TENUTO CONTO Clausole campione

TENUTO CONTO che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 442 e 445 del 4 febbraio 2016); DATO ATTO che le offerte tecniche ed economiche dei lotti 153 “Terreni pronti in piastra” e 191B “Quantiferon – Blood plus collection tubes”, aggiudicati dall’ASST Spedali Civili di Brescia con provvedimento sopra richiamato, sono state positivamente valutate dalla Dr.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Responsabile FF Struttura Complessa del Laboratorio di Patologia Clinica aziendale di concerto con la Sig.ra ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - Coll. Prof. San.- Tec. San. Lab. Biom. del Laboratorio Analisi del P.O. Desenzano, come si evince dalle note in atti nelle quali sono stati anche individuati i fabbisogni, il tutto come dettagliato all’Allegato A al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati i lotti, i prodotti, i prezzi unitari, i fabbisogni e l’importo complessivo di fornitura; RAPPRESENTATO anche che, con le medesime note in atti, gli Utilizzatori hanno individuato nella procedura in parola aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia altri prodotti di interesse per questa ASST ricompresi nei Lotti 60, 66, 70, 129 e 140, fornendo i relativi fabbisogni, come dettagliato all’Allegato B al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati i lotti, i prodotti, i prezzi unitari, i fabbisogni e l’importo complessivo di fornitura;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: ▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; ▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; ▪ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: − la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
TENUTO CONTO. Dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) che modificando l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ha stabilito che «Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47».
TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall’art.26, legge n.488/1999 e dall’art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, ne d’impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
TENUTO CONTO che la 2° Conferenza Nazionale sulla Salute Mentale – Per una salute mentale di Comunità tenutasi il 25 e 26 giugno 2021 e, in particolare, la sessione tematica “Lavoro, casa, sostegno alla vita indipendente: attori e strumenti di inclusione sociale” ha rappresentato l'occasione per ribadire l'impegno del Ministero della Salute per promuovere e rilanciare l'assistenza territoriale per la salute mentale, assumere la comunità come cornice di riferimento, proteggere i diritti umani e la dignità delle persone con sofferenza mentale, favorire ovunque possibile una presa in carico inclusiva e partecipata, migliorare la qualità e la sicurezza servizi a beneficio di pazienti e operatori; CONSIDERATO che: - l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, attribuisce al Ministero della salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale; - la salute mentale costituisce uno degli obiettivi primari del Servizio Sanitario Nazionale e che in tale ambito lo scopo principale di un moderno ed efficace sistema sanitario è quello di individuare metodologie e strumenti il più possibili efficienti; - in particolare, la corretta gestione dei disturbi mentali gravi si traduce in una sostanziale riduzione dell’onere sociale ed economico che tali disturbi apportano a livello di sistema; - gli studi qualitativi italiani che hanno esaminato i benefici del Budget di Salute e i significativi risparmi sui costi del SSN principalmente associati alla riduzione dei casi di istituzionalizzazione e alla maggiore appropriatezza dei servizi sanitari, consentendo un trattamento sanitario più adeguato e riducendo le ridondanze e le omissioni; - tale modello consente il miglioramento della qualità della vita e l’occupazione competitiva con successivi aumenti della salute fisica psicologica che persistono nel tempo; - il budget di salute ha portato a un miglioramento clinico dei problemi legati : dipendenza da alcol e/ o droghe; problemi cognitivi, fisici o di disabilità; problemi associati ad allucinazioni e deliri, all’umore depresso; problemi mentali e comportamentali; problemi con le relazioni, con le attività della vita quotidiana, con le condizioni di vita e con l’occupazione e le attività e che i pazienti e i caregiver informati hanno espresso livelli medio-alti di soddisfazione con tale modello di intervento; - in tale contesto, è emerso il lavoro svolto dalla Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ la quale ha deciso di implementare ...
TENUTO CONTO che l’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di Sistema) le quali, nello stimolare, come già dianzi detto, forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, sentenza n. 34/2016 del 12 gennaio 2016 TAR Lombardia, sezione IV, n. 303/2016, 212/2017 e 696/2017, e Consiglio di Stato, III, n. 442 e 445 del 4 febbraio 2016); RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento, mediante il ricorso all’istituto dell’adesione successiva all’accordo quadro attivato dall’ASST Spedali Civili di Brescia, come sopra individuato - della fornitura di dispositivi monouso collegati ai sistemi di chirurgia ortopedica a marchio Conmed in dotazione alle UU.OO. di Ortopedia aziendali, sino al 31/12/2026 (data di scadenza dell’accordo quadro attivato dall’ASST Spedali Civili di Brescia), alla società Conmed Italia srl – Fornitore nell’ambito dell’accordo quadro per i lotti di interesse di questa ASST, Lotti 29 e 30, alle condizioni contrattuali ed economiche di gara, come riepilogate nell’Allegato 1 del presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO. Del carattere di urgenza e di improcrastinabilità della collaborazione richiesta.
TENUTO CONTO che è pervenuta la certificazione della compatibilità economico finanziaria e del rispetto dei vincoli e limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, dell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 15 settembre 2020, effettuata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 63593 del 6 ottobre 2020;