Servizio di documentazione tributaria Clausole campione

Servizio di documentazione tributaria. In applicazione del medesimo principio, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza s...
Servizio di documentazione tributaria. Qualora il contribuente opti per il pagamento dell'imposta anno per anno, l'imposta e' di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; cio' in quanto il disposto dell'articolo 41 del testo unico dell'imposta di registro, ai sensi del quale "L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...", non e' estensibile all'imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193). Si fa presente, inoltre, che la nota I) all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'. Il beneficio e' applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, e' necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi. In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data. Questa soluzione risponde ad esigenze di equita', collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti gia' in corso di esecuzione. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull'ammontare determinato, relativo a tutte le annualita' del contratto. La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andra' versata con le modalita' precisate in precedenza. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalita' telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non e' dovuta, inve...
Servizio di documentazione tributaria. Per quanto concerne, inoltre, la disciplina fiscale applicabile ai fini dell'Iva, ai contratti di associazione in partecipazione si ricorda che tale fattispecie contrattuale risulta espressamente disciplinata nell'articolo 5 del decreto n. 633 del 1972 solo con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. In applicazione di tale disposizioni le prestazioni di lavoro rese dagli associati non realizzano il presupposto soggettivo di applicazione del tributo se sono rese da soggetti che non esercitano in via abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalla prestazione di lavoro, occorre, invece, al fine di stabilire l'assoggettamento ad imposta della relativa operazione, verificare se ricorrono congiuntamente i presupposti di applicazione del tributo. L'articolo 1 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che sono assoggettati ad imposta "...le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni...". Tralasciando l'esame dei presupposti soggettivi e territoriali, la cui sussistenza sembra verificata con riferimento alla fattispecie in esame, appare utile fornire alcune precisazioni in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo. Occorre considerare, infatti, che con il contratto di associazione in partecipazione in esame, l'associato si obbliga ad effettuare nei confronti dell'associante degli apporti di beni ad un prezzo particolarmente favorevole. In sostanza, in virtu' dell'obbligo assunto dall'associato, vengono posti in essere una serie di atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprieta' dei beni in esame a favore del soggetto associante. L'obbligo scaturente dal contratto puo', quindi essere individuato nell'apporto con cessione dei beni effettuato nei confronti dell'associante e pertanto tale operazione deve essere ricondotta a tassazione, ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972. La base imponibile di tale apporto, deve essere individuata analogamente a quanto disposto per le imposte dirette, nel valore normale degli stessi beni, mentre la successiva erogazione dell'utile all'associato, che costituisce una cessione di denaro, non assumera' rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
Servizio di documentazione tributaria. Esemplificando i criteri sopra indicati, per un "nuovo iscritto", si avra': RR = K1 + K2 - E x 12 = K - E x 12 n n a = IRR x 100 --- RR I1 = a x B1 I2 = a x B2 I = I1 + I2 In cui: RR = reddito di riferimento K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo maturato dal 1 gennaio 2001 E = redditi assoggettati ad imposta e somme non dedotte, riferibili proporzionalmente a K2 n = numero di anni di effettiva partecipazione al fondo a = aliquota media K - E = prestazione complessiva in forma di capitale al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte IRR = imposta sul reddito di riferimento B1 = base imponibile di K1 B2 = base imponibile di K2 I1 = imposta di B1 I2 = imposta di B2 I = imposta complessivamente dovuta Con riguardo alle prestazioni in forma di capitale erogate a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, il comma 1-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 47 dispone che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 continua ad applicarsi ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Naturalmente, ai fini della riduzione prevista per ciascun anno eccedente il decimo, si terra' conto soltanto degli anni anteriori al 1 gennaio 2001. E' stato, infine, previsto che la predetta ritenuta debba essere applicata ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tipo. Pertanto, il trasferimento delle posizioni pensionistiche da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verra' applicata quando l'impresa di assicurazione che ha acquisito tali posizioni previdenziali eroghera' la prestazione. Da tale disposizione si evince, inoltre, che le vicende che possono riguardare i contratti assicurativi stipulati da fondi pensione per la gestione delle proprie risorse, quali, ad esempio, il trasferimento degli iscritti o il cambiamento del tipo di contratto prescelto per la gestione stessa, non configurano il presupposto per l'applicabilita' della ritenuta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, sempreche' tali risorse continuino ad essere gestite dalla medesima o da altra impresa assicurativa. In tal caso, infatti, l'impresa assicurativa Circolare del 20/03/2001 n. 29 ...
