NOVITÀ in PILLOLE
SPAZIO FISCALE
Circolare SETTEMBRE 2019
NOVITÀ in PILLOLE
CREDITO IMPOSTA SPESE PUBBLICITA': per il 2019 misura dell’agevolazione
pari al 75% della spesa incrementale per tutti pag. 1
ACCORDO PER IL CREDITO 2019: pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e
degli intermediari finanziari aderenti pag. 1
INTERESSI DI XXXX: comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare
nelle transazioni commerciali pag. 1
APPROFONDIMENTI
• FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° OTTOBRE ANCHE I CONTRIBUENTI MENSILI ENTRANO
NEL REGIME “ORDINARIO” pag. 3
• CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E
TRASMISSIONE NEI CASI DI “RESI MERCE” pag. 5
• ULTERIORI CHIARIMENTI IN TEMA DI XXXXXXXX NEGOZI pag. 7
• IL RAVVEDIMENTO OPEROSO pag. 9
OCCHIO alla SCADENZA
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019 pag. 14
NOVITÀ in PILLOLE
CREDITO IMPOSTA SPESE PUBBLICITA': per il 2019 misura dell’agevolazione pari al 75% della spesa incrementale per tutti
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute se hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie per importo superiore di almeno l’1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo di imposta precedente. Per il 2019 le comunicazioni di accesso al credito devono essere effettuate dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019. La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate in cui trovare tutti i chiarimenti ministeriali utili alla presentazione dell’istanza telematica è disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/Xxxxxx/Xxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxx a+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incremen tali/?page=schedeagevolazioni.
Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate.
(L. 81/2019 di conversione del D.L. 59/2019, G.U. n. 188 del 12/08/2019)
ACCORDO PER IL CREDITO 2019: pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari
finanziari aderenti
Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti/leasing delle pmi;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.
È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari,
disponibile al link: xxxxx://xxx.xxx.xx/XXX_Xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx-xxxx-
imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_30%20luglio2019.
aderenti all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.
(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 31/07/2019)
INTERESSI DI XXXX: comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8,00% (non modificato dal 1°
gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 183 del 06/08/2019)
APPROFONDIMENTI
FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° OTTOBRE ANCHE I CONTRIBUENTI MENSILI ENTRANO NEL REGIME “ORDINARIO”
Dal prossimo 1° ottobre 2019, per i contribuenti che liquidano mensilmente l’Iva (sia per obbligo che per opzione), cessano le disposizioni transitorie che permettono di emettere, senza applicazione di alcuna sanzione, la fattura elettronica fino al termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’iva relativa al momento di effettuazione dell’operazione documentata.
Per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, invece, il periodo transitorio si è già concluso con riferimento alle operazioni effettuate fino allo scorso 30 giugno 2019 e già dallo scorso 1° luglio hanno trovato applicazione le regole a regime.
Dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019, dunque, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 6 dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, i contribuenti mensili hanno potuto e potranno ancora per qualche settimana emettere la fattura elettronica entro l’ampio margine temporale del termine della liquidazione appunto, ma anche oltre (entro il termine della liquidazione successiva), potendo in questo caso beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni (pari all’80%) riguardanti la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione.
Per una operazione effettuata in data 15 settembre 2019, quindi, il contribuente mensile potrà ancora emettere/trasmettere allo SdI la fattura elettronica entro e non oltre la data del 16 ottobre 2019 senza incorrere in alcuna sanzione (ricordandosi di evidenziare la data di effettuazione nel documento elettronico) e, nel caso di emissione/trasmissione allo SdI della fattura dal 17 ottobre e non oltre il 18 novembre 2019 (il giorno 16 cade di sabato) potrà godere della citata riduzione della sanzione per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione (secondo l’Agenzia resta in questo ultimo caso ferma l’applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dell’imposta).
Quali sono quindi le regole che i contribuenti mensili dovranno osservare in relazione alle operazioni effettuate dal prossimo 1° ottobre 2019 (e che i contribuenti trimestrali stanno già osservando dallo scorso mese di luglio)?
