Notifica. Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia
Notifica. Inviando una richiesta DPML, il Cliente DPML dichiara e garantisce che siamo autorizzati a condividere le informazioni relative al Richiedente DPML e la sua richiesta DPML. Se il Richiedente DPML procede con un blocco DPML, come Richiedente DPML sarà considerato di essere notificato dei diritti della proprietà intellettuale degli altri nel TMCH. Non è nostro obbligo di informare il cliente prima della rescissione o alla scadenza (per qualsiasi motivo) di un blocco DPML.
Notifica. Presentando una richiesta DPML Plus, il DPML Plus Registrar dichiara e garantisce che il richiedente del DPML Plus accetta che Xxxxxx ed i suoi agenti sono autorizzati a condividere le informazioni in relazione al candidato al DPML Plus e alla sua applicazione DPML Plus. Se il richiedente del DPML Plus procede con un blocco DPML Plus, tale richiedente del DPML Plus sarà ritenuto informato dei diritti di proprietà intellettuale di altri presenti nel TMCH. Register non ha l’obbligo di notificare al titolare di blocco DPML Plus prima della conclusione o della scadenza (per qualsiasi motivo) di un blocco DPML Plus. Register ha il diritto, ma non obbligato a sospendere o cancellare qualsiasi blocco DPML Plus, che è in violazione dei Termini e Condizioni del DPML Plus, Policies di Donuts, o di qualsiasi altra legge applicabile o regolamento.
Notifica. La Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo ha trasmesso alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in Italia un certificato di approvazione che attesta che il Prospetto di Base é stato redatto secondo la Direttiva Prospetti.
Notifica. Il Cliente comunicherà a SAP per iscritto entro novanta (90) giorni dalla fornitura dei Servizi di Consulenza o Deliverable la contestata violazione della garanzia e fornendo una descrizione approfondita del problema e tutte le informazioni di cui SAP avrà ragionevolmente bisogno per porre rimedio a siffatta violazione.
Notifica. Membri e sottoscrizioni Categoria I
Notifica. La notifica viene effettuata, rispettivamente, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli esteri della Repubblica di Indonesia.
Notifica. Il Datore di Pegno si impegna a notificare il presente contratto sottoscritto dalle Parti alla Banca Depositaria a mezzo PEC, fornendo prova (sempre a mezzo PEC) a Finlombarda dell’avvenuta notifica con esito positivo, attestante l’avvenuta costituzione del vincolo da parte della Banca Depositaria.
Notifica. Clausola 15
a) L’importatore accetta di informare prontamente l’esportatore e, ove possibile, l’interessato (se necessario con l’aiuto dell’esportatore) se:
i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un’autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull’autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all’importatore.
b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all’importatore di informare l’esportatore e/o l’interessato, l’importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un’esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell’esportatore, l’importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l’importatore accetta di fornire periodicamente all’esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l’esito di tali contestazioni ecc.). [Per il modulo tre: L’esportatore trasmette le informazioni al titolare del trattamento.]
d) L’importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell’autorità di controllo competente su richiesta.
e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l’obbligo dell’importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l’esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
Notifica. Il depositario provvederà a notificare quanto segue a tutti gli Stati firmatari e, a par- tire dalla sua entrata in vigore, all’Agenzia stessa:
a) firma della presente Convenzione;
b) avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all’articolo 63;
c) data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’ar- ticolo 61;
d) esclusioni dall’applicazione territoriale conformemente all’articolo 66;
e) ritiro di un membro dall’Agenzia conformemente all’articolo 51. 5 RS 0.120