Accordo del 15 aprile 1994
Accordo del 15 aprile 1994
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
RS 0.632.20; RU 1995 2117
Modifica dell’allegato 1A
Il testo dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi è inserito nell’allegato 1A dopo l’Accordo sulle misure di salvaguardia.
Traduzione1
Allegato 1A.15
Accordo sull’agevolazione degli scambi
Concluso a Ginevra il 27 novembre 2014
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20152
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 2 settembre 2015 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 2017
Preambolo
I Paesi membri,
tenuto conto dei negoziati avviati in seguito alla Dichiarazione ministeriale di Doha;
richiamando e riaffermando il mandato e i principi sanciti nel paragrafo 27 della Dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), nell’allegato D della Decisione sul programma di lavoro di Doha adottata dal Consiglio generale il 1° agosto 2004 (WT/L/579) e nel paragrafo 33 dell’allegato E della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);
animati dal desiderio di chiarire e migliorare aspetti rilevanti degli articoli V, VIII e X del GATT 1994 e nell’intento di accelerare ulteriormente la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito;
1 Dal testo originale francese (RO 2017 2105).
2 RU 2017 2103
2014-3088 2105
riconoscendo le particolari esigenze dei Paesi membri in sviluppo e soprattutto dei Paesi membri meno avanzati e animati dal desiderio di accrescere l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità (capacity building) in quest’ambito;
riconoscendo la necessità di un’effettiva cooperazione tra i Paesi membri sulle questioni inerenti l’agevolazione degli scambi e il rispetto delle esigenze in materia doganale,
convengono quanto segue:
Sezione I
Art. 1 Pubblicazione e disponibilità delle informazioni
1 Pubblicazione
1.1 Ogni Paese membro pubblica tempestivamente le informazioni seguenti in modo non discriminatorio e facilmente accessibile al fine di consentire ai Governi, ai commercianti e ad altre parti interessate di prenderne conoscenza:
(a) procedure d’importazione, esportazione e transito (incluse le procedure nei porti, negli aeroporti e negli altri punti di entrata) e moduli e documenti ri- chiesti;
(b) aliquote di dazio applicate e tasse di qualsiasi tipo applicate all’importazione o all’esportazione o in occasione dell’importazione o dell’esportazione;
(c) tariffe e imposizioni applicate da o per organismi governativi all’importa- zione, all’esportazione o al transito o in occasione dell’importazione, del- l’esportazione o del transito;
(d) norme per la classificazione o la valutazione dei prodotti a scopi doganali;
(e) leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale rela- tive alle regole d’origine;
(f) restrizioni o divieti d’importazione, esportazione o transito;
(g) sanzioni previste in caso di inosservanza delle formalità d’importazione, esportazione o transito;
(h) procedure di ricorso o di riesame;
(i) accordi o parti di accordi conclusi con uno o più Paesi per quanto riguarda l’importazione, l’esportazione o il transito; e
(j) procedure relative all’amministrazione dei contingenti doganali.
1.2 Nessun punto delle presenti disposizioni è interpretato come un obbligo di pubblicare o di fornire informazioni in una lingua diversa da quella del Paese mem- bro, fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo 2.2.
2 Informazioni disponibili su Internet
2.1 Ogni Paese membro mette a disposizione su Internet e aggiorna, per quanto possibile e se opportuno, le informazioni seguenti:
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(a) una descrizione3 delle sue procedure d’importazione, esportazione e transi- to, comprese le procedure di ricorso o di riesame, che informi i Governi, i commercianti e altre parti interessate sulle formalità pratiche necessarie ai fini dell’importazione, dell’esportazione e del transito;
(b) i moduli e i documenti richiesti per l’importazione verso o l’esportazione dal suo territorio o per il transito attraverso il suo territorio;
(c) le coordinate del suo punto o dei suoi punti d’informazione.
2.2 Ogniqualvolta ciò sia possibile, la descrizione di cui al sottoparagrafo 2.1 lette- ra (a) è anche messa a disposizione in una lingua ufficiale dell’OMC.
2.3 I Paesi membri sono invitati a mettere a disposizione su Internet altre informa- zioni relative al commercio, compresi la legislazione rilevante in materia di com- mercio e gli altri elementi di cui al sottoparagrafo 1.1.
3 Punti d’informazione
3.1 Ogni Paese membro istituisce o mantiene, nel limite delle risorse di cui dispone, uno o più punti d’informazione per rispondere a richieste pertinenti presentate da Governi, commercianti e altre parti interessate sulle questioni di cui al sottoparagra- fo 1.1 e per fornire i moduli e i documenti richiesti di cui al sottoparagrafo 1.1 lettera (a).
3.2 I Paesi membri che fanno parte di un’unione doganale o che partecipano a un processo d’integrazione regionale possono istituire o mantenere punti d’informa- zione comuni a livello regionale per adempiere la disposizione di cui al sottopara- grafo 3.1 relativa alle procedure comuni.
3.3 I Paesi membri sono invitati a non esigere il pagamento di una tariffa per le risposte alle richieste di informazioni o per la trasmissione dei moduli e dei docu- menti richiesti. All’occorrenza, i Paesi membri limitano l’importo delle tariffe e delle imposizioni applicate al costo approssimativo dei servizi resi.
3.4 I punti d’informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un termine ragionevole fissato da ciascun Paese membro, che può variare secondo la natura o la complessità della richiesta.
4 Notifica
Ogni Paese membro notifica al Comitato per l’agevolazione degli scambi istituito in base all’articolo 23 sottoparagrafo 1.1 (denominato nel presente Accordo «Comi- tato»):
(a) il o i luoghi ufficiali in cui sono pubblicate le informazioni di cui al sottopa- ragrafo 1.1 lettere (a)–(j);
(b) l’indirizzo URL del o dei siti Internet di cui al sottoparagrafo 2.1; e
(c) le coordinate dei punti d’informazione di cui al sottoparagrafo 3.1.
3 Ogni Paese membro è libero di indicare sul suo sito Internet i limiti giuridici di questa descrizione.
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Art. 2 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell’entrata in vigore e consultazioni
1 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell’entrata in vigore
1.1 Ogni Paese membro offre ai commercianti e alle altre parti interessate, per quanto possibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, delle possibilità e un termine adeguato per presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di leggi e regolamenti di applicazione genera- le relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito.
1.2 Ogni Paese membro garantisce, per quanto possibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, che le leggi e i regolamenti di appli- cazione generale nuove o modificate relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, siano pubblicate o che le informazioni in merito siano altrimenti messe a disposizione del pubblico il più presto possibile prima della loro entrata in vigore, in modo da consentire ai commer- cianti e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
1.3 Le modifiche delle aliquote di dazio o delle aliquote tariffarie, le misure di attenuazione, le misure la cui efficacia sarebbe ridotta in seguito al rispetto dei sottoparagrafi 1.1 o 1.2, le misure applicate in caso d’urgenza o minime modifiche del diritto nazionale e del sistema giuridico sono escluse dai sottoparagrafi 1.1 e 1.2.
2 Consultazioni
Ogni Paese membro prevede, se opportuno, regolari consultazioni tra i suoi organi- smi di frontiera e i commercianti o le altre parti interessate insediate sul suo territo- rio.
Art. 3 Decisioni anticipate
1. Ogni Paese membro pronuncia una decisione anticipata in modo ragionevole, entro un termine adeguato, all’attenzione del richiedente che ha presentato una richiesta scritta contenente tutte le informazioni necessarie. Se un Paese membro si rifiuta di pronunciare una decisione anticipata, lo notifica tempestivamente al richie- dente per iscritto indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione.
2. Un Paese membro può rifiutarsi di pronunciare una decisione anticipata all’attenzione del richiedente se la questione sollevata nella richiesta:
(a) è già oggetto di una procedura avviata dal richiedente presso un organismo governativo, una corte di appello o un tribunale; o
(b) è già stata oggetto di una decisione di una corte di appello o di un tribunale.
3. La decisione anticipata è valida per un periodo ragionevole dopo che è stata pronunciata, a meno che il diritto, i fatti o le circostanze che l’hanno motivata non siano cambiati.
4. Se un Paese membro annulla, modifica o invalida la decisione anticipata, lo notifica per iscritto al richiedente indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione. Un Paese membro può annullare, modificare o invalidare con
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effetto retroattivo la decisione anticipata soltanto se tale decisione era basata su informazioni incomplete, inesatte, false o fuorvianti.
5. Una decisione anticipata pronunciata da un Paese membro è vincolante per quest’ultimo nei confronti del richiedente che l’ha chiesta. Il Paese membro può prevedere che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.
6. Ogni Paese membro pubblica almeno:
(a) i requisiti relativi all’applicazione di una decisione anticipata, comprese le informazioni che devono essere fornite e la forma della loro presentazione;
(b) il termine entro il quale pronuncerà una decisione anticipata; e
(c) la durata di validità della decisione anticipata.
7. Ogni Paese membro provvede affinché, su domanda scritta di un richiedente, si proceda a un riesame della decisione anticipata o della decisione di annullarla, modificarla o invalidarla.4
8. Ogni Paese membro si sforza di rendere pubblicamente accessibili tutte le infor- mazioni sulle decisioni anticipate che ritiene possano risultare di particolare interes- se anche per le altre parti coinvolte, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni commerciali confidenziali.
9. Definizioni e campo d’applicazione
(a) Con l’espressione «decisione anticipata» s’intende una decisione scritta co- municata da un Paese membro al richiedente prima dell’importazione di una merce a cui si riferisce la richiesta, che stabilisce il trattamento accordato dal Paese membro alla merce al momento dell’importazione per quanto riguar- da:
(i) la classificazione tariffaria della merce; e
(ii) l’origine della merce.5
(b) Oltre alle decisioni anticipate definite alla lettera (a), i Paesi membri sono invitati a pronunciare decisioni anticipate per quanto riguarda:
(i) il metodo o i criteri adeguati da utilizzare per determinare il valore do- ganale in base a un insieme particolare di fatti, e la loro applicazione;
4 Ai sensi del presente paragrafo: (a) un riesame può essere effettuato, prima o dopo che si è dato seguito alla decisione, dal funzionario, dal servizio o dall’autorità che ha pronun- ciato la decisione, da un’autorità amministrativa superiore o indipendente, da un’autorità giudiziaria; e (b) un Paese membro non è tenuto ad accordare al richiedente la possibilità di invocare l’articolo 4 paragrafo 1.
5 Resta inteso che una decisione anticipata sull’origine di una merce può essere una valuta-
zione dell’origine ai fini dell’Accordo sulle regole d’origine se la decisione soddisfa le prescrizioni del presente Accordo e dell’Accordo sulle regole d’origine. Allo stesso
modo, una valutazione dell’origine ai sensi dell’Accordo sulle regole d’origine può essere una decisione anticipata sull’origine di una merce ai fini del presente Accordo se la deci- sione soddisfa le prescrizioni dei due Accordi. I Paesi membri non sono tenuti a stabilire accordi distinti ai sensi della presente disposizione oltre a quelli stabiliti conformemente all’Accordo sulle regole d’origine per quanto riguarda la valutazione dell’origine, a con- dizione che siano adempiute le prescrizioni del presente articolo.
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(ii) l’applicazione dei requisiti del Paese membro in materia di sgravi o esenzioni dai dazi doganali;
(iii) l’applicazione dei requisiti del Paese membro in materia di contingenti, compresi i contingenti tariffari; e
(iv) qualsiasi altra questione per la quale un Paese membro considera oppor- tuno pronunciare una decisione anticipata.
