ART. 37, COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 50/2016
ART. 37, COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 50/2016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Sele - Picentini”
SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI IN BASE ALL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000
L’anno duemilaventidue (2022), il giorno …………… (…) del mese di
…………………. presso la sede del Comune di ,
TRA
il Comune di Bellizzi , con sede legale in…………………., via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di , con sede legale in…………………., via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di , con sede legale in… ,
via/piazza ………………………. n. …. , codice fiscale ………………
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.
………………………….., nata/o a il , la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.
…………… del , esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di ……………… , con sede legale in , via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di ……………… , con sede legale in , via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di ……………… , con sede legale in , via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale legalmente
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di ………………, con sede legale in… , via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di …………. , con sede legale in…………………., via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di …………. , con sede legale in…………………., via/piazza
………………………. n. …. , codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ,
nata/o a il , la/il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
…………………, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE
• l’art. 37, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
1) Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
2) Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
• l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
• il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
PREMESSO, INOLTRE:
che i Comuni di ……………………………… hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs n. 267/2000:
….
….
a) deliberazione C.C. n. esecutiva ai sensi di legge;
……….,
….
b) deliberazione C.C. n. esecutiva ai sensi di legge;
del
del
del Comune di ,
……….,
……….,
del Comune di ………………
c) deliberazione C.C.. n.
del
del Comune di
………………esecutiva ai sensi di legge;
….
….
d) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
….
e) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
f) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
g) deliberazione n C.C..
del
del
del
….
n.
del
del Comune di ………………
……….,
……….,
del Comune di ………………
……….,
del Comune di ………………
……….,
del Comune di
……….,
….
………………esecutiva ai sensi di legge;
h) deliberazione n C.C.. n.
del
del Comune di
………………esecutiva ai sensi di legge;
• che il Comune di ………………, ha approvato, con deliberazione n.
………………il recesso dalla Centrale unica di committenza per motivi di pubblico interesse;
PREMESSO ALTRESÌ:
• che in data 18 aprile 2016 e in data 19 aprile 2017 sono stati pubblicati il D.lgs n. 50/2016 che approvava il nuovo “codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 che approvava il primo correttivo al suddetto codice;
• che si è reso necessario adattare il testo di convenzione ai nuovi decreti nonché verificare l’adeguatezza del testo di convenzione alle necessità degli enti dopo un primo periodo di prova;
• che i Comuni di …………………………. hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, il nuovo testo di convenzione, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs n. 267/2000:
……….,
….
….
i) deliberazione C.C. n. esecutiva ai sensi di legge;
del
……….,
del Comune di ,
j) deliberazione C.C.. n.
del
del Comune di
……….,
….
………………esecutiva ai sensi di legge;
k) deliberazione n C.C.. n.
del
del Comune di
………………esecutiva ai sensi di legge;
….
….
l) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
….
m) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
n) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
o) deliberazione n C.C..
del
del
del
….
n.
del
del Comune di ………………
……….,
……….,
del Comune di ………………
……….,
del Comune di ………………
……….,
del Comune di
………………secutiva ai sensi di legge;
….
….
p) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
q) deliberazione n C.C.. n. esecutiva ai sensi di legge;
del
……….,
del
del Comune di ……………….
……….,
del Comune di …………….
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
CAPO I
FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO
Art. 1
(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)
1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall’art. 37, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
f) ottimizzare mediante la standardizzazione delle procedure i procedimenti di appalto, anche attraverso la valorizzazione delle best pratics;
4. La convenzione è aperta all’adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l’ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti (art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 come convertito. in legge n. 89/2014) per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 22, approvano l’eventuale iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all’esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal Codice degli appalti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario.
7. Risultano in particolare comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:
a) le procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura
b) le procedure per l’affidamento di appalti di servizi e forniture;
c) le procedure per l’affidamento di appalti di lavori e di opere;
d) le procedure per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico- privato, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016;
e) le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e beni “sotto soglia”, svolte con modalità tradizionali qualora richiesto dall’ente aderente.
8. Risultano comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati, alle società/consorzi in house providing in conformità alla determinazione ANAC n. 11/2015.
9. La presente convenzione non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all’art. 12 della legge
n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
10. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario;
b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato;
c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici
11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal Codice degli appalti o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara (CIG), con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
Art. 2
(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)
1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il COMUNE DI BELLIZZI per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, al Comune delegato individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Il Comune delegato istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività delegate.
