Approvazione dell'estratto conto Clausole campione
Approvazione dell'estratto conto. Tutte le operazioni effettuate sul conto e il conteggio delle competenze sono riepilogate nell'estratto conto. La Banca produce l'estratto conto con la periodicità concordata con il Cliente e almeno una volta all'anno (articolo 1713 cod. civ e 119 del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che il Cliente ne abbia contestato il contenuto con reclamo alla Banca, l'estratto conto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Qualsiasi eccezione successiva determina un concorso di responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile. In occasione della liquidazione delle competenze, la Banca invia al Cliente l'estratto conto. Dalla data di ricevimento dell'estratto conto e entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, il Cliente può esigere la rettifica da parte della Banca di errori, omissioni, duplicazioni dipartite nonché l'accredito degli importi erroneamente addebitati od omessi, con la corretta valuta e senza spese. Entro il medesimo termine la Banca può esigere dal Cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Approvazione dell'estratto conto. 8.1 L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato, ove concordato anche in forma telematica, dal Banco entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento dell’estratto conto, il Cliente, che non abbia ricevuto l’estratto conto, dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 (trenta) giorni alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto di Coxxx.
8.2 Salvo quanto previsto al Capitolo 2 del Contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto al Banco, per iscritto, un reclamo specifico, gli estratti conto s'intenderanno senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze di conto.
8.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria alla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, il Banco può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
8.4 Nel caso di operazioni disposte dal Cliente a mezzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in Conto verranno eseguiti dal Banco in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa farà parimenti prova fra le Parti, qualora sia conforme alle scritture contabili del Banco.
8.5 Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3 e al Capitolo 2 del Contratto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dal Banco per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi al momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 (sessanta) giorni, l'operato del Banco si intenderà approvato.
Approvazione dell'estratto conto. 1. Tutte le operazioni effettuate sul conto sono riepilogate nell’estratto dello stesso. L’estratto conto è prodotto con periodicità concordata con il Cliente; la Banca è tenuta a Co. 1: Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, salvo
Approvazione dell'estratto conto. 1. Tutte le operazioni effettuate sul conto sono riepilogate nell’estratto dello stesso. L’estratto conto è prodotto con periodicità concordata con il Cliente; la Banca è tenuta a produrlo almeno una volta all’anno. L’estratto conto è redatto secondo gli schemi obbligatori della legge Bancaria.
2. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.6. 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Approvazione dell'estratto conto. 1. La Banca invia l’estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi trenta giorni, la sua mancata consegna.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l’estratto conto si intende approvato dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Approvazione dell'estratto conto. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, fatto salvo quanto previsto nella lettera D della sezione in calce al presente contratto dedicata ai servizi di pagamento, nell’ipotesi in cui il Correntista rivesta la qualità di “microimpresa”, con riferimento alla comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno prova nei confronti del Correntista nei casi previsti dalla legge. Il termine di 13 mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Correntista le informazioni obbligatorie relative all’operazione di pagamento, previste dalla normativa in materia di Trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento (D.Lgs. 385/1993). L’ordine di pagamento disposto dal Correntista si ritiene eseguito correttamente quando è eseguito in conformità all’ordine e alle istruzioni (es IBAN) impartite dal Correntista stesso.