Etica Clausole campione

Etica. I Fornitori del Gruppo Retelit sono tenuti a rispettare il Codice Etico del Gruppo, a condurre le loro attività in modo eticamente corretto e ad agire con integrità, in conformità con le leggi e le normative vigenti in materia. I Fornitori sono anche tenuti ad implementare sistemi di gestione adeguati (es. procedure, Policy, processi aziendali) a salvaguardare il rispetto di normative e principi in questo ambito.  Concorrenza leale I Fornitori sono tenuti a gestire le proprie attività in linea con i principi della concorrenza leale e nel rispetto di tutte le leggi antitrust applicabili nei Paesi in cui operano.  Integrità negli affari e Anticorruzione I Fornitori sono tenuti ad osservare la Policy Anticorruzione del Gruppo Retelit, a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita o riciclaggio di denaro e a non offrire o accettare tangenti o altri incentivi illegali dai propri partner d’affari. Ai Fornitori è inoltre richiesto di implementare politiche, processi e procedure finalizzate a monitorare il rispetto delle normative in vigore.  Assenza di conflitto di interessi I Fornitori devono segnalare ogni conflitto di interesse rilevante, potenziale o reale, nello svolgimento delle loro attività; sussiste conflitto di interessi quando un interesse o un’attività personale interferisce o potrebbe interferire nei rapporti di business intrattenuti con il Gruppo Retelit.  Whistleblowing I Fornitori s’impegnano a mettere a disposizione e a comunicare adeguatamente ai propri collaboratori l’esistenza di mezzi necessari per la segnalazione di eventuali sospette irregolarità o attività potenzialmente illegali; ogni segnalazione deve essere considerata riservata e trattata come tale, il fornitore si impegna infatti ad assicurare la protezione del segnalante sancendo il divieto di ritorsione verso chi segnala eventuali irregolarità. I Fornitori s’impegnano a valutare con attenzione le segnalazioni ricevute adottando ove necessario le opportune misure correttive.  Privacy, Sicurezza dei dati e proprietà intellettuale I Fornitori si impegnano a proteggere ed utilizzare in conformità con le normative vigenti le informazioni di natura riservata, assicurandosi che la privacy, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e i diritti di proprietà intellettuale dei partner commerciali siano tutelati. L’utilizzo di informazioni privilegiate del Gruppo Retelit è proibito, a meno di espressa autorizzazione scritta da parte del Gru...
Etica. Agire come un Gruppo sempre più responsabile in termini di etica, compliance e rispetto degli stakeholder è uno degli impegni della politica di CSR del Gruppo Prodways.
Etica. Il Fornitore si attiene volontariamente alle seguenti prescrizioni: (1) I prodotti di Italica S.p.a. non devono violare leggi nazionali o internazionali. (2) I prodotti di Italica S.p.a. devono essere sicuri e conformi agli standard internazionali. (3) I prodotti di Italica S.p.a. non devono violare diritti di proprietà intellettuale e violare leggi o direttive relative alla pirateria in materia di prodotti. (4) Italica S.p.a. rispetta le normative nazionali ed internazionali in materia fiscale e tributaria, di lavoro, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto dell’ambiente. Italica s.p.a. richiede il rispetto delle stesse normative anche da parte dei propri committenti.
Etica. Il Gruppo riafferma i propri impegni attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, ma anche e soprattutto a partire dal Codice Etico e dalla propria carta di Sviluppo Sostenibile, le cui priorità sono enunciate qui di seguito e sviluppate all'interno della parte III del presente accordo. Questi impegni universali sono inseriti nel codice etico del Gruppo diffuso a tutti i dipendenti. Il codice etico si articola intorno ai principi d'azione delle società del Gruppo nei confronti delle parti in causa e dei principi di comportamento etico, i cui articoli sono i seguenti: 🡺 Rispetto dei diritti fondamentali – Abolire il lavoro minorile – Favorire l'impiego di persone diversamente abili – Eliminare la discriminazione sul posto di lavoro – Lottare contro le molestie sessuali e il mobbing – Rispettare la salute e la sicurezza dei dipendenti 🡺 Sostegno dello sviluppo sostenibile – Rispettare l'ambiente e migliorarne la protezione – Rispettare la libertà d'espressione e il dialogo sociale – Sviluppare il potenziale di ciascun dipendente 🡺 Aspetti sociali – Partecipare ai dispositivi di formazioni professionali – Privilegiare il reimpiego e la reindustrializzazione – Favorire l'integrazione dell'automobile nella società 🡺 Etica di guida degli affari 🡺 Rispetto del diritto della concorrenza Questo codice costituisce un corpo di riferimenti comuni essenziali che s'impongono a tutti i dipendenti di Valeo e al quale ciascuno, dirigenti e dipendenti, può fare riferimento.
Etica. Onestà e Sicurezza: operare nel pieno rispetto della legge e nell’interesse dell’Azienda. Lealtà: perseguire gli obiettivi comuni con compattezza e unità di sforzi, esprimendo la propria opinione, anche se difforme, ma conformandosi alle scelte e decisioni aziendali.
Etica. Per fare fronte alle proprie responsabilità sociali, i Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in modo eticamente corretto e ad agire con integrità. Pertanto, sono tenuti a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita. I Fornitori s’impegnano a non offrire tangenti o altri incentivi illegali ai propri partner d’affari e a non accettarne. I Fornitori sono tenuti a non offrire ai Dipendenti di Gruppo CAP omaggi o altri benefit personali che siano diretta conseguenza del loro rapporto di fornitura. • Concorrenza leale I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in linea con i principi della concorrenza leale e nel rispetto di tutte le leggi anti-trust applicabili.
Etica. L'Allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni professionali assunti. Egli è altresì obbligato a rispettare le istruzioni impartite dalla Società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.
Etica. 10.1 L'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore e il Venditore dichiara e garantisce all'Acquirente, che entrambe le parti e tutte le persone o entità che forniscono i Beni e/o Servizi in relazione a questo Contratto, in qualsiasi modo, si uniformeranno a tutte le leggi, statuti e regolamenti applicabili e qualsiasi politica interna in materia di anti-corruzione, conflitto di interessi, riciclaggio di denaro, norme sul lavoro e altre leggi che potrebbero essere implicate in relazione a questa transazione. È intento delle parti di vietare la partecipazione o l'agevolazione di qualsiasi forma di corruzione pubblica e privata, tangenti, estorsione o altri mezzi illegali, non etici o impropri per ottenere o mantenere un vantaggio di business o indurre chiunque a fare un uso improprio della propria discrezionalità. 10.2 Se, nel corso della durata del Contratto, una delle parti sa o viene a conoscenza di fatti o circostanze contrarie alle dichiarazioni e le garanzie di cui sopra, detta parte informerà immediatamente l'altra parte e fornirà informazioni sufficienti per la parte interessata in modo da poter prendere provvedimenti o azioni correttive adeguati, che possono includere l'invalidazione o il recesso dal Contratto. La parte notificante si impegna inoltre a collaborare pienamente in qualsiasi indagine intrapresa dalla parte interessata. 10.3 Se richiesto, entrambe le parti concordano di mostrare le prove dell'esistenza di un programma etico o codice di condotta o comunque confermano per iscritto che i rispettivi dipendenti sono consapevoli dei loro obblighi previsti dalla presente clausola. 10.4 In particolare, l'Acquirente prende atto che il Venditore ha adottato il "Modello organizzativo, gestionale e di controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, di cui è parte integrante il Codice di Condotta del Gruppo IMI. L'Acquirente si impegna ad agire in conformità con tale Codice di Condotta IMI. Il Codice di Condotta IMI può essere visionato al seguente link: xxxxx://xxx-xxxx.xxx0-x0.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxx-xxxx/xxxxx/XXX-XxxxXxXxxxxxx- 2020-FINAL.pdf.
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  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.

