Prevenzione della corruzione. 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Prevenzione della corruzione. 1. I dirigenti verificano, anche avvalendosi di tutte le figure di responsabilità che, a vario livello, intervengono nella conduzione delle funzioni istituzionali, che le misure neces- sarie alla prevenzione degli illeciti nell’Agenzia siano rispettate da tutti i dipendenti e dagli altri soggetti destinatari del Codice, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. I dirigenti prestano la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, direttamente o per il tramite dei Referenti anticorru- zione individuati dal Piano.
3. Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Codice collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico: ⬩ le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel predetto Piano; ⬩ le ulteriori situazioni di rischio riscontrate nello svolgimento delle attività non speci- ficatamente disciplinate nel Piano.
4. Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia, senza ritardo, all’autorità giudi- ziaria nei casi previsti dalla legge, segnala direttamente al Responsabile della pre- venzione della corruzione eventuali comportamenti, reati, illeciti e, più in generale, fenomeni di cattiva amministrazione a danno dell’interesse pubblico di cui sia venuto a conoscenza.
5. La segnalazione deve essere dettagliata e fondata su elementi oggettivi e, per il suo inoltro, il segnalante utilizzerà preferibilmente il canale informatico whistleblowing.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione garantisce la massima riservatezza delle segnalazioni in base a quanto previsto dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, curando e verificando la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendente.
Prevenzione della corruzione. 20.1 Il Fornitore si impegna alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di anticorruzione vigenti in Italia e, in relazione a quanto ivi previsto, a non effettuare, promettere, autorizzare, ratificare o offrire di fare, o avanzare, direttamente o indirettamente alcun pagamento o trasferire alcuna somma allo scopo di influenzare, indurre o garantire il compimento o l’omissione di alcun atto o decisione per assicurarsi un improprio vantaggio o altra utilità; inoltre, si asterrà dall’assistere impropriamente GSK nell’ottenimento o mantenimento di affari o di ingiusti vantaggi in relazione all’attività di impresa, o in qualunque altro modo a fini corruttivi pubblici o privati, assicurando di aver adottato ogni più adeguata misura atta a prevenire che propri fornitori, agenti o qualunque terzo, assoggettato al suo controllo o alla sua influenza, agiscano in tal senso. Resta inteso che, tale impegno include il divieto per il Fornitore di effettuare pagamenti facilitatori, che non siano autorizzati, ovvero impropri, pagamenti di lieve entità o offrire o fare doni a pubblici ufficiali per assicurare o accelerare l’iter o le procedure necessarie alle quali GSK ha legalmente diritto.
20.2 Ai fini del presente Contratto, “Pubblico Ufficiale” (dove con il termine ‘pubblico’ si intendono tutti i livelli e suddivisioni di pubbliche amministrazioni, es. locali, regionali, nazionali, amministrative, legislative, esecutive, o giudiziarie, e famiglie reali o regnanti) indica: (a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell’interesse o per conto di 1) un’amministrazione nazionale, regionale o locale o di un qualunque dipartimento, agenzia o ente strumentale delle stesse (incluse società pubbliche, ed enti detenuti o controllati da una pubblica amministrazione italiana o straniera); (2) un’organizzazione pubblica internazionale come la Banca Mondiale o le Nazioni Unite; (c) un partito politico, o qualunque candidato a cariche pubbliche; (d) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un’attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale; (e) qualunque soggetto che in veste uffici...
Prevenzione della corruzione. L’Appaltatore si impegna al rispetto dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 per la durata del presente contratto.
Prevenzione della corruzione. 1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.
Prevenzione della corruzione. 1. La Struttura si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
2. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:
Prevenzione della corruzione. 1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa.
2. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti di Xxxx devono essere resi da parte di ogni singolo ente, ad esclusione della procedura di gestione dell'affidamento per la quale provvede il Capofila.
Prevenzione della corruzione. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
Prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni di cui all’attuazione della misura di prevenzione della corruzione prevista dall’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001. In particolare, gli operatori economici concorrenti che hanno concluso contratti di lavoro o conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione in violazione del divieto disposto con la citata normativa, non possono contrarre con l’Amministrazione medesima per i successivi tre anni (e gli eventuali contratti conclusi sono nulli) ed hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. Pertanto la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione.
Prevenzione della corruzione. 1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio che opera per conto della C.u.c.
2. I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune / designato come ente capofila per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall’Ufficio comune / dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.
4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti dell’ANAC devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Comune associato.