DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE PERCUTANEE – 2° EDIZIONE
DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER) 4
2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE 5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI 8
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
8.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 12
8.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 20
14.1 Domanda di partecipazione 20
14.2 Documento di gara unico europeo 21
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 23
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 28
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 29
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 30
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 33
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 34
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 34
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 36
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE 36
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 38
22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 38
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 41
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42
1. PREMESSE
Con determina di indizione n. 214 del 12/05/2020, l’Agenzia Intercent-ER (in seguito: Agenzia) ha deliberato di affidare la fornitura di valvole aortiche percutanee mediante la stipula di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale dell’Xxxxxx-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 13/05/2020.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.
Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è il territorio della Regione Xxxxxx-Romagna. codice NUTS: ITH5
NUMERO DI GARA: 7755359
- Lotto 1 CIG 8291054A32
- Lotto 2 CIG 8291055B05
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Con gli aggiudicatari di ciascun lotto (di seguito: Fornitore) verrà stipulato un Accordo quadro con il quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende sanitarie contraenti per l’erogazione della fornitura oggetto della presente gara.
Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Aziende sanitarie contraenti, previa registrazione sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Azienda sanitaria contraente stessa fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari al valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto.
Gli Ordinativi di fornitura possono essere effettuati solo da Punti ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione dall’Agenzia e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Aziende sanitarie contraenti, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Accordo quadro.
Le Aziende sanitarie, la Regione Xxxxxx-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l’elenco di tali Enti è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/), emettono gli ordini/richieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.
Il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).
In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/, previa registrazione.
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, l’Agenzia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
• Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 0, xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
3) Allegato 1 – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SUL SATER);
4) Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
5) Allegato 2 - Patto di integrità, approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con delibera della giunta del 30 giugno 2014 n. 966;
6) Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
7) Allegato 4 - Capitolato tecnico;
8) Allegato 5 - Schema di Accordo quadro;
9) Allegato 6 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
10) Allegato 7 – Progetto tecnico, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice;
11) Allegato 8 – Modello Offerta tecnica.
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l’Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ e sul SATER..
3.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx da inoltrare entro le ore
12.00 del 04/06/2020 Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
3.3 COMUNICAZIONI
Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’Agenzia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all’utilizzo della piattaforma SATER “Richiesta di accesso agli atti” accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La gara è suddivisa nei seguenti due lotti, in ragione della differente tipologia e delle diverse caratteristiche del prodotto oggetto dell’uno e dell’altro:
Descrizione dei lotti
Numero lotto | Oggetto del lotto |
Lotto 1 | Valvole aortiche percutanee a rilascio con pallone o a rilascio meccanico |
Lotto 2 | Valvole aortiche percutanee autoespandibili o ricatturabili |
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Lotto n. 1
Dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto
n. | Descrizione beni | CPV | P (principale) | Importo |
1 | Fornitura di valvole aortiche percutanee a rilascio con pallone o a rilascio meccanico | 33190000-8 | 33190000-8 | € 13.167.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 13.167.000,00 |
Lotto n. 2
Dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto
n. | Descrizione beni | CPV | P (principale) | Importo |
1 | Fornitura di valvole aortiche percutanee autoespandibili o ricatturabili | 33190000-8 | 33190000-8 | € 7.480.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 7.480.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Si precisa che il valore dell’Accordo quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende sanitarie che utilizzeranno l’Accordo quadro stesso nell’arco temporale della sua durata. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l’Agenzia né per le Aziende sanitarie nei confronti dell’aggiudicatario/degli aggiudicatari.
5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI
5.1 DURATA
La durata dell’Accordo quadro è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Resta inteso che per durata dell’Accordo quadro, si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti avranno durata sino al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro.
L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo quadro medesima/o.
5.2 OPZIONI
La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Accordo quadro, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.
Fermo restando quanto sopra, l’Agenzia potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione dell’Accordo quadro non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Agenzia procederà a segnalare all’Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxx/0000-xxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx.xxxx.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’Allegato 2 - Patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, nei tempi di cui al paragrafo 24 “Aggiudicazione e stipula dell’accordo quadro” comma 4, mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l’Agenzia acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo dell’Accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Conformemente a quanto previsto nello Schema di Accordo quadro, il Fornitore affida in subappalto l’esecuzione delle prestazioni indicate in offerta, in misura non superiore al 40% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura (i.e. contratto).
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia e delle Aziende sanitarie contraenti di quanto subappaltato.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all’1% dell’importo della gara/del lotto e precisamente di importo pari ad € 131.670,00 per il Lotto 1 e pari ad € 74.800,00 per il Lotto 2, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
Nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara/dal lotto prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell’Agenzia, a titolo di pegno, a favore dell’Agenzia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso qualsiasi filiale Unicredit Banca, utilizzando il numero di codice dell’Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del bando di gara;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell’Agenzia, per un ulteriore periodo la cui durata sarà al momento stabilita, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER:
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità indicate sul Portale dei pagamenti dell’ANAC all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, allegando la ricevuta di pagamento ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
Lotto 1 | 8291054A32 | € 200,00 |
Lotto 2 | 8291055B05 | € 200,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Agenzia accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Agenzia esclude il concorrente dalla procedura di gara/dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22/06/2020, pena la sua irricevibilità.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera l’Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
L’Agenzia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d’integrità e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dall’Agenzia e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Agenzia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Agenzia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria l’Agenzia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Agenzia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Agenzia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 6), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. L’Agenzia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo dell’Accordo quadro.
Fino all’aggiornamento del DGUE alle modifiche normative del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del Codice (v. punto 16.3.1 del presente Disciplinare).
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o l’eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c- ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità, approvato dalla Regione Xxxxxx-Romagna con delibera della giunta del 30 giugno 2014 n. 966 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all’Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara/al lotto eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Agenzia a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 16.3.4, “Segreti tecnici e commerciali”, del presente disciplinare;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, utilizzando il modello Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente, oltre al DGUE, all’Allegato 1a – Domanda di partecipazione, all’Allegato 2 – Patto d’integrità e all’eventuale Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, allega sul SATER i seguenti documenti:
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice
- Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice
- La documentazione richiesta dal paragrafo 14.2 del presente disciplinare;
- Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato 6 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 14.1;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà l’Accordo quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima
14.3.4 Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L’Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, per ciascun lotto, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx:
a) Schede tecniche, redatte possibilmente in lingua italiana, dei singoli prodotti offerti, con l’indicazione del codice dell’articolo, indicazione della marca/nome commerciale dei singoli prodotti; qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato l’elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore. Eventuale documentazione integrativa costituita da dichiarazioni o ulteriore documentazione tecnica a comprova dei requisiti tecnici minimi richiesti;
b) Allegato Modello offerta tecnica, in cui si chiede di ricapitolare i requisiti valutabili, fac- simile predisposto dall’Agenzia allo scopo di facilitare le operazioni di presentazione dei dati, i requisiti ivi espressi dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta. Nel caso una ditta concorrente volesse integrare le informazioni richieste può comunque presentare anche documentazione aggiuntiva;
c) per l’attribuzione del punteggio relativo ai criteri:
• LOTTO 1 “Struttura della valvola: Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak", "Struttura della valvola: capacità di ottenere circolarità", Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti" e "Durata della valvola",
• LOTTO 2 “Struttura della valvola: Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak" e Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti",
presentazione di letteratura relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti, di supporto come richiesto dai parametri relativi all’attribuzione del punteggio tecnico di cui al criterio indicato al paragrafo “Criterio di aggiudicazione della gara”.
All’offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da
non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, per ciascun lotto ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.
L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi:
a) Prezzo unitario del prodotto offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Si precisa che:
- Il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- Il valore complessivo offerto per ciascun lotto di partecipazione è calcolato automaticamente dal SATER;
- I quantitativi biennali indicati nella Tabella hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta.