L’attuale comma 4 dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione così come determinato ai sensi dell’art.6 del
medesimo decreto (che fissa le regole del momento impositivo).
Ciò significa che per una operazione effettuata il prossimo 2 ottobre 2019 il contribuente mensile dovrà necessariamente emettere la fattura elettronica non oltre il 14 ottobre 2019 (e non più entro il più ampio termine della liquidazione dell’iva di ottobre), avendo altresì cura di indicare nel documento elettronico la data di effettuazione dell’operazione come richiesto dalla nuova lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972.
Con un termine così ridotto il rischio di emettere tardivamente il documento è molto alto: si pensi, ad esempio, al prestatore di servizi che, avendo eseguito la prestazione il 4 ottobre 2019 e avendo ricevuto il pagamento della prestazione (momento di effettuazione) in data 6 ottobre 2019 si “accorge” del pagamento solo il 20 ottobre 2019. Essendo il momento di emissione/trasmissione “certificato” dallo SdI, la fattura elettronica generata e trasmessa a partire dal 20 ottobre non potrà che essere tardiva e quindi sanzionata.
Posto che le regole sopra descritte si riferiscono ai tempi di emissione della cosiddetta “fattura immediata”, per ovviare a queste situazioni, si ritiene possibile fare ricorso – ricorrendone le condizioni - alla cosiddetta “fattura differita” che consente di emettere una sola fattura per le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni. Nonostante le non chiarissime indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 14/E/2019, si ritiene quindi possibile, a condizione che per la cessione o prestazione sia presente, rispettivamente, il Ddt o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (cessione) o idonea documentazione che la individui (prestazione), emettere una fattura “differita” anche in relazione ad una singola operazione eseguita nei confronti del singolo cliente.
Esemplificando, se in relazione ad una prestazione eseguita e incassata il 4 ottobre 2019 il prestatore rilascia “idonea documentazione” atta ad individuare la prestazione”, ed entro i “fatidici” 12 giorni dall’effettuazione (quindi entro il 16 ottobre 2019) non riesce ad emettere/trasmettere una fattura elettronica “immediata”, potrà sempre emettere/trasmettere allo SdI una fattura “differita” entro e non oltre il 15 novembre 2019, con l’accortezza di indicare nel documento elettronico la data di effettuazione dell’operazione (o, come alcuni ritengono, anche l’ultimo giorno del mese) posto che è a tale data che la liquidazione dell’imposta deve fare riferimento. Si precisa, tuttavia, che la fattura differita non può essere emessa se prima dell’emissione del Ddt o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (come precisato da circolare n. 27/1975 e circolare n. 18/E/2014).
CORRISPETTIVI TELEMATICI:
CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE NEI
CASI DI “RESI MERCE”
L’avvio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate è avvenuto ufficialmente lo scorso 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro (per tutti gli altri soggetti interessati la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni decorrerà dal 1° gennaio 2020).
Le risoluzioni n. 154/2001 e n. 219/2003 dell’Agenzia delle entrate hanno già fornito chiarimenti con riferimento al trattamento Iva da applicare all’ipotesi in cui l’esercente una determinata attività commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro 30 giorni dall’acquisto ricevendo in contropartita un “buono acquisto” per merce di pari valore ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato.
Con il recente principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 l’Agenzia delle entrate ha confermato che le procedure di reso previste in caso di emissione originaria dello scontrino fiscale sono applicabili dal 1° luglio 2019 anche al “documento commerciale”.
La risoluzione n. 154/2001 individua la procedura da seguire ai fini Iva nel caso in cui l’esercente consenta al cliente di sostituire un bene il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale (con un altro prodotto di uguale o maggior valore) ovvero di sostituirlo con un “buono acquisto” da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene. Lo scontrino fiscale deve indicare anche eventuali rimborsi per restituzione di vendite, consentendo di sottrarre il prezzo della merce restituita al dettagliante dal totale dovuto per nuovi acquisti.
È necessario che l’aliquota Iva relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione (salvo che venga applicato il metodo di ventilazione dei corrispettivi). In alternativa, è possibile intestare al cliente un buono acquisto che attesti l’importo da rimborsare ed indichi l’aliquota Iva applicata: la somma da rimborsare andrà indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti al capoverso relativo ai rimborsi per restituzione merce venduta.
