Diritto applicabile e foro giudiziario Clausole campione

Diritto applicabile e foro giudiziario. 28 1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 e all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014. Il foro giuridico competente è presso la sede della direzione del fondo. 2. Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca. 3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 23 dicembre 2022. 4. Il presente contratto del fondo sostituisce il contratto del fondo del 1º luglio 2022. 5. Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le disposizioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a–g OlCol e ne verifica la conformità alle norme di legge.
Diritto applicabile e foro giudiziario. Il contratto fra il PC e SPS SA è regolato dal diritto svizzero. Il luogo dell’a- dempimento, il foro esecutivo per i PC domiciliati/con sede all’estero e il foro giudiziario esclusivo per ogni controversia è Lugano o Zurigo. SPS si riserva comunque la facoltà di agire nei confronti del PC innanzi ai tribunali competenti del luogo di domicilio/sede del PC oppure innanzi a qualsiasi altro tribunale competente.
Diritto applicabile e foro giudiziario. La presente convenzione è disciplinata dal diritto materiale svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutte le procedure è Zurigo o il luogo della filiale che gestisce il conto. Lo stesso è anche luogo di adempi- mento e, per i titolari di carta con domicilio all’estero, foro di esecu- zione. Restano riservati i fori giudiziari imperativi previsti dalla legge.
Diritto applicabile e foro giudiziario. Qualsiasi rapporto giuridico del cliente con la Banca è soggetto al diritto svizzero. Foro giudiziario per procedure di qualsiasi gene- re, nonché luogo d'esecuzione, è Bellinzona. La Banca si riserva tuttavia il diritto di iniziare procedimenti presso il tribunale del domicilio del cliente o davanti a qualsiasi altro tribunale compe- tente. Salvo patto contrario, il luogo di adempimento delle obbli- gazioni contratte con la Banca è situato presso gli sportelli della stessa (Sede, Succursali, Agenzie).
Diritto applicabile e foro giudiziario. I rapporti giuridici del cliente con la banca sono disciplinati dal di- ritto svizzero. Luogo di adempimento e di esecuzione nei confronti di clienti domi- ciliati all’estero e unico foro giudiziario per qualsiasi controversia è Xxxxxxx. La banca ha tuttavia il diritto di agire nei confronti del cliente anche presso ogni altro foro competente.
Diritto applicabile e foro giudiziario. 15.1 Le presente CG sono assoggettate al diritto materiale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merce. 15.2 Foro giudiziario esclusivo per tutte le divergenze insorgenti fra le parti è Zugo, Svizzera.
Diritto applicabile e foro giudiziario giornamento. Essi servono a notificare gli aggiornamenti della data di scadenza della carta agli offerenti di soluzioni di pagamento mobile e agli esercenti convenzionati partecipanti. Ciò al fine di consentire au- tomaticamente pagamenti per servizi ricorrenti e con soluzioni di pa- gamento mobile o pagamenti autorizzati precedentemente (ad es. per
Diritto applicabile e foro giudiziario. 26.1 Il rapporto giuridico fra il cliente e Xxxxxxxxx Electronic è assoggettato al diritto materiale alla sede di Xxxxxxxxx Electronic, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendi- ta internazionale di merci dell’11.04.1980 (“CISG”). 26.2 Il foro giudiziario per tutte le divergenze connesse al presente contratto o da esso derivanti è per ambo le parti contrattuali alla sede di Xxxxxxxxx Electronic. Xxxxxxxxx Electronic è anche autoriz- zata a citare in giudizio il cliente alla sede del predetto.
Diritto applicabile e foro giudiziario. 28 1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.

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  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Diritto applicabile I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni: