Destinazione del risultato Clausole campione

Destinazione del risultato. 22 1. Il reddito netto dei comparti è distribuito annualmente agli investitori, nell’unità di conto del fondo, al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare inoltre distribuzioni intermedie. Fino al 30% del reddito netto può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se – il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimento col- lettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inventario dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote, e – il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto degli investimenti colletti- vi di capitale o della classe di quote. 2. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvesti- mento dalla direzione del fondo.
Destinazione del risultato. 22 1. Il reddito netto dei comparti risp. per i comparti – Glo­ bal Fund e – High Dividend Fund delle classi di quote a distribuzione è distribuito annualmente agli investitori, nell’unità di conto del fondo, il franco svizzero (CHF), al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni intermedie degli utili. Fino al 30% del reddito netto (compresi i redditi già riportati) può essere riportato a nuovo. È possibile rinun- ciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se – il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investi- mento collettivo di capitale o di una classe di quote ammontano a meno dell’1% del valore netto d’in- ventario di tale investimento collettivo o di tale classe, e – il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimen- to collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investimento colletti- vo di capitale o della classe di quote. Il reddito netto delle classi di quote a capitalizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio del comparto al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere capitalizzazioni intermedie del reddito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento. È possibile rinunciare a una capitalizzazione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se – il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimen- to collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inventario dell’inve- stimento collettivo di capitale o della classe di quote, e – il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimen- to collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investimento colletti- vo di capitale o della classe di quote. 2. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvesti- mento dalla direzione del fondo.
Destinazione del risultato. 22 1. Il reddito netto delle quote a distribuzione dei comparti è distribuito annualmente agli investitori nell’unità di conto corrispondente per ogni classe di quote al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. 2. Per le classi di quote a distribuzione, la direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni interme- die degli utili. Fino al 30% del ricavo netto di un comparto risp. di una classe di quote può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se - l’utile netto dell’esercizio corrente e gli utili riportati di esercizi precedenti del comparto o della classe di quote ammontano a meno dell’1% del valore netto d’inventario del comparto o della classe di quote, e - l’utile netto dell’esercizio corrente e gli utili riportati di esercizi precedenti del comparto o della classe di quote ammontano a meno di CHF 1. 3. Il reddito netto delle classi di quote a capitalizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio dei rispettivi com- parti al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può anche deci- dere capitalizzazioni intermedie del reddito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento. 4. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvesti- mento dalla direzione del fondo.
Destinazione del risultato. 22 1. Il reddito netto dei comparti risp. per i comparti - Global Fund, - Global Climate Equity Fund e - High Dividend Fund delle classi di quote a distribuzione è distribuito annualmente agli investitori, nell’unità di conto del fondo, il franco svizzero (CHF), al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effet- tuare distribuzioni intermedie degli utili. Fino al 30% del reddito netto (compresi i redditi già riportati) può essere riportato a nuovo. È possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se • il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote ammontano a meno dell’1% del valore netto d’inventario di tale investimento collettivo o di tale classe, e • il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investi- mento collettivo di capitale o della classe di quote. Il reddito netto delle classi di quote a capitalizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio del com- parto al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere capitalizzazioni intermedie del reddito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento. È possibile rinunciare a una capitalizzazione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se • il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inven- tario dell’investimento collettivo di capitale o della classe di quote, e • il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’inve- stimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investi- mento collettivo di capitale o della classe di quote.

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  • Destinazione d’uso 3.1 L’Immobile viene concesso in locazione ad uso ufficio e/o sportello per la riscossione e il Conduttore dichiara che vi saranno svolte, altresì, le attività strumentali e/o accessorie alla propria attività istituzionale nonché, nell’eventualità di concessione dell’Immobile in sublocazione o comodato ai sensi del successivo articolo 5, attività strumentali e/o accessorie all’attività istituzionale di Agenzia delle entrate, di altri Enti/Amministrazioni Pubbliche o di soggetti esercenti attività accessorie a quella del Conduttore. 3.2 Il Locatore garantisce che: i. sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possano impedirne o limitarne il libero godimento; ii. la destinazione urbanistica dell’Immobile è idonea all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo; iii. sia la costruzione, sia gli impianti anche tecnologici dell’Immobile, sia gli (eventuali) impianti condominiali, sono conformi alle disposizioni di legge vigenti al momento della relativa realizzazione/adeguamento, anche con riferimento al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, agli artt., 3.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Conduttore dichiara di aver ricevuto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, l’attestazione di Prestazione Energetica dell’Immobile, che viene allegata in copia al presente Contratto (sub lett. b) divenendone parte integrante e sostanziale. La copia conforme di tutta la documentazione e le certificazioni in materia di igiene e sicurezza relative all’Immobile e agli impianti sono allegate al presente Contratto sub. lett c). 3.4 La violazione di una sola delle previsioni di cui al presente articolo determinerà la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento del Locatore, fermo restando il diritto del Conduttore di agire per il ristoro del danno subìto.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Destinazione 1. L’Immobile sarà destinato ad uso dell’Ufficio territoriale/Direzione Regionale/ Provinciale di ……… 2. Il Locatore garantisce che l’Immobile è idoneo [eventuale, in caso di consegna differita a seguito di lavori di adeguamento: sarà idoneo] all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie. 3. Il Locatore garantisce che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati [eventuale, in caso di consegna differita a seguito di lavori di adeguamento: saranno realizzati] in conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare al D.M. n. 37/08 e al D.Lgs. 81/08. 4. Il Locatore dichiara che l’Immobile è privo di materiali contenenti amianto e/o di altri materiali da costruzione/finitura per il quale sia conclamato, o comunque sospettato, un possibile danno da esposizione per la salute delle persone. [in caso contrario: “Il Locatore dichiara che nell’Immobile sono presenti i seguenti materiali contenenti amianto … e/o i seguenti materiali da costruzione/finitura per i quali è conclamato, o comunque sospettato, un possibile danno da esposizione per la salute delle persone … localizzati in …, ma garantisce di aver attuato, per la salvaguardia della salute degli occupanti, le seguenti misure: …”]