La risoluzione n. 219/2003 ha chiarito che, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato, si configura una ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione con effetto retroattivo del contratto di vendita stipulato tra le
parti con il conseguente venire meno dell’operazione imponibile. All’atto del ritiro del bene e dello
scontrino fiscale sarà necessario:
• aprire una pratica di reso con attribuzione di un numero di identificazione;
• riprendere in carico il bene nella contabilità di magazzino, con una scrittura contenente la
causale e l’identificazione del numero identificativo della pratica di reso;
• emettere uno scontrino fiscale negativo contenente la causale rimborso per restituzione vendita ed indicando il numero della pratica di reso;
• registrare lo scontrino fiscale negativo in diminuzione dei corrispettivi giornalieri;
• restituire al cliente il prezzo pagato con sottoscrizione da parte del cliente di una ricevuta;
• conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le procedure indicate nei documenti di prassi n. 154/2001 e
n. 219/2003 restano applicabili anche in caso di emissione del documento commerciale. La procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali:
• le generalità del soggetto acquirente;
• l’ammontare del prezzo rimborsato;
• i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;
• il numero identificativo attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.
È necessario, pertanto, che siano riscontrabili le informazioni che si sarebbero desunte da una rettifica operata ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 nel caso di operazione originaria documentata da fattura di vendita.
Le scritture ausiliare di magazzino, qualora obbligatorie e tenute ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, attestano la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. In tal modo, sono garantite le informazioni che sarebbero desumibili dal contenuto della fattura di vendita e della nota di variazione.
ULTERIORI CHIARIMENTI IN TEMA DI XXXXXXXX NEGOZI
Dallo scorso 1° gennaio anche le locazioni di negozi, catastalmente classificati in categoria C/1, possono beneficiare della tassazione cedolare: grazie a tale apertura i canoni di locazione percepiti in relazione a tali fabbricati commerciali, posseduti da persone fisiche (il conduttore evidentemente può essere anche impresa o società), possono essere tassati con un’aliquota fissa del 21%, anziché partecipare al reddito complessivo del contribuente.
Considerando che spesso si tratta di canoni consistenti, il risparmio di imposta può essere anche molto significativo; peraltro, optando per la cedolare, vengono risparmiate anche le imposte d’atto (imposta di registro e di bollo).
Questo vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%).
È però previsto un limite dimensionale: il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (da verificare al netto delle pertinenze).
Come negli scorsi mesi, anche nel corso del mese di agosto l’Agenzia delle entrate ha fornito
alcune indicazioni di interesse circa le modalità di applicazione della previsione in commento.
Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati “nell’anno 2019” (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest’anno), senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.
Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.
Con la risposta a interpello n. 297 del 22 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate precisa che in caso di contratto scaduto e prorogato nel corso del 2019 l’opzione è ammessa.
Con la più recente risposta ad interpello n. 364 del 30 agosto 2019, l’Agenzia delle entrate si
esprime sul tema del subentro in un contratto di locazione in corso.
In particolare, nel caso di specie, il subentro nel contratto di locazione avviene a seguito di affitto di azienda.
Al riguardo, l’Agenzia osserva come il nuovo affittuario subentra nel contratto di locazione già in essere; tale situazione non può ritenersi assimilabile, ai fini che rilevano in questa sede, alla stipula di un nuovo rapporto di locazione. Infatti, la cessione del contratto di locazione, contestuale alla cessione dell'azienda, è qualificabile come un’ipotesi di cessione "ex lege" del medesimo contratto di locazione.
L’originario contratto di locazione continua quindi a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo conduttore, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di un nuovo contratto di locazione; la conseguenza è che il subentro in un contratto in corso al 15 ottobre 2018 non permette di beneficiare della cedolare.
LOCAZIONE A CANONE VARIABILE
Tra le previsioni che regolano la cedolare, vi è il divieto per il locatore di praticare aggiornamenti di canone a carico del conduttore: pertanto, il canone pattuito inizialmente non può in alcun modo essere adeguato in corso di contratto e qualunque diversa pattuizione risulta illegittima.
