. Disposizione aggiuntiva per i comparti seguenti:
- Global Fund
- High Dividend Fund
- Global Climate Equity Fund
Le quote al valore venale del valore netto d’inventario del comparto (patrimonio del comparto meno gli impegni) imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (se questa avviene contemporaneamente) o in occasione della prima emissione di un’ulteriore classe di quote sulla base degli importi dovuti al relativo fondo per ogni classe di quote. La quota viene ricalcolata nei seguenti casi:
a) all’emissione e al riscatto di quote;
b) il giorno di riferimento delle distribuzioni, qualora (i) tali distribuzioni si riferiscano unicamente a singole classi di quote (classi a distribuzione) o qualora (ii)
le distribuzioni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d’in- ventario o qualora (iii) siano addebitate diverse commissioni o spese alle distribuzioni delle diverse classi di quote in percentuale della distribuzione stessa;
c) all’atto del calcolo del valore d’inventario, nell’am- bito dell’assegnazione di impegni (incluse le spese e commissioni scadute e dovute) alle differenti classi di quote, se gli impegni delle differenti classi di quote sono da attribuire in differenti percentuali del loro rispettivo valore netto d’inventario, segnata- mente se (i) per le diverse classi di quote vengono applicati tassi di commissione differenti o se (ii) vengono effettuati addebiti di spese specifici per le classi di quote;
d) all’atto del calcolo del valore d’inventario, nell’am- bito dell’assegnazione dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi o i redditi di capitale derivino da transazioni effet- tuate esclusivamente nell’interesse di una o più classi di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimonio netto del fondo.
§ 17 Emissione e riscatto di quote
1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote vengono accettate il giorno dell’ordine fino a una certa ora definita nel prospetto. Il prezzo determinante di emissione e di riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo (forward pricing). I dettagli sono regolati dal prospetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno di valutazione ai corsi di chiusura del giorno precedente conformemente al § 16. Al momento dell’emissione o del riscatto di quote, al valore netto d’inventario può essere aggiunta una commissione di emissione secondo il § 18 o dedotta una commissione di riscatto secondo il § 18.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (segnatamente commissioni di borsa con- formi al mercato, commissioni, imposte e tasse) che il rispettivo comparto deve sostenere per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del contratto del fondo.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di conver- sione di quote.
4. La direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, dilazionare temporaneamente ed eccezio- nalmente il rimborso delle quote di un comparto:
a. se un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del com- parto è chiuso o se il commercio su tale mercato è limitato o sospeso;
b. in presenza di un’emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c. se, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di restrizioni relative a qualsivoglia trasferimento di valori patrimoniali, il comparto è impossibilitato a eseguire operazioni;
d. in caso di numerose disdette di quote del comparto
che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori di questo comparto.
5. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, alle autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a a c, non vi saranno nuove emissioni di quote.
V. Remunerazioni e spese accessorie
§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca deposi- taria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale massimo del 2% del valore netto d’in- ventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
Al momento del riscatto di quote può essere addebi- tata all’investitore una commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca deposi- taria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 1% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applica- bile figura nel prospetto.
§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
1. Per l’amministrazione, la gestione patrimoniale e l’atti- vità di distribuzione in relazione ai comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del relativo comparto, il traffico dei paga- menti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfet- taria annuale massima dello
(i) 2,004% p.a. con riferimento al comparto - ESG Bond Fund risp.
(ii) 3% p.a. per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, a carico del patrimonio del com- parto corrispondente, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagabile mensilmente (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione).
L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e semestrale.
2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositaria, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo comparto:
a. i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggrup- pamento dei rispettivi comparti;
b. gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
c. gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, modifiche, scioglimenti o raggruppa- menti dei rispettivi comparti;
d. gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al raggruppamento dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi com-
parti e dei loro investitori in generale;
e. le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo;
f. le spese per la stampa (incl. traduzione) di docu- menti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello risp. dei comparti;
g. le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei rispettivi comparti, compresi gli onorari per consu- lenti esterni;
h. le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellet- tuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispettivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrello e/o dei rispettivi comparti;
i. tutte le spese causate dall’adozione di misure stra- ordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patri- moniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria;
j. in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò deri- vanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patrimonio del relativo comparto. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri amministrativi nella misura in cui possano essere comprovati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo.
