ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE ANNO 2021
DG-S|18/10/2021|DECRETO 1326
Ministero della cultura
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante
ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE ANNO 2021
- l’Intesa sancita il 21/9/2017 tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce modalità e obiettivi per l’attuazione dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- l’Accordo interregionale per il triennio 2018/20, sottoscritto dal MiBACT- Direzione generale Spettacolo e dalla Regione PUGLIA in data 11 giugno 2018;
- l’Accordo integrativo, modificato per l’annualità 2020 e approvato nella seduta della Conferenza Stato- Regioni del 21 maggio 2020 (repertorio atti n. 76/CSR), sottoscritto dal MiBACT- Direzione generale Spettacolo e dalla Regione PUGLIA in data 16 luglio 2020;
- l’estensione all’anno 2021 dell’Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell’art. 43 del
D.M. 332 del 27 luglio 2017, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 dicembre 2020;
- l’Intesa sancita il 3/6/2021 tra Governo, Regioni e Province autonome, sulla proposta di modifiche ed integrazioni all’Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.
- che, per l’annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 7/7/2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi;
- dell’art. 2 dell’Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell’Accordo stesso;
- delle comunicazioni pervenute al Ministero della cultura (di seguito anche “MiC”) – Direzione generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all’Intesa con l’indicazione dell’impegno finanziario per l’annualità 2021;
- dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021, approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del 16 aprile 2021 Prot 4202 e qui allegato;
- del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2021 n. 4770 con il quale sono state assegnate le risorse
del MiC dedicate alle Residenze per l’annualità 2021;
- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- della necessità di introdurre alcune previsioni specifiche per l’anno 2021, in conseguenza dell’emergenza sanitaria ancora in corso;
Il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo, con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/X, 00000 Xxxx, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore generale - dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
E
la Regione PUGLIA con sede in Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx C.F.: 80017210727 Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, Sezione Economia della Cultura nella persona del Dirigente xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx
CONCORDANO LE SEGUENTI MODIFCHE E INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE RELATIVO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI DEI CENTRI DI RESIDENZA E DELLE RESIDENZE DEGLI ARTISTI NEI TERRITORI SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO, CITATO IN PREMESSA
Articolo 1
Modifiche all’Accordo di programma in materia di Residenze
1. All’articolo 2 dell’Accordo, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per l’anno 2021, i programmi di attività delle Residenze dovranno essere trasmessi, entro 45 giorni dalla comunicazione ai beneficiari degli importi definitivi dei contributi relativi all’annualità 2021, alle Regioni e Province autonome, che provvederanno al tempestivo inoltro al Ministero”.
2. All’articolo 3 dell’Accordo:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti nei territori per l’annualità 2021 dovranno essere svolti entro il 31 dicembre 2021 e i costi
evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data. Il termine per la presentazione della rendicontazione al Ministero da parte delle Regioni e Province autonome per le attività relative all’annualità 2021 viene fissato al 31 maggio 2022.”;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Almeno il 10% del costo di ciascun progetto di artisti nei territori e centro di residenza dovrà essere finanziato dal beneficiario con risorse proprie, risorse private o altre risorse pubbliche diverse quelle concesse dalla Regione/Provincia autonoma o dal Ministero.
4. L’erogazione del cofinanziamento da parte del Ministero alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
a) anticipazione non superiore al 65% della quota di cofinanziamento Ministero, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi di bilancio preventivo;
b) saldo a conclusione delle attività, previa richiesta della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull’attività svolta, bilancio consuntivo delle singole Residenze e schema riepilogativo dei bilanci consuntivi di tutte le Residenze, da redigere conformemente ai modelli allegati.”;
3. Dopo l’articolo 3 dell’Accordo, è inserito il seguente:
“Art. 3-bis - Attività e costi eleggibili per l’annualità 2021
1. Per il Centro di Residenza e per le Residenze per gli Artisti nei territori saranno rendicontabili anche spese relative ad attività che gli artisti potranno realizzare con modalità alternative a quelle in presenza, quali ad esempio attività progettuali e formative svolte anche tramite web o attraverso altri canali multimediali. Saranno altresì riconosciuti costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 3, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto (stabilite dalle Linee Guida allegate all’Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori) qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.
3. Saranno inoltre ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell’emergenza COVID 19, abbiano avuto una riduzione non superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza, stabilite dalle Linee guida, allegate all’Accordo triennale, in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate, per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.”
4. L’articolo 5 dell’Accordo è sostituito dal seguente:
“Art. 5 – Riduzioni, revoche
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 3, l’importo del cofinanziamento Ministero è
proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso dalla Regione e Province autonome presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 30%. La riduzione sarà operata in sede di saldo.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50% il cofinanziamento del Ministero sarà revocato.”
Articolo 2 Disposizioni finali
1. Il MiC e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all’evolversi dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento, potranno valutare ulteriori integrazioni o modifiche a quanto stabilito dal presente Accordo nel corso dell’annualità.
2. Il rapporto quota finanziamento Regioni e Province autonome e quota MiC è modificato in considerazione dell’incremento del 5% della quota statale.
Si approvano gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo 2021 allegati.
Si confermano gli altri articoli dell’Accordo menzionato in premessa non oggetto del presente atto.
MIC REGIONE PUGLIA
Direzione Generale Spettacolo Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio Sezione Economia della Cultura
IL DIRETTORE GENERALE Il Dirigente
Dott. Xxxxxxx XXXXXXX Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Parente Xxxxxxx
Ministero per i beni e le Attività Culturali e Turismo 18.10.2021 15:15:05 GMT+01:00
Xxxxx Xxxxx Xxxxx 18.10.2021
16:07:51
GMT+01:00
ALLEGATI:
- approvazione dello schema di cofinanziamento Stato Regioni per annualità 2021
- schema di cofinanziamento Stato/Regioni per annualità 2021
- modelli di bilancio preventivo e consuntivo
- schema riepilogativo bilancio Residenze della Regione