Con la recente risposta ad interpello n. 340 del 23 agosto 2019, l’Agenzia esamina il caso di una locazione di un fabbricato di categoria C/1, con superficie inferiore a 600 metri quadrati, che viene locato nel corso del 2019; la particolarità del contratto risiede nel fatto che la locazione commerciale di durata anni 6+6 prevede un canone costituito da 2 componenti:
• una quota fissa annuale;
• a cui aggiungere una quota variabile (nella fattispecie, pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la sola parte dei ricavi che in ciascun anno supererà
1.000.000 euro).
Il dubbio che si pone è se tale parte variabile possa in qualche modo qualificarsi come “aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat” ipotesi che come detto è preclusa dalla norma istitutiva.
Sul punto l’Agenzia osserva che vi è una differenza sostanziale tra l’aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta e la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile.
Deve quindi ritenersi che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non rientra nel campo di applicazione della previsione che vieta l’aggiornamento del canone e, come tale, non risulta di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il soggetto che dovesse compiere delle violazioni di natura amministrativo – tributaria ha la
possibilità di rimediare al fine di ridurre l’impatto sanzionatorio.
L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l’istituto del ravvedimento operoso, stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui provvede a rimediare all’errore o alla omissione.
Nelle scritture contabili andrà recepito il comportamento, ponendo particolare attenzione alle
regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all’Erario.
Come detto, l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede il seguente meccanismo di riduzione delle
sanzioni applicabili, per i casi riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
VIOLAZIONE | RITARDO | |
Mancato pagamento del tributo o di un acconto | Nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione | 1/10 |
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso | 1/9 |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore | 1/8 | |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore | 1/7 | |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore | 1/6 | |
Dopo la consegna del pvc e prima della notifica dell’avviso di accertamento | 1/5 | |
Tardiva presentazione della dichiarazione | Entro 90 giorni dalla scadenza originaria | 1/10 |
Individuate le misure di riduzione generalmente applicabili, si tratta di comprendere come vadano recepiti gli importi in contabilità.
DEDUZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI
Normalmente, il perfezionamento del ravvedimento operoso si ottiene, oltre che con la messa in atto del comportamento omesso oppure erroneamente adempiuto, con il versamento:
• del tributo, se dovuto;
• degli interessi, solamente qualora il tributo si versato in ritardo;
• della sanzione.
Pertanto, il ravvedimento è solitamente associato al versamento di un modello F24 che va recepito in contabilità considerando:
- per gli eventuali interessi passivi, la competenza e la deducibilità;
- per la sanzione, la deducibilità.
In relazione agli interessi passivi, bisogna rammentare che la risoluzione n. 178/2001 ha sancito la loro deducibilità secondo le regole proprie del comparto di appartenenza; quindi:
• per i soggetti Irpef il c.d. pro rata generale;
• per i soggetti Ires l’articolo 96 (c.d. deduzione in base al Rol).
Ovviamente, si deve ricordare che la deduzione degli interessi è subordinata al rispetto della competenza; così, se la posta viene imputata in un esercizio successivo a quello cui si riferisce il ritardo, la deduzione potrà essere invocata solo provvedendo alla rettifica a favore della dichiarazione del periodo precedente.
Per quanto attiene le sanzioni, invece, le stesse vanno sempre considerate come non deducibili, in quanto aventi natura afflittiva; per conseguenza, la loro deduzione – nell’ottica dell’Agenzia delle entrate – finirebbe per renderle meno efficaci.
Esempio 1 | Il tardivo versamento di imposta |
Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di gennaio (scadenza originaria 18 febbraio 2019); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 16 maggio 2019.
Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 87.
La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 15%, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
D.Lgs. 471/1997.
La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/9 se si provvede al rimedio entro 90 giorni dalla originaria scadenza.
Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,80% annuo.
