Previgente disciplina Clausole campione

Previgente disciplina. Per il datore di lavoro i contributi versati alle forme pensionistiche - sulla base della normativa contenuta nell’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 124 - sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque per un importo non superiore a lire 2.500.000, sempreché le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo erogato. Pertanto, eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro superiori ai predetti limiti del 2 per cento e di lire 2.500.000 rimangono indeducibili per l’eccedenza anche se non costituiscono in ogni caso reddito per il lavoratore. Inoltre, il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 prevede la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo, accantonato in un’apposita riserva di utili in sospensione d’imposta, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124, concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio; nel caso di passaggio a capitale della predetta riserva si applica l’articolo 44, comma 2, del TUIR e qualora l’esercizio si sia chiuso in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare complessivamente maturato. Per effetto dell’articolo 18, comma 7, del D.Lgs. n. 124, le predette limitazioni ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa non operano con riguardo ai contributi versati per i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”. A norma dell’articolo 18, comma 8-quater, del D.Lgs. n. 124, invece, i contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dello stesso, continuano ad essere integralmente deducibili, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n.124).
Previgente disciplina. La previgente disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, e' contenuta nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482. Tale disposizione stabilisce che sui capitali corrisposti le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. In relazione a tali contratti, l'articolo 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attivita' commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1996, data di entrata in vigore di tale legge, la predetta ritenuta e' applicata a titolo di acconto.
Previgente disciplina. Il precedente testo dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR consente la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, intendendosi per tali quelli il cui omesso versamento comporta l’applicazione di sanzioni dirette o indirette da parte dell’ente pensionistico di appartenenza. Inoltre, sono deducibili soltanto i contributi versati per costituire una propria posizione previdenziale. I contributi previdenziali non obbligatori trovano collocazione nella lettera f) dell’articolo 13-bis, comma 1, del TUIR, dove ne viene riconosciuta la detrazione nella misura del 19 cento, con riguardo al limite di lire 2.500.000, in concorrenza con i premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni nonché per i contributi previdenziali non obbligatori per legge. Identico regime si applica ai contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 (cosiddetto fondo delle casalinghe).
Previgente disciplina. Il previgente regime tributario applicabile alle rendite e' disciplinato dall'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, in base al quale le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, di cui alla lettera h) dell'articolo 47 dello stesso TUIR, costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta. Tale criterio sottintende evidentemente che il rendimento finanziario - che concorre alla formazione del reddito complessivo - sia costituito dal 60 per cento dell'ammontare della rata stessa.
Previgente disciplina. L’art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR, nella precedente formulazione, dispone la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dei premi contro gli infortuni e dei contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Viene, inoltre, previsto che in caso di riscatto dell’assicurazione nel corso del quinquennio, l’ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d’imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione applicando una aliquota non superiore al 19 per cento. In questo caso l’impresa assicuratrice è tenuta ad operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota stabilita dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito commisurata all’ammontare complessivo dei premi riscossi ed effettivamente portati in detrazione.
Previgente disciplina. L'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR, nella precedente formulazione, dispone la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dei premi contro gli infortuni e dei contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di Circolare del 20/03/2001 n. 29 durata minima. Viene, inoltre, previsto che in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione applicando una aliquota non superiore al 19 per cento. In questo caso l'impresa assicuratrice e' tenuta ad operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi ed effettivamente portati in detrazione.
Previgente disciplina. Come noto, sulla base della previgente disciplina, le prestazioni erogate in forma periodica si collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lettera h-bis) dell’articolo 47, comma 1, del TUIR e sono assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto, ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, lettera d), dello stesso testo unico. Tale disciplina, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, si è resa applicabile alle prestazioni periodiche comunque erogate, sia ai nuovi che ai vecchi iscritti, a decorrere dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata legge).
Previgente disciplina. Per il datore di lavoro i contributi versati alle forme pensionistiche - sulla base della normativa contenuta nell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs.
Previgente disciplina. Nuova disciplina