4. Per i servizi di supporto e ausilio il comune delegato può avvalersi anche di una propria società in house providing, i cui costi saranno imputati al quadro delle spese afferente l’attività della Centrale Unica di Committenza.
5. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
6. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate nella presente convenzione o contenute nelle direttive Anac, anche mediante FAQ.
7. La struttura organizzativa istituita dal Comune delegato per l’esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
8. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
Art. 3
(Operatività della convenzione e durata)
1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all’acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
CAPO II
OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI ASSOCIATI
Art. 4
(Funzioni esercitate dalla CUC)
1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all’acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi;
a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell’ente o degli enti interessati;
a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
a.5.) collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
a.6.) collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l’ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
a.8.) eventuale predisposizione ed adozione nelle procedure di una
modulistica standardizzata ed omogenea;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla fase dell’aggiudicazione definitiva non efficace, quali, in particolare:
b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle
procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
(es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’espletamento della gara;
b.3.3.) nomina della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), mediante ricorso all’albo tenuto dalla Centrale unica di committenza. Nelle more dell’approvazione del citato albo la commissione giudicatrice sarà individuata di concerto con il Rup.
b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
b.3.5.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
b.3.6.) eventuale supporto al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
b.3.7.) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione definitiva non efficace;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1.) eventuale collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
c.2.) eventuale acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all’esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell’appalto, quando comportanti l’intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l’affidamento mediante procedura negoziata.
2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all’aggiudicazione definitiva non efficace .
3. Nell’esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l’acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dal Codice degli appalti.
4. Nell’organizzazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell’ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune designato come ente capofila.
Art. 5
(Funzioni e attività ulteriori della CUC)
1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell’interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza e gli enti aderenti.
2. Ogni Comune associato comunica all’ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici,
quest'ultimo informa tempestivamente l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.
4. L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell’utilizzo di procedure di Partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4 la Centrale unica di committenza può:
a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti e, comunque, dall’ordinamento comunitario;
b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico- privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.
6. Nel caso di procedure di Partenariato Pubblico Privato il procedimento di affidamento del contratto ad iniziativa pubblica sarà effettuato secondo lo schema contenuto nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, mentre i procedimenti ad iniziativa privata saranno posti in essere secondo lo schema di competenze contenuto
nell’allegato “C” che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
art. 5 bis
(Funzioni di committenza ausiliarie)
1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge anche funzioni di committenza ausiliarie.
2. Le attività ausiliarie consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
a) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
3. La centrale di committenza può svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati secondo il quadro normativo vigente.
4. Al fine dell’affidamento da parte di altre stazioni appaltanti o amministrazioni aggiudicatrici delle attività suddette, l’ente richiedente, aderisce mediante stipula da parte dei sindaci di specifica convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti.
Art. 6
(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni)
1. I singoli Comuni associati, in relazione all’acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l’acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) nella fase di programmazione, precedente alla procedura di affidamento:
a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
a.2.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di servizi, beni e lavori;
a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture; a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni necessari, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
a.6.) la predisposizione e l’approvazione, per appalti di lavori, dell’elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta o negoziata;
a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell’impegno di spesa;
b.2.) collaborazione con l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi, ecc.);
b.3.) verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara da parte degli offerenti;
b.4.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva efficace, con costituzione dell’impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
b.5.) formalizzazione del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall’art. 8 della presente convenzione;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1.) gestione di tutte le attività relative all’esecuzione dei contratti previste dal Codice degli appalti, nonché da normative specifiche;
c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali modifiche contrattuali, con relative decisioni,;
c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all’operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l’applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
2. L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti nonché della conformità degli atti al contenuto del provvedimento a contrarre;
3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.
4. Il quadro degli adempimenti previsti per i comuni aderenti e per la Centrale di committenza nelle fasi di programmazione delle necessità, gestione della gara, individuazione del contraente sono indicati nell’allegato “A” che forma
parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 7
(Attività Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)
1. Qualora sussistano i presupposti per l’affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell’acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l’utilizzo della particolare procedura e la trasmette all’ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all’affidamento.
2. L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l’utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente adottare atti in autotutela. Fermo restando che la responsabilità della manifestazione di volontà rimane in capo al Comune associato.
Art. 8
(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla CUC)
1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall’ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell’appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
a) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Settore di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall’ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell’appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
a) alla stipulazione di un unico contratto con l’affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Settore di ciascun Comune;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un’ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l’ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:
a) alla natura e alle peculiarità dell’appalto;
b) alla semplificazione dei rapporti con l’operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.