(c) Con il termine «richiedente» s’intende un esportatore, un importatore o qual- siasi persona che presenti validi motivi, o il suo rappresentante.
(d) Un Paese membro può esigere che il richiedente abbia un rappresentante le- gale o che sia registrato sul suo territorio. Per quanto possibile, tali prescri- zioni non limitano le categorie di persone che possono chiedere di beneficia- re di decisioni anticipate, tenuto conto in particolare delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Questi requisiti devono essere chiare e trasparenti e non devono costituire un mezzo di discriminazione ar- bitraria o ingiustificata.
Art. 4 Procedure di ricorso o di riesame
1. Ogni Paese membro prevede che qualsiasi persona oggetto di una decisione amministrativa6 pronunciata dalle dogane abbia diritto, sul suo territorio:
a) a presentare ricorso o a richiedere un riesame amministrativo presso un’autorità amministrativa superiore al funzionario o al servizio che ha pro- nunciato la decisione, o indipendente da questi ultimi;
e/o
(b) a presentare ricorso o a richiedere un riesame giudiziario in merito alla deci- sione.
2. La legislazione di un Paese membro può esigere che, prima che venga presentato un ricorso o avviato un riesame giudiziario, abbia luogo un ricorso o un riesame amministrativo.
3. Ogni Paese membro garantisce che le sue procedure di ricorso o di riesame siano applicate in modo non discriminatorio.
4. Ogni Paese membro garantisce che, nel caso in cui la decisione sul ricorso o sul riesame ai sensi del paragrafo 1 lettera (a) non sia stata pronunciata:
6 Ai fini del presente articolo, con l’espressione «decisione amministrativa» s’intende una decisione che produce un effetto giuridico che influisce sui diritti e sugli obblighi di una persona specifica in un determinato caso. Resta inteso che ai fini del presente articolo l’espressione «decisione amministrativa» copre una misura amministrativa ai sensi dell’articolo X del GATT 1994 o l’assenza di misure o di decisioni amministrative con- formemente al diritto nazionale e al sistema giuridico di un Paese membro. Per far fronte a questa lacuna, i Paesi membri possono mantenere un altro meccanismo amministrativo o un ricorso giudiziario per ordinare alle autorità doganali di pronunciare tempestivamen- te una decisione amministrativa invece del diritto di ricorso o di riesame previsto al para- grafo 1 lettera (a).
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(a) entro i termini prefissati specificati nelle sue leggi o regolamenti; o
(b) senza indebito ritardo,
il richiedente abbia il diritto di presentare un altro ricorso o di richiedere un altro riesame presso l’autorità amministrativa o l’autorità giudiziaria, o di adire in altro modo l’autorità giudiziaria.7
5. Ogni Paese membro garantisce che la persona di cui al paragrafo 1 sia informata sui motivi della decisione amministrativa affinché possa avviare le procedure di ricorso o di riesame nel caso in cui ciò sia necessario.
6. Ogni Paese membro è invitato a rendere applicabili le disposizioni del presente articolo a una decisione amministrativa pronunciata da un organismo di frontiera competente che non siano le dogane.
Art. 5 Altre misure volte a rafforzare l’imparzialità, la non-discriminazione e la trasparenza
1 Notifiche di controlli o di ispezioni rafforzati
Se un Paese membro adotta o mantiene un sistema di emissione di notifiche o istru- zioni alle sue autorità interessate al fine di innalzare il livello dei controlli o delle ispezioni alla frontiera per quanto riguarda i prodotti alimentari, le bevande o i mangimi che sono oggetto di notifiche o istruzioni ai fini della protezione della vita e della salute delle persone e degli animali o della preservazione dei vegetali sul suo territorio, alle modalità di emissione, abrogazione o sospensione di queste notifiche o istruzioni si applicano le seguenti norme:
(a) il Paese membro può, se opportuno, emettere la notifica o l’istruzione in ba- se al rischio;
(b) il Paese membro può emettere la notifica o l’istruzione in modo che sia uni- formemente applicabile soltanto ai punti di entrata in cui vigono le condizio- ni sanitarie e fitosanitarie sulle quali si basa la notifica o l’istruzione;
(c) il Paese membro abroga la notifica o l’istruzione o la sospende tempestiva- mente se le circostanze che l’hanno motivata non sussistono più o se le nuo- ve circostanze possono essere affrontate in modo meno restrittivo per il commercio; e
(d) un Paese membro che decida di annullare o di sospendere la notifica o l’istruzione pubblica tempestivamente, se opportuno, l’annuncio dell’annul- lamento o della sospensione della notifica o dell’istruzione in modo non di- scriminatorio e facilmente accessibile, o informa il Paese membro esportato- re o l’importatore.
7 Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a un Paese membro di riconoscere un silenzio amministrativo in merito a un ricorso o un riesame come una decisione a favo- re del richiedente conformemente alle sue leggi e regolamenti.
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2 Ritenzione di merci
Un Paese membro informa tempestivamente il trasportatore o l’importatore nel caso in cui merci dichiarate per l’importazione siano trattenute a scopo d’ispezione dalle dogane o da qualsiasi altra autorità competente.
3 Procedure di prova
3.1 Su richiesta, un Paese membro può offrire la possibilità di una seconda prova in caso di esito sfavorevole della prima, effettuata su un campione di merci dichiarate per l’importazione prelevato all’arrivo.
3.2 Un Paese membro pubblica, in modo non discriminatorio e facilmente accessi- bile, il nome e l’indirizzo del laboratorio in cui la prova può essere effettuata o fornisce queste informazioni all’importatore quando questa possibilità è prevista ai sensi del sottoparagrafo 3.1.
3.3 Un Paese membro esamina l’esito dell’eventuale seconda prova effettuata ai sensi del sottoparagrafo 3.1 per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e, se opportuno, accetta tale esito.
Art. 6 Norme in materia di tariffe e imposizioni applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e
dell’esportazione nonché di sanzioni
1 Norme generali in materia di tariffe e imposizioni applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione nonché di sanzioni
1.1 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a tutte le tariffe e le imposizioni che non siano i dazi all’importazione e all’esportazione e le tasse di cui all’articolo III del GATT 1994 applicate dai Paesi membri all’importazione o all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione di merci.
1.2 Le informazioni su tariffe e imposizioni sono pubblicate conformemente all’articolo 1. Esse includono le tariffe e le imposizioni che saranno applicate, il motivo di tali tariffe e imposizioni, l’autorità responsabile e il momento e le modali- tà del pagamento.
1.3 Tra la pubblicazione di tariffe e imposizioni nuove o modificate e la loro entrata in vigore è accordato un termine adeguato, salvo in caso d’urgenza. Tali tariffe e imposizioni non sono applicate finché non siano state pubblicate informa- zioni in merito.
1.4 Ogni Paese membro esamina periodicamente le sue tariffe e imposizioni al fine di ridurne, per quanto possibile, il numero e la varietà.
2 Norme specifiche in materia di tariffe e imposizioni ai fini del trattamento doga- nale applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione
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Le tariffe e le imposizioni ai fini del trattamento doganale:
(i) sono limitate all’importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi resi per l’operazione d’importazione o di esportazione specifica in questione o in occasione di tale operazione; e
(ii) non sono obbligatoriamente legate a un’operazione d’importazione o di esportazione specifica, a condizione che siano riscosse per servizi stretta- mente legati al trattamento doganale delle merci.
3 Norme in materia di sanzioni
3.1 Ai fini del paragrafo 3, con il termine «sanzioni» s’intendono le sanzioni appli- cate dall’amministrazione doganale di un Paese membro in caso di violazioni di leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali.
3.2 Ogni Paese membro garantisce che le sanzioni previste in caso di violazioni leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali in materia doganale siano applicate unicamente alla o alle persone responsabili della violazione ai sensi della sua legi- slazione.
3.3 La sanzione applicata dipende dai fatti e dalle circostanze del caso ed è propor- zionale al grado e alla gravità della violazione.
3.4 Ogni Paese membro garantisce che manterrà misure per evitare:
(a) i conflitti d’interesse nella determinazione e nella riscossione di sanzioni e dazi; e
(b) la creazione di un incentivo per la determinazione o la riscossione di una sanzione incompatibile con il sottoparagrafo 3.3.
3.5 Ogni Paese membro garantisce che, qualora sia applicata una sanzione per violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali in materia doganale, sia fornita alla o alle persone a cui è applicata la sanzione una spiegazione scritta che specifichi il tipo di violazione e la legge, il regolamento o la procedura in base alle quali sono stati prescritti l’importo o il tipo di sanzione.
3.6 Se una persona divulga volontariamente all’amministrazione doganale di un Paese membro le circostanze di una violazione di una legge, un regolamento o una prescrizione procedurale in materia doganale prima che l’amministrazione doganale sia venuta a conoscenza della violazione, il Paese membro è invitato, se opportuno, a considerare questo fatto come una potenziale attenuante nei confronti di questa persona.
3.7 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle sanzioni concernenti il traffico in transito di cui al sottoparagrafo 3.1.
Art. 7 Svincolo e sdoganamento delle merci
1 Trattamento prima dell’arrivo
1.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano di presentare la documentazione relativa all’importazione e le altre informazioni richieste, com-
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presi i manifesti, per poter iniziare il trattamento prima dell’arrivo delle merci al fine di accelerare lo svincolo di queste ultime al loro arrivo.
1.2 Ogni Paese membro prevede, se opportuno, il previo deposito di documenti in forma elettronica per il trattamento prima dell’arrivo di tali documenti.
2 Pagamento elettronico
Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, procedure che consen- tano di pagare per via elettronica dazi, tasse, tariffe e imposizioni riscossi dalle dogane all’importazione e all’esportazione.
3 Separazione dello svincolo dalla determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni
3.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e impo- sizioni se questi elementi non sono stati determinati prima dell’arrivo, all’arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l’arrivo e a condizione che siano adempiute tutte le altre prescrizioni regolamentari.
3.2 Come condizione di questo svincolo, un Paese membro può esigere:
(a) il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni determinati prima
o al momento dell’arrivo delle merci e una garanzia per qualsiasi importo non ancora determinato, sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamenti; o
(b) una garanzia sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamenti.
3.3 La garanzia non supera l’importo richiesto dal Paese membro per garantire il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni dovuti in definitiva per le merci coperte dalla garanzia.
3.4 Nel caso in cui sia individuata una violazione passibile di sanzione pecuniaria o di multa, può essere richiesta una garanzia per le sanzioni e le multe applicabili.
3.5 La garanzia di cui ai sottoparagrafi 3.2 e 3.4 è liberata quando non è più richie- sta.
3.6 Nessun punto delle presenti disposizioni pregiudica il diritto di un Paese mem- bro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare le merci o di trattarle in modo che non sia altrimenti incompatibile con i diritti e gli obblighi dei Paesi membri nell’ambito dell’OMC.
4 Gestione dei rischi
4.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, un sistema di gestione dei rischi per i controlli doganali.
4.2 Ogni Paese membro concepisce e applica la gestione dei rischi in modo da evitare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate o restrizioni dissimulate al com- mercio internazionale.
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4.3 Ogni Paese membro concentra i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli rilevanti alla frontiera sulle spedizioni ad alto rischio e accelera lo svincolo delle spedizioni a basso rischio. Un Paese membro può anche selezionare, su base casuale, delle spedizioni da sottoporre a tali controlli nell’ambito del suo sistema di gestione dei rischi.
