Onere della prova. In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Onere della prova. È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.
Onere della prova. In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizza- bilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei Rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo o al Risarcimento.
Onere della prova. Per ogni richiesta di indennizzo e/o azione legale finalizzata a ottenere il pagamento dell’indennizzo in forza della presente Condizione Particolare, resta a carico dell’Assicurato l’onere di provare:
a) che il danno è coperto da questa Condizione Particolare;
b) che non operano limitazioni o esclusioni;
c) l’ammontare del danno.
Onere della prova. Al sorgere di una contestazione tra l’Assicurato e la Compagnia, relativamente a un Sinistro, spetterà all’Assicurato provare che le condizioni della Polizza e le Procedure di Gestione e di recupero del Credito stabilite nella Proposta siano state rispettate. La comunicazione da parte dell’Assicurato del nome di un Cliente nella Proposta o in qualsiasi altro documento inviato prima o dopo la firma della Polizza non implica la copertura del Cliente nominato, valendo quanto previsto dall’art.3.3.
Onere della prova. In caso di richiesta di rimborso, il Banco può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente art. 15.2.
Onere della prova. 1. Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Invece del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre un periodo di due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato.
3. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo.
Onere della prova. 7 . 1 . È xxxx xxx in tema di rapporti bancar i , quando – come in questo caso – sia la Banca, xxxxx xxxxxxx sostanziale, ad agire per la condanna del cliente al pagamento del saldo, la stessa sia onerata , una volta esclusa, come nella fattispecie, la validità di una parte delle pattuizioni, della prova del credito, 1 Si riporta a titolo esemplificativo la tabella contenuta xxxx’estratto conto del 30.06.2009: 2428 fornita, di regola, mediante al produzione dell’ intera serie degli estratti conto, i quali forniscono dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili, invece, a tal f ine, criteri presuntivi od approssimativi. ( x. Xxxx. Sez. 1 , Sentenza n. 10692 del 10 / 05 / 2007 ; Sez. 1 , Sentenza n. 21597 del 20 / 09 / 2013 ; Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13 / 10 / 2016 e Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27 / 09 / 2018 ). Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7572de1158c0b121bd935a453353c8ae
2 . Il Tribunale non ignora xxx xx Xxxxx di legittimità ha anche affermato la possibilità di ricostruzione del conto e, di conseguenza, del suo saldo anche sulla base di elementi distinti dagli estratti conto ( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11543 del 02 / 05 / 2019 e Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 33009 del 13 / 12 / 2019 ) , tuttavia nel caso di specie sarebbe impossibile r icostruire su dati certi l ’ ammontare del saldo del conto corrente oggetto di disamina, mancando una parte considerevole degli estratti con to ( luglio 2011 - dicembre 2013 ) in considerazione, come già detto, anche della durata del rapporto , e avendo l ’ opposta prodotto esclusivamente una l ista movimenti , pure precedentemente esaminata, che, si ribadisce, è la stessa Banca – che xx xxxxxxx i l documento – a negare che costituisca “ in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti del conto ”; xxxxx xxxxx è comunque mancante la distinta indicazione delle voci di costo addebitate .
Onere della prova. Il Cliente ed il Banco convengono che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 10 del D. Lgs. il successivo art. 13.6 non trova applicazione se il Cliente non è un “Consumatore” o una “Microimpresa”.
Onere della prova. Mod. M10103D_ONE - 28/08/24