Cooperazione doganale Clausole campione

Cooperazione doganale. 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale settore sarà volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, così da facilitare gli scambi tra le Parti.
Cooperazione doganale. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti esprimono interesse per la possibilità di concludere, in futuro, un protocollo sulla cooperazione doganale, compresa l'assistenza reciproca, nel quadro istituzionale del presente accordo.
Cooperazione doganale. 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati.
Cooperazione doganale. 1. Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, evitare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.
Cooperazione doganale. 1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 79, in particolare la semplificazione delle procedure doganali onde facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le loro facoltà di controllo.
Cooperazione doganale. 1. Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore saranno intesi a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime.
Cooperazione doganale. 1 Misure che promuovono il rispetto delle prescrizioni e la cooperazione
Cooperazione doganale. ARTICOLO 31 (AA56)
Cooperazione doganale. 1. Gli Stati membri dispongono che l'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di prodotti destinati alla difesa presso l'ufficio doganale competente per trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione. 2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2913/92, uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a 30 giorni, sospendere l'operazione di esportazione dal suo territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto destinato alla difesa escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che: (a) Le informazioni circa le restrizioni all’esportazione in paesi terzi riguardanti i prodotti destinati alla difesa oggetto della licenza di trasferimento non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; (b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione. 3. Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali. 4.Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Articolo 18 La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonererà i consensi Trasferimenti di Articoli per la Difesa fra le Parti da altre normative rilevanti, ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale. Le Parti concordano di esaminare la possibilità di semplificare o ridurre i requisiti amministrativi per i Trasferimenti contemplati nel presente Accordo. Articolo 13 Autorizzazione 6.Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazi...