Uffici di pagamento Clausole campione

Uffici di pagamento. Gli uffici di pagamento sono UBS Switzerland AG, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx e le sue filiali in Svizzera.
Uffici di pagamento. Le seguenti banche sono designate come uffici di pagamento: – Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo – Bank Vontobel AG, Zurigo
Uffici di pagamento. L’ufficio di pagamento è: Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo
Uffici di pagamento. Banca Cantonale di Zurigo, Xxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xx- rigo: • Indirizzo postale: Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx • Telefono: 000 000 00 00 • Telefax: 044 292 38 02 • E-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx
Uffici di pagamento. Uffici di pagamento sono PostFinance SA e i suoi canali di distribu- zione.
Uffici di pagamento per far valere i loro diritti verso l’assicurazione contro la disoccupazione, si raccomanda ai datori di lavoro di rivolgersi agli uffici di pagamento delle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione delle parti contraenti del Contratto nazionale mantello.
Uffici di pagamento. Per far valere i loro diritti verso l’assicurazione contro la disoccupazione, si raccomanda ai datori di lavoro di rivolgersi agli uffici di pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione delle organizzazioni di lavoratori che sono parte contraente di questo CCL.

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  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO. 14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. 14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. 14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. 14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. 14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

  • Modalità di pagamento 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura. 2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti. 4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie. 5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive è data la possibilità al Gestore di mettere in mora l’Utente mediante comunicazione scritta recante l’indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l’indicazione della data, non inferiore a 30 giorni dalla quella di ricezione, dopo la quale il Gestore, se l’Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni. Il Gestore si impegna a fornire all’Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’Utente dovrà saldare tutte le fatture scadute, oltre gli interessi di mora. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

  • Prezzi e condizioni di pagamento I prezzi riportati sui listini sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi offerta al pubblico. La Wienerberger Spa Unipersonale ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza preavviso, dandone comunicazione ai Clienti. I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi concordati specificatamente nell’ordine. I pagamenti, da effettuarsi direttamente alla sede della Wienerberger Spa Unipersonale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx 0, dovranno pervenire nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna o perdita totale o parziale della merce non imputabili alla Wienerberger Spa Unipersonale. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato puntuale pagamento di una sola scadenza determinerà l’esigibilità del saldo ai sensi dell’art. 1186 c.c. salva ogni azione per il ritiro della merce e il recupero del credito. I pagamenti mediante assegni, cambiali o ricevute bancarie si considerano effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo nei pagamenti sui termini convenuti, la Wienerberger Spa Unipersonale applicherà gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002. Le inadempienze relative al termine e alla forma dei pagamenti nonché lo stato d’insolvenza del Cliente daranno diritto alla Wienerberger Spa Unipersonale di sospendere in tutto o in parte l’esecuzione degli ordini connessi, precedenti o successivi all’ordine che ha generato l’inadempimento e di revocare i termini di pagamento convenuti con eventuale estensione agli altri ordini in vigore, rendendo così esigibili tutti i crediti pendenti e futuri del Cliente.

  • Modalità di trattamento I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso. Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR. La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

  • Termini di pagamento In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.