Servizio di documentazione tributaria. In ogni caso e' previsto il diritto al trasferimento della posizione individuale verso altro fondo pensione o verso altra forma pensionistica individuale, indipendentemente dal verificarsi di particolari eventi, dopo un periodo minimo di tre anni di iscrizione al fondo (elevato a cinque, nei primi cinque anni di vita del fondo). In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale e' riscattata dal coniuge o dai figli ovvero, se gia' viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell'iscritto stesso, la posizione rimane acquisita al fondo pensione. Con riferimento alle forme pensionistiche individuali, il comma 4 del nuovo articolo 9-bis del D.Lgs. n. 124 conferma, relativamente alle prestazioni di anzianita' e vecchiaia, le previsioni normative previste per le forme pensionistiche complementari, con la precisazione che per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa, si considera eta' pensionabile il compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per tali forme e' consentito proseguire, a titolo volontario, la partecipazione al fondo non oltre 5 anni dal raggiungimento del limite di eta' pensionabile. A differenza delle forme pensionistiche di tipo collettivo, quelle individuali non consentono l'erogazione di anticipazioni. Per le adesioni che avvengono su base individuale, la facolta' di riscatto (anche parziale) della posizione maturata e' consentita soltanto al verificarsi degli eventi previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 124 che riconoscono agli aderenti alle forme pensionistiche collettive la possibilita' di richiedere anticipazioni (acquisto della prima casa per se' o per i figli, realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari). In caso di morte del lavoratore iscritto ad una forma pensionistica individuale, la posizione individuale e' riscatta dagli eredi (sia legittimi che testamentari).
Servizio di documentazione tributaria. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, spetta una detrazione di lire 120.000 annue. Se detti rapporti sono iniziati prima del 2001, la detrazione compete solo per tale anno, mentre per il periodo precedente spetta la deduzione dalla base imponibile prevista dal previgente articolo 17 del TUIR. Va, peraltro, precisato a tale riguardo, che eventuali periodi inferiori a 15 giorni relativi al previgente regime si riportano a nuovo e si computano ai fini dell'attribuzione della nuova detrazione. Va, inoltre, precisato che per i rapporti di lavoro cessati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, l'imposta cosi' calcolata va, poi, ridotta ulteriormente della detrazione di lire 120.000 annue. Ai fini della determinazione delle detrazioni spettanti si rinvia a quanto gia' specificato. Esemplificando, si avra': RR = TFR1 + (TFR2 -R) x 12 n a = IRR x 100 --- RR I = a x B - (detrazione x n2) in cui: - TFR1 = TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, comprensivo delle relative quote destinate al finanziamento delle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 e delle relative anticipazioni gia' erogate; - TFR2 = TFR maturato dal 1 gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative quote destinate al finanziamento delle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 e delle relative anticipazioni gia' erogate; - TFR = trattamento di fine rapporto complessivo, cioe' TFR1+TFR2 - R = rivalutazioni relative al TFR2 assoggettate ad imposta sostitutiva; - RR = reddito di riferimento; - n = numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR; - n2 = numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione per il TFR2; - IRR = imposta sul reddito di riferimento; - a = aliquota media; - B = base imponibile del TFR, calcolata come somma delle basi imponibili relative al TFR1 e al TFR2; - I= imposta sul TFR. Con riferimento ai TFR gia' liquidati alla data del 31 dicembre 2000, si precisa che qualora il sostituto d'imposta non abbia tenuto conto delle quote di TFR destinate al finanziamento delle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 ai fini della determinazione del reddito di riferimento, gli uffici finanziari provvederanno alla corretta determinazione del suddetto reddito di riferimento, senza applicazione di sanzioni.
Servizio di documentazione tributaria. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 in commento, i redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non e' stato effettuato, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. E' il caso, ad esempio, dei proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento. Si precisa, inoltre, che ai fondi pensione non competono i crediti d'imposta previsti dagli articoli 14 e 15 del TUIR, concernenti, rispettivamente, i dividendi e le imposte pagate all'estero in via definitiva. Va osservato in proposito che la tassazione dei fondi avviene, come gia' precisato, contrapponendo il patrimonio netto alla fine e all'inizio dell'anno, mentre principio generale per fruire dei crediti d'imposta in questione e' che il reddito cui si riferiscono tali crediti entri a comporre il reddito complessivo del contribuente. Inoltre, per quanto riguarda in particolare il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, va ricordato che la finalita' di tale disposizione e' quella di evitare la doppia imposizione giuridica che si verificherebbe qualora le imposte pagate ad uno Stato estero non fossero detraibili, nei limiti previsti, dalle imposte dovute allo Stato italiano e determinate sulla base dell'utile mondiale conseguito da un soggetto residente. Le illustrate modalita' di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva assolta dai fondi pensione consentono, peraltro, di attenuare la doppia tassazione in quanto il risultato di gestione del fondo e' dato dai flussi finanziari che vengono imputati al fondo stesso e che sono al netto anche delle imposte pagate all'estero. Va, infine, precisato che ai fondi pensione si applicano le norme contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tali norme, infatti, al fine di determinare la residenza dei vari soggetti nei singoli Stati contraenti, fanno sostanzialmente rinvio ai criteri adottati nella legislazione di ogni Paese e alla circostanza che i soggetti risultino assoggettati ad imposta in uno Stato a motivo del domicilio, della residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. In merito alla residenza ai fini fiscali in Italia dei fondi pensione si ritiene che ad essi possa applicarsi l'articolo 8...
Servizio di documentazione tributaria. Nel presupposto che per tali fondi pensione l'impegno che l'assicuratore assume e' quello dell'erogazione di una rendita vitalizia - salva la facolta' del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato, sempre che le fonti costitutive lo prevedano - il comma 1 dell'articolo 14-bis in esame dispone l'assoggettamento a tassazione del risultato netto maturato, determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Pertanto, per determinare il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta da assoggettare a tassazione, occorre calcolare, per ciascun iscritto, il valore attuale della rendita vitalizia ad esso riferita al termine dell'anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei premi versati nell'anno) e il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno (corrispondente al valore attuale calcolato al termine dell'anno precedente e al netto dell'imposta sostitutiva). Analogamente a quanto previsto esplicitamente dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 per i fondi in regime di contribuzione definita, si deve calcolare il valore attuale della rendita alla data del riscatto o del trasferimento di somme ad altre forme pensionistiche, trattandosi di situazioni sostanzialmente simili, ai fini di cui trattasi, all'accesso alla prestazione. Si osserva che il valore attuale di una rendita vitalizia corrisponde al capitale costitutivo della rendita stessa, cioe' all'importo (premio unico) che un individuo dovrebbe versare ad una compagnia di assicurazione per garantirsi l'erogazione di un determinato importo annuo di rendita a decorrere da una certa epoca e finche' e' in vita. Tale valore attuale (capitale costitutivo della rendita) equivale attuarialmente alle rate di rendita che un assicurato di eta' x comincera' a riscuotere tra n anni (n = 0 per le rendite vitalizie immediate, che decorrono cioe' immediatamente a seguito del pagamento del premio unico) e finche' sara' in vita; detto valore dipende sia dall'elemento finanziario (tasso di interesse garantito riconosciuto alla rendita), che costituisce il rendimento finanziario, sia dall'elemento demografico...
Servizio di documentazione tributaria. Il sostituto dovra' applicare, ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, le ritenute sulla parte imponibile delle prestazioni periodiche determinata a norma dell'articolo 48-bis del TUIR e, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, inserito dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 47, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 per la tassazione del risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (attualmente pari al 12,50 per cento), sui redditi di cui alla lettera g-quinquies) dell'articolo 41, comma 1, del TUIR. Detta imposta sostitutiva va applicata, a norma dell'articolo 42, comma 4-ter, del TUIR, inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 47, sui rendimenti costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di prestazione pensionistica (o di rendita vitalizia) erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (cosiddetta "rata base"), calcolata cioe' con un rendimento finanziario nullo. Si ricorda che, come gia' precisato nella circolare n. 235/E del 9 ottobre 1998, il fondo pensione assume la qualifica di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla forma prescelta per l'erogazione della prestazione, direttamente o tramite terzi, ad esempio, tramite forme assicurative. In quest'ultimo caso, le imposte sostitutive sui redditi di cui alla menzionata lettera g-quinquies), devono essere comunque applicate dall'impresa di assicurazione. Ad esempio: . posizione individuale complessivamente maturata = lire 150 milioni . posizione individuale maturata riferibile alla prestazione periodica = lire 100 milioni, di cui: - rendimenti gia' assoggettati ad imposta = lire 20 milioni - contributi non dedotti = lire 5 milioni . ammontare della rata = lire 1,1 milione . ammontare della rata-base = lire 1 milione di cui: - rendimenti gia' assoggettati ad imposta = lire 200 mila (100: 1 = 20: x) - contributi non dedotti = lire 50 mila (100: 1 = 5: x) . ammontare della rata-base che costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente = lire 750 mila . ammontare della rata-base non assoggettabile ad imposta = lire 250 mila . ammontare della rata assoggettabile ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui alla lettera g-quinquies) dell'articolo 41 del TUIR = lire 100 mila
Servizio di documentazione tributaria. Ai fini dell'Ires, l'ente istante ritiene poi che, stante il carattere non sinallagmatico degli accordi di ricerca stipulati con l'Unione Europea e l'impossibilita' per l'ente stesso di realizzare una finalita' lucrativa, le somme percepite per effetto della stipulazione dei citati contratti siano esclusi dalla formazione del reddito complessivo, ai sensi dell'art. 143 del Tuir. Al riguardo, il CNR fa presente, infatti, che, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento CE, Euratom n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' Europee), le sovvenzioni concesse non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.