4.4 Ogni Paese membro basa la gestione dei rischi su una valutazione dei rischi fondata su criteri di selezione adeguati. Tali criteri possono includere, tra l’altro, il codice del Sistema armonizzato, la natura e la descrizione delle merci, il Paese d’origine, il Paese dal quale sono spedite le merci, il valore delle merci, il livello di rispetto delle prescrizioni da parte dei commercianti e il tipo di mezzi di trasporto.
5 Controllo dopo lo sdoganamento
5.1 Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ogni Paese membro adotta o man- tiene un controllo dopo lo sdoganamento per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi.
5.2 Ai fini del controllo dopo lo sdoganamento, ogni Paese membro seleziona una persona o una spedizione in funzione dei rischi, il che può includere adeguati criteri di selezione. Ogni Paese membro effettua in modo trasparente i controlli dopo lo sdoganamento. Se la persona è coinvolta nel processo di controllo e i risultati ottenu- ti sono convincenti, il Paese membro notifica senza indugio alla persona il cui dos- sier è stato controllato i risultati, i suoi diritti e i suoi obblighi e i motivi alla base dei risultati.
5.3 Le informazioni ottenute al momento del controllo dopo lo sdoganamento possono essere utilizzate nelle ulteriori procedure amministrative o giudiziarie.
5.4 Per applicare la gestione dei rischi i Paesi membri utilizzano, se possibile, l’esito del controllo dopo lo sdoganamento.
6 Determinazione e pubblicazione dei tempi medi necessari allo svincolo
6.1 I Paesi membri sono invitati a misurare e a pubblicare il tempo medio di cui necessitano per lo svincolo delle merci, periodicamente e in modo sistematico, per mezzo di strumenti quali, tra gli altri, lo studio sui tempi necessari allo svincolo dell’Organizzazione mondiale delle dogane (denominata nel presente Accordo
«OMD»).8
6.2 I Paesi membri sono invitati a condividere con il Comitato le loro esperienze nella misurazione dei tempi medi necessari allo svincolo, compresi i metodi utilizza- ti, le strozzature individuate e qualsiasi ripercussione sull’efficienza.
7 Misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati
7.1 Ogni Paese membro prevede misure supplementari di agevolazione degli scam- bi per quanto riguarda le formalità e le procedure d’importazione, esportazione o transito, conformemente al sottoparagrafo 7.3, per gli operatori che soddisfano
8 Ogni Paese membro può determinare la portata e il metodo utilizzati per questa misura- zione del tempo medio necessario allo svincolo in funzione delle sue esigenze e delle sue capacità.
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criteri specificati, di seguito denominati operatori autorizzati. Un Paese membro può anche offrire tali misure di agevolazione degli scambi tramite procedure doganali generalmente disponibili per tutti gli operatori, senza essere tenuto a stabilire un sistema distinto.
7.2 I criteri specificati da soddisfare per poter essere considerato un operatore autorizzato sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni specificate nelle leggi, nei regolamenti o nelle procedure di un Paese membro.
(a) Questi criteri sono pubblicati e possono includere:
(i) un adeguato livello di rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi;
(ii) un sistema di gestione dei dossier che consenta di effettuare i controlli interni necessari;
(iii) la solvibilità finanziaria, compresa, se opportuno, la fornitura di una sufficiente cauzione o garanzia; e
(iv) la sicurezza della catena di approvvigionamento.
(b) Questi criteri:
(i) non sono concepiti né applicati in modo da consentire o da creare una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra gli operatori per i quali vi- gono le stesse condizioni; e
(ii) per quanto possibile, non limitano la partecipazione delle piccole e me- die imprese.
7.3 Le misure di agevolazione degli scambi previste conformemente al sottopara- grafo 7.1 includono almeno tre delle misure seguenti:9
(a) ridotti requisiti in materia di documenti e di dati, se del caso;
(b) un basso tasso di ispezioni materiali e di esami, se del caso;
(c) uno svincolo rapido, se del caso;
(d) il pagamento differito di dazi, tasse, tariffe e imposizioni;
(e) l’utilizzo di garanzie globali o di garanzie ridotte;
(f) un’unica dichiarazione doganale per tutte le importazioni o esportazioni in un determinato periodo; e
(g) lo sdoganamento delle merci presso i locali dell’operatore autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle dogane.
7.4 I Paesi membri sono invitati a elaborare sistemi di operatori autorizzati in base a norme internazionali, se tali norme sono disponibili, tranne nel caso in cui queste norme siano inadeguate o inefficaci per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti.
7.5 Al fine di migliorare le misure di agevolazione degli scambi previste per gli operatori, i Paesi membri accordano agli altri Paesi membri la possibilità di negozia- re il reciproco riconoscimento dei sistemi di operatori autorizzati.
9 Una misura indicata al paragrafo 7.3 lettere (a)–(g) è prevista per gli operatori autorizzati se è generalmente disponibile per tutti gli operatori.
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7.6 I Paesi membri si scambiano, nell’ambito del Comitato, informazioni rilevanti sui sistemi di operatori autorizzati in vigore.
8 Spedizioni accelerate
8.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo accelerato almeno per le merci entranti attraverso impianti aeroportuali alle persone che richiedono un tale trattamento, mantenendo tuttavia il controllo doganale.10 Se un Paese membro utilizza criteri11 limitativi per quanto riguarda le persone che possono richiedere un tale trattamento, esso potrà esigere nei criteri pubblicati che, come condizioni di autorizzazione per l’applicazione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2 alle sue spedizioni accelerate, il richiedente:
(a) fornisca l’infrastruttura adeguata e garantisca il pagamento delle spese doga- nali legate al trattamento delle spedizioni accelerate nel caso in cui il richie- dente adempia le prescrizioni del Paese membro per l’esecuzione di questo trattamento in un apposito impianto;
(b) presenti prima dell’arrivo di una spedizione accelerata le informazioni ne- cessarie allo svincolo;
(c) versi tariffe il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi per garantire il trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2;
(d) mantenga un grado elevato di controllo sulle spedizioni accelerate garanten- do la sicurezza, la logistica e la tecnologia di tracciatura interne, dal ritiro al- la consegna;
(e) garantisca la spedizione accelerata dal ritiro alla consegna;
(f) assuma la responsabilità del pagamento di tutti i dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni all’autorità doganale per le merci;
(g) abbia dei buoni precedenti in materia di rispetto di leggi e regolamenti doga- nali e di altre leggi e regolamenti connessi;
(h) soddisfi le altre condizioni direttamente legate all’applicazione effettiva del- le leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni procedurali del Paese membro, specificamente riferite alla concessione del trattamento descritto al sottopa- ragrafo 8.2.
8.2 Fatti salvi i sottoparagrafi 8.1 e 8.3, i Paesi membri:
(a) riducono al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedi- zioni accelerate, conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 e, per quanto possibile, prevedono lo svincolo in base a una presentazione unica di infor- mazioni concernenti determinate spedizioni;
10 Nel caso in cui un Paese membro applichi una procedura che prevede il trattamento
di cui al paragrafo 8.2, la presente disposizione non obbliga tale Paese membro a intro- durre procedure distinte di svincolo accelerato.
11 Questi eventuali criteri in materia di richiesta si aggiungono alle prescrizioni del Paese membro applicabili a tutte le merci o le spedizioni entranti attraverso impianti aeroportuali.
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(b) prevedono in circostanze normali lo svincolo delle spedizioni accelerate il più rapidamente possibile dopo l’arrivo, a condizione che siano state presen- tate le informazioni richieste per lo svincolo;
(c) si sforzano di applicare il trattamento previsto alle lettere (a) e (b) alle spedi- zioni, qualunque sia il loro peso o il loro valore, riconoscendo che un Paese membro è autorizzato a prescrivere procedure di entrata supplementari, compresi la presentazione di dichiarazioni e relativi giustificativi e il paga- mento di dazi e tasse, e di limitare questo trattamento in base al tipo di merci a condizione che il trattamento non sia limitato a merci di scarso valore quali per esempio documenti; e
(d) prevedono, per quanto possibile, un valore di spedizione o un importo impo- nibile de minimis, per i quali non sono riscossi né dazi doganali né tasse, tranne che per alcune merci prescritte. Le tasse interne, come le tasse sul va- lore aggiunto e le accise, applicate alle importazioni conformemente all’articolo III del GATT 1994, non sono soggette alla presente disposizione.
8.3 Nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 influisce sul diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare merci o di rifiutarne l’entrata, o di effettuare controlli dopo lo sdoganamento, anche in relazione all’utilizzo di sistemi di gestione dei rischi. Inoltre, nessuna disposizione dei sottopa- ragrafi 8.1 e 8.2 impedisce a un Paese membro di esigere, come condizione dello svincolo, la presentazione di informazioni supplementari e il rispetto delle prescri- zioni in materia di licenze non automatiche.
9 Merci deperibili12
9.1 Al fine di impedire qualsiasi perdita o deterioramento evitabili di merci deperi- bili e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, ogni Paese membro prevede di accordare lo svincolo delle merci deperibili:
(a) in circostanze normali, il più rapidamente possibile; e
(b) in circostanze eccezionali, se del caso, al di fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali e delle altre autorità competenti.
9.2 Ogni Paese membro accorda il grado di priorità adeguato alle merci deperibili quando pianifica gli esami che possono essere richiesti.
9.3 Ogni Paese membro adotta disposizioni, o autorizza un importatore ad adottare disposizioni, per l’adeguato immagazzinamento delle merci deperibili nell’attesa del loro svincolo. Il Paese membro può esigere che gli impianti di immagazzinamento predisposti dall’importatore siano stati autorizzati o designati dalle sue autorità competenti. La circolazione delle merci verso questi impianti di immagazzinamento, compresa l’autorizzazione rilasciata all’operatore per la circolazione delle merci, può essere soggetta, se necessario, all’approvazione delle autorità competenti. Se possibile e compatibilmente con la legislazione nazionale, su richiesta dell’impor-
12 Ai fini di questa disposizione, le merci deperibili sono merci che si decompongono rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condi- zioni di immagazzinamento adeguate.
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tatore, il Paese membro prevede le procedure necessarie all’esecuzione dello svinco- lo in questi impianti di immagazzinamento.
9.4 In caso di importanti ritardi nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il Paese membro importatore comunica, per quanto possibile, i motivi del ritardo.
Art. 8 Cooperazione tra organismi di frontiera
1. Ogni Paese membro garantisce che le sue autorità e i suoi organismi responsabili dei controlli e delle procedure alla frontiera concernenti l’importazione, l’esporta- zione e il transito di merci coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.
2. Ogni Paese membro coopera, per quanto possibile, secondo modalità reciproca- mente convenute con altri Paesi membri con i quali ha una frontiera in comune, al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera per agevolare il commercio transfrontaliero. La cooperazione e il coordinamento possono includere:
(a) l’armonizzazione dei giorni e delle ore di lavoro;
(b) l’armonizzazione delle procedure e delle formalità;
(c) lo sviluppo e la condivisione di impianti comuni;
(d) controlli congiunti;
(e) l’istituzione di un posto di controllo unico alla frontiera.
Art. 9 Circolazione delle merci destinate all’importazione sotto controllo doganale
Ogni Paese membro autorizza, per quanto possibile e a condizione che siano adem- xxxxx tutte le prescrizioni regolamentari, la circolazione sul suo territorio di merci destinate all’importazione sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale sul suo territorio da cui sarebbe effettuato lo svincolo o lo sdoganamento.
