Scioglimento della convenzione Clausole campione

Scioglimento della convenzione. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.
Scioglimento della convenzione. 1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione: a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi; b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi; c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione; d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata; e) nel caso previsto dal precedente art. 29, nei commi 2 e 3. 2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziare e strumentali messe dagli stessi a disposizione della Centrale Unica di Committenza.
Scioglimento della convenzione. 0.Xx convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
Scioglimento della convenzione. 1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione: a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi; b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo; c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata degli acquisti; d) nel caso previsto dal precedente articolo 27.
Scioglimento della convenzione. 1. I Comuni associati risolvono la presente convenzione: a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione; b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione; c) qualora ragioni economiche e di efficienza procedimentale non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione; d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni previste in convenzione nonché per la gestione di funzioni in forma associata.
Scioglimento della convenzione. 1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, su concorde volontà della CCIAA di … e del Comune aderente. 2. La volontà di sciogliere la convenzione verrà espressa con provvedimento espresso di ambo le parti. 3. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. 4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, della presente convenzione il SUAP associato camerale svolge tutte le attività previste sino alla data di scioglimento: le attività residue sulle pratiche presentate e il cui iter procedimentale non si sia concluso verranno segnalate in un verbale di fine lavori e consegnato al Comune, che subentrerà nell’espletamento di tali attività dal giorno successivo alla conclusione dell'accordo di collaborazione.
Scioglimento della convenzione. Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa, in qualsiasi momento. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato ed in questo caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare, o in assenza di accordo, allo scadere dei 30 giorni dall’avvenuta comunicazione all’altro Ente della deliberazione del recesso. Analoga comunicazione dovrà essere notificata al Segretario comunale. Potrà essere in ogni caso deciso con l’accordo espresso dai rispettivi Consigli comunali lo scioglimento consensuale della convenzione anche con effetto immediato. Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente e per l’intero orario, l’ufficio di segreteria del Comune Capo - convenzione, Comune di URI, salvo diverso accordo tra i Sindaci e con l’accettazione del Segretario Comunale. Della scadenza dovrà essere data altresì comunicazione all’Ufficio Regionale competente, affinché provveda ad assumere gli atti di sua competenza, in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante.
Scioglimento della convenzione. Le stazioni appaltanti convenzionate sciolgono la presente convenzione: a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori; b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori; c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori nei termini regolati dalla presente convenzione; d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
Scioglimento della convenzione. 1 La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell’assemblea strategica. 2 L’assemblea strategica decide le modalità di scioglimento e i termini per la sospen- sione dei lavori.
Scioglimento della convenzione. La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza del termine per una delle seguenti cause: - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali contraenti. - Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali contraenti da adottare, con atto deliberativo consiliare, previo preavviso di almeno trenta giorni. In qualunque delle ipotesi di scioglimento consensuale della convenzione o di recesso unilaterale dalla stessa, nonché al termine naturale della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario, in quale Comune tra quelli convenzionati lo stesso sarà nominato. Nel caso non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune “Capo convenzione”.