Art. 9
(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)
1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006), i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento (intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all’elenco previsto dall’art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale).
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto riconosciute dall’ANAC.
3 I singoli Comuni possono utilizzare in autonomia le piattaforme informatiche, istituite da soggetti aggregatori, nei limiti stabiliti dal quadro normativo vigente e dalle direttive Anac.
Art. 10
(Affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)
1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire
autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l’ausilio di piattaforme informatiche.
Art. 11
(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).
1. L’ente capofila svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga alla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali, di cui al precedente comma, sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 610 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (Anac determinazione n. 3/2012).
3. L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
a) le procedure per l’affidamento di servizi mediante convenzionamento con
organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, nonché dalla legge n. 383/2000 e dalle relative leggi regionali assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
b) le procedure per l’affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione qualora:
a) il valore dell’affidamento sia inferiore a euro 40.000,00;
b) oppure non si necessita l’acquisizione del CIG;
Art. 12
(Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza)
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza ed in casi di somma urgenza, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure individuati quali soggetti operanti nell’ambito dell’ente capofila individuato come Centrale unica di committenza in base al successivo art. 17 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante è tenuta alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, provvede all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal Codice degli appalti, operando in base all’individuazione effettuata ai sensi dell’art. 17 della presente convenzione nell’ambito delle attività dell’ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza.
Art. 13
(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)
1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:
a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a
seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;
d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 14
(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC e gestione delle richieste di accesso)
1. L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, esclusivamente su supporto informatico.
2. I documenti cartacei saranno trasmessi agli enti aderenti subito dopo l’aggiudicazione definitiva e saranno da questi archiviati e conservati. I documenti attualmente detenuti dalla centrale, riguardanti i primi tre classificati, saranno scannerizzati e gli originali trasmessi alle singole stazioni appaltanti.
Il comune delegato quale Centrale unica di committenza informatizzerà nel breve periodo le operazioni di gara al fine di contenere, e in seguito eliminare, l’archiviazione di materiale cartaceo.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici sino alla fase dell’aggiudicazione definitiva non efficace, il Responsabile della Centrale unica di Committenza è il Responsabile per
l’accesso ai documenti di gara. Successivamente alla fase di aggiudicazione il Responsabile per l’accesso ai documenti gara sarà individuato dalla stazione appaltante.
4. Ai fini del controllo politico amministrativo sulle fasi delle procedure in capo alla Centrale unica di committenza sono titolati alla richiesta della documentazione di gara solo ed esclusivamente i membri della conferenza dei sindaci o loro delegati.
Art. 15
(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC)
1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l’ente stesso collabora con i Comuni associati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è specificato che la responsabilità della Centrale unica di committenza per gli atti posti in essere termina con l’approvazione della aggiudicazione definitiva non efficace.
3. Il Comune associato interessato dal ricorso valuta il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decide, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, accanto
alla CUC. Sarà onere della Cuc valutare la costituzione in giudizio, accanto al comune aderente in caso di contenzioso
4. Il comune associato rimane responsabile delle attività poste in essere
successivamente alla determinazione di aggiudicazione non efficace. In tal
caso sarà onere della Cuc valutare la costituzione in giudizio, accanto al
comune aderente in caso di contenzioso.
5. L’esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all’ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione. Tale comunicazione sarà effettuata anche dalla Cuc ai singoli comuni aderenti per i contenziosi che riguardano la stessa.
CAPO III ORGANIZZAZIONE
Articolo 16
(Struttura organizzativa dedicata all’acquisizione di lavori, beni e servizi)
1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell’ambito dell’organigramma del Comune delegato.
2. II Comune individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:
a) approva specifiche disposizioni regolamentari integrative del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all’organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell’organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente eventualmente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di eventuale personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.
c) approva con deliberazione del consiglio comunale i regolamenti per la disciplina e il funzionamento delle attività della Centrale unica di committenza.
3. II Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs.
n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice- responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2 lett. a) e b), il Responsabile della Centrale unica di
committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L’organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.
9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs.
n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.
12. I comuni associati possono definire protocolli operativi che riguardano anche altre materie riguardanti il funzionamento della Cuc.
Art. 17
(Risorse umane operanti presso CUC)
1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L’individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all’accesso dei sistemi informatici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell’ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
a.3.2.) attività di studio e supporto nell’elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
a.3.3.) attività quali esperti nell’ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell’ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a
svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila le risorse umane individuate in base ai precedenti commi
1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l’operatività di tali soggetti nell’ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.
4. I singoli Comuni trasmettono al responsabile della Centrale di committenza, entro n. 10 giorni dalla approvazione della presente convenzione, i nominativi dei responsabili del procedimento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori e comunque al momento della richiesta di indizione della gara di appalto.
Art. 18
(Responsabile della Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)
1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Responsabile di Settore - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell’unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L’attribuzione della responsabilità dell’unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni
associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) per la fase di programmazione:
a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all’analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;
a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell’appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l’ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all’impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all’impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto
svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell’ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
b) per la fase di gestione delle procedure di gara:
b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate; b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell’aggiudicazione definitiva non efficace, quali, in particolare:
b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle
procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’espletamento della gara;
b.3.3.) nomina della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
b.3.4.) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;
c) per la fase successive all’affidamento di lavori, servizi e beni:
c.1.) eventuale collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione
del contratto;
5. In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell’ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.
Art. 19
(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi, beni e lavori)
1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all’ente capofila operante come Centrale unica di committenza nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal Codice degli appalti, dai provvedimenti attuativi dello stesso con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal Codice degli appalti;
c) si correla al Responsabile della Centrale unica di committenza per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate
nel successivo comma 5;
e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del Codice degli appalti;
g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto ed ai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all’ente capofila operante come Centrale unica di committenza nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.
4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal Codice degli appalti e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal Codice degli appalti;
c) provvede alla validazione dei progetti;
d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all’esecuzione e al controllo dell’appalto come regolate dalle disposizioni del Codice degli appalti;
h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti ed ai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonchè da altre norme.
5. Al fine di consentire l’ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della Centrale unica di committenza, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all’art. 17
della presente convenzione e, pertanto, afferenti all’organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
b) interviene nella fase relativa all’affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo le seguenti attività:
b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte;
b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell’ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.
6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il
Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell’ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.
7. Il Responsabile della centrale unica di committenza può coincidere con il Responsabile di procedimento del Comune capofila.
Art. 20
(Responsabile del procedimento per acquisizioni di lavori, beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)
1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di lavori beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati (appalti aggregati) è individuato dal Responsabile della Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d’intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
b) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell’appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
c) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonchè i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all’appalto o per l’eventuale unico lotto;
e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all’avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell’ambito delle procedure informative del sistema SIMOG
g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte;
h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile unico del procedimento prevista;
j) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere alla presa d’atto della all’aggiudicazione definitiva;
k) collabora con i singoli Comuni, in relazione all’aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di lavori, beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento e operanti nell’ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell’esecuzione dell’appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.
Art. 21
(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)
1. In relazione agli appalti aggregati per la formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della Centrale unica di committenza ovvero dal Responsabile del procedimento.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della Centrale unica di committenza attingendo principalmente dall’Albo dei commissari di gara istituito presso l’organismo:
a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza o dei comuni associati, recependo eventuali indicazioni dei Comuni associati nell’interesse dei quali viene svolta la procedura;
b) individuando esperti esterni, quando necessario e d’intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto;
c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi;
d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell’ambito dell’appalto;
3. Il Responsabile della Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice un funzionario apicale il cui nominativo è inserito nell’albo dei commissari di gara.
4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di Settore si intende il dipendente dell’ente esercitante il ruolo previsto dall’art.
107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l’accesso.
5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il
Responsabile della Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell’ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall’art. 18 della presente convenzione.
6. Nelle more dell’approvazione del citato albo la commissione giudicatrice sarà individuata dal Responsabile ella Cuc, di concerto con il Rup
CAPO IV
FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI
Art. 22
(Forme di consultazione tra i Comuni associati)
1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune capofila, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l’attività, l’andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. Gli indirizzi per la Centrale unica di committenza sono stabiliti all’interno della Conferenza dei Sindaci. A tale organismo partecipano i sindaci dei comuni aderenti o assessori delegati. Le sedute sono verbalizzate a cura del segretario dell’ente capofila o un funzionario delegato.
3. I Sindaci dei Comuni associati approvano con delibera di Giunta comunale le linee-guida destinate ai propri comuni associati per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.
CAPO V
RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI
Art. 23
(Rapporti finanziari e riparto delle spese)
1. L’ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell’ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti:
a) Collaborazione;
b) Comando;
c) Distacco;
d) Mobilità.
4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese non vengono ripartite.