Art. 10 Formalità relative all’importazione, all’esportazione e al transito
1 Formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta
1.1 Al fine di ridurre al minimo gli effetti e la complessità delle formalità d’impor- tazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare le prescrizioni in materia di documentazione richiesta per l’importazione, l’esportazione e il transito, e tenen- do conto degli obiettivi politici legittimi e di altri fattori quali il cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni rilevanti, le pratiche commerciali, le tecniche e la tecnologia disponibili, le migliori pratiche internazionali e i contributi delle parti interessate, ogni Paese membro esamina queste formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta e, in base ai risultati dell’esame, fa in modo, se opportuno, che tali formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta:
(a) siano adottate e/o applicate al fine di garantire uno svincolo e uno sdogana- mento rapidi delle merci, in particolare delle merci deperibili;
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(b) siano adottate e/o applicate in modo tale da ridurre i tempi e i costi sostenuti dai commercianti e dagli operatori per ottemperare alle medesime;
(c) costituiscano la misura scelta meno restrittiva per il commercio se due o più opzioni sono ragionevolmente disponibili per raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi di politica in questione; e
(d) non siano mantenute, anche soltanto in parte, se non sono più necessarie.
1.2 Il Comitato elabora, se del caso, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.
2 Accettazione di copie
2.1 Ogni Paese membro si xxxxxx, se opportuno, di accettare le copie in forma cartacea o elettronica dei giustificativi richiesti per le formalità d’importazione, esportazione o transito.
2.2 Se un organismo governativo di un Paese membro detiene già l’originale di un tale documento, qualsiasi altro organismo di questo Paese membro accetta, ove applicabile, invece dell’originale, una copia in forma cartacea o elettronica rilasciata dall’organismo che detiene l’originale.
2.3 Un Paese membro non esige come condizione dell’importazione l’originale o la copia delle dichiarazioni di esportazione presentate alle autorità doganali del Paese membro esportatore.13
3 Uso delle norme internazionali
3.1 I Paesi membri sono invitati a utilizzare le norme internazionali rilevanti o parti di esse come base per le loro formalità e procedure d’importazione, esportazione o transito, salvo disposizione contraria del presente Accordo.
3.2 I Paesi membri sono invitati a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all’ela- borazione e all’esame periodico delle norme internazionali rilevanti mediante orga- nizzazioni internazionali appropriate.
3.3 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche concernenti l’attuazione delle norme internazionali. Il Comitato può anche invitare le organizzazioni internazionali rilevanti a discutere dei loro lavori sulle norme internazionali. Se opportuno, il Comitato può individuare le norme specifiche di particolare interesse per i Paesi membri.
4 Sportello unico
4.1 Paesi membri si sforzano di istituire o mantenere uno sportello unico che con- senta ai commercianti di presentare alle autorità o agli organismi partecipanti la documentazione e/o i dati necessari all’importazione, all’esportazione o al transito di merci a un punto di entrata unico. Dopo che le autorità o gli organismi partecipanti
13 Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di esigere docu- menti quali certificati, permessi o licenze come condizione per l’importazione di merci controllate o regolamentate.
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hanno esaminato la documentazione e/o i dati, i risultati sono notificati tempestiva- mente ai richiedenti tramite lo sportello unico.
4.2 Nel caso in cui la documentazione e/o i dati richiesti siano già stati ricevuti dallo sportello unico, questa stessa documentazione e/o i dati non sono richiesti dalle autorità o dagli organismi partecipanti, salvo in casi d’urgenza e fatte salve altre limitate eccezioni rese pubbliche.
4.3 I Paesi membri notificano al Comitato i dettagli del funzionamento dello spor- tello unico.
4.4 I Paesi membri utilizzano, per quanto possibile e praticabile, le tecnologie d’informazione a sostegno dello sportello unico.
5 Ispezione prima della spedizione
5.1 I Paesi membri non esigono che si ricorra a ispezioni prima della spedizione in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione doganale.
5.2 Fatto salvo il diritto dei Paesi membri di utilizzare altri tipi di ispezione prima della spedizione non contemplati dal sottoparagrafo 5.1, i Paesi membri sono invitati a non introdurre né applicare nuove prescrizioni concernenti il loro utilizzo.14
6 Ricorso agli spedizionieri doganali
6.1 Fatte salve importanti considerazioni di politica generale di alcuni Paesi membri che mantengono attualmente un ruolo speciale per gli spedizionieri doganali, con l’entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri non introducono il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali.
6.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato e pubblica le sue misure concernenti il ricorso a spedizionieri doganali. Qualsiasi ulteriore modifica di tali misure è tempe- stivamente notificata e pubblicata.
6.3 Per quanto riguarda il rilascio di licenze a spedizionieri doganali, i Paesi mem- bri applicano norme trasparenti e obiettive.
7 Procedure comuni alla frontiera e prescrizioni uniformi in materia di documenta- zione richiesta
7.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 7.2, ogni Paese membro applica procedure doganali comuni e prescrizioni uniformi in materia di documentazione richiesta per lo svinco- lo e lo sdoganamento delle merci su tutto il suo territorio.
7.2 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro:
(a) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documen- tazione richiesta in funzione della natura e del tipo di merci o del relativo mezzo di trasporto;
(b) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documen- tazione richiesta per le merci in base alla gestione dei rischi;
14 Il presente paragrafo fa riferimento alle ispezioni prima della spedizione contemplate dall’Accordo sulle ispezioni prima della spedizione e non impedisce le ispezioni prima della spedizione a scopi sanitari e fitosanitari (all. 1A.10).
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(c) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documen- tazione richiesta per prevedere un’esenzione totale o parziale dai dazi o dalle tasse all’importazione;
(d) di praticare il deposito o il trattamento elettronici; o
(e) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documen- tazione richiesta compatibilmente con l’Accordo sull’applicazione delle mi- sure sanitarie e fitosanitarie.
8 Merci respinte
8.1 Se le merci presentate per l’importazione sono respinte dall’autorità competente di un Paese membro a causa dell’inosservanza delle norme sanitarie o fitosanitarie o dei regolamenti tecnici prescritti, il Paese membro, fatti salvi le sue leggi e regola- menti e conformemente ad essi, autorizza l’importatore a riconsegnare o a rinviare all’esportatore o a un’altra persona designata dall’esportatore le merci respinte.
8.2 Se all’importatore è data la possibilità di cui al sottoparagrafo 8.1 e quest’ultimo non la utilizza entro un termine ragionevole, l’autorità competente può adottare per queste merci non conformi una soluzione diversa.
9 Ammissione temporanea di merci e perfezionamento attivo e passivo
9.1 Ammissione temporanea di merci
Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamenti, l’ammissione di merci sul suo territorio doganale, con esenzione condizionale, totale o parziale, dai dazi e dalle tasse all’importazione, se queste merci sono ammesse sul suo territorio doganale con uno scopo specifico e destinate ad essere riesportate entro un termine prestabilito senza aver subito alcuna modifica, salvo il deprezza- mento e l’usura normali dovuti all’utilizzo che ne viene fatto.
9.2 Perfezionamento attivo e passivo
(a) Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamenti, il perfezionamento attivo e passivo di merci. Le merci autorizzate per il per- fezionamento passivo possono essere reimportate con esenzione totale o par- ziale dai dazi e dalle tasse all’importazione conformemente alle leggi e ai regolamenti del Paese membro.
(b) Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento attivo» s’intende la pro- cedura doganale in base alla quale talune merci possono essere ammesse sul territorio doganale di un Paese membro con esenzione condizionale, totale o parziale dai dazi e dalle tasse all’importazione, o possono beneficiare di una restituzione dei dazi, a condizione che siano destinate a subire una lavora- zione, trasformazione o riparazione e a essere successivamente esportate.
(c) Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento passivo» s’intende la procedura doganale in base alla quale talune merci che circolano liberamente in un territorio doganale di un Paese membro possono essere temporanea- mente esportate per subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e successivamente reimportate.
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Art. 11 Libertà di transito
1. Le regolamentazioni o formalità relative al traffico in transito applicate da un Paese membro:
(a) non sono mantenute se le circostanze o gli obiettivi che hanno motivato la loro adozione hanno cessato di esistere o hanno subito un cambiamento tale che è possibile rispondervi in un modo ragionevole e meno restrittivo per gli scambi;
(b) non sono applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al traffi- co in transito.
2. Il traffico in transito non è subordinato alla riscossione di tariffe o imposizioni applicate per quanto riguarda il transito, a eccezione delle spese di trasporto o delle tariffe e imposizioni corrispondenti alle spese amministrative causate dal transito o al costo dei servizi resi.
3. I Paesi membri non cercano di adottare, né adottano o mantengono misure di autolimitazione o qualsiasi altra misura simile relativa al traffico in transito. Sono fatti salvi le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali o multilaterali esisten- ti e futuri relativi alla regolamentazione del trasporto e compatibili con le norme dell’OMC.
4. Ogni Paese membro accorda ai prodotti che transitano sul territorio di qualsiasi altro Paese membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato a questi prodotti se fossero trasportati dal loro luogo d’origine al loro luogo di destinazione senza passare attraverso il territorio di quest’altro Paese membro.
5. I Paesi membri sono invitati, per quanto possibile, a mettere a disposizione un’infrastruttura fisicamente distinta (come strade, posti di ormeggio e simili) per il traffico in transito.
6. Le formalità, le prescrizioni in materia di documentazione richiesta e i controlli doganali relativi al traffico in transito non sono più gravosi del necessario per:
(a) identificare le merci; e
(b) garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di transito.
7. Dopo che le merci sono state sottoposte a una procedura di transito e ne è stato autorizzato il trasporto a partire dal punto d’origine situato sul territorio di un Paese membro, esse non sono soggette a imposizioni doganali né a inutili ritardi o restri- zioni finché il transito al punto di destinazione sul territorio del Paese membro non sia stato concluso.
8. I Paesi membri non applicano alle merci in transito regolamenti tecnici o proce- dure di valutazione della conformità ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio.
9. I Paesi membri consentono e prevedono il deposito e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati relativi al transito prima dell’arrivo delle merci.
10. Dopo che il traffico in transito è arrivato all’ufficio doganale attraverso il quale lascia il territorio di un Paese membro, questo ufficio termina tempestivamente l’operazione di transito se le prescrizioni in materia di transito sono adempiute.
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11. Se un Paese membro richiede una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento monetario o non monetario15 adeguato al traffico in transito, tale garanzia si limita unicamente ad assicurarsi che le prescrizioni derivanti da questo traffico in transito siano adempiute.
12. Dopo che il Paese membro ha determinato che le sue prescrizioni in materia di transito sono state adempiute, la garanzia è liberata senza indugio.
13. Ogni Paese membro accorda, compatibilmente con le sue leggi e regolamenti, garanzie globali comprendenti transazioni multiple per gli stessi operatori o il rinno- vo delle garanzie senza liberazione per le ulteriori spedizioni.
14. Ogni Paese membro mette a disposizione del pubblico le informazioni rilevanti che utilizza per determinare la garanzia, comprese le garanzie che coprono transa- zioni uniche e, per quanto possibile, le garanzie che coprono transazioni multiple.
