Cooperazione doganale Clausole campione

Cooperazione doganale. 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati. 2. Le Parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attività svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione può comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali. 3. Le Parti affermano la loro volontà di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo. 4. Le Parti si impegnano a: a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci; b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali; c) organizzare scambi di personale doganale; d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali; e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici; f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella massima misura possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate; g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte; h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro: i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale; ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportun...
Cooperazione doganale. 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale settore sarà volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, così da facilitare gli scambi tra le Parti.
Cooperazione doganale. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilità di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.
Cooperazione doganale. 1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 79, in particolare la semplificazione delle procedure doganali onde facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le loro facoltà di controllo. 2. Fatta salva la cooperazione istituita dal presente accordo, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciprocamente assistenza nel settore doganale conformemente al protocollo del 13 giugno 2001 dell'accordo quadro di cooperazione sull'assistenza reciproca nel settore doganale. 3. La cooperazione prevede, tra l'altro: a) la fornitura di assistenza tecnica, compresa l'organizzazione di opportuni seminari e tirocini; b) lo sviluppo e la condivisione delle pratiche migliori; c) il perfezionamento e la semplificazione degli aspetti doganali riguardanti l'accesso delle merci al mercato, le norme di origine e le procedure doganali connesse.
Cooperazione doganale. 1 Misure che promuovono il rispetto delle prescrizioni e la cooperazione 1.1 I Paesi membri convengono che è importante fare in modo che i commercianti conoscano i loro obblighi in materia di rispetto delle prescrizioni, incoraggiare il rispetto volontario delle medesime per consentire agli importatori, in circostanze adeguate, di effettuare rettifiche senza sanzioni, e applicare misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni al fine di adottare misure più severe nei confronti dei commercianti inadempienti.16 15 Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di mantenere procedure esistenti in base alle quali il mezzo di trasporto può essere utilizzato come garanzia per il traffico in transito.
Cooperazione doganale. 1. Gli Stati membri dispongono che l'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di prodotti destinati alla difesa presso l'ufficio doganale competente per trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. 2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2913/92, uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a 30 giorni, sospendere l'operazione di esportazione dal suo territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto destinato alla difesa escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che: (a) Le informazioni circa le restrizioni all’esportazione in paesi terzi riguardanti i prodotti destinati alla difesa oggetto della licenza di trasferimento non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; (b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione. 3. Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali. 4.Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Articolo 18 La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonererà i consensi Trasferimenti di Articoli per la Difesa fra le Parti da altre normative rilevanti, ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale. Le Parti concordano di esaminare la possibilità di semplificare o ridurre i requisiti amministrativi per i Trasferimenti contemplati nel presente Accordo. Articolo 13 Autorizzazione 6.Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazi...
Cooperazione doganale. 1. Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore saranno intesi a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime. 2. La cooperazione potrà comprendere: a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione e esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate; b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi automatizzati e sistemi elettronici per lo scambio dei dati (EDI); c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali; d) meccanismi per garantire la consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione. 3. Le Parti decidono di prendere in esame la possibilità di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, nel quadro istituzionale del presente accordo.
Cooperazione doganale. ARTICOLO 31 (AA56) 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione, imperniata sulla semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci, avviene tramite scambi di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3. Le autorità amministrative si prestano reciprocamente assistenza per le questioni doganali in conformità del protocollo 5.