Condizioni Generali – Italica s.p.a.
Condizioni Generali – Italica s.p.a.
1. Ambito di validità
(1) Le presenti Condizioni Generali valgono per tutti i prodotti e le prestazioni offerte da Italica s.p.a., ITALICA S.P.A. con sede in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx Xx 00 xx. 00 (di seguito “Fornitore” o “Venditore”) sulla base del contratto concluso tra Italica S.p.a. e il Committente (o Cliente).
(2) Le presenti CG valgono esclusivamente per clienti che sono imprese ai sensi dell’art. 2082 del CC. Non è prevista la stipula di contratti con consumatori finali.
(3) Per il rapporto giuridico tra Italica s.p.a. e il Committente trovano applicazione esclusivamente queste CG. Con le presenti vengono quindi escluse espressamente regole o disposizioni diverse del Committente. Regole o disposizioni diverse del Committente non trovano applicazione, nemmeno se espressamente escluse.
2. Oggetto del contratto
(1) Con il presente contratto vengono definite la produzione e la fornitura specifiche per il Committente di parti e componenti (di seguito definiti prodotti) di precisione realizzati tramite lavorazione a ciclo industriale. Per i particolari della singola commessa, si rimanda alla descrizione dei prodotti risultante dalla relativa offerta e dalla conferma d’ordine.
(2) Le presenti CG possono essere consultate in qualsiasi momento sul sito web del Fornitore o possono essere richieste allo stesso in forma scritta.
3. Stampi e modelli
(1) Italica S.p.a. offre il servizio completo per la progettazione degli stampi e delle attrezzature ausiliarie necessarie alle singole lavorazioni. In assenza di accordo diverso tra le parti, l'importo addebitato al Committente per la realizzazione degli stampi è corrisposto a fondo perduto. Gli stampi predisposti per il Committente o messi a sua disposizione per l'esecuzione dell'ordine sono di esclusiva proprietà di Italica
S.p.a. e il Committente non potrà vantare alcun diritto sugli stessi.
4. Stipula del contratto
(1) I prodotti sono realizzati dal Fornitore su specifica richiesta pervenuta da parte del Committente. La richiesta rappresenta un invito non vincolante al Fornitore a presentare una offerta. Tali richieste di offerta possono essere rivolte al Fornitore tramite l’apposito modulo di contatto o per e-mail.
(2) Dopo la valutazione della richiesta di offerta e dopo le necessarie verifiche (produzione di campioni, test) viene inviata offerta pro-forma al Committente. Il Fornitore rimane vincolato all’offerta per un periodo di 30 giorni. L’offerta proposta avrà una validità di 30 giorni.
(3) L’accettazione del preventivo da parte del Committente comporta la contestuale accettazione delle presenti Condizioni Generali.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
(1) I prezzi risultano dall’offerta del Fornitore e sono da considerarsi al netto dell’Iva di legge.
(2) La fatturazione degli eventuali costi di realizzazione di stampi e prove tecniche avverrà successivamente alla sottoscrizione dell’offerta e del contratto di fornitura.
(3) La fatturazione relativa alla realizzazione dei prodotti avverrà con cadenza mensile nel caso di produzioni multiple oppure contestualmente alla consegna dei prodotti nel caso di produzioni occasionali e non ripetitive.
(4) Il termine per il pagamento delle fatture emesse è di 30 giorni data fattura fine mese, salvo diversi accordi con il Committente da specificare nell’offerta.
(5) In caso di mancata osservanza dei termini di cui al punto 4, il fornitore si riserva la facoltà di sospendere la produzione e/o la fornitura dei prodotti fino al recupero degli importi non pagati, come riportato all’art. 10 delle presenti Condizioni Generali.
6. Obblighi del Committente – consenso alla trasmissione di dati
(1) Con l'ordine il Committente è tenuto a inviare al Fornitore i dati completi necessari alla produzione dei pezzi ordinati (in particolare dimensioni, quantità, materiale). Non viene effettuata una valutazione diretta da parte del Fornitore per accertare se i pezzi che vengono prodotti sulla base dei dati inviati dal Committente siano adatti a svolgere una funzione specifica o se possano essere impiegati per gli scopi previsti dal Committente. Il Committente si impegna ad eseguire egli stesso tale valutazione prima di inviare l’ordinazione. Viene esclusa una responsabilità per le caratteristiche o il corretto funzionamento delle parti nella misura in cui dipendano da dati scorretti del Committente.