  • Rinnovo Al termine di ciascun Periodo di Validità dell’Ordine, i Servizi (e gli eventuali Account Utente Finale precedentemente soggetti a Tariffe) si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore Periodo di Validità dell’Ordine di 12 mesi. Se una delle parti non desidera che i Servizi siano rinnovati, deve comunicare all’altra parte tale intenzione almeno 15 giorni prima della fine del Periodo di Validità dell’Ordine in corso e la comunicazione di mancato rinnovo avrà effetto alla fine del Periodo di Validità dell’Ordine in corso.

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • DESTINATARI DEL SERVIZIO Possono accedere al centro diurno le persone con disabilità dai 16 ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) in possesso della certificazione di Handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 1, comma 3 e art. 10, commi 1 e 3. L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento attraverso l’UVMD convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.

  • Solai I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

  • Decorrenza e durata 1. Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; es- so resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. 2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi pri- ma della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimen- to, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un triennio. 3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contrat- to per verificare l’opportunità di apportarvi modifiche. 1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribu- zione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile. 2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si conside- rano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia). 3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie). 4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando rag- giungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero. 5) Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva dell’indennità di vit- to e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti. 6) le Parti Sociali prevedono l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in mi- sura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavora- tori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura proporzio- nale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli au- menti pattuiti, come da accordo.

  • Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente: