ESTRATTO DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE PER “NON CONSUMATORI1” AGGIORNATO CON LA NORMATIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO
ESTRATTO DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE PER “NON CONSUMATORI1” AGGIORNATO CON LA NORMATIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO
Si ricorda ai gentili clienti che possono in qualunque momento rivolgersi alla propria Filiale per chiedere la stampa aggiornata dell’intero testo contrattuale. Di seguito, per praticità, si riportano solo le clausole sui servizi di pagamento.
SEZIONE DEDICATA ALLE REGOLE CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI PAGAMENTO A VALERE SUL CONTO CORRENTE –
“Contratto Quadro” Dlgs 11/2010.
La presente sezione disciplina le regole relative all’erogazione di servizi di incasso e pagamento tra la Banca e il Correntista in conformità del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 di recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento – “Payment Services Directive”- (in seguito per brevità anche “Decreto” o “normativa PSD”).
Ai servizi disciplinati nella presente sezione si applicano anche le altre clausole del contratto di conto corrente in quanto compatibili con le norme speciali di questa stessa sezione.
REGOLE COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. A) Tipologia di servizi di pagamento - Ambito territoriale di applicazione della “normativa PSD”
La normativa PSD si applica ai servizi di seguito indicati per l’attivazione di alcuni dei quali e necessario che il Correntista sottoscriva uno specifico contratto che ne disciplina l’operatività:
- Bonifico, disposizione permanente di pagamento, ricarica carta telefonica, pagamento utenze (canone TV, bollo auto, e altri analoghi);
- Xx.Xx. (Ricevuta Bancaria), R.I.D., Addebiti Diretti SDD, MAV (Pagamento Mediante Avviso), RAV (Ruoli Mediante Avviso), Bollettino Bancario;
- carte di pagamento: carte di debito Bancomat/PagoBancomat, carte prepagate. La predetta normativa:
- non si applica a cambiali e assegni;
- si applica sia ai pagamenti nazionali, sia a quelli da e verso gli Stati membri dell’“Unione Europea” nonché all’Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposti in euro o in una delle divise degli Stati membri non aderenti all’EUR qualora le operazioni in tali divise non diano origine a negoziazione (esempio pagamenti da un conto in Sterline inglesi ad un altro conto espresso nella stessa divisa).
Art. B) Spese e tassi di cambio
La Banca, in relazione alle attività di seguito indicate, si riserva il diritto di applicare le relative spese il cui importo è riportato nel Documento di Sintesi del presente contratto:
- gestione della revoca da parte del Correntista di un ordine di pagamento e rifiuto da parte del Correntista di un addebito diretto;
- comunicazione motivata di rifiuto esecuzione ordine da parte della Banca;
- tentativo di recupero dei fondi oggetto di un’operazione di pagamento eseguita sulla base di IBAN erroneamente indicato dal Correntista stesso;
- richiesta specifica di contabile su operazioni eseguite.
Quando la Banca trattiene le proprie spese/commissioni dall’importo ricevuto, prima di accreditarlo sul relativo conto corrente del beneficiario, nelle informazioni rese al Correntista essa indica le spese separatamente dall’importo trasferito.
La Banca, nel caso di operazioni di pagamento che non comportano conversioni valutarie, applica al Correntista le spese previste dal contratto che regola dette operazioni nel rispetto del criterio, previsto dal D. Lgs 11/2010, secondo il quale il pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla propria banca (criterio “SHARE”).
Per le operazioni che richiedono una conversione di divisa la Banca applicherà il proprio “listino cambi” relativo alla giornata e al momento di esecuzione.
Il listino cambi è a disposizione della clientela presso le Filiali e contiene l’avviso che la Banca applica il valore del cambio valuta aggiornato ogni pochi minuti, determinato sulla base delle quotazioni di mercato applicando i differenziali pubblicati sul Foglio Informativo - a disposizione presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima - e sul “listino cambi” stesso.
Nel caso di recesso le spese periodiche vengono addebitate proporzionalmente ai mesi goduti.
Art. C) Informazioni in merito alle singole operazioni di pagamento ed al presente contratto
La Banca mette a disposizione gratuitamente al Correntista, presso la Filiale o tramite il servizio di “Documenti on line” (se sottoscritto), il riepilogo mensile delle informazioni relative alle operazioni di pagamento addebitate o accreditate sul conto corrente di cui al presente contratto.
Su specifica richiesta del Correntista, la Banca:
- fornisce gratuitamente, in qualsiasi momento del presente rapporto contrattuale, il testo aggiornato del presente contratto nonché del Documento di Sintesi in quanto parte integrante dello stesso;
- invia il riepilogo mensile di cui sopra o apposita contabile relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita, per la quale la Banca preveda la produzione di contabili, riservandosi di applicare le spese riportate nel Documento di Sintesi unito al presente contratto.
Art. D) Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto
Con riferimento alla comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto al Correntista che non riveste la qualità di “microimpresa” si applica il termine e quanto previsto nel precedente Art. 82.
Il Correntista che riveste la qualità di “micro-impresa” e che viene a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, allo scopo di ottenerne la rettifica, deve darne comunicazione per iscritto alla Banca senza indugio e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Correntista pagatore, o dalla data di accredito, nel caso di Correntista beneficiario.
1 “Consumatore” e cioè “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 1 lettera a) del Decreto come da art. 3 Dlgs 206/2005 “Codice del consumo”).
“Micro impresa” e cioè “l’impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR” (art. 1 lettera t) del Decreto).
2 Art. 8) Approvazione dell'estratto conto - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, fatto salvo quanto previsto nella lettera D della sezione in calce al presente contratto dedicata ai servizi di pagamento, nell’ipotesi in cui il Correntista rivesta la qualità di “microimpresa”, con riferimento alla comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno prova nei confronti del Correntista nei casi previsti dalla legge.
Il termine di 13 mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Correntista le informazioni obbligatorie relative all’operazione di pagamento, previste dalla normativa in materia di Trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento (D.Lgs. 385/1993).
L’ordine di pagamento disposto dal Correntista si ritiene eseguito correttamente quando è eseguito in conformità all’ordine e alle istruzioni (es IBAN) impartite dal Correntista stesso.
ART. E1) Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
Se il Correntista -non rientrante nell’ambito delle “microimprese” (né ovviamente dei “consumatori”) - neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, ha l’onere di provare quanto dallo stesso dichiarato.
Se il Correntista riveste la qualità di “microimpresa”, nell’ipotesi sopra descritta è onere della Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
Art. E2) Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. D, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al Correntista l’importo dell’operazione medesima riportando il conto corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazioni di pagamento non avesse avuto luogo.
In caso di motivato sospetto di frode la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma dandone immediata comunicazione al Correntista.
Inoltre, il rimborso di cui sopra non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un tempo successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in detta ipotesi, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Correntista la restituzione dell’importo rimborsato.
Art. F) Responsabilità della Banca per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni
Nei casi illustrati alle seguenti lettere F 1) e F 2), se il Correntista:
- è “microimpresa” la Banca è responsabile di tutte le spese ed interessi imputati al Correntista medesimo a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento;
- non è “microimpresa”, la Banca non è responsabile di tutte le spese ed interessi imputati al Correntista medesimo a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Art. F 1) Operazioni di pagamento in cui il Correntista rivesta la qualità di pagatore e disposte dallo stesso
Nel caso di operazioni di pagamento disposte dal Correntista, la Banca è responsabile nei suoi confronti della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che:
- la Banca non sia in grado di provare al Correntista e alla banca del beneficiario che quest’ultima ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- l’operazione non sia stata autorizzata dal Correntista;
- l’identificativo unico (IBAN) indicato dal Correntista pagatore risulti inesatto;
- ricorrano il caso fortuito o forza maggiore o casi in cui la Banca ha agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Se vi è responsabilità in capo alla Banca ai sensi del comma precedente, la Banca stessa rimborsa senza indugio al Correntista l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
Nei casi sopra descritti, il Correntista può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento, restando salvo il diritto del Correntista di rettifica.
Se l’identificativo unico fornito dal Correntista è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dal Correntista anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento, addebitando al pagatore le spese sostenute per il recupero dei fondi come indicato all’art. B del presente contratto.
La Banca non è comunque responsabile in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. F 2) Operazioni di pagamento in cui il Correntista rivesta la qualità di beneficiario
Solo nel caso in cui la banca del pagatore abbia provato allo stesso e alla Banca del Correntista beneficiario che quest’ultima ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente alle disposizioni ricevute, la Banca mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.
Art. G) Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite, ed autorizzate dal Correntista
Nell’ipotesi in cui un’operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Addebito Diretto o RID) sia stata già addebitata nel conto corrente, al Correntista debitore non è riconosciuto il rimborso dell’intero importo addebitato neppure se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- nell’autorizzazione non sia stato specificato l’importo esatto dell’operazione;
- l’importo addebitato superi l’importo che il Correntista avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze di fatto del caso.
Art. H) Comunicazione motivata di rifiuto dell’esecuzione di un ordine di pagamento
Quando nei casi stabiliti dal presente contratto o in presenza di un vincolo di carattere legale o amministrativo gravante sul conto corrente, la Banca debba rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Correntista, sono comunicati senza indugio al Correntista stesso, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge.
Per la comunicazione la Banca può addebitare al Correntista le spese prevista nel Documento di Sintesi del presente contratto. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
La Banca si riserva, nell’ambito della propria gestione operativa, di non verificare sempre contestualmente alla ricezione materiale allo sportello di un ordine cartaceo la presenza della necessaria provvista per eseguirlo o di altri elementi rilevanti per la sua esecuzione.
Pertanto, una volta verificata la mancanza dei requisiti essenziali per l’esecuzione, ne dà comunicazione al Correntista come sopra indicato.
Art. I) Modifica delle condizioni relative ai servizi di pagamento
Ai sensi dell’art. 126-sexies “T.U.B.” con riferimento ai soli servizi di pagamento di cui alla presente sezione, la Banca di riserva la facoltà di modificare unilateralmente – se sussiste un giustificato motivo - le condizioni contrattuali, con un preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Correntista, contenente in modo evidenziato la formula “proposta di modifica del contratto”.
Le modifiche si considerano accettate dal Correntista a meno che lo stesso non comunichi alla Banca - entro la data prevista per la loro applicazione - che non intende accettarle. Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese o altri oneri.
Art. J) Tempi di esecuzione degli ordini
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, 1°comma, del Decreto (come modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011) se l'ordine di pagamento (ad esempio: bonifico) è ordinato su supporto cartaceo, la banca dell'ordinante è tenuta a far pervenire l'importo dell'ordine alla banca del beneficiario entro 2 giorni operativi successivi alla ricezione dell'ordine stesso.
Inoltre, per gli ordini di pagamento multipli (cartacei o su supporto magnetico), il Correntista:
- accetta che fino al 1° gennaio 2012 l’accredito alla banca del beneficiario avvenga entro 4 giornate operative dalla ricezione (facoltà riconosciuta alla Banca dall’art. 20, 1° comma del Decreto),
- prende atto che dal 1° gennaio 2012 si applica quanto previsto dal precedente primo comma e quindi la banca dell’ordinante è tenuta a far pervenire l’importo dell’ordine alla banca del beneficiario entro 2 giorni operativi successivi alla ricezione dell’ordine stesso.
Il Correntista prende altresì atto che la Banca, nel caso in cui l’ordine di pagamento sia impartito in via telematica (per il tramite del servizio di multicanalità, privati o imprese, o per il tramite di carta di credito o prepagata), accredita l’importo alla banca del beneficiario entro la fine del primo giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine stesso.
Si precisa che il “giorno operativo” di solito coincide con quello lavorativo per le banche. Art. K) Durata e recesso dal contratto quadro per le operazioni di pagamento Se il Correntista non è una “microimpresa” si applica il precedente Art. 133.
Come indicato al precedente Art. 13, il presente contratto di conto corrente anche con riferimento alla sezione di contratto quadro per le
operazioni dei servizi di pagamento, è a tempo indeterminato. Il Correntista può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Se il Correntista è una “micro impresa” la Banca può recedere dal contratto - con riferimento alla presente sezione – con un preavviso di almeno due mesi dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Correntista.
In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla Banca, le spese per i servizi effettuati sono dovute dal Correntista in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Art. L) Legge applicabile, Foro competente -Reclami e Ricorsi - Sanzioni amministrative a carico della Banca per violazioni di legge
Per la legge applicabile, il Foro competente, la giurisdizione, i reclami ecc. si rinvia rispettivamente a precedenti articoli 354 e 175.
Nel Decreto e nel Testo Unico Leggi Bancarie (Dlgs 385/1993) sono previste delle sanzioni amministrative per le eventuali violazioni della banca alle norme sui servizi di pagamento di cui alla presente sezione.
REGOLE SPECIFICHE DI OGNI SINGOLO SERVIZIO DI PAGAMENTO
Si precisa che per SEPA si intende l’Area Unica dei Pagamenti in Euro che comprende 27 Paesi dell’Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
Art. M 1) VERSAMENTI DI CONTANTE
La Banca applica al versamento di contante, espresso nella stessa valuta del conto corrente di accredito, data valuta e disponibilità nella stessa giornata in cui ha ricevuto il versamento.
Art. M 2) BONIFICO IN ARRIVO/ACCREDITO (CORRENTISTA BENEFICIARIO)
Nell’ambito di un bonifico –chè è un trasferimento di fondi tra soggetti- il Correntista può rivestire il ruolo di “beneficiario” e quindi ricevere i fondi con accredito sul proprio conto corrente secondo le regole illustrate nel presente contratto.
Il conto di partenza può trovarsi presso la stessa o un'altra banca rispetto al conto corrente del Correntista creditore. Il trasferimento può pervenire nella stessa valuta del conto corrente o in altra divisa.
L’accreditamento verrà effettuato dopo che la Banca avrà accertato con esito positivo l’assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale.
Affinché il conto corrente venga correttamente accreditato è necessario che il Correntista abbia fornito al soggetto ordinante il bonifico:
- IBAN (International Bank Account Number codice identificativo della banca e del conto del debitore), cioè codice identificativo unico del conto del beneficiario del bonifico. Il codice IBAN del conto corrente disciplinato dal presente contratto è indicato: nel frontespizio del contratto stesso, nell’estratto conto periodico del correntista, nei nuovi carnet di assegni (sulla copertina) ed è visualizzabile mediante il servizio di multicanalità, se sottoscritto dal correntista
- nome, cognome, ragione sociale del beneficiario che deve coincidere con il titolare del conto corrente di accredito;
- BIC (Business Identifier Code), nel caso di bonifico “estero” (cioè proveniente da Banca estera);
- importo del pagamento;
- divisa del pagamento.
3 Art. 13) Recesso - Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nel precedente articolo 6 per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso scritto di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, fatto salvo quanto previsto per il recesso - nell’ipotesi in cui il Correntista riveste la qualità di “microimpresa” - dal contratto quadro dalla normativa sui servizi di pagamento (sezione in calce al presente contratto) alla lettera K.
Qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 1186 del cod. civ. opererà di diritto la decadenza dal beneficio del termine per cui la Banca potrà recedere dal rapporto di conto corrente e il Correntista - su semplice richiesta della Banca - dovrà immediatamente restituire tutto quanto dovuto.
Il Correntista prende atto che ricorrono detti presupposti anche nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo:l'apertura di procedure concorsuali, la richiesta di moratorie e l'elevazione di protesti, sequestri, pignoramenti, trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie o decreti ingiuntivi.
In ogni caso il correntista ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
4 Art. 35) Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali - Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, Foro competente sarà quello del Correntista in quanto riveste la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 Dlgs 206/2005 (“Codice del Consumo”).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, il Correntista accetta la giurisdizione italiana.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti a detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Correntista.
Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del Dlgs 6/9/2005 n. 206 (“Codice del Consumo”); non producono effetto, pertanto, le clausole del presente contratto che possano essere ritenute in contrasto con il suddetto decreto.
Dal momento della richiesta di chiusura del rapporto e della restituzione alla Banca, da parte del Correntista, dei materiali riguardanti i servizi regolati sul conto corrente (ad esempio la carta di debito, la carta di credito, i moduli di assegni bancari, ecc.), la Banca ha al massimo 90 giorni per chiudere il conto stesso.
Il termine massimo è indicativo nel senso che, in mancanza di complessità dovute a rapporti collegati al conto da chiudere, l’operazione di chiusura può avvenire in tempi molto più brevi, così come potrebbe eccezionalmente essere superato a causa del protrarsi delle situazioni che ne impediscono la chiusura (ad esempio per pratiche di successione in corso).
5 Art. 17) Pubblicità e trasparenza delle condizioni - Reclami, ricorsi e Conciliazione La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n° 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) nonché al Dlgs 27/01/2010 n° 11 (recepimento Direttiva Europea sui servizi di pagamento -PSD) e successive integrazioni, modificazioni e norme di attuazione ed è soggetta alla Vigilanza della Banca d’Italia.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Xxxxxxx Xxxxxxx -Xxx Xxx. Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx o per via telematica a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca).
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento.
Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti - prima di esercitare un’eventuale azione in giudizio - può rivolgersi:
- per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa;
- per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx, o all’Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet;
- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, può preliminarmente esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
In caso di non conformità fra il nominativo beneficiario e l’IBAN indicati nel bonifico, prevale sempre il codice IBAN.
L’importo del bonifico viene accredito nella data di ricevimento, da parte della Banca stessa, dei fondi inviati dalla banca dell’ordinante, con pari valuta.
Salvo diverse disposizioni di legge, qualora il bonifico sia denominato in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, l’accreditamento verrà effettuato, anche in termini di data valuta, in concomitanza con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.
Il correntista può chiedere in qualsiasi momento lo storno dell’accredito eseguito tramite bonifico.
Art. M 3) BONIFICI IN PARTENZA/ADDEBITO (CORRENTISTA PAGATORE/ORDINANTE)
Nell’ambito di un bonifico –chè è un trasferimento di fondi tra soggetti- il Correntista può rivestire il ruolo di “pagatore” e quindi ordinare l’addebito sul proprio conto corrente dei fondi da trasferire secondo le regole illustrate nel presente contratto.
Il trasferimento può avvenire nella stessa divisa (bonifico in euro) del conto corrente o in altra divisa (bonifico in divisa, il quale peraltro non rientra nello schema SEPA).
Il conto di destinazione può trovarsi presso la stessa o un'altra banca rispetto al conto corrente del pagatore.
Il Correntista si impegna a predisporre sempre la provvista necessaria sul conto corrente perché la Banca possa dare esecuzione agli ordini di bonifico impartiti dal cliente medesimo.
Come ordinare un bonifico
Il Correntista può impartire l’ordine alla Banca presso la Filiale, sottoscrivendo l’apposito modulo, o tramite il canale telematico se ha sottoscritto l’apposito contratto
Per eseguire il bonifico è necessario indicare alla Banca:
- IBAN;
- nome, cognome, ragione sociale del beneficiario ;
- BIC (Business Identifier Code), nel caso di bonifico “estero” (cioè diretto a Banca estera) o nazionale se viene utilizzato lo schema SCT (SEPA CREDIT TRANSFER). Dopo il 1/02/2014 per le operazioni di pagamento nazionali SCT e dopo il 1/02/2016 per quelle transfrontaliere le banche non possono più richiedere il BIC;
- importo del pagamento;
- divisa del pagamento;
- la località del beneficiario.
In caso di non conformità fra il nominativo beneficiario e l’IBAN indicati nel bonifico, prevale sempre il codice IBAN. Nell’ipotesi in cui l’IBAN fornito dal Correntista risulti errato, la Banca non è responsabile ai sensi dell’art. F della presente sezione.
Per i Paesi nei quali non è ancora stato introdotto l’IBAN è necessario indicare il numero di conto, le coordinate bancarie e gli altri elementi sopra indicati.
Per le banche non codificate da BIC è necessario indicare la denominazione, l’indirizzo ed eventuali codici identificativi bancari.
Revocabilità da parte del Correntista di un ordine di bonifico
L’ordine del bonifico è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.
Il correntista ha diritto di revocare l’ordine di bonifico, nella stessa forma in cui è stato dato l’incarico, entro la fine della giornata operativa precedente il giorno indicato dal Correntista medesimo per l’esecuzione dell’operazione, nell’ipotesi in cui lo stesso Correntista abbia richiesto che l’esecuzione del bonifico sia avviata in una data futura.
La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del correntista, come indicato nel Documento di Sintesi del presente contratto.
Ricezione da parte della Banca di un ordine di bonifico
La data di ricezione dell’ordine è la data in cui l’ordine di bonifico perviene alla Banca. Se l’ordine perviene alla Banca:
- in una giornata non operativa (come può accadere in caso di ordine impartito tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto “CUT-OFF”, l’ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.
La tabella degli orari limite “CUT-OFF” è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.