L’offerta economica da compilare sul SATER, si configura come di seguito riportato:
Lotto 1
Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario offerto | Quantità x Prezzo offerto |
1 | Valvole aortiche percutanee a rilascio con pallone o a rilascio meccanico | 660 | (valore da inserire) | (valore calcolato automaticamente dal Sistema) |
Valore complessivo offerto Lotto 1 | (valore calcolato automaticamente dal Sistema) |
Lotto 2
Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario offerto | Quantità x Prezzo offerto |
1 | Valvole aortiche percutanee autoespandibili o ricatturabili | 440 | (valore da inserire) | (valore calcolato automaticamente dal Sistema) |
Valore complessivo offerto Lotto 2 | (valore calcolato automaticamente dal Sistema) |
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta per ciascun lotto.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
LOTTO 1
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX |
1 | Materiale di composizione della valvola biologica | • Lembi di origine Bovina: punti 3 • Lembi di origine Porcina: punti 2 • Lembi di altra origine: punti 0 | 3 | |
2 | Accesso transfemorale e transapicale | • SI: punti 8 • NO: punti 0 | 8 | |
3 | Trattamento anticalcificante della protesi valvolare | • Avanzato (indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata): punti 3 • Base (solo glutaraldeide): punti 1 • Nessuno: punti 0 | 3 | |
4 | Diametro minimo accesso femorale ≤ 5,5 per almeno il 75% delle misure offerte | • SI: punti 4 • NO: punti 0 | 4 | |
5 | Frenciaggio minimo utile dell’introduttore | • ≤ 14: punti 4 • ≥ 15: punti 2 | 4 | |
6 | Struttura della valvola: Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak | La Commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla letteratura (prodotta in data non anteriore al 2011) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti e facendo riferimento a: numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata. | 3 | |
7 | Flessione attiva del Sistema di rilascio con accesso femorale | • SI: punti 10 • NO: punti 0 | 10 | |
8 | Struttura della valvola: capacità di ottenere circolarità | La Commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla letteratura (prodotta in data non anteriore al 2011) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti e facendo riferimento a: numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata. | 4 | |
9 | Ampiezza della gamma di misure di protesi disponibili | • > 4: punti 5 • ≤ 4: punti 3 • ≤ 3: punti 1 | 5 |
10 | Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti | La Commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla letteratura (prodotta in data non anteriore al 2011) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti e facendo riferimento a: numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata. | 10 | |
11 | Durata della valvola documentata da Letteratura | La Commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla letteratura (prodotta in data non anteriore al 2011) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti e facendo riferimento a: numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata. | 8 | |
12 | Registrazione FDA | • Low risk: punti 8 • Intermediate risk: punti 5 • High risk: punti 2 | 8 | |
Totale | 25 | 45 |
LOTTO 2
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX |
1 | Materiale di composizione della valvola biologica | • Lembi di origine Bovina: punti 3 • Lembi di origine Porcina: punti 2 • Lembi di altra origine: punti 0 | 3 | |
2 | Disponibilità di accessi alternativi documentati da autodichiarazione supportata da casi clinici | • ≥ 2: punti 8 • < 2: punti 4 | 8 | |
3 | Trattamento anticalcificante della protesi valvolare | • Avanzato (indicare gli specifici riferimenti alla letteratura presentata): punti 2 • Base (solo glutaraldeide): punti 1 • Nessuno: punti 0 | 2 | |
4 | Diametro minimo accesso femorale ≤ 5,5 mm per almeno il 75% delle misure offerte | • SI: punti 4 • NO: punti 0 | 4 | |
5 | Frenciaggio minimo utile dell’introduttore compatibile (esclusi gli espandibili) | • ≤ 16: punti 10 • ≥ 18: punti 5 | 10 | |
6 | Struttura della valvola: Sistema per la prevenzione del Paravalvular Leak | La Commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla letteratura (prodotta in data non anteriore al 2011) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti e facendo riferimento a: numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata. | 5 |
7 | Ampiezza della gamma di misure di protesi disponibili | • ≥ 4 punti 6 • ≤3 punti 4 | 6 | |
8 | Percentuale di rilascio a cui la valvola è completamente ricatturabile | • ≥ 80%: punti 10 • < 80%: punti 5 • Non ricatturabile: punti 0 | 10 | |
9 | CE mark per impianto Valve-in- Valve | • SI: punti 4 • NO: punti 0 | 4 | |
10 | Disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti | La Commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla letteratura (prodotta in data non anteriore al 2011) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti e facendo riferimento a: numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata. | 10 | |
11 | Registrazione FDA | • Low risk: punti 8 • Intermediate risk: punti 5 • High risk: punti 2 | 8 | |
Totale | 15 | 55 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti a fronte di un punteggio tecnico complessivo pari a punti 70. Dopo la riparametrazione del punteggio tecnico, il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Cai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala:
Giudizio | Ottimo | Più che adeguato | Adeguato | Parzialmente adeguato | Scarsament e adeguato | Non adeguato |
Coefficiente Cai assegnato | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Formula del “ribasso massimo non lineare”
Ci = (Ra/Rmax)α
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
α = 0,3
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La
commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 24/06/2020, alle ore 10:00
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell’Agenzia xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta.