(2) Il Committente si impegna a effettuare ordini solo di pezzi la cui produzione e fornitura non vada a violare diritti di terzi, in particolare diritti di brevetto, di marchio o d’autore, e non rappresenti una violazione delle leggi in vigore. Il Committente manleva il Fornitore da tutte le rivendicazioni di terzi nei suoi confronti che derivino da una violazione del suddetto obbligo. Lo stesso vale per rivendicazioni nei confronti del Fornitore che vengono fatte valere da terzi a causa dell’impiego concreto dei pezzi da parte del Committente o dei relativi clienti.
(3) A condizione che il Fornitore abbia concluso con i suoi partner accordi di segretezza efficaci ed eventualmente contratti sulla responsabilità del trattamento degli ordini ai sensi del diritto alla protezione dei dati, il Committente accorda il suo consenso revocabile alla trasmissione in forma anonima da parte del Fornitore ai propri partner della documentazione necessaria alla redazione di offerte e dei dati di produzione per l’esecuzione di questo contratto. La trasmissione può avvenire tramite posta in involucri resistenti alla rottura, in modo elettronico o per iscritto. Il Fornitore tratterà i dati in modo riservato. Per la preparazione e l’esecuzione di questo contratto il Committente accorda al Fornitore una licenza trasferibile per l’impiego e la trasmissione di modelli, disegni tecnici e dati che vengono inviati dal Committente al Fornitore.
7. Riserva di proprietà e altre riserve
(1) La proprietà della merce rimane riservata fino alla soddisfazione di tutte le rivendicazioni nei confronti del Committente, ivi compreso il pagamento della merce.
(2) Il Committente deve informare immediatamente il Fornitore in merito a misure di esecuzione forzata di terzi nei confronti dei prodotti con riserva di proprietà, trasmettendone i documenti necessari per un intervento. Ciò vale anche per pregiudizi di altro tipo. Il Committente deve informare già in anticipo i terzi dei diritti esistenti nei confronti dei prodotti.
(3) Il Committente cede come garanzia al Fornitore già ora e fino alla soddisfazione di tutti i diritti del Fornitore nei suoi confronti tutte le rivendicazioni da lui maturate nei confronti dei relativi clienti derivanti da detti affari nel caso di ulteriore vendita dei prodotti con riserva di proprietà. Se i prodotti con riserva di proprietà vengono lavorati, modificati o uniti a un’altra cosa, la cosa prodotta diventa direttamente di proprietà del Fornitore. Questi vengono quindi considerati prodotti con riserva di proprietà.
(4) Se il valore della garanzia supera i diritti del Fornitore nei confronti del Committente di oltre il 20%, il Fornitore deve, su richiesta del Committente, svincolare a propria scelta e in misura corrispondente le garanzie che gli spettano.
8. Produzione – condizioni di fornitura – termini di prestazione – ritardo nell’accettazione
(1) La produzione dei pezzi ordinati viene eseguita o dal Fornitore stesso o da un suo partner incaricato della fabbricazione. Il Fornitore ha il diritto di esternalizzare la produzione a un tale partner incaricato della fabbricazione.
(2) I tempi di consegna vengono comunicati e concordati individualmente nell'offerta sulla base dei requisiti specifici del Committente relativi ai pezzi. Salvo diversi accordi, i prodotti vengono forniti tramite spedizione al Committente all’indirizzo di consegna indicato.
(3) Se il Fornitore indica dei termini di consegna o questi vengono posti come condizione per l’assegnazione dell’ordine, essi vengono prorogati in caso di sciopero o altra causa di forza maggiore non dipendente dal Fornitore (ivi compresa il mancato o tardivo approvvigionamento di materie prime) per la durata del ritardo. Lo stesso vale se il Committente non assolve a suoi eventuali obblighi di collaborazione. Dopo il controllo di qualità e/o conformità, il Fornitore invia l’ordine dal proprio magazzino non appena è disponibile in forma completa. Se il Fornitore non può effettuare la consegna per un ostacolo di cui non è responsabile e che dura per un periodo prolungato, in particolare in caso di forza maggiore o mancata fornitura da parte dei suoi propri fornitori nonostante sia stata perfezionata tempestivamente un’operazione di copertura, ha il diritto di recedere dal contratto con il Committente in misura corrispondente. Il Committente viene informato prontamente di tale circostanza e gli vengono risarcite le prestazioni ricevute, in particolare i pagamenti.
(4) Il rischio del perimento fortuito e/o del peggioramento casuale della merce trapassa al Committente con la consegna e nel caso di spedizione con la consegna al fornitore di servizi scelto.