5. L’ Ente Capofila, per ogni attività resa a beneficio della Centrale Unica di Committenza, sulla base di una griglia di valori economici di cui all’Allegato “D”, avrà diritto ad un corrispettivo che sarà puntualmente quantificato ed inserito nel quadro economico di progetto ogni singola procedura di appalto. A tal fine, al termine di ogni procedura, il singolo Ente dovrà quietanzare, utilizzando i predetti quadri economici di progetto, quanto rendicontato dall’Ente Capofila.
Tali corrispettivi, troveranno ragione economica e causale giuridica, nei costi sostenuti dalla Centrale Unica di Committenza per il tramite dell’Ente Capofila e di seguito sommariamente classificati.
6. Ai fini del presente articolo, qualora applicati, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può
essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
7. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. Quanto rendicontato ai sensi del precedente comma 5 da parte dell’Ente Capofila, dovrà essere rimborsato con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
10. Ogni Ente aderente all’atto della indizione di ogni procedura di gara dovrà versare alla Centrale Unica di Committenza, quale anticipazione, l’importo necessario per sostenere parte delle spese necessarie per l’indizione della gara quali (spese per contributo ANAC, spese per pubblicazione avviso di gara, quota parte delle spese gestionali e di personale, etc.). Tali spese sono
quantificate nell’ambito della “Appendice” all’ALLEGATO D.
11.
La CUC procederà a dare avvio alla procedura di gara solo
successivamente all’avvenuto trasferimento, da parte del Comune Aderente,
dell’anticipazione di cui al precedente comma 10.
12.
Nel caso di procedure infruttuose ovvero deserte, il comune aderente è
tenuto a corrispondere alla Centrale unica di committenza le somme stabilite
nella “Appendice” all’ALLEGATO D;
9. Ogni Ente di cui alla presente convenzione, a titolo di anticipazione finanziaria e da decurtarsi sulle somme dovute da ognuno di esso secondo quanto stabilito nei precedenti commi, si obbliga a versare all’Ente Capofila, pro-quota, la cifra di Euro 1.000,00.
“Appendice” all’ALLEGATO D.
13 Qualora il comune aderente necessiti del solo utilizzo della piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs n. 50/2016), gli importi da
corrispondere alla Centrale unica di committenza sono individuati nella
Art. 24 (Risorse strumentali)
1. Il Comune capofila mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all’acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l’ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l’acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all’ente capofila operante come Centrale unica di committenza l’accesso alle proprie banche dati quando necessario per l’espletamento delle procedure da esso gestite per l’acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell’accesso alle banche dati.
CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 25 (Riservatezza)
1. La struttura organizzativa individuata dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all’affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. n. 196/2003.
Art. 26 (Prevenzione della corruzione)
1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.
Art. 27
(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).
1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri enti pubblici territoriali.
2. L’adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall’art. 22, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
Art. 28
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)
1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni Codice degli appalti, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed
operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore, in accordo con il Responsabile della Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.
Art. 29
(Recesso dalla convenzione)
1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all’individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l’esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E’ in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l’adesione del Comune ad una Unione di Comuni o ad una altra centrale unica di committenza, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
5. Il comune che ha attivato la procedura di recesso non sarà tenuto a conferire alla Centrale unica di committenza “Sele Picentini” le funzioni di
amministrazione aggiudicatrice dal momento della comunicazione della approvazione della volontà dell’avvenuto recesso. Fatto salvo per le procedure di gara già avviate che saranno di competenza della Centrale fino alla aggiudicazione definitiva non efficace.
Art. 30 (Scioglimento della convenzione)
1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse
finanziare e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell’ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.
Art. 31 (Risoluzione delle controversie)
1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all’esecuzione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in xxx xxxxxxx, xx controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale.
Art. 32
(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l’ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l’eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all’effettuazione di procedure coordinate.
2. Le modifiche eventualmente necessarie alla presente convenzione saranno sottoposte all’approvazione dei competenti consigli comunali e una volta approvati saranno sottoscritti dai rappresentanti degli enti aderenti e assunte agli atti. Sarà cura degli uffici della Centrale di committenza aggiornare il testo di convenzione con le modifiche approvate e sottoscritte.
Xxxxx, approvato e sottoscritto il ………………………
PER IL COMUNE DI ………
IL SINDACO …………….
PER IL COMUNE DI ………
IL SINDACO …………….
PER IL COMUNE DI ………
IL SINDACO …………….
PER IL COMUNE DI ………
IL SINDACO …………….