15. Ogni Paese membro può esigere l’uso di convogli doganali o di scorte doganali per il traffico in transito unicamente in circostanze che presentano rischi elevati o se l’utilizzo di garanzie non consente di garantire il rispetto delle leggi e dei regola- menti doganali. Le norme generali applicabili ai convogli doganali o alle scorte doganali sono pubblicate conformemente all’articolo 1.
16. I Paesi membri si sforzano di cooperare e di coordinare le loro attività al fine di rafforzare la libertà di transito. Questa cooperazione e questo coordinamento posso- no includere, ma non esclusivamente, un’intesa concernente:
(a) le imposizioni;
(b) le formalità e le prescrizioni giuridiche; e
(c) il funzionamento pratico del regime di transito.
17. Ogni Paese membro si sforza di nominare un coordinatore nazionale del transito al quale possono essere indirizzate tutte le richieste d’informazione e le proposte formulate da altri Paesi membri in relazione al buon funzionamento delle operazioni di transito.
Art. 12 Cooperazione doganale
1 Misure che promuovono il rispetto delle prescrizioni e la cooperazione
1.1 I Paesi membri convengono che è importante fare in modo che i commercianti conoscano i loro obblighi in materia di rispetto delle prescrizioni, incoraggiare il rispetto volontario delle medesime per consentire agli importatori, in circostanze adeguate, di effettuare rettifiche senza sanzioni, e applicare misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni al fine di adottare misure più severe nei confronti dei commercianti inadempienti.16
15 Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di mantenere procedure esistenti in base alle quali il mezzo di trasporto può essere utilizzato come garanzia per il traffico in transito.
16 L’obiettivo generale è di ridurre la frequenza dei casi di inosservanza e, quindi, la neces- sità di scambiarsi informazioni per far rispettare le esigenze.
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1.2 I Paesi membri sono invitati a scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche relative alla gestione del rispetto delle prescrizioni in materia doganale, anche trami- te il Comitato. Essi sono invitati a cooperare per quanto riguarda gli orientamenti tecnici o l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità ai fini del- l’amministrazione delle misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni e per migliorare l’efficacia di queste misure.
2 Scambio di informazioni
2.1 Su richiesta e fatte salve le disposizioni del presente articolo, i Paesi membri si scambiano le informazioni di cui al sottoparagrafo 6.1 lettere (b) e/o (c) ai fini della verifica di una dichiarazione d’importazione o di esportazione in determinati casi in cui vi sono motivi ragionevoli di dubitare della veridicità o dell’esattezza della dichiarazione.
2.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato le coordinate del suo servizio di con- tatto per lo scambio di queste informazioni.
3 Verifica
Un Paese membro presenta una richiesta di informazioni soltanto dopo aver effettua- to le adeguate procedure di verifica di una dichiarazione d’importazione o di espor- tazione e dopo aver ispezionato la documentazione rilevante disponibile.
4 Richiesta
4.1 Il Paese membro richiedente presenta al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta una richiesta scritta, in forma cartacea o elettronica, in una lingua ufficiale dell’OMC o in un’altra lingua reciprocamente convenuta, che indica:
(a) la questione di cui si tratta, compreso, se opportuno e disponibile, il numero che identifica la dichiarazione di esportazione corrispondente alla dichiara- zione d’importazione in questione;
(b) lo scopo per il quale il Paese membro richiedente desidera ottenere le infor- mazioni o i documenti, nonché i nomi e le coordinate delle persone alle quali si riferisce la richiesta, se tali informazioni sono note;
(c) se il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta lo richiede, e se oppor- tuno, la conferma17 della verifica;
(d) le informazioni o i documenti specifici richiesti;
(e) l’identità dell’ufficio all’origine della richiesta;
(f) un rinvio alle disposizioni di diritto nazionale e del sistema giuridico del Paese membro richiedente che reggono l’acquisizione, la protezione, l’uti- lizzo, la divulgazione, la conservazione e la distruzione delle informazioni confidenziali e dei dati personali.
17 Possono essere incluse le informazioni rilevanti relative alla verifica effettuata in base al paragrafo 3. Queste informazioni sono soggette al livello di protezione e confidenzialità specificato dal Paese membro che effettua la verifica.
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4.2 Se il Paese membro richiedente non è in grado di rispettare una qualsiasi dispo- sizione del sottoparagrafo 4.1, lo specifica nella richiesta.
5 Protezione e confidenzialità
5.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 5.2, il Paese membro richiedente:
(a) mantiene strettamente confidenziali tutte le informazioni o i documenti for- niti dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta e accorda loro alme- no lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito in base al diritto nazionale e al sistema giuridico del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta, così come è descritto da quest’ultimo conformemente alle disposi- zioni del sottoparagrafo 6.1 lettere (b) o (c);
(b) fornisce informazioni o documenti unicamente alle autorità doganali incari- cate della questione di cui si tratta e li utilizza esclusivamente ai fini indicati nella richiesta, a meno che il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta non convenga altrimenti per iscritto;
(c) non divulga le informazioni o i documenti senza un’autorizzazione scritta specifica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta;
(d) non utilizza informazioni o documenti non verificati forniti dal Paese mem- bro al quale è indirizzata la richiesta come elemento determinante per dissi- pare i dubbi in determinate circostanze;
(e) rispetta le condizioni definite per un caso specifico dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta per quanto riguarda la conservazione e la di- struzione di informazioni o documenti confidenziali e di dati personali; e
(f) su richiesta, informa il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta sulle decisioni e le azioni intraprese in merito alla questione di cui si tratta in base alle informazioni o ai documenti forniti.
5.2 Tenuto conto del suo diritto nazionale e del suo sistema giuridico, un Paese membro richiedente può non essere in grado di rispettare una qualsiasi disposizione del sottoparagrafo 5.1. In tal caso il Paese membro richiedente lo specifica nella richiesta.
5.3 Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta accorda a qualsiasi richiesta o informazione relativa alla verifica ricevuta ai sensi del paragrafo 4 almeno lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito alle proprie informazioni simili.
6 Fornitura di informazioni
6.1 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, e tempestivamente, il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta:
(a) risponde per iscritto, in forma cartacea o elettronica;
(b) fornisce le informazioni specifiche menzionate nella dichiarazione d’impor- tazione o di esportazione, o la dichiarazione, se sono disponibili, nonché una descrizione del livello di protezione e confidenzialità richiesti dal Paese membro richiedente;
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(c) su richiesta, fornisce, se disponibili, le informazioni specifiche menzionate nei documenti seguenti, o i documenti stessi, presentati a sostegno della di- chiarazione d’importazione o di esportazione: fattura commerciale, distinta del carico, certificato d’origine e bolla d’accompagnamento, nella forma in cui sono stati presentati, cartacea o elettronica, nonché una descrizione del livello di protezione e confidenzialità richiesti dal Paese membro xxxxxx- xxxxx;
(d) conferma che i documenti forniti sono copie conformi;
(e) fornisce le informazioni o risponde in altro modo alla richiesta, per quanto possibile, entro un termine di 90 giorni dopo la data della richiesta.
6.2 Prima di fornire le informazioni, il Paese membro al quale è indirizzata la ri- chiesta può esigere, in base al suo diritto nazionale e al suo sistema giuridico, la garanzia che le informazioni specifiche non siano utilizzate come elementi di prova nell’ambito di inchieste penali, procedure giudiziarie o altre procedure che non siano quelle doganali senza la sua autorizzazione scritta specifica. Se il Paese membro richiedente non è in grado di rispettare questa prescrizione, dovrebbe specificarlo al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta.
7 Differimento della risposta o rifiuto di rispondere a una richiesta
7.1 Un Paese membro al quale è indirizzata una richiesta può differire la sua rispo- sta o rifiutarsi di rispondere all’intera richiesta di informazioni o a una sua parte e ne indica i motivi al Paese membro richiedente se:
(a) la richiesta sarebbe contraria all’interesse pubblico iscritto nel diritto nazio- nale e nel sistema giuridico del Paese membro al quale essa è indirizzata;
(b) il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico impediscono il rilascio di informazioni. In tal caso, fornisce al Paese membro richiedente una copia del riferimento specifico rilevante;
(c) il rilascio delle informazioni sarebbe d’ostacolo all’applicazione delle leggi o interferirebbe in altro modo con un’inchiesta, un perseguimento o una pro- cedura amministrativa o giudiziaria in corso;
(d) il consenso dell’importatore o dell’esportatore è richiesto dal suo diritto na- zionale e dal suo sistema giuridico, che reggono l’acquisizione, la protezio- ne, l’utilizzo, la divulgazione, la conservazione e la distruzione delle infor- mazioni confidenziali o dei dati personali, e tale consenso non è dato; o
(e) la richiesta di informazioni è ricevuta dopo la scadenza della prescrizione giuridica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta relativa alla conservazione dei documenti.
7.2 Nelle circostanze previste ai sottoparagrafi 4.2, 5.2 o 6.2, l’esecuzione di una tale richiesta è affidata alla discrezione del Paese membro al quale essa è indirizzata.
8 Reciprocità
Se il Paese membro richiedente ritiene che non sarebbe in grado di rispondere a una richiesta simile presentata dal Paese membro al quale è indirizzata, o se non ha
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ancora attuato il presente articolo, lo indica nella sua richiesta. L’esecuzione di una tale richiesta è affidata alla discrezione del Paese membro al quale essa è indirizzata.
9 Onere amministrativo
9.1 Nel rispondere alle richieste di informazioni il Paese membro richiedente tiene conto delle risorse necessarie e dei costi che ne derivano per il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta. Il Paese membro richiedente valuta la proporzionalità tra il suo interesse finanziario a presentare la richiesta e gli sforzi che il Paese mem- bro al quale essa è indirizzata deve compiere per fornire le informazioni.
9.2 Se il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta riceve un numero ingesti- bile di richieste di informazioni o una richiesta di informazioni di una portata inge- stibile da parte di uno o più Paesi membri e non è in grado di rispondere a dette richieste entro un termine ragionevole, esso può chiedere a uno o più Paesi membri richiedenti di stabilire un ordine di priorità al fine di convenire un limite pratico tenuto conto delle risorse di cui dispone. In assenza di un approccio reciprocamente convenuto, l’esecuzione delle richieste è affidata alla discrezione del Paese membro al quale sono indirizzate in base all’ordine di priorità che avrà esso stesso stabilito.
10 Limitazioni
Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta non è tenuto:
(a) a modificare il modello delle sue dichiarazioni o delle sue procedure d’importazione o di esportazione;
(b) a richiedere documenti diversi da quelli che sono stati presentati con la di- chiarazione d’importazione o di esportazione e che sono menzionati al sot- toparagrafo 6.1 lettera (c);
(c) a effettuare ricerche per ottenere le informazioni;
(d) a modificare il periodo di conservazione delle informazioni;
(e) a utilizzare documentazione cartacea se è già stata adottata la forma elettro- nica;
(f) a tradurre le informazioni;
(g) a verificare l’esattezza delle informazioni; o
(h) a fornire informazioni che pregiudicherebbero gli interessi commerciali le- gittimi di talune imprese pubbliche o private.
11 Utilizzo o divulgazione non autorizzati
11.1 In caso di violazione delle condizioni di utilizzo o di divulgazione delle infor- mazioni scambiate ai sensi del presente articolo, il Paese membro richiedente che ha ricevuto le informazioni comunica tempestivamente al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta e che ha fornito le informazioni i dettagli relativi all’utilizzo o alla divulgazione non autorizzati e:
(a) adotta le misure necessarie per rimediare alla violazione;
(b) adotta le misure necessarie per impedire qualsiasi violazione futura; e
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(c) notifica al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta le misure adottate ai sensi delle lettere (a) e (b).