Inoltre, se il cliente indica nell’ordine una determinata data quale “Data Esecuzione”, l’ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno indicato quale “Data esecuzione”, che non può essere antecedente la data di ricezione dell’ordine da parte della Banca.
Dal momento della ricezione, decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento.
Fermo quanto sopra esposto, il momento di ricezione dell’ordine in una divisa diversa da quella del conto corrente, coincide, anche in termini di data valuta, con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico.
Tempi massimi di esecuzione di un ordine di bonifico
Si rinvia alla lettera J) della presente sezione, aggiungendo in questo articolo delle informazioni relativi ai bonifici disposti in divisa. Fatte salve contrarie disposizioni di legge, per i bonifici denominati da una divisa diversa dall’euro e diretti verso banche di Paesi appartenenti all’Unione Europea, o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, il Correntista accetta che, a partire dal momento della ricezione dell’ordine, la Banca potrà accreditare l’importo del bonifico alla banca del beneficiario con “valuta forex”. Per “valuta forex” si intende la valuta internazionale di regolamento corrispondente di norma a 2 giorni lavorativi internazionali (definiti in base alle possibili festività nelle piazze estere di contrattazione della divisa).
Art. M 4) APERTURA E ADDEBITO DI ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO
Il Correntista può conferire un ordine permanente (fino a revoca) alla Banca di eseguire -alle scadenze convenute- un bonifico del medesimo importo a favore di uno specifico conto corrente.
L’ordine va impartito in Filiale, sottoscrivendo l’apposito modulo, o tramite il canale telematico se il Correntista ha sottoscritto il relativo contratto.
Il Correntista può:
- richiedere la modifica successiva al primo incarico dei seguenti elementi dell’ordine permanente: importo, beneficiario, motivo del pagamento e conto di accredito;
- indipendentemente dalle scadenze indicate, revocare l’ordine permanente in qualsiasi momento, nella stessa forma in cui è stato dato l’incarico alla Banca, con la conseguenza che le eventuali successive operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate;
- revocare i singoli pagamenti non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione. La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del correntista, come indicato nel Documento di Sintesi del presente contratto.
Art. M 5) GIROCONTO
Il giroconto è il trasferimento di somme tra conti correnti intestati allo stesso nominativo presso la stessa Banca.
Per il giroconto valgono le stesse regole del bonifico con l’eccezione che l’accredito sul conto corrente del beneficiario avviene nello stesso giorno operativo in cui viene addebitato il conto corrente di pagamento.
Art. M 6) PRELIEVO E PAGAMENTO TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO
Il Correntista può disporre del proprio conto corrente anche tramite carte di debito e carte di credito.
Le disposizioni impartite con questi strumenti vengono addebitate e contabilizzate secondo quanto previsto nei rispettivi contratti.
Art. M 7) RICARICA CARTA PREPAGATA
Il Correntista può disporre addebiti sul proprio conto corrente anche per ricaricare le carte prepagate della Banca. L’importo di ricarica viene addebitato il giorno di esecuzione della ricarica stessa.
Per la carta prepagata il Correntista sottoscrive apposito contratto che ne disciplina l’operatività.
Art. M 8) DISPOSIZIONE TRAMITE CANALI TELEMATICI
Il Correntista può disporre del proprio conto corrente anche tramite canale telematico, se ha sottoscritto il relativo contratto.
Art. M 9) PAGAMENTO UTENZE
Il Servizio consente al Correntista di effettuare presso qualsiasi sportello della Banca le operazioni di pagamento di bollette relative a consumi di acqua, luce, gas, telefono e canone TV.
Il pagamento può essere effettuato solo se la Banca ha sottoscritto una convenzione con la Società che fornisce il servizio. Il Correntista può pagare richiedendo l’addebito in conto corrente o per cassa.
La Banca a fronte del pagamento rilascia all’utente parte della bolletta quietanzata.
Il pagamento utenza viene addebitato il giorno di esecuzione dell’operazione da parte del debitore.
Art. M 10) ADDEBITO R.I.D.
Il servizio R.I.D. è utilizzabile fino al :
- 31 gennaio 2014 per i R.I.D. ordinari e i R.I.D. veloci,
- 31 gennaio 2016, per i “R.I.D. finanziari” e per i “R.I.D. a importo fisso”.
Dopo le suddette date saranno possibili solo gli addebiti diretti come previsti dal successivo art. M11).
Il servizio consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di una determinata Azienda che risulta creditrice nei suoi confronti, senza recarsi per ogni pagamento presso uno sportello bancario.
Per l’attivazione del servizio il Correntista deve sottoscrivere un modulo R.I.D. standard con il quale autorizza la Banca ad addebitare, con disposizione continuativa e permanente, il proprio conto corrente degli importi relativi agli ordini di incasso elettronici emessi dall’Azienda Creditrice interessata.
L’ordine vale solo nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente stesso e quindi viene eseguito salvo buon fine (“sbf”).
Le autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente R.I.D. sottoscritte dal Correntista si riferiscono alle sole tipologie di R.I.D. ammesse per lo specifico correntista dalle norme di legge o dagli accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione dell’autorizzazione permanente di addebito.
La Banca si riserva la facoltà di non dare corso alla costituzione di domiciliazioni o all’esecuzione degli addebiti qualora tali richieste si riferissero a fattispecie in contrasto con le norme sopra indicate.