Le somme dovute si conteggiano come segue:
Descrizione | Calcolo | Somma dovuta |
Tributo Iva | // | 1.000 |
Interessi | 1.000 x 87 x 0,8 : 36.500 | 1,91 |
Sanzione | 1.000 x 0,15 : 9 | 16,67 |
Contabilmente, si provvederà come segue:
16-5-2019 | ||||
Diversi | a | Banca XY c/c n° 12345 | 1.018,58 | |
Erario c/Iva da liquidare | 1.000,00 | |||
Interessi passivi | 1,91 | |||
Sanzioni non deducibili | 16,67 |
Esempio 2 | Il tardivo versamento di imposta |
Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di novembre (scadenza originaria 17 dicembre 2018); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 30 aprile 2019.
Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 134 (14 giorni del 2018 e 120 del 2019).
La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 30%, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
D.Lgs. 471/1997.
La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/8 se si provvede al rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,30% annuo per il 2018 e allo 0,80% annuo dal 2019.
Le somme dovute si conteggiano come segue:
Descrizione | Calcolo | Somma dovuta |
Tributo IVA | // | 1.000 |
Interessi | 1.000 x 14 x 0,3 : 36.500 = 0,12 1.000 x 120 x 0,8 : 36.500 = 2,63 | 2,75 |
Sanzione | 1.000 x 0,30 : 8 | 37,50 |
Contabilmente, si provvederà come segue.
La quota degli interessi relativa al ritardo 2018 dovrà essere accantonata sul precedente esercizio
(si prescinda dalla risibilità dell’importo):
31-12-2018 | ||||
Interessi passivi | a | Debiti verso erario | 0,12 |
Successivamente, si provvederà a registrare il modello F24 di pagamento del ravvedimento operoso:
30-4-2019 | ||||
Diversi | a | Banca XY c/c n° 12345 | 1.040,25 | |
Erario c/Iva da liquidare | 1.000,00 | |||
Debiti verso erario | 0,12 | |||
Interessi passivi | 2,63 | |||
Sanzioni non deducibili | 37,50 |
Esempio 3 | Tardiva presentazione dichiarazione Iva |
La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha presentato tardivamente la dichiarazione annuale Iva. La trasmissione, infatti, è avvenuta in data 16 maggio 2019 anziché in data 30 aprile 2019, come dovuto.
L’Iva dovuta era stata regolarmente versata, quindi non si deve provvedere ad alcun pagamento a
titolo di tributi, né a titolo di interesse.
Le somme dovute si conteggiano come segue:
Descrizione | Calcolo | Somma dovuta |
Tributo Iva | // | // |
Interessi | // | // |
Sanzione | 250 : 9 | 27,78 |
Contabilmente, si provvederà come segue:
16-5-2019 | ||||
Sanzioni non deducibili | a | Banca XY c/c n° 12345 | 27,78 | |
Esempio 4 | Errata deduzione di costi |
La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha erroneamente dedotto ai fini Ires un costo di 1.000 nella dichiarazione dei redditi del periodo 2017, quando una norma del Tuir bloccava questa possibilità.
Per semplicità di esposizione, si ipotizzi che (i conteggi sono indicativi e non precisi):
• maggiori imposte dovute: 240
• sanzioni per infedeltà della dichiarazione (90%): 216
• sanzioni ridotte per ravvedimento operoso (riduzione a 1/8): 27
• interessi su tardivo versamento: 1,20 (per comodità, 0,60 del 2018 e 0,60 del 2019).
Contabilmente, si provvederà come segue:
Diversi | a Banca XY c/c n° 12345 | 268,20 | |
Imposte annualità precedenti | 240,00 | ||
Sanzioni indeducibili | 27,00 | ||
Interessi indeducibili | 0,60 | ||
Interessi deducibili con ROL | 0,60 |
OCCHIO ALLE SCADENZE
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE FISSE | |
16 settembre | Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Versamento saldo Iva 2019 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la settima rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di |
agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Comunicazione liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per l’invio della “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 ovvero al secondo trimestre per i soggetti passivi trimestrali. | |
19 settembre | Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto. |
25 settembre | Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in xxx xxxxxxxxxx x'xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. |
30 settembre | Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2019. Esterometro Scade oggi la comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute nel mese di agosto da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale. |
15 ottobre | Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. |
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI SUL NOSTRO SITO