11.2 Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta può sospendere i suoi obbli- ghi nei confronti del Paese membro richiedente ai sensi del presente articolo finché non siano state adottate le misure previste al sottoparagrafo 11.1.
12 Accordi bilaterali e regionali
12.1 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro di concludere o mantenere un accordo bilaterale, plurilaterale o regionale ai fini della condivisione o dello scambio di dati e informazioni doganali, anche con mezzi sicuri e rapidi, per esempio in modo automatico o prima dell’arrivo della spedizione.
12.2 Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata in modo da modifica- re o da influire sui diritti o gli obblighi dei Paesi membri ai sensi di tali accordi bilaterali, plurilaterali o regionali né da reggere gli scambi di dati e informazioni doganali ai sensi di altri accordi di questo tipo.
Sezione II
Disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato per i Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati
Art. 13 Principi generali
1. Le disposizioni degli articoli 1–12 del presente Accordo sono attuate dai Paesi membri in sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati conformemente alla presente sezione, che è basata sulle modalità convenute nell’allegato D dell’Accordo quadro del luglio 2004 (WT/L/579) e nel paragrafo 33 dell’allegato E della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
2. Al fine di aiutare i Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati ad attuare le disposizioni del presente Accordo, conformemente alla loro natura e alla loro portata, dovrebbero essere forniti loro assistenza e sostegno per il rafforzamento delle loro capacità.18 L’estensione e il momento dell’attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono legati alle capacità di attuazione di questi Paesi. Se un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato continua a non avere le capacità necessarie, l’attuazione della o delle disposizioni in questione non è richiesta finché queste capacità di attuazione non siano state acquisite.
3. I Paesi membri meno avanzati sono tenuti a contrarre obblighi unicamente nella misura compatibile con le esigenze dello sviluppo, delle finanze e del commercio di ciascuno di essi o con le loro capacità amministrative e istituzionali.
4. Questi principi sono applicati mediante le disposizioni stabilite nella sezione II.
18 Ai fini del presente Accordo «l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capa- cità» possono assumere la forma di un’assistenza tecnica o finanziaria o qualsiasi altra forma reciprocamente convenuta.
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Art. 14 Categorie di disposizioni
1. Vi sono tre categorie di disposizioni:
(a) La categoria A include le disposizioni che un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo o, nel caso di un Paese membro meno avan- zato, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore, secondo quanto pre- visto all’articolo 15.
(b) La categoria B include le disposizioni che un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare a una data successiva a un periodo di transizione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, secon- do quanto previsto all’articolo 16.
(c) La categoria C include le disposizioni che un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare a una data successiva a un periodo di transizione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e che esigono l’acquisizione delle capacità di attuazione in seguito all’ottenimento dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità, secondo quanto previsto all’articolo 16.
2. Ogni Paese membro in sviluppo o Paese membro meno avanzato stabilisce indi- vidualmente le disposizioni da includere in ciascuna delle categorie A, B e C.
Art. 15 Notifica e attuazione della categoria A
1. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo attua i suoi obblighi della categoria A. Gli obblighi inclusi nella categoria A costituiscono quindi parte integrante del presente Accordo.
2. Un Paese membro meno avanzato può notificare al Comitato le disposizioni incluse nella categoria A entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. Gli obblighi inclusi nella categoria A di ogni Paese membro meno avanzato costitui- scono quindi parte integrante del presente Accordo.
Art. 16 Notifica delle date definitive per l’attuazione delle categorie B e C
1. Per quanto riguarda le disposizioni che non ha incluso nella categoria A, un Paese membro in sviluppo può differire l’attuazione conformemente al processo indicato nel presente articolo.
Categoria B per i Paesi membri in sviluppo
(a) Con l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria B e le ri- spettive date indicative per l’attuazione.19
(b) Al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Pae- se membro in sviluppo notifica al Comitato le date definitive per l’attuazione
19 Le notifiche presentate possono includere anche le altre informazioni che il Paese mem- bro notificante ritiene adeguate. I Paesi membri sono invitati a fornire informazioni sull’ente o l’organismo interno incaricato dell’attuazione.
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delle disposizioni che ha incluso nella categoria B. Se un Paese membro in sviluppo, prima della scadenza di questo termine, ritiene di necessitare di più tempo per notificare le date definitive, esso può chiedere che il Comitato gli accordi una proroga sufficiente per notificare le sue date.
Categoria C per i Paesi membri in sviluppo
(c) Con l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria C e le ri- spettive date indicative per l’attuazione. A scopo di trasparenza, le notifiche presentate includono informazioni relative all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità richieste dal Paese membro per l’attuazione.20
(d) Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri donatori interessati, tenuto conto degli accordi già esistenti, delle notifiche presentate ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 e del- le informazioni presentate ai sensi della lettera (c), forniscono al Comitato le informazioni sugli accordi mantenuti o conclusi ai fini dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità volte a consentire l’attuazione della categoria C.21 Il Paese membro in sviluppo partecipante informa tem- pestivamente il Comitato su tali accordi. Il Comitato invita inoltre i Paesi donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti o con- clusi.
(e) Entro 18 mesi dalla data della trasmissione delle informazioni di cui alla let- tera (d) i Paesi membri donatori e i rispettivi Paesi membri in sviluppo in- formano il Comitato sui progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità. Ogni Paese membro in sviluppo notifica nel contempo il suo elenco di date definitive per l’attuazione.
2. Per quanto riguarda le disposizioni che non ha incluso nella categoria A, un Paese membro meno avanzato può differire l’attuazione conformemente al processo indi- cato nel presente articolo.
Categoria B per i Paesi membri meno avanzati
(a) Al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo un Paese membro meno avanzato notifica al Comitato le sue disposizioni della cate- goria B e può notificare le rispettive date indicative per l’attuazione, tenendo conto delle flessibilità massime accordate ai Paesi membri meno avanzati.
(b) Al più tardi due anni dopo la data di notifica di cui alla lettera (a) ogni Paese membro meno avanzato presenta una notifica al Comitato per confermare le disposizioni che ha stabilito e le date per l’attuazione. Se un Paese membro meno avanzato, prima della scadenza di questo termine, ritiene di necessitare
20 I Paesi membri possono anche includere informazioni sui piani o i progetti nazionali di attuazione in materia di agevolazione degli scambi, sull’ente o l’organismo interno incari- cato dell’attuazione e sugli eventuali donatori con i quali hanno concluso un accordo rela- tivo all’assistenza.
21 Questi accordi sono conclusi secondo modalità reciprocamente convenute, a livello
bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali, conformemente all’articolo 21 paragrafo 3.
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di più tempo per notificare le date definitive, esso può chiedere che il Comi- tato gli accordi una proroga sufficiente per notificare le sue date.
Categoria C per i Paesi membri meno avanzati
(c) A scopo di trasparenza e per agevolare gli accordi con i donatori, un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro meno avanzato notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria C, tenendo conto delle flessibilità massime accordate ai Paesi membri meno avanzati.
(d) Un anno dopo la data di cui alla lettera (c) i Paesi membri meno avanzati no- tificano le informazioni relative all’assistenza e al sostegno per il rafforza- mento delle capacità di cui il Paese membro necessita per l’attuazione.22
(e) Al più tardi due anni dopo la notifica di cui alla lettera (d) i Paesi membri meno avanzati e i Paesi membri donatori interessati, tenendo conto delle in- formazioni presentate ai sensi della lettera (d), forniscono al Comitato in- formazioni sugli accordi mantenuti o conclusi ai fini dell’assistenza e del so- stegno per il rafforzamento delle capacità volte a consentire l’attuazione della categoria C.23 Il Paese membro meno avanzato partecipante notifica nel contempo le sue date indicative per l’attuazione dei rispettivi obblighi della categoria C contemplati dagli accordi relativi all’assistenza e al soste- gno. Il Comitato invita inoltre i Paesi donatori non membri a fornire infor- mazioni sugli accordi esistenti e conclusi.
(f) Al più tardi 18 mesi dopo la data della trasmissione delle informazioni di cui alla lettera (e) i Paesi membri donatori interessati e i rispettivi Paesi membri meno avanzati informano il Comitato sui progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità. Ogni Paese membro meno avanzato notifica nel contempo al Comitato il suo elenco di date definitive per l’attuazione.
3. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che hanno difficoltà a comunicare le date definitive per l’attuazione entro i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, causa la mancanza di sostegno di un donatore o l’assenza di progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità, dovrebbero notificare tali difficoltà al Comitato il più presto possibile prima della scadenza dei termini. I Paesi membri convengono di cooperare per far fronte a queste difficoltà, tenendo conto delle particolari circostanze e dei problemi specifici del Paese membro inte- ressato. Se opportuno, il Comitato avvia un’azione per far fronte a queste difficoltà, se necessario anche prorogando i termini per la notifica delle date definitive da parte del Paese membro interessato.
22 I Paesi membri possono anche includere informazioni sui piani o i progetti nazionali di attuazione in materia di agevolazione degli scambi, sull’ente o l’organismo interno incari- cato dell’attuazione e sugli eventuali donatori con i quali hanno concluso un accordo rela- tivo all’assistenza.
23 Questi accordi sono conclusi secondo modalità reciprocamente convenute, a livello
bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali, conformemente all’articolo 21 paragrafo 3.
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4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, al paragrafo 2 lettere (b) o (f), il Se- gretariato invia un richiamo al Paese membro se questo non ha notificato una data stabilita per l’attuazione delle disposizioni che ha incluso nelle categorie B o C. Se il Paese membro non invoca il paragrafo 3 o, nel caso di un Paese membro in sviluppo, il paragrafo 1 lettera (b) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, il paragrafo 2 lettera (b), ai fini di una proroga del termine, senza tuttavia notificare una data definitiva per l’attuazione, esso attua le disposizioni entro un anno dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, al paragrafo 2 lettere (b) o (f), o il termine prorogato in base al paragrafo 3.
5. Al più tardi 60 giorni dopo le date fissate per la notifica delle date definitive per l’attuazione delle disposizioni delle categorie B e C conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 il Comitato prende nota degli allegati contenenti le date definitive di ogni Paese membro per l’attuazione delle disposizioni delle categorie B e C, comprese tutte le date fissate conformemente al paragrafo 4; tali allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 17 Meccanismo di avvertimento rapido: differimento delle date di attuazione per le disposizioni delle categorie B e C
1. (a) Un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato che ritiene di avere difficoltà ad attuare una disposizione che ha incluso nelle ca- tegorie B o C entro la data definitiva fissata conformemente all’articolo 16 paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, all’articolo 16 paragrafo 2 lettere (b) o (f), dovrebbe presentare una notifica al Comitato. I Paesi membri in sviluppo presentano una notifica al Comitato al più tardi 120 giorni prima della scadenza del periodo di attuazione. I Paesi membri meno avanzati presentano una notifica al Comitato al più tardi 90 giorni prima di questa data.
(b) La notifica al Comitato indica la nuova data entro la quale il Paese membro in sviluppo o il Paese membro meno avanzato ritiene di poter attuare la di- sposizione in questione. La notifica indica anche i motivi del ritardo previsto nell’attuazione. Questi motivi possono includere una necessità di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità che non ha potuto essere pre- vista o un’assistenza e un sostegno supplementari per contribuire al raffor- zamento delle capacità.