Il consenso è validamente formato quando il Correntista fornisce alla Banca direttamente – con la sottoscrizione del modulo R.I.D. - o indirettamente, per il tramite di un terzo beneficiario, l’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente.
Il R.I.D. è pagabile esclusivamente tra sportelli bancari italiani e viene addebitato alla data di scadenza dell’ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo.
Debitore e creditore possono convenire un importo massimo consentito per singolo addebito tramite R.I.D.
Il Correntista avrà facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni permanenti all’addebito in conto corrente e comunque fermo quanto previsto dalle norme di legge e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l’addebito.
Per gli addebiti in esecuzione del servizio R.I.D. non è previsto l’invio della relativa contabile.
Informazioni necessarie per l’esecuzione dell’operazione
Affinché l’ordine di addebito venga eseguito il Correntista deve firmare l’autorizzazione RID a favore del suo creditore. L’ordine per poter essere eseguito dalla Banca deve contenere:
- codice SIA (Codice identificativo univoco assegnato al creditore dalla Società Interbancaria per l’Automazione),
- tipo codice che determina la tipologia di attribuzione del codice utente,
- codice utente (codice assegnato al cliente/debitore dal beneficiario/creditore),
- IBAN debitore (International Bank Account Number codice identificativo della banca e del conto del debitore),
- cognome e nome e codice fiscale del sottoscrittore del modulo (persona autorizzata a disporre sul conto corrente di addebito) e firma del sottoscrittore stesso;
- eventuali altri dati riferiti agli ordini e previsti da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione.
La Banca non assicura la corretta costituzione delle domiciliazioni o l’esecuzione dell’addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso RID o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l’operazione risultasse contraria a norme operative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Correntista.
Sospensione o revocabilità dell’autorizzazione da parte del Correntista
Il Correntista può chiedere la sospensione degli addebiti RID cosicché futuri addebiti non vengano più pagati fino ad eliminazione del blocco su richiesta del cliente medesimo (sblocco).
Fino al giorno prima della scadenza dell’addebito RID la sospensione può essere revocata tramite la riattivazione.
L’ autorizzazione del Correntista può avere durata illimitata o può scadere al termine convenuto tra debitore e creditore.
In ogni caso se il creditore non esegue richieste di addebito per oltre 24 mesi, al raggiungimento del termine la Banca estingue automaticamente l’autorizzazione.
Il Correntista può revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione RID; tale revoca del consenso comporta che le eventuali successive operazioni di pagamento non possano essere considerate autorizzate.
Il Correntista ha, inoltre, la facoltà di rifiutare l’esecuzione di ogni singolo addebito riferito all’autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dell’ordine, mediante richiesta scritta o altro canale concordato. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell’addebito del Correntista.
Ricezione dell’ordine da parte della Banca
Il Correntista prende atto che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza dell’addebito RID.
Dal momento della scadenza dell’addebito RID decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti dalla legge, purchè la scadenza sia in una giornata operativa, altrimenti la data di scadenza dell’addebito viene posticipata alla prima giornata operativa successiva.
Tempi massimi di esecuzione
In conformità con le disposizioni di legge vigente, la Banca accrediterà l’importo dell’operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa di ricezione dell’ordine.
Art. M 11) ADDEBITO DIRETTO - SDD
Il servizio, che prevede l’addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati SDD (“Sepa Direct Debit”), è regolato a livello europeo.
Il servizio SDD consente al Correntista di effettuare pagamenti in favore di un determinato soggetto (Azienda) che risulti creditore nei suoi confronti, senza recarsi presso alcuno sportello bancario, ma autorizzando direttamente il creditore tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito dal creditore medesimo (mandato).
Il creditore invia le singole disposizioni di incasso tramite la sua banca alla banca del Correntista.
La Banca (banca del Correntista), salva diversa pattuizione, è estranea al rapporto di mandato all’incasso conferito dal Correntista al terzo creditore che trasmette l’ordine alla Banca medesima.
Tale mandato può riguardare una disposizione continuativa e permanente, oppure un'unica operazione. Sono previste due tipologie di servizio:
- SDD Core, utilizzabile dal creditore nei confronti di qualsiasi debitore;
- SDD B2B, utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di “consumatori”. Poiché in questa tipologia di servizio è previsto il conferimento del mandato anche alla banca del debitore, non è riconosciuto al pagatore il diritto al rimborso delle operazioni autorizzate con il suddetto mandato.
Nei confronti del Correntista debitore che rivesta la qualità di consumatore è utilizzabile il solo servizio “SDD Core”.
Di conseguenza, la Banca non darà corso, salve diverse pattuizioni, all’esecuzione degli addebiti, qualora gli stessi si riferissero a mandati di incasso non coerenti con la fascia di clientela del Correntista.
Per gli addebiti in esecuzione del servizio SDD non è previsto l’invio della relativa contabile.
L’addebito avviene a scadenza e nei limiti delle disponibilità del conto corrente individuato dal codice IBAN che lo identifica, per cui viene eseguito salvo buon fine (“sbf”).
Se la scadenza cade in un giorno non operativo il pagamento viene eseguito il primo giorno operativo successivo.