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Di tale atto sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER, entro 5 (cinque) giorni.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Agenzia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’Accordo quadro. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Agenzia.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
L’Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 60 giorni.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara/dal lotto dei concorrenti.
L’Agenzia procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione amministrativa” ed “Offerta tecnica”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Agenzia procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Agenzia stipulerà Accordi quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera a) d.lgs. 50/2016, secondo la ripartizione delle quote di seguito riportata:
Lotto | Descrizione | Modalità di scelta del contraente |
Lotto 1 | Valvole aortiche percutanee a rilascio con pallone o a rilascio meccanico | Accordo quadro in base alla seguente ripartizione: • 80% del fabbisogno al primo in graduatoria • 20% del fabbisogno al secondo in graduatoria |
Lotto 2 | Valvole aortiche percutanee autoespandibili o ricatturabili | Accordo quadro in base alla seguente ripartizione: • 60% del fabbisogno al primo in graduatoria • 25% del fabbisogno al secondo in graduatoria • 15% del fabbisogno al terzo in graduatoria |
Nel lotto 1, nel caso in cui risulti partecipante o rimanga in gara una sola Ditta, si aggiudicherà alla stessa il 100% del lotto.
Nel lotto 2, nel caso in cui le ditte partecipanti o rimaste in gara risultino due, la quota del 15% scoperta verrà ripartita assegnando il 10% del fabbisogno al primo in graduatoria e il 5% al secondo. Nel caso in cui risulti partecipante o rimanga in gara una sola Ditta, si aggiudicherà alla stessa il 100% del lotto.
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro, l’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui l’Agenzia ha deciso di aggiudicare l’Accordo quadro.
Prima dell’aggiudicazione, l’Agenzia, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’Accordo quadro di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Agenzia prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Agenzia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Accordo quadro.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula dell’Accordo quadro.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Agenzia procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Agenzia aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’Accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’Accordo quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
La comunicazione di avvenuta stipulazione dell’Accordo quadro si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo quadro; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’Accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
L’Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
L’Accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula dell’Accordo quadro. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice l’Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Agenzia entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’Agenzia comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo verrà pubblicato altresì sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo quadro.
L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare presso l’Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all’Azienda sanitaria contraente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica alla Agenzia e, per conoscenza, all’Azienda sanitaria contraente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice. L’aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dall’Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale le Aziende sanitarie contraenti procederanno ad emettere gli Ordinativi di fornitura.
23. FORMAZIONE
Entro il medesimo termine previsto per la sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’aggiudicatario è tenuto a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l’utilizzo corretto del SATER per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula dell’Accordo quadro, compilazione listini, gestioni ordinativi, etc.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’Accordo quadro è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) l’Agenzia fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
L’Agenzia Intercent-ER, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
(ii) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Agenzia a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Agenzia Intercent-ER è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti all’Agenzia Intercent-ER saranno comunicati alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• Legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx..
In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, sezione Amministrazione Trasparente.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nell’ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì
il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Xxxxxx-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP in Xxxxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx): tel. 000 000000, fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, PEC urp@postacert.regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall’Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx), tel. 051 527.3081 – 527.3082, fax 051 527.3084, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all’indirizzo mail xxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx o presso la sede della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00.
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:
- Allegato 1 – DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SUL SATER)
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Patto d’integrità
- Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo
- Allegato 4 – Capitolato tecnico
- Allegato 5 – Schema di Accordo quadro
- Allegato 6 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 7 – Progetto tecnico
- Allegato 8 – Modello Offerta tecnica