3. In conformità con le disposizioni contenute nel pro- spetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo per l’attività di distribuzione e intermediazione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ridurre le commissioni e le spese a carico degli investitori e addebitate al comparto.
4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del contratto del fondo.
5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispettivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.
6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retroces- sioni e ribassi. La percentuale massima delle commis- sioni di gestione dei fondi target in cui vengono effet- tuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.
7. Se la direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventuale commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separa- tamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli investimenti nei relativi fondi target, le
commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente.
È fatto salvo il precedente punto 6.
VI. Rendiconto e audit
§ 20 Rendiconto
1. L’unità di conto dei singoli comparti è il franco svizzero (CHF).
2. L’esercizio contabile decorre dal 1º settembre al 31 agosto.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale certificato del fondo a ombrello risp. dei comparti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
4. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell’e- sercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
5. È riservato il diritto all’informazione dell’investitore ai sensi del § 5 punto 4.
§ 21 Audit
La società di audit verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali, nonché delle norme dell’Asset Management Association Switzerland (AMAS) a loro eventualmente applicabili. Il rapporto annuale include una breve relazione della società di audit sul conto annuale pubblicato.
VII. Destinazione del risultato
§ 22 1. Il reddito netto dei comparti risp. per i comparti - Global Fund, - Global Climate Equity Fund e - High Dividend Fund delle classi di quote a distribuzione è distribuito annualmente agli investitori, nell’unità di conto del fondo, il franco svizzero (CHF), al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effet- tuare distribuzioni intermedie degli utili.
Fino al 30% del reddito netto (compresi i redditi già riportati) può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
• il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote ammontano a meno dell’1% del valore netto d’inventario di tale investimento collettivo o di tale classe, e
• il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investi- mento collettivo di capitale o della classe di quote.
Il reddito netto delle classi di quote a capitalizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio del com- parto al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere capitalizzazioni intermedie del reddito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.
È possibile rinunciare a una capitalizzazione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
• il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inven-
tario dell’investimento collettivo di capitale o della classe di quote, e
• il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investi- mento collettivo di capitale o della classe di quote.
2. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinve- stimento dalla direzione del fondo.
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello risp. dei comparti
§ 23 1. L’organo di pubblicazione del fondo a ombrello risp. dei comparti è il mezzo di comunicazione stampato o elettronico indicato nel prospetto. La modifica dell’organo di pubblicazione deve essere indicata nell’organo di pubblicazione.
2. Nell’organo di pubblicazione vengono pubblicate in particolare indicazioni sintetiche relative alle principali modifiche del contratto del fondo con menzione degli indirizzi presso i quali sono disponibili gratuitamente i testi integrali di tali modifiche, nonché informazioni sul cambio della direzione del fondo e/o della banca depositaria, sulla creazione, la soppressione o il rag- gruppamento di classi di quote nonché sullo sciogli- mento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere esonerate dall’obbligo di pubblicazione previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
3. La direzione pubblica i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d’inventario (un valore netto d’inven- tario modificato risultante dall’utilizzo dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 7) con l’indica- zione «commissioni escluse» risp. per i comparti - Global Fund, - Global Climate Equity Fund e - High Dividend Fund di tutte le classi di quote a ogni emis- sione e riscatto di quote sul mezzo di comunicazione stampato o sulla piattaforma elettronica indicati nel prospetto. I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono stabiliti nel prospetto.
4. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rispettivi rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuita- mente alla direzione, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
§ 24 Raggruppamento
1. Con l’approvazione della banca depositaria, la dire- zione può raggruppare singoli comparti con altri com- parti o con altri fondi d’investimento, nel senso che i valori patrimoniali e gli impegni del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i sono trasferiti al comparto o al fondo d’investimento rilevante al momento del raggruppamento. Gli investitori del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i ricevono quote del/dei comparto/i risp. del/i fondo/i d’investimento rilevato/i nella proporzione corrispon- dente. Al momento del raggruppamento, il comparto o il fondo d’investimento rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo del comparto o del fondo d’investimento rilevante viene applicato anche al comparto risp. al fondo d’investimento rilevato.