9. Spedizione della merce
(1) La consegna dei prodotti al Committente si intende eseguita con la consegna al vettore. Il termine di consegna pattuito, ancorché meramente indicativo, decorre dalla Conferma del Fornitore e beneficia di una tolleranza di trenta giorni lavorativi se la consegna deve essere eseguita in Italia e di sessanta giorni lavorativi se deve essere eseguita all’estero. In caso di ritardo nella consegna, il Committente rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria o di rimborso anche parziale del prezzo. I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Committente anche se spedita in porto affrancato ovvero con vettore incaricato del Fornitore. Le spese di carico, scarico, imballaggio, trasporto e sdoganamento sono a carico del Committente.
(2) In caso di mancata consegna entro il termine stabilito nella conferma d’ordine, il Committente non potrà risolvere il contratto prima di aver diffidato il Fornitore, concedendogli un termine utile per la consegna di almeno trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida. Il Committente assume i rischi relativi al perimento o al deterioramento dei prodotti al momento del ricevimento di essi da parte del vettore.
10.Mancato ritiro della merce
(1) Qualora la consegna della merce approntata non possa essere materialmente effettuata per cause indipendenti del Fornitore, trascorsi quindici giorni dall’avviso “merce pronta e giacente” inviato per iscritto al Committente, la Venditrice avrà facoltà di addebitare al Committente interessi di mora decorrenti dalla data di ricevimento di tale avviso. In caso di ritardo eccedente i sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso “merce pronta e giacente”, la Venditrice avrà facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e di trattenere, a titolo di risarcimento, le somme già eventualmente versate dal Committente, salvo l’eventuale maggior danno risarcibile. Resta comunque salvo il diritto del Fornitore di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla Legge in relazione all’inadempimento dell’Acquirente.
11.Caratteristiche del prodotto – garanzia – prescrizione
(1) Nel caso di difetti dovuti a cattiva fattura da parte del Fornitore, valgono le regole di garanzia così come specificate dal Codice Civile.
(2) Il periodo di garanzia è limitato a un anno per tutti i prodotti. Sono esclusi rivendicazioni per prodotti difettosi derivanti da lesioni fisiche, mortali o danni alla salute e diritti di risarcimento dei danni causati per negligenza grave o in modo intenzionale. In tale contesto valgono i termini di prescrizione di legge.
(3) Il Committente decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (art. 1495 Cod. Civ.).
(4) Il Committente non riceve dal Fornitore garanzie in senso giuridico. Tutti i suggerimenti ovvero le modifiche e le analisi del design, le simulazioni, gli sviluppi di ordini, i consigli generali o le avvertenze tecniche di qualunque tipo comunicati dal Fornitore e dal suo personale e da terzi incaricati rappresentano soltanto un aiuto non vincolante per il Committente. Con essi non vengono esternate né fondate affermazioni vincolanti di alcun tipo sulla fattibilità o sulla capacità dei prodotti di soddisfare lo scopo previsto.
12.Recesso e risoluzione del contratto
(1) In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle date stabilite nelle fatture, il Committente sarà costituito automaticamente in mora e il Fornitore avrà diritto di addebitare al Committente interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. 192/2012 e successive modifiche. In caso di mancato adempimento del contratto da parte del Committente, ovvero in caso di mancato pagamento del prezzo pattuito o anche solo di una parte o di una frazione di esso (compreso il versamento dell’anticipo o della presentazione di idonee garanzie di pagamento), la Venditrice, in alternativa all'intimazione di adempimento, avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, anche se in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1453 e ss. c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Committente. La risoluzione del contratto determinerà la decadenza dall’eventuale beneficio del termine concesso al Committente per precedenti o successive forniture ed anche in caso di emissione di cambiali tratte, pagherò cambiari, ricevute bancarie o altri titoli. Conseguentemente la Venditrice avrà facoltà di pretendere immediatamente il versamento di tutte le somme dovutegli dal Committente, salvo il diritto al risarcimento del danno. Eventuali pagamenti parziali dell'Acquirente ovvero ulteriori dilazioni concesse dalla Venditrice, non determineranno la cessazione dalla decadenza del termine, già verificatasi.
13.Diritto di revoca – annullamenti
(1) Il Committente può annullare completamente o parzialmente un ordine in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta a xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx. L’annullamento diventa efficace al ricevimento da parte del Fornitore di tale comunicazione. Se un ordine viene annullato, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Committente tutte le spese che ha sostenuto nel quadro dell’esecuzione dell’ordine fino al momento dell’annullamento, comprese le spese relative alla produzione già effettuata di quanto oggetto della commessa.