Istruzioni del Correntista
Il Correntista può:
A. stabilire un limite massimo di importo addebitabile o una determinata periodicità, o entrambi, prendendo atto che il servizio SDD non gestisce eventuali limitazioni di importo o di numero rate previste per una sola singola autorizzazione di addebito, ma a valere per tutte quelle relative allo stesso conto di addebito;
B. stabilire che, nel caso di mandato che non preveda il diritto al rimborso (ad esempio SDD B2B), sia verificata ciascuna operazione di addebito diretto e accertato, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;
C. bloccare o revocare totalmente o parzialmente il servizio, in qualsiasi momento, con la conseguenza che le eventuali successive operazioni di pagamento SDD non verranno eseguite, in quanto non autorizzate, senza onere per la Banca di informare il Cliente in merito alla non esecuzione. La revoca/blocco è parziale quando riguarda un singolo creditore o un singolo mandato;
D. autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati;
E. entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza dell’addebito dell’ordine, rifiutare l’esecuzione di ogni singolo addebito riferito al mandato rilasciato, mediante richiesta scritta o altro canale concordato. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione della richiesta di rifiuto dell’addebito da parte del Correntista.
I punti A, B, C, D dell’elenco sopra riportato possono non essere osservati dalla Banca se sia il beneficiario sia il pagatore dell’operazione SDD non sono consumatori.
Informazioni necessarie contenute nel mandato
Il mandato SDD deve contenere i seguenti dati per poter essere eseguito dalla banca:
- IBAN (International Bank Account Number), codice identificativo univoco del debitore;
- BIC (Bank Identifier Code) codice della banca del debitore. Dopo il 1/02/2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1/02/2016 per quelle transfrontaliere le banche non possono più richiedere il BIC;
- firma del cliente debitore;
- tipologia del mandato (“mandato per addebito diretto SDD Core” o “mandato per addebito diretto SDD tra imprese”);
- riferimento del mandato;
- tipo di addebito (ricorrente o singolo);
- codice identificativo del creditore.
Se la Banca riceve dati IBAN o BIC errati la disposizione SDD viene rigettata.
Durata del mandato
Il mandato del Correntista può avere durata illimitata o può scadere al termine convenuto tra creditore/beneficiario e Correntista e in ogni caso se il creditore non esegue ordini di addebito per oltre 36 mesi.
Sospensione del servizio
Il Correntista può sospendere gli addebiti SDD cosicché futuri addebiti non vengano più pagati fino ad eliminazione del blocco da parte del cliente (sblocco) facendone richiesta scritta alla Banca.
Fino al giorno prima della scadenza dell’addebito SDD il correntista può chiedere - per iscritto - la revoca della sospensione e la riattivazione del servizio.
Ricezione dell’ordine da parte della Banca
Il Correntista prende atto che il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza dell’addebito SDD.
Dal momento della scadenza dell’addebito SDD decorrono i tempi massimi di esecuzione dell’addebito nei limiti previsti dalla legge, purché la scadenza sia in una giornata operativa, altrimenti la data di scadenza dell’addebito viene posticipata alla prima giornata operativa successiva.
Tempi massimi di esecuzione
In conformità con le disposizioni di legge vigente, la Banca accrediterà l’importo dell’operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa di ricezione dell’ordine.
Art. M 12) PAGAMENTO DI RICEVUTA BANCARIA (XX.XX.)
Il pagamento mediante ricevuta bancaria (Xx.Xx.) è una modalità di pagamento standardizzato in euro regolato a livello interbancario italiano.
La Banca (banca del Correntista debitore) spedisce l’avviso di scadenza Xx.Xx. all’indirizzo convenuto tra la Banca e il Correntista stesso.
Il servizio di pagamento Xx.Xx. consente al Correntista:
- il pagamento di Xx.Xx. domiciliate presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento Xx.Xx.;
- il ritiro di Xx.Xx. domiciliate presso altre Banche. Il pagamento Xx.Xx. può essere effettuato:
- allo sportello per cassa in contanti o tramite addebito del conto corrente;
- tramite canali telematici, se sottoscritto l’apposito contratto.
Gli ordini di pagamento Xx.Xx. sono eseguiti dalla Banca fermo restando la necessaria disponibilità dei fondi sul conto corrente.
In caso di rifiuto di assumere l’incarico, la Banca ne dà pronta comunicazione al Correntista salvo che la comunicazione stessa sia contraria a norme di legge.
Informazioni necessarie e consenso all’esecuzione dell’ordine
Il Correntista per pagare la Xx.Xx. deve presentare alla Banca (in modalità cartacea o telematica) il relativo avviso di scadenza della Xx.Xx., dal quale risultano:
- numero identificativo;
- importo e scadenza;
- altri dati identificativi dell’operazione espressi – per la tipologia di operazione richiesta – nel formato previsto da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Xx.Xx.;
- eventuali altri dati, riferiti allo specifico canale di conferimento dell’ordine e previsti – per la tipologia di pagamento richiesto – da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Xx.Xx..
La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l’ordine di pagamento della Xx.Xx. sia contrario a disposizioni di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati dal Correntista.
Il consenso all’esecuzione dell’ordine impegna il Correntista, salvi i casi in cui è ammesso l’esercizio del diritto di revoca. Il Correntista deve fornire il proprio consenso:
- per operazioni disposte allo sportello, mediante l’apposizione della firma del cliente sull’apposita distinta/ordine di pagamento;
- nelle modalità indicate nell’apposito contratto, per le disposizioni impartite mediante collegamento telematico. In mancanza del consenso validamente formato l’operazione è considerata non autorizzata.
Revoca del consenso da parte del Correntista
Di norma, l’ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo intitolato “Ricezione dell’ordine da parte della Banca”.
Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Correntista entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza della Xx.Xx., mediante richiesta scritta allo sportello dove intrattiene il rapporto o tramite altro supporto durevole previamente accettato e concordato con la Banca. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative alla revoca dell’ordine.
Ricezione dell’ordine da parte della Banca
L’ordine di pagamento Xx.Xx. si considera ricevuto dalla Banca nel giorno della scadenza nello stesso indicato, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:
- sia stato conferito dal Correntista entro il giorno di scadenza della Xx.Xx.;
- sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite orario stabilito per il mezzo di conferimento utilizzato dal correntista, cosiddetto “CUT- OFF”;
- vi sia la sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente, fatto salvo quanto precisato al secondo comma della lettera H).
La Banca ha la facoltà di non dare corso all’esecuzione dell’ordine qualora una o più delle condizioni di cui sopra non siano rispettate dal Correntista.
La tabella degli orari limite “CUT-OFF” è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.
La richiesta scritta del Correntista alla Banca di pagare una Xx.Xx. domiciliata presso un’altra banca (cosiddetto “ritiro”), deve pervenire alla Banca stessa entro 2 giorni operativi antecedenti la scadenza.
Il pagamento avviene alla data di scadenza. Se l’incarico non va a buon fine, l’operazione viene stornata sul conto corrente del cliente debitore.
Tempi massimi di esecuzione
Il pagamento Xx.Xx. viene eseguito alla data di scadenza. In conformità con le disposizioni di legge vigenti, la Banca accrediterà l’importo dell’operazione di pagamento alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla data di scadenza stessa.
Art. M 13) PAGAMENTO TRAMITE: RAV (Ruoli Mediante Avviso) - MAV (Pagamento Mediante Avviso) - Bollettino Bancario I servizi di pagamento RAV, MAV e Bollettino Bancario sono modalità di pagamento standardizzate in euro regolate a livello interbancario italiano.
I servizi sono regolati dal presente contratto e dalla legge nonché dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.
Gli ordini di pagamento sono eseguiti dalla Banca fermo restando la necessaria disponibilità dei fondi sul conto corrente.
Informazioni necessarie per l’esecuzione
Il Correntista per poter provvedere al pagamento deve presentare (allo sportello o in via telematica se sottoscritto l’apposito contratto) il modello (Rav o MAV o Bollettino Bancario) inviato dal creditore direttamente o tramite la banca del medesimo.
Il modello deve contenere le seguenti informazioni:
- numero identificativo;
- importo;
- altri dati identificativi dell’operazione espressi – per la tipologia di operazione richiesta – nel formato previsto da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento;
- eventuali altri dati, riferiti allo specifico canale di conferimento dell’ordine e previsti – per la tipologia di pagamento richiesto – da norme di legge o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.
La Banca non assicura la corretta esecuzione dell’ordine o si riserva la facoltà di non darvi corso se i dati forniti dal Correntista risultassero errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l’ordine di pagamento sia contrario a disposizioni di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati dal Correntista.
In caso di rifiuto di eseguire il pagamento, la Banca ne dà pronta comunicazione al Correntista salvo che la comunicazione stessa sia contraria a norme di legge.
Consenso all’esecuzione
Il consenso all’esecuzione dell’ordine impegna il Correntista, salvi i casi in cui è ammesso l’esercizio del diritto di revoca come indicato al paragrafo successivo.
Il Correntista deve fornire il proprio consenso nei seguenti modi:
- per operazioni disposte allo sportello, mediante l’apposizione della firma sull’apposito modello di pagamento a seconda della tipologia;
- nelle modalità indicate nell’apposito contratto, per le disposizioni impartite mediante collegamento telematico. In mancanza del consenso validamente formato l’operazione è considerata non autorizzata.
Revoca del Consenso da parte del Correntista
Di norma, l’ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo “Ricezione dell’ordine da parte della Banca”.
Il Correntista ha diritto di revocare l’ordine solo nel caso di esecuzione richiesta in una data futura. Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Correntista entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto per l’esecuzione, mediante richiesta fornita tramite supporto durevole previamente accettato e concordato con la Banca. La Banca ha facoltà di recuperare le spese sostenute per la gestione delle richieste relative alla revoca dell’ordine.
Ricezione dell’ordine da parte della Banca
La data ricezione dell’ordine è la data in cui l’ordine di pagamento perviene alla Banca. Dal momento della ricezione di un ordine da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione.
Se l’ordine perviene alla Banca:
- in una giornata non operativa (ad esempio tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto “CUT-OFF”, l’ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.
La tabella degli orari limite “CUT-OFF” è riportata nei Fogli Informativi - relativi ai servizi di pagamento di cui alla presente sezione - a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della medesima.
Inoltre, se il Correntista richiede che l’esecuzione dell’ordine avvenga in una determinata data futura, l’ordine si considera ricevuto dalla Banca il giorno richiesto. Se il giorno richiesto non è un giorno operativo, l’ordine si considererà ricevuto nel primo giorno operativo successivo.
Se la data richiesta per l’esecuzione non è coerente con la data di ricezione, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso all’esecuzione, o di eseguire il pagamento alla prima giornata operativa successiva.
Tempi massimi di esecuzione
Si rinvia alla lettera J) della presente sezione.
Aggiornamento Aprile 2013