2. Se la richiesta di un termine supplementare presentata da un Paese membro in sviluppo per l’attuazione non supera i 18 mesi o se la richiesta di un termine sup- plementare presentata da un Paese membro meno avanzato non supera i tre anni, il Paese membro richiedente può beneficare di questa proroga senza altre azioni da parte del Comitato.
3. Se un Paese in sviluppo o un Paese membro meno avanzato ritiene di necessitare di una prima proroga più lunga di quella prevista al paragrafo 2, di una seconda o di un’ulteriore proroga, esso presenta al Comitato una richiesta a tale scopo contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 lettera (b) al più tardi 120 giorni, nel caso di un
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Paese membro in sviluppo, e 90 giorni, nel caso di un Paese membro meno avanza- to, prima della scadenza definitiva iniziale del periodo di attuazione o della scadenza del periodo di attuazione ulteriormente prorogato.
4. Il Comitato esamina la possibilità di acconsentire alle richieste di proroga dando prova di comprensione e tenendo conto delle circostanze specifiche in cui si trova il Paese membro che presenta la richiesta. Tali circostanze possono includere difficoltà e ritardi nell’ottenimento di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.
Art. 18 Attuazione delle categorie B e C
1. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 2, se un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato, dopo aver adempiuto le procedure stabilite all’arti- colo 16 paragrafi 1 o 2 e all’articolo 17, e se una proroga richiesta non è stata accor- data o se il Paese membro in sviluppo o il Paese membro meno avanzato deve far fronte ad altre circostanze impreviste che impediscono la concessione di una proroga ai sensi dell’articolo 17, constata esso stesso che la sua capacità di attuare una dispo- sizione della categoria C rimane insufficiente, tale Paese membro notifica al Comita- to la sua incapacità di attuare la disposizione rilevante.
2. Il Comitato istituisce immediatamente un gruppo di esperti e, in ogni caso, entro e non oltre un termine di 60 giorni dopo che il Comitato ha ricevuto la notifica del Paese membro in sviluppo o del Paese membro meno avanzato interessato. Il gruppo di esperti esamina la questione e indirizza una raccomandazione al Comitato entro 120 giorni dalla sua istituzione.
3. Il gruppo di esperti è composto da cinque persone indipendenti altamente qualifi- cate negli ambiti dell’agevolazione degli scambi e dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità. La composizione del gruppo di esperti garantisce l’equilibrio tra i cittadini di Paesi membri in sviluppo e di Paesi membri sviluppati. Se è coinvolto un Paese membro meno avanzato, il gruppo di esperti include almeno un cittadino di un Paese membro meno avanzato. Se il Comitato non raggiunge un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 20 giorni dalla sua istituzio- ne, il direttore generale, in consultazione con il presidente del Comitato, determina la composizione del gruppo di esperti conformemente al presente paragrafo.
4. Il gruppo di esperti esamina l’autovalutazione del Paese membro relativa alla mancanza di capacità e indirizza una raccomandazione al Comitato. Nell’esaminare la raccomandazione del gruppo di esperti concernente un Paese membro meno avanzato, il Comitato avvia, se opportuno, un’azione che faciliti l’acquisizione di capacità di attuazione sostenibili.
5. Il Paese membro non è soggetto a procedure in merito, ai sensi dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, dal mo- mento in cui il Paese membro in sviluppo notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione rilevante entro la data della prima riunione del Comitato dopo che questo ha ricevuto la raccomandazione del gruppo di esperti. Nel corso di questa riunione il Comitato esamina la raccomandazione del gruppo di esperti. Per un Paese membro meno avanzato le procedure ai sensi dell’Intesa sulle norme e sulle proce- dure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano per la dispo- sizione in questione a partire dalla data in cui esso notifica al Comitato la sua inca-
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pacità di attuare la disposizione e finché il Comitato non abbia preso una decisione in merito o, se questo periodo è più breve, nei 24 mesi successivi alla data della prima riunione del Comitato di cui sopra.
6. Se un Paese membro meno avanzato non è più in grado di adempiere un obbligo della categoria C, esso può informarne il Comitato e seguire le procedure stabilite nel presente articolo.
Art. 19 Trasferimento tra le categorie B e C
1. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che hanno notificato le disposizioni relative alle categorie B e C possono trasferire disposizioni da una categoria all’altra presentando una notifica al Comitato. Se un Paese membro propo- ne di trasferire una disposizione dalla categoria B alla categoria C, esso fornisce informazioni sull’assistenza e sul sostegno richiesti per rafforzare le capacità.
2. Nel caso in cui sia richiesto un termine supplementare per attuare una disposizio- ne trasferita dalla categoria B alla categoria C, il Paese membro:
(a) può applicare le disposizioni dell’articolo 17, compresa la possibilità di otte- nere una proroga automatica; o
(b) può chiedere al Comitato di esaminare la sua richiesta volta a ottenere un termine supplementare per attuare la disposizione e, se necessario, assistenza e sostegno per rafforzare le capacità, compresa la possibilità di un riesame e di una raccomandazione da parte del gruppo di esperti, conformemente all’articolo 18; o
(c) se si tratta di un Paese membro meno avanzato, richiede l’approvazione del Comitato per qualsiasi nuova data di attuazione fissata a più di quattro anni dalla data inizialmente notificata nella categoria B. Inoltre, un Paese mem- bro meno avanzato continua a poter applicare l’articolo 17. Resta inteso che per un Paese membro meno avanzato che effettua un tale trasferimento sono richiesti assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.
Art. 20 Periodo di grazia per l’applicazione dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
1. Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposi- zioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro in sviluppo per quanto riguarda le disposizioni che tale Paese membro ha incluso nella categoria A.
2. Per un periodo di sei anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposi- zioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro meno avanzato per quanto riguarda le disposizioni che tale Paese membro ha incluso nella categoria A.
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3. Per un periodo di otto anni dall’attuazione di una disposizione relativa alle cate- gorie B o C da parte di un Paese membro meno avanzato, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro meno avanzato per quanto riguarda tale disposizione.
4. Nonostante il periodo di grazia per l’applicazione dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, prima di chiedere l’avvio di consultazioni conformemente agli articoli XXII o XXIII del GATT 1994, e in tutte le fasi delle procedure di risoluzione delle controversie concernenti una misura di un Paese membro meno avanzato, un Paese membro accorda particolare attenzione alla situazione specifica dei Paesi membri meno avanzati. A questo proposito, i Paesi membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni con- cernenti Paesi membri meno avanzati ai sensi dell’Intesa sulle norme e sulle proce- dure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
5. Su richiesta, durante il periodo di grazia accordato ai sensi del presente articolo, ogni Paese membro accorda agli altri Paesi membri adeguate possibilità di discus- sione sulle questioni relative all’attuazione del presente Accordo.
Art. 21 Assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità
1. I Paesi membri donatori convengono sulla necessità di agevolare l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità forniti ai Paesi in sviluppo e ai Paesi membri meno avanzati, a condizioni reciprocamente convenute sul piano bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali. L’obiettivo è di aiutare i Paesi mem- bri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati ad attuare le disposizioni della sezione I del presente Accordo.
2. Considerate le particolari esigenze dei Paesi membri meno avanzati, dovrebbero essere forniti a questi Paesi un’assistenza e un sostegno mirati per aiutarli a rafforza- re in modo sostenibile la loro capacità di adempiere i loro obblighi. Tramite i mec- canismi di cooperazione allo sviluppo pertinenti e conformi ai principi di assistenza tecnica e di sostegno per il rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 3, i partner di sviluppo si sforzano di fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità in quest’ambito senza compromettere le priorità previste in materia di sviluppo.
3. Nel fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo i Paesi membri si sforzano di applicare i se- guenti principi:
(a) tenere conto, nell’ambito dello sviluppo globale dei Paesi e delle regioni be- neficiari e, se pertinente e opportuno, dei programmi di riforma e di assi- stenza tecnica in corso;
(b) includere, se pertinente e opportuno, attività volte a far fronte alle difficoltà incontrate a livello regionale e sub-regionale e promuovere l’integrazione a questi livelli;
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(c) garantire che le attività di riforma in corso nel settore privato in materia di agevolazione degli scambi siano prese in considerazione nelle attività di assistenza;
(d) promuovere il coordinamento tra i Paesi membri, tra le altre istituzioni rile- vanti e tra gli uni e gli altri, comprese le comunità economiche regionali, affinché l’assistenza sia il più possibile efficace e produca un massimo di risultati. A tale scopo:
(i) il coordinamento, principalmente nel Paese o nella regione in cui deve essere fornita l’assistenza, tra Paesi membri partner e donatori e tra do- natori bilaterali e multilaterali, dovrebbe essere volto a evitare sovrap- posizioni e doppioni nei programmi di assistenza e incoerenze nelle attività di riforma, mediante uno stretto coordinamento degli interventi in materia di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità,
(ii) per i Paesi membri meno avanzati, il Quadro integrato rafforzato per l’assistenza relativa al commercio a favore dei Paesi meno avanzati do- vrebbe rientrare in questo processo di coordinamento, e
(iii) i Paesi membri dovrebbero inoltre promuovere un coordinamento inter- no tra i loro funzionari incaricati del commercio e dello sviluppo, nelle capitali e a Ginevra, per l’attuazione del presente Accordo e per l’assi- stenza tecnica;
(e) incoraggiare l’utilizzo delle strutture di coordinamento esistenti nei Paesi e nelle regioni, come le tavole rotonde e i gruppi consultivi, al fine di coordi- nare e monitorare le attività di attuazione; e
(f) invitare i Paesi membri in sviluppo a contribuire al rafforzamento delle ca- pacità di altri Paesi membri in sviluppo e Paesi membri meno avanzati e considerare, se possibile, l’eventualità di sostenere tali attività.
4. Il Comitato tiene almeno un’apposita sessione all’anno per:
(a) discutere di tutti i problemi relativi all’attuazione di disposizioni o parti di disposizioni del presente Accordo;
(b) esaminare i progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità a sostegno dell’attuazione del presente Accodo, anche per quanto riguarda i Paesi membri in sviluppo o i Paese membri meno avanzati che non ne beneficino in modo adeguato;
(c) scambiarsi esperienze e informazioni sui programmi di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità e sui programmi di attuazione in corso, comprese le difficoltà incontrate e i successi ottenuti;
(d) esaminare le notifiche presentate dai donatori ai sensi dell’articolo 22; e
(e) esaminare il funzionamento del paragrafo 2.
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Art. 22 Informazioni concernenti l’assistenza e il sostegno
per il rafforzamento delle capacità che devono essere presentate al Comitato
1. Al fine di garantire trasparenza ai Paesi membri in sviluppo e ai Paesi membri meno avanzati in merito all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capa- cità volte all’attuazione della sezione I, ogni Paese membro donatore che fornisce il proprio aiuto per l’attuazione del presente Accordo a questi Paesi presenta al Comi- tato, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e in seguito ogni anno, le seguenti informazioni concernenti l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità che ha erogato nei 12 mesi precedenti e, se tali informazioni sono disponibili, che si è impegnato a fornire nei 12 mesi successivi24:
(a) una descrizione dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle ca- pacità;
(b) lo stato di avanzamento e gli importi stanziati/erogati;
(c) le procedure di erogazione in materia di assistenza e sostegno;
(d) il Paese membro o, eventualmente, la regione beneficiari; e
(e) l’organismo incaricato dell’attuazione del Paese membro che fornisce assi- stenza e sostegno.
