Nuova disciplina. Secondo la nuova disciplina, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124, il riscatto della posizione individuale ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, il nuovo articolo 17-bis del TUIR stabilisce che la tassazione separata è effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’articolo 17 dello stesso testo unico, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. In sostanza, occorre assumere l’importo corrispondente al rapporto in cui va indicato: • al numeratore, l’ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati ad imposta, ad esso proporzionalmente riferibili; nell’importo della prestazione in capitale devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124; • al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni di mera iscrizione al fondo. L’importo corrispondente a tale rapporto moltiplicato per dodici costituisce il cosiddetto “reddito di riferimento”. Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l’imposta ad esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica. Si determina, inoltre, l’aliquota media, che si ottiene moltiplicando l’imposta relativa al reddito di riferimento per 100 e dividendo il suo importo per tale reddito. L’aliquota media deve essere applicata all’ammontare imponibile della prestazione erogata in forma di capitale, determinato escludendo l’ammontare d...
Nuova disciplina. 3.2.1. Fondi pensione in regime di contribuzione definita
Nuova disciplina. La nuova disciplina prevede un unico plafond, comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore e delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali, disponendo il raddoppio dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 124 e cioè il 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di lire 10 milioni. Ai fini del computo dei predetti limiti si deve tener conto, quindi, di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, con la sola eccezione del TFR e, cioè:
Nuova disciplina. Il nuovo testo della lettera d) dell'articolo 48-bis, comma 1, del TUIR stabilisce che le prestazioni erogate in forma periodica si assumono al netto dei redditi gia' assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) dell'articolo 41, comma 1, del TUIR, se determinabili. Trattasi, in particolare:
Nuova disciplina. L’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 47 modifica la lettera e) dell’articolo 10, comma 1, del TUIR, inserendovi nuove previsioni, in base alle quali è consentita l’integrale deduzione dei contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento. Così, sono totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, ecc.. Inoltre, nella stessa lettera e) sono stati compresi i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, che ora sono, dunque, integralmente deducibili. Si tratta dei contributi versati da parte dei soggetti che vi si sono iscritti volontariamente. Si ricorda che tale iscrizione è consentita ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. Pertanto, per il versamento dei suddetti contributi compete, dal 1° gennaio 2001, la deducibilità dal reddito, anziché la detrazione del 19 per cento dall’imposta, riconosciuta, come già precisato, dalla previgente disciplina e in concorrenza con i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Nuova disciplina. La riformulata lettera f) dell’articolo 13-bis, comma 1, del TUIR prevede nuovi criteri per la detrazione dall’imposta spettante a fronte dei premi versati. Tale disposizione stabilisce, infatti, che la detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento dei premi versati, spetta esclusivamente per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto. Il comma 2 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 47 stabilisce che per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio. Ciò, evidentemente, al fine di evidenziare i premi per i quali spetta la detrazione di imposta. Si ricorda che per i contributi e per i premi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali a fronte del rischio di invalidità e premorienza spetta la deduzione, trattandosi di prestazioni collegate o accessorie a quelle previdenziali. Relativamente ai contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte, si osserva che in tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli in cui il contratto prevede l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l’erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo “misto”). Pertanto, in quest’ambito rientrano anche i contratti che hanno per oggetto il c.d. rischio di morte a vita intera. Sotto il profilo fiscale, per i contratti di tipo “misto”, si sottolinea che solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione. Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni erogate, occorre tener conto di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, secondo il quale i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo cui non costituiscono ipotesi reddituale le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento ...
Nuova disciplina. 4.2.3. Adempimenti del sostituto d'imposta Circolare del 20/03/2001 n. 29
Nuova disciplina. 1.3. Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte
Nuova disciplina. 2.3. Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati da soggetti esercenti attivita' d'impresa
Nuova disciplina. 5.3. Contributi previdenziali versati in favore di persone fiscalmente a carico