Nuova disciplina Clausole campione

Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplina, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124, il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; • al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l’ammontare d...
Nuova disciplina. La nuova disciplina prevede un unico plafond, comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali, disponendo il raddoppio dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 124 e cioe' il 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di lire 10 milioni. Ai fini del computo dei predetti limiti si deve tener conto, quindi, di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, con la sola eccezione del TFR e, cioe': 1. delle somme versate dall'iscritto; 2. delle somme versate dal datore di lavoro; 3. delle quote accantonate dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del TUIR, ai fondi di previdenza interni; 4. dei contributi eccedenti il massimale contributivo, di cui all'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 (per l'anno 2001 pari a lire 148.014.000), versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai fondi pensione. Ai fini della deducibilita', i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidita' e premorienza, benche' tale quota, in quanto tale, non vada ad incrementare le singole posizioni individuali. Inoltre, la nuova lettera e-bis) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota Circolare del 20/03/2001 n. 29 di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. n. 124 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. Tale ulteriore condizione si applica ai lavoratori dipendenti per i quali siano stati istituiti fondi pensione su base negoziale, ossia sulla base di: . contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; . regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; . accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da loro associazioni nazionali; oppure vi sia stata l'adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale collettiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 124.
Nuova disciplina. Come già precisato, per i contratti di assicurazione sulla vita diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché per quelli di capitalizzazione non è previsto alcun beneficio fiscale a fronte dei premi versati. Relativamente ai rendimenti finanziari che derivano da tali contratti viene confermata la qualificazione di reddito di capitale ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del TUIR. L’art. 42, comma 4, del TUIR, come riformulato dall’art. 13, comma 1, lettera c), del TUIR prevede, ai fini della determinazione dei relativi proventi da assoggettare a tassazione, che i capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. A tal fine, a norma dello stesso articolo, si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. In proposito l’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 47, stabilisce l’applicazione da parte dell’impresa di assicurazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (attualmente il 12,50 per cento). In coerenza con i criteri di tassazione introdotti da quest’ultimo decreto, secondo cui i rendimenti finanziari sono tassati in via di principio in base alla loro maturazione, il comma 1-bis dell’art. 14 del D.Lgs. n. 47 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 26-ter , comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione operata all’atto dell’erogazione rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. Tali elementi di rettifica vanno calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dei tassi di rendimenti dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell’imposta sostitutiva. Detti elementi di rettifica sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Nuova disciplina. INTRODUCE l’anticipazione come MISURA ORDINARIA E NON TRANSITORIA
Nuova disciplina. 3.2.1. Fondi pensione in regime di contribuzione definita 3.2.3. Fondi pensione in regime di prestazioni definite 3.2.4. Fondi pensione che detengono immobili 3.2.5. Vecchi fondi pensione 3.2.5.1. Forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione 3.2.5.2. Forme pensionistiche gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione 3.2.5.3. Forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione 3.2.5.4. Forme pensionistiche costituite nell'ambito di societa' ed enti 3.2.5.5. Disciplina comune 3.2.6. Contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124
Nuova disciplina. Adempimenti del sostituto d'imposta Circolare del 20/03/2001 n. 29
Nuova disciplina. Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte
Nuova disciplina. Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati da soggetti esercenti attivita' d'impresa
Nuova disciplina. Contributi previdenziali versati in favore di persone fiscalmente a carico
Nuova disciplina. Con l'abrogazione dell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 124, per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 47, viene eliminata la sopra descritta disposizione che stabilisce i limiti entro i quali possono essere dedotti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i contributi versati dal datore di lavoro. L'intero importo di tali contributi costituira' costo per lavoro dipendente integralmente deducibile, coerentemente con il principio che cio' che il dipendente riceve, direttamente o indirettamente, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, anche i contributi, costituisce reddito di lavoro dipendente. Infatti, detti contributi per il lavoratore dipendente concorrono a formare il plafond deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR.