Approvazione dell'estratto conto Clausole campione

Approvazione dell'estratto conto. Tutte le operazioni effettuate sul conto e il conteggio delle competenze sono riepilogate nell'estratto conto. La Banca produce l'estratto conto con la periodicità concordata con il Cliente e almeno una volta all'anno (articolo 1713 cod. civ e 119 del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che il Cliente ne abbia contestato il contenuto con reclamo alla Banca, l'estratto conto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Qualsiasi eccezione successiva determina un concorso di responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile. In occasione della liquidazione delle competenze, la Banca invia al Cliente l'estratto conto. Dalla data di ricevimento dell'estratto conto e entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, il Cliente può esigere la rettifica da parte della Banca di errori, omissioni, duplicazioni dipartite nonché l'accredito degli importi erroneamente addebitati od omessi, con la corretta valuta e senza spese. Entro il medesimo termine la Banca può esigere dal Cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Approvazione dell'estratto conto. 1. Tutte le operazioni effettuate sul conto sono riepilogate nell’estratto dello stesso. L’estratto conto è prodotto con periodicità concordata con il Cliente; la Banca è tenuta a produrlo almeno una volta all’anno. L’estratto conto è redatto secondo gli schemi obbligatori della legge Bancaria. 2. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.6. 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. 4. In occasione della liquidazione delle competenze, unitamente all’estratto conto, la Banca invia l’estratto conto scalare. 5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 6. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 3 e 5, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 15 giorni, l’operato della Banca si intenderà approvato. 7. L’estratto conto costituisce un sistema di comunicazione al Cliente, in occasione, ad esempio, di variazione delle condizioni economiche, messaggi pubblicitari, messaggi di utilità generale, messaggi personalizzati per categorie di Clienti. 8. Gli estratti conto ottenuti per via telematica costituiscono promemoria dell’attività stessa e non hanno valore legale se non confermati da quelli emessi secondo le Article 12 Endorsement of the Statement of Account. 1. All operations carried out on the a...
Approvazione dell'estratto conto. 1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.
Approvazione dell'estratto conto. 1. La banca invia al cliente gli estratti con la periodicità indicata nel documento di sintesi ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del periodo.
Approvazione dell'estratto conto. 1. La Banca invia l’estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi trenta giorni, la sua mancata consegna.
Approvazione dell'estratto conto. 1. Tutte le operazioni effettuate sul conto sono riepilogate nell’estratto dello stesso. L’estratto conto è prodotto con periodicità concordata con il Cliente; la Banca è tenuta a Co. 1: Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, salvo