Pagamento di retrocessioni e ribassi Clausole campione

Pagamento di retrocessioni e ribassi. L’investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l’attività di distribuzione di quote in Svizzera e/o dalla Svizzera. Con questi compensi possono essere remunerati segnatamente i seguenti servizi: • Distribuzione delle azioni del fondo agli investitori non qualificati come definiti in base alla legge Svizzera (“Investitori Non Qualificati); • Fornire agli Investitori Non Qualificati la documentazione del fondo aggiornata (prospetto, documento contenente le informazioni, chiave per gli investitori (KIID)ecc ...) in conformità con le disposizioni di legge applicabili secondo il diritto svizzero; • Rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro; • Consentire al fondo di adempiere ai sui obbligatori doveri di diligenza; • Accettare e trasmettere ogni e tutte le indicazioni dell’investitore giuridicamente rilevanti relativi al fondo e/o la sua società di gestione e/o il rappresentante svizzero (richieste, reclami, azioni di responsabilità, ecc ....), e collaborare a soddisfare qualsiasi legittima pretesa dell'investitore; • Astenersi da pratiche dannose quali il market timing; • Osservare le "Linee guida sui doveri in materia di tariffazione e impiego delle tasse e dei costi" rilasciate dalla Swiss Funds & Asset Management Association, ed in quanto applicabili. Le retrocessioni non sono da considerare ribassi anche se in definitiva vengono riversate interamente o parzialmente agli investitori. I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l’ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l’attività di distribuzione. Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni devono indicare l’ammontare dei compensi ricevuti per la distribuzione del fondo di investimento. L’investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i suoi mandatari non possono pagare, per la distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, ribassi destinati a ridurre le commissioni e le spese addebitate al fondo e da portare a carico dell’investitore.
Pagamento di retrocessioni e ribassi. La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retro- cessioni per il compenso delle attività di distribuzione di quote dei comparti in o dalla Svizzera. Tale compenso può essere corrisposto in particolare a titolo di indennizzo per le seguenti prestazioni: – redazione di materiale pubblicitario; – formazione di collaboratori addetti alle attività di distribuzione; – qualsiasi attività volta a promuovere l’attività di distribuzione o l’intermediazione di quote dei comparti. Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori. I destinatari delle retrocessioni garantiscono una comunicazione trasparente e informano gli investitori spontaneamente e gratuita- mente dell’ammontare del compenso che possono percepire per le attività di distribuzione. Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per le attività di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale. La direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono ribassi in relazione all’attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine di ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebitati al fondo.
Pagamento di retrocessioni e ribassi. Per le classi di quote «I» e «X», la direzione e i suoi mandatari non pagano retrocessioni a terzi a indennizzo dell’attività di distribuzione delle quote del fondo in Svizzera o dalla Svizzera. La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni per la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione delle quote del fondo in o dalla Svizzera per la classe di quote «A», «B» e «V». Le retrocessioni servono in particolare per retribuire i seguenti servizi: - qualsiasi attività volta a promuovere la distribuzione o l’intermediazione di quote del fondo; - l’organizzazione di road show; - la partecipazione a manifestazioni e fiere; - la redazione di materiale pubblicitario; - la formazione di collaboratori addetti alle attività di distribuzione. Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori. I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l’ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l’attività di distribuzione. Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per la distribuzione degli investi- menti collettivi di capitale. La direzione e i suoi mandatari non concedono ribassi in relazione all’attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine di ridurre le commissioni e i costi a carico dei comparti.