2. È possibile raggruppare comparti o fondi d’investi- mento solo se:
a. i rispettivi contratti del fondo lo prevedono;
b. sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
c. i rispettivi contratti del fondo coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
• politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investi- menti,
• utilizzo dell’utile netto e degli utili di capitale realizzati con l’alienazione di beni e diritti,
• natura, entità e calcolo di tutte le rimunerazioni, commissioni di emissione e di riscatto nonché spese accessorie per la compravendita di investi- menti (courtage, commissioni, tributi) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo risp. al patrimonio del rispettivo comparto o agli investitori,
• condizioni di riscatto,
• durata del contratto e condizioni di scioglimento;
d. il medesimo giorno si procede alla valutazione dei patrimoni dei comparti risp. dei fondi d’investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di conversione e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e. non ne risultino spese né per il fondo d’investimento o per il comparto né per gli investitori. Fatte salve le disposizioni del § 19 cifra 2 relative al raggruppamento.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei com- parti o fondi d’investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo presenta all’autorità di vigilanza le previste modifiche del con- tratto del fondo e il previsto raggruppamento unita- mente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve con- tenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d’investimento dei comparti o fondi d’in- vestimento partecipanti e su eventuali differenze esi- stenti tra il comparto o fondo d’investimento rilevante e il comparto o fondo d’investimento rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali diffe- renze in materia di remunerazioni, sulle eventuali con- seguenze fiscali per i comparti o i fondi d’investi- mento, come pure la presa di posizione della società di audit competente prevista dalla normativa inerente agli strumenti d’investimento collettivo.
5. La direzione del fondo pubblica nell’organo di pubbli- cazione del comparto risp. fondo d’investimento par- tecipante le previste modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2, come pure il previsto rag- gruppamento e la relativa data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo o esigere il rimborso delle loro quote in contanti presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla direzione del fondo e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica all’autorità di vigi- xxxxx la conclusione del raggruppamento e pubblica immediatamente nell’organo di pubblicazione dei comparti risp. fondi partecipanti l’esecuzione del rag- gruppamento, la conferma della società di audit con- cernente la regolare esecuzione dell’operazione, nonché il rapporto di scambio.
8. La direzione menzionerà il raggruppamento nel pros- simo rapporto annuale e nell’eventuale rapporto semestrale pubblicato precedentemente del com- parto risp. fondo d’investimento rilevante. Se il rag- gruppamento non dovesse avvenire alla data di chiu- sura ordinaria dell’esercizio, per il comparto o il fondo d’investimento rilevato dovrà essere redatto un rap- porto di chiusura certificato.
§ 25 Trasformazione in altra forma giuridica
1. Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può trasformare fondi di investimento in comparti di una SICAV di diritto svizzero; in tal caso, al momento della trasformazione gli attivi e i passivi del/i fondo/i di investimento trasformato/i vengono trasfe- riti nel comparto investitori di una SICAV. Gli investitori del fondo di investimento trasformato ricevono quote del comparto investitori della SICAV con un valore cor- rispondente. Il giorno della trasformazione, il fondo di investimento trasformato viene sciolto senza liquida- zione e il regolamento d’investimento della SICAV vale per gli investitori del fondo di investimento trasformato che diventano investitori del comparto investitori della SICAV.
