DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Clausole campione

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. 1. Nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma: "In deroga al numero massimo dei membri del Parlamento europeo stabilito nell'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, nel periodo compreso tra la data di adesione e l'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo, del seguente numero dei membri provenienti da detti paesi: Bulgaria 18 Romania 35". 2. Entro il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto dei propri cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.1 3. In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se le elezioni si svolgono dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Bulgaria e della Romania per il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni di cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati tra i loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi. 1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). 1. Nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca: "Bulgaria 10" e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia: "Romania 14". 2. L'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.". ARTICOLO 23 Nell...
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. 1. In deroga all'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e in deroga al numero massimo di seggi previsto all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, il numero dei membri del Parlamento europeo e' aumentato di dodici membri per la Croazia, per tener conto dell'adesione della Croazia, nel periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo. 2. Xx xxxxxx xxx'xxxxxxxx 00, xxxxxxxxx 0, XXX, xx Xxxxxxx procede, prima della data di adesione, all'elezione ad hoc al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della sua popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'acquis dell'Unione. Tuttavia, se l'adesione ha luogo meno di sei mesi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Croazia possono essere designati dal parlamento nazionale della Croazia, al proprio interno, a condizione che le persone in questione siano state elette a suffragio universale diretto.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. Romania 33 Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxxxx 00 Xxxxxxxxx 00 Xxxxxx 00 Xxxxx Xxxxx 00.»
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. ARTT. 12-16
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. (Art. 91)
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. Sezione I Istituzione, organi, funzioni, privilegi e immunità
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. 1 Comitato per l’agevolazione degli scambi 1.1 È istituito un Comitato per l’agevolazione degli scambi. 1.2 Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i Paesi membri ed elegge il proprio presidente. Si riunisce in funzione della necessità e conformemente alle disposizioni rilevanti del presente Accordo, ma almeno una volta all’anno, per dare ai Paesi membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento del presente Accordo o alla realizzazione dei suoi obietti-
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. L'articolo 9, primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: «Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.».
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI. 1. In deroga al numero massimo di membri del Parlamento europeo stabilito dall'articolo 189, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, il numero di membri del Parlamento europeo è aumentato, per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di membri di tali paesi per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo: Xxxxxxxx 00 Xxxxxxx 00. 2. Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto 1. 3. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i popoli della Bulgaria e della Romania per il periodo dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 2, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati. 1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/772/EC, Xxxxxxx (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).