14.Proprietà intellettuale di testi, illustrazioni e file
(1) Tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale di testi, illustrazioni e file messi a disposizione dal Fornitore al Committente rimangono di pertinenza del Fornitore. Al Committente non è consentito riprodurre, modificare, rendere accessibili a terzi o impiegare in altro modo qualunque testo, illustrazione o file che gli sia stato trasmesso dal fornitore senza il consenso scritto di quest’ultimo.
(2) Tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale di testi, illustrazioni, file e modelli messi a disposizione dal Committente al Fornitore rimangono di pertinenza del Committente. Per l’esecuzione dell’ordine il Fornitore riceve dal Committente una licenza trasmissibile e limitata per riprodurre, modificare e impiegare testi, illustrazioni, file e modelli.
15.Obbligo di riservatezza
(1) Ambedue le parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui particolari di questo contratto e su tutte le informazioni che ricevono sul relativo partner contrattuale nel quadro di questo rapporto contrattuale o di cui vengono a conoscenza a meno che tali informazioni siano già pubblicamente accessibili o debbano essere considerate note al pubblico. Il Fornitore ha il diritto a trasmettere tali informazioni a terzi nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione del presente contratto.
16.Esclusione di responsabilità
(1) La responsabilità del Fornitore per violazioni di obblighi contrattuali e atti illeciti è limitata a intenzionalità e negligenza grave.
(2) Nel caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità è limitata per il suo importo ai danni prevedibili e tipici del contratto.
(3) Nel caso di un ritardo nella consegna causato in modo intenzionale o per negligenza grave dal Fornitore, questi risponde per ogni settimana completa di ritardo per un danno di mora forfettario pari al 3 % del valore di fornitura e comunque non superiore al massimo al 15 % del valore di fornitura. Rimangono salve ulteriori rivendicazioni e diritti di legge del Committente per ritardi nella fornitura.
(4) Nel caso di ritardi nella consegna per motivi non dipendenti dalla volontà del Fornitore, così come specificato al punto 3 dell’articolo 8 delle presenti Condizioni Generali, nulla sarà dovuto dal Fornitore a titolo di risarcimento danni al Committente.
17.Foro competente e diritto applicabile
(1) Rimangono salve le regolamentazioni di legge sui fori competenti nella misura in cui non risulti diversamente dalla regolamentazione speciale del successivo punto (2).
(2) Il foro competente è quello di Pordenone.
(3) A questo contratto viene applicato il diritto della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla nazionalità delle Parti, dal luogo di spedizione o di consegna della merce.
18.Xxxxxxxx etica
Il Fornitore si attiene volontariamente alle seguenti prescrizioni:
(1) I prodotti di Italica S.p.a. non devono violare leggi nazionali o internazionali.
(2) I prodotti di Italica S.p.a. devono essere sicuri e conformi agli standard internazionali.
(3) I prodotti di Italica S.p.a. non devono violare diritti di proprietà intellettuale e violare leggi o direttive relative alla pirateria in materia di prodotti.
(4) Italica S.p.a. rispetta le normative nazionali ed internazionali in materia fiscale e tributaria, di lavoro, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto dell’ambiente. Italica s.p.a. richiede il rispetto delle stesse normative anche da parte dei propri committenti.
19.Protezione dei dati
(2) Con essa il Committente dichiara il suo consenso al trattamento di dati personali che lo riguardano e che sono necessari nel quadro del rapporto contrattuale, secondo la Privacy Policy di Italica S.p.a.; lo stesso vale per i dati contenuti nelle offerte e nelle conferme d’ordine.
20.Clausola di separabilità
(1) Qualora singole disposizioni di questo contratto dovessero essere inefficaci o nulle, del tutto o in parte, o dovessero diventare inefficaci o nulle, del tutto o in parte, a causa di una modifica della situazione legislativa o per intervenuta giurisprudenza in materia di regolazione dei contratti commerciali, oppure se questo contratto presentasse le lacune e mancanze, le parti concordano che rimangano salve e valide le altre disposizioni di questo contratto.
(2) In questo caso le parti contrattuali si impegnano, in considerazione del principio della buona fede, a concordare al posto di quella inefficace una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della disposizione inefficace e in relazione alla quale si debba presumere che le parti l’avrebbero concordata al momento della stipula del contratto se ne avessero conosciuto o previsto l’inefficacia o la nullità. Lo stesso vale se questo contratto dovesse contenere una lacuna.
21.Altre lingue
(1) Nella misura in cui esistano diverse versioni di queste Condizioni Generali in altre lingue, in caso di dubbio vale la versione attuale in lingua italiana.
Fine delle Condizioni Generali