Le informazioni sono fornite secondo il modello che compare nell’allegato 1. Nel caso dei membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (denominata nel presente Accordo «OCSE»), possono basarsi sulle informazioni rilevanti del Sistema di notifica dei Paesi creditori dell’OCSE. I Paesi membri in sviluppo che si dichiarano in grado di fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capa- cità sono invitati a trasmettere le informazioni di cui sopra.
2. I Paesi membri donatori che forniscono assistenza a Paesi membri in sviluppo e a Paesi membri meno avanzati comunicano al Comitato:
(a) i servizi di contatto dei loro organismi incaricati di fornire assistenza e so- stegno per il rafforzamento delle capacità in relazione all’attuazione della sezione I del presente Accordo, comprese, per quanto possibile, informazio- ni su questi servizi di contatto nel Paese o nella regione in cui devono essere forniti l’assistenza e il sostegno; e
(b) informazioni sui processi e i meccanismi di richiesta di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.
I Paesi membri in sviluppo che si dichiarano in grado di fornire assistenza e soste- gno sono invitati a fornire le informazioni di cui sopra.
3. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che intendono chie- dere assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità in materia di agevola- zione degli scambi forniscono al Comitato informazioni sul o sui servizi di contatto del o dei servizi incaricati di coordinare l’assistenza e il sostegno e di stabilirne le priorità.
24 Le informazioni fornite rispecchiano il fatto che l’assistenza e il sostegno per il rafforza- mento delle capacità sono determinati dalla richiesta.
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4. I Paesi membri possono fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 tramite siti Internet e aggiornano le informazioni secondo la necessità. Il Segretariato mette tutte queste informazioni a disposizione del pubblico.
5. Il Comitato invita le organizzazioni internazionali e regionali rilevanti (quali il Fondo monetario internazionale, l’OCSE, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l’OMD, le Commissioni regionali dell’ONU, la Banca mondiale, o i loro organi sussidiari, e le banche per lo sviluppo regionale) e altri organismi di cooperazione a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4.
Sezione III
Disposizioni istituzionali e disposizioni finali
Art. 23 Disposizioni istituzionali
1 Comitato per l’agevolazione degli scambi
1.1 È istituito un Comitato per l’agevolazione degli scambi.
1.2 Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i Paesi membri ed elegge il proprio presidente. Si riunisce in funzione della necessità e conformemente alle disposizioni rilevanti del presente Accordo, ma almeno una volta all’anno, per dare ai Paesi membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento del presente Accordo o alla realizzazione dei suoi obietti-
vi. Il Comitato assume le responsabilità che gli vengono affidate in base al presente Accordo o dai Paesi membri. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
1.3 Il Comitato può istituire gli organi sussidiari necessari. Tutti questi organi fanno rapporto al Comitato.
1.4 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure per lo scambio, da parte dei Paesi membri, delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.
1.5 Il Comitato mantiene strette relazioni con altre organizzazioni internazionali, come l’OMD, nell’ambito dell’agevolazione degli scambi, al fine di ottenere la migliore consulenza possibile per l’attuazione e l’amministrazione del presente Accordo e al fine di evitare inutili sovrapposizioni delle attività. A tale scopo, il Comitato può invitare rappresentanti di queste organizzazioni o loro organi sussi- diari:
(a) ad assistere alle riunioni del Comitato; e
(b) a discutere questioni specifiche relative all’attuazione del presente Accordo.
1.6 Il Comitato esamina il funzionamento e l’attuazione del presente Accordo dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, periodicamente.
1.7 I Paesi membri sono invitati a sottoporre al Comitato le questioni relative all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.
1.8 Il Comitato incoraggia e facilita le discussioni tra i Paesi membri su questioni specifiche soggette al presente Accordo al fine di giungere tempestivamente a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
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2 Comitato nazionale per l’agevolazione degli scambi
Ogni Paese membro istituisce e/o mantiene un comitato nazionale per l’agevola- zione degli scambi, o designa un meccanismo esistente, per agevolare nel contempo il coordinamento e l’attuazione delle disposizioni del presente Accordo sul piano interno.
Art. 24 Disposizioni finali
1. Ai fini del presente Accordo, con il termine «Paese membro» s’intende anche l’autorità competente del Paese membro.
2. Tutte le disposizioni del presente Accordo sono vincolanti per tutti i Paesi mem- bri.
3. I Paesi membri attuano il presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che scelgono di avvalersi delle disposizioni della sezione II attuano il presente Accordo conformemente alla sezione II.
4. Un Paese membro che accetta il presente Accordo dopo la sua entrata in vigore attua i suoi obblighi delle categorie B e C con decorso dei termini rilevanti a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
5. I Paesi membri che fanno parte di un’unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per contribuire all’attuazione dei loro obblighi ai sensi del presente Accordo, anche attraverso l’istituzione e l’impiego di organismi regionali.
6. Nonostante la Nota generale sull’interpretazione dell’allegato 1A dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nessuna dispo- sizione del presente Accordo è interpretata nel senso di una riduzione degli obblighi dei Paesi membri previsti dal GATT 1994. Inoltre, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di una riduzione dei diritti e degli obblighi dei Paesi membri previsti dall’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio e dall’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.
7. Tutte le eccezioni e le esenzioni25 ai sensi del GATT 1994 si applicano alle disposizioni del presente Accordo. Le deroghe applicabili al GATT 1994 o a una qualsiasi delle sue Parti, accordate conformemente agli articoli IX:3 e IX:4 dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e tutte le relative modifiche intervenute alla data di entrata in vigore del presente Accordo si applicano alle disposizioni di quest’ultimo.
8. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle con- troversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel- l’ambito del presente Accordo, salvo espressa disposizione contraria del presente Accordo.
25 Sono inclusi gli articoli V:7 e X:1 del GATT 1994 e la nota supplementare relativa all’articolo VIII del GATT 1994.
2140
9. Senza il consenso degli altri Paesi membri non possono essere formulate riserve in merito a una qualsiasi disposizione del presente Accordo.
10. Gli obblighi della categoria A assunti dai Paesi membri in sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati e allegati al presente Accordo conformemente all’articolo 15 paragrafi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
11. Gli obblighi delle categorie B e C assunti dai Paesi membri in sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati di cui il Comitato ha preso atto e allegati al presente Accordo conformemente all’articolo 16 paragrafo 5 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2141
Allegato 1
Modello di notifica ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1
Paese membro donatore:
Periodo coperto dalla notifica:
Descrizione dell’assistenza tecnica e finanziaria e delle risorse per il raffor- zamento delle capacità | Stato di avanza- mento e importi stanziati/erogati | Paese bene- ficiario/ regione (se neces- sario) | Organismo incaricato dell’attuazione del Paese mem- bro che fornisce assistenza | Procedure di erogazione dell’assistenza |
2142
Campo d’applicazione l’8 marzo 2017
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore26 |
Afghanistan | 29 luglio | 2016 |
Albania | 10 maggio | 2016 |
Arabia Saudita | 28 luglio | 2016 |
Australia | 9 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Bahrein | 23 settembre | 2016 |
Bangladesh | 27 settembre | 0000 |
Xxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Belize | 2 settembre | 2015 |
Botswana | 18 giugno | 2015 |
Brasile | 29 marzo | 0000 |
Xxxxxx | 15 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Cambogia | 12 febbraio | 2016 |
Canada | 16 dicembre | 2016 |
Ciad | 22 febbraio | 2017 |
Cile | 21 novembre | 2016 |
Cina | 4 settembre | 2015 |
Cina-Hong Kong | 8 dicembre | 2014 |
Cina-Macao | 11 aprile | 2016 |
Cina-Taiwan (Taipei cinese) | 17 agosto | 2015 |
Cipro | 5 ottobre | 2015 |
Xxxxx (Sud) | 30 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Costa d’Avorio | 8 dicembre | 2015 |
Danimarca | 5 ottobre | 2015 |
Dominica | 28 novembre | 0000 |
Xx Xxxxxxxx | 0 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 18 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Filippine | 27 ottobre | 2016 |
Xxxxxxxxx | 0 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Gabon | 5 dicembre | 2016 |
Georgia | 4 gennaio | 2016 |
Germania | 5 ottobre | 2015 |
Ghana | 4 gennaio | 2017 |
Giamaica | 19 gennaio | 2016 |
Giappone | 1 giugno | 2015 |
Giordania | 22 febbraio | 0000 |
Xxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
26 L’Accordo sull’agevolazione degli scambi è entrato in vigore il 22 febbraio 2017 per gli Stati partecipanti menzionati nel campo d’applicazione.
2143
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore |
Grenada | 8 dicembre | 2015 |
Guyana | 30 novembre | 2015 |
Honduras | 14 luglio | 2016 |
India | 22 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Islanda | 31 ottobre | 2016 |
Italia | 5 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 26 maggio | 2016 |
Kenya | 10 dicembre | 2015 |
Kirghizistan | 6 dicembre | 2016 |
Laos | 29 settembre | 2015 |
Lesotho | 4 gennaio | 2016 |
Lettonia | 5 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 18 settembre | 2015 |
Lituania | 5 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 5 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxx | 19 ottobre | 2015 |
Madagascar | 20 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 26 maggio | 2015 |
Mali | 20 gennaio | 2016 |
Malta | 5 ottobre | 2015 |
Xxxxxxxx | 5 marzo | 2015 |
Messico | 26 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 24 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 28 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 10 maggio | 2016 |
Mozambico | 6 gennaio | 2017 |
Myanmar | 16 dicembre | 2015 |
Nepal | 24 gennaio | 2017 |
Nicaragua | 4 agosto | 2015 |
Niger | 6 agosto | 2015 |
Nigeria | 16 gennaio | 2017 |
Norvegia | 16 dicembre | 2015 |
Nuova Zelanda | 29 settembre | 2015 |
Oman | 22 febbraio | 2017 |
Paesi Bassi | 5 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxx | 27 ottobre | 2015 |
Panama | 17 novembre | 2015 |
Paraguay | 1 marzo | 2016 |
Xxxx | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 5 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Regno Unito | 5 ottobre | 2015 |
Repubblica Ceca | 5 ottobre | 2015 |
Repubblica dominicana | 28 febbraio | 2017 |
Romania | 5 ottobre | 2015 |
2144
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore |
Xxxxxx | 00 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 22 aprile | 0000 |
Xxxxx Xxxxx x Xxxxx | 17 giugno | 2016 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine | 9 gennaio | 2017 |
Samoa | 21 aprile | 2016 |
Santa Lucia | 8 dicembre | 2015 |
Seicelle | 11 gennaio | 2016 |
Senegal | 24 agosto | 2016 |
Singapore | 8 gennaio | 2015 |
Slovacchia | 5 ottobre | 2015 |
Xxxxxxxx | 0 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 5 ottobre | 2015 |
Xxx Xxxxx | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxx Xxxxx | 23 gennaio | 2015 |
Xxxxxx | 0 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 2 settembre | 2015 |
Swaziland | 21 novembre | 2016 |
Thailandia | 5 ottobre | 2015 |
Togo | 1 ottobre | 2015 |
Trinidad e Tobago | 27 luglio | 2015 |
Turchia | 16 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 16 dicembre | 2015 |
Ungheria | 5 ottobre | 2015 |
Uruguay | 30 agosto | 2016 |
Vietnam | 15 dicembre | 2015 |
Zambia | 16 dicembre | 2015 |
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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