2. Il fondo di investimento può essere trasformato in un comparto di una SICAV soltanto se:
a) il contratto del fondo lo prevede e il regolamento d’investimento della SICAV lo riporta esplicitamente;
b) il fondo d’investimento e il comparto sono gestiti dalla stessa direzione;
c) il contratto del fondo e il regolamento d’investi- mento della SICAV sono coincidenti per quanto riguarda le disposizioni seguenti:
• la politica d’investimento (compresa la liquidità), le tecniche d’investimento (prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto passivi, derivati finanziari), assunzione e concessione di crediti, costituzione in pegno dei valori patrimo- niali dell’investimento collettivo, ripartizione dei rischi e rischi d’investimento, tipo di investimento collettivo, cerchia di investitori, classi di quote/ azioni e calcolo del valore netto d’inventario,
• impiego dei ricavi netti e degli utili di capitale derivanti dall’alienazione di averi e diritti,
• impiego del risultato e reportistica,
• tipo, ammontare e modalità di calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e riscatto nonché le spese accessorie per l’ac- quisto e l’alienazione di collocamenti (commis- sioni per intermediari, tributi, imposte) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o alla SICAV, agli investitori o agli azionisti, fatte salve le spese accessorie della SICAV speci- fiche per questa forma giuridica,
• le condizioni per l’emissione e il riscatto,
• la durata del contratto o della SICAV,
• l’organo di pubblicazione;
d) la valutazione dei valori patrimoniali degli investi- menti collettivi di capitale coinvolti, il calcolo del rapporto di scambio e il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni avvengono lo stesso giorno;
e) il fondo d’investimento o la SICAV risp. gli investitori o gli azionisti non sostengono alcuna spesa.
3. La FINMA può autorizzare la sospensione del riscatto per un determinato periodo qualora sia prevedibile che la conversione durerà più di un giorno.
4. Prima della data di pubblicazione prevista, la direzione deve presentare alla FINMA e sottoporre alla sua veri- fica le modifiche previste al contratto del fondo e la prevista trasformazione insieme al piano di trasforma- zione. Il piano di trasformazione contiene indicazioni sui motivi della trasformazione, sulla politica d’investi- mento degli investimenti collettivi di capitale interes- sati e su eventuali differenze tra il fondo di investi- mento trasformato e il comparto della SICAV, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali diffe- renze nella rimunerazione, su eventuali conseguenze fiscali per gli investimenti collettivi di capitale nonché la presa di posizione della società di audit.
5. La direzione del fondo pubblica eventuali modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2 nonché la trasformazione pianificata e la data prevista insieme al piano di trasformazione almeno due mesi prima della data da lei indicata nella pubblicazione del fondo di investimento trasformato. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione risp. comunica- zione e che hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote.
6. La società di audit del fondo di investimento risp. della SICAV (se diversa) verifica senza indugi il corretto svol- gimento della trasformazione e riferisce in merito alla società, alla SICAV e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica senza indugi alla FINMA la conclusione della trasformazione e tra- smette alla FINMA la conferma della società di audit in merito al corretto svolgimento dell’operazione e il rap- porto di trasformazione nell’organo di pubblicazione del fondo di investimento coinvolto.
8. La direzione del fondo comunica senza indugi alla FINMA la conclusione della trasformazione e tra- smette alla FINMA la conferma della società di audit in merito al corretto svolgimento dell’operazione e il rap- porto di trasformazione nell’organo di pubblicazione del fondo di investimento coinvolto.
§26 Durata dei comparti e scioglimento
1. I comparti hanno durata indeterminata.
Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere singoli comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
2. I singoli comparti possono essere sciolti per disposi- zione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di sotto- scrizione (lancio) o di una proroga concessa dall’auto- xxxx di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione del fondo un comparto non dispone di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
3. La direzione del fondo rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’organo preposto a questo scopo.
4. Dopo la disdetta del contratto del fondo, la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interessati. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento di un comparto, questo deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del pagamento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qualora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del ver- samento finale.
X. Modifiche del contratto del fondo
§ 27 In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti raggruppamenti di classi di quote o cambiamenti della direzione del fondo o della banca depositaria, l’investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. Nella pubblicazione, la direzione del fondo comunica agli investitori quali modifiche del contratto del fondo sono oggetto di controllo e di verifica circa la conformità alle norme di legge da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali. Sono fatti salvi i casi del § 23 punto 2 che, con il consenso dell’autorità di vigilanza, non sottostanno all’obbligo di pubblicazione.
XI. Diritto applicabile e foro giudiziario
§ 28 1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.
Il foro giuridico competente è presso la sede della direzione del fondo.
2. Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 17 luglio 2024.
4. Il presente contratto del fondo sostituisce il contratto del fondo del 24 ottobre 2023.
5. Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le disposizioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a–g OlCol e ne verifica la con- formità alle norme di legge.
La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea
La banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo