SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANSF
ALLEGATO 6 SCHEMA DI CONTRATTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 – XXXXXXX Xxxxxx
Tel.+39 000 0000000- 00 x00 00 00000000 + 00 00 00000000 Fax x00 000 0000000
xxx.xxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx codice fiscale 94165250484
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANSF
LOTTO - POLIZZA CIG
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 4
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi 6
Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto 7
Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker 7
Articolo 9 Risoluzione e Recesso 9
Articolo 10 Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente 11
Articolo 12 Obbligo di riservatezza 12
Articolo 13 Trattamento dei dati 12
Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto 19
Articolo 15 Cessione del credito 19
Articolo 17 Foro competente 22
Articolo 18 Clausola finale 22
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANSF
LOTTO - POLIZZA CIG
TRA
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, , giusta nomina operata con X.X.X. xx i poteri conferiti dal X.Xxx. n. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell’Agenzia medesima approvato con
D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo “Agenzia” o “ANSF”);
E
, con xxxx xxxxxx xx , xxxxxxxx xx xx xx xx , xxxxxxx xxx
, xxxxx persona di , nato a il , in qualità di , giusta i poteri conferitigli con , ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (nel seguito per brevità anche solo “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- Capitolato di polizza: documento che contiene l’insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i “Servizi” con le relative condizioni di assicurazione, allegato al presente Contratto (già Allegato 5._ del Disciplinare di gara);
- Contratto: il presente accordo, stipulato tra “ANSF” ed il “Fornitore”;
- Offerta Tecnica: l’offerta tecnica presentata dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
- Offerta Economica: l’offerta economica presentata dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
- Parti: congiuntamente ANSF ed il Fornitore;
- Servizi: i servizi assicurativi oggetto del Lotto Capitolato di polizza;
Polizza , descritti nel
- Lotto : il lotto avente ad oggetto la copertura assicurativa relativa alla
, come meglio specificato nel Capitolato di polizza;
- Broker: l’intermediario autorizzato, scelto con apposita procedura da ANSF, che provvederà alla gestione, per conto di ANSF, del presente Contratto, nonché alla gestione dei rapporti con il Fornitore; alla data di stipula del presente Contratto, ANSF comunicherà il nominativo ed i riferimenti del Broker, nonché, successivamente, ad ogni relativa modifica;
b) ANSF intende procedere all’acquisizione di servizi assicurativi relativi alla copertura assicurativa necessaria per l’Agenzia, come più specificamente indicato nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza allegato, per un periodo ;
c) ANSF, pertanto, con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del , n. , ha indetto la Procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
d) entro il termine fissato nel predetto Bando di gara, il Fornitore ha presentato la propria offerta per l’esecuzione dei Servizi oggetto del Lotto , per il corrispettivo espresso nella Offerta Economica, da intendersi comprensivo di imposte e commissioni a favore del Broker, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
e) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla lex specialis della Procedura, nonché dal Contratto e dal Capitolato di polizza, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un’idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
f) ANSF, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
g) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato, come richiesto dalla lex specialis della Procedura, la cauzione definitiva per un importo di Euro ( /00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
h) il Fornitore dichiara di essere in possesso dell’organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli standard richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il Capitolato di polizza, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Sono considerati Allegati al presente Contratto, anche se materialmente non uniti allo stesso, i seguenti documenti:
• Capitolato di polizza
• Offerta Tecnica
• Offerta Economica.
2. L’esecuzione del Servizio è regolata, in via gradata:
a) dal Capitolato di polizza e relative condizioni di assicurazione, integrate dalle condizioni migliorative di cui all’Offerta Tecnica;
b) dal D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”);
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto;
d) dal D.Lgs. n. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni private, e regolamenti attuativi;
e) dalle altre disposizioni normative in vigore ed applicabili in materia.
3. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza:
a) fra quanto disposto nel presente Contratto, da un lato, e quanto previsto nei relativi Allegati, dall’altro lato, prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel presente Contratto;
b) fra quanto previsto nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, ad eccezione delle condizioni migliorative come proposte in gara, da un lato, e il presente Contratto e/o il Capitolato di polizza, dall’altro lato, prevarranno in ogni caso le disposizioni contenute nel presente Contratto e/o nel Capitolato di polizza; pertanto, ai fini della validità e/o dell’interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nel Contratto prevarrà su qualsiasi documento del Fornitore.
Articolo 2
Oggetto
1. XXXX affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi assicurativi per la copertura
c.d. , come descritti nel Capitolato di polizza,
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ANSF a fornire i Servizi assicurativi alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
3. I Servizi devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato di polizza e, per le condizioni migliorative, nell’Offerta Tecnica, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che la gestione amministrativa ed operativa delle coperture assicurative oggetto del presente Contratto, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri, è affidata, nell’interesse di ANSF, al Broker e che la remunerazione di detta attività del Broker è ricompresa nel corrispettivo di cui oltre.
6. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa di settore, anche secondaria e/o regolatoria - ivi incluse, pertanto, le disposizioni impartite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass, già ISVAP) - tempo per tempo vigente e quindi anche di quella che entrasse in vigore nel corso dell’esecuzione del Contratto medesimo.
Articolo 3
Durata
1. Il Contratto avrà una validità di , il tutto come meglio specificato nel Capitolato di polizza.
2. ANSF si riserva la facoltà di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi nel corso della durata del contratto ed alle medesime condizioni contrattuali.
Articolo 4
Esecuzione dei Servizi
1. Il Fornitore s’impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
2. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l’esecuzione dei Servizi a regola d’arte, anche se non espressamente specificati nel Contratto e nel Capitolato di polizza.
3. Il Fornitore non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto di ANSF, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che sarà facoltà di ANSF apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell’emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il Fornitore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei Servizi.
6. Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione dei Servizi, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro tempore vigenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. Fermo quanto sopra, ANSF potrà verificare e controllare l’esecuzione dei Servizi e di tutte le attività ad esso connesse o relative in qualsiasi fase e per tutta la durata del presente Contratto, ciò anche mediante il Broker di cui alle premesse.
8. Tali verifiche e controlli saranno tesi a valutare il rispetto di condizioni, modalità, specifiche
tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza.
Articolo 5
Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto
1. Per la gestione dell’esecuzione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero emergere nell’esecuzione dei Servizi, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di ANSF è il dott. , individuato quale Responsabile del procedimento; il rappresentante del Fornitore è il legale rappresentante che sottoscrive il presente atto o la persona da questi nominato all’atto della stipula del presente atto.
3. Il Fornitore dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d’ora per rato e valido il suo operato.
4. L’eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non espressamente previste dal Contratto, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d’atto della comunicazione stessa.
Articolo 6
Corrispettivi e Clausola Broker
1. Il corrispettivo annuale l’esecuzione dei Servizi nel periodo di validità del Contratto è pari ad Euro ( / ), al lordo delle imposte previste dalla legge, pari al premio annuo complessivo offerto come risultante dall’Offerta Economica presentata dal Fornitore per la durata del presente contratto – salvo i casi di ratei del premio annuo per periodi di durata inferiori all’anno – e sarà erogato come meglio precisato nel Capitolato di polizza.
2. Si applica la c.d. xxxxxxxx Xxxxxx, come meglio precisato nel Capitolato di polizza; in particolare, Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che il Broker di cui alle premesse è remunerato direttamente ed esclusivamente dal medesimo Fornitore con una provvigione pari al 5,00% (cinque per cento) del premio imponibile (c.d. “clausola Broker”) e che tale provvigione è ricompresa e considerata nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Tale provvigione a favore del Broker non potrà in alcun caso costituire un onere aggiuntivo
per ANSF, che provvederà unicamente al pagamento dei premi assicurativi afferenti alla polizza dalla stessa effettivamente stipulata tramite l’assistenza del Broker e calcolati secondo quanto stabilito al precedente comma 1.
4. Il premio annuale offerto resta fermo ed invariato per tutta la durata del presente Contratto; fermo quanto previsto nelle Capitolato di Polizza, pertanto, in nessun caso il Fornitore potrà variare in aumento il premio offerto né potrà richiedere ad ANSF alcun compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura, per l’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che ANSF non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte del medesimo Fornitore nei confronti del Broker, anche con riferimento al pagamento della suddetta provvigione.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che ANSF potrà richiedere in qualsiasi momento i giustificativi (ivi incluse le quietanze, ecc.) relativi al pagamento della provvigione al Broker di cui al presente Contratto; a tale fine il Fornitore si impegna a predisporre la documentazione di dettaglio necessaria per comprovare detto pagamento.
Articolo 7
Cauzione
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di ANSF a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo. Il Fornitore, pertanto, s’impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del Contratto.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8
Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei Servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, e/o collaboratori.
2. Il Fornitore è responsabile affinché i proprio dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell’Agenzia xxx.xxxx.xx alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali
– Codici di comportamento del personale” i quali, pur non venendo materialmente allegati
al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
3. Il Fornitore è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei Servizi, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso.
Articolo 9
Risoluzione e Recesso
1. ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del cod. civ.,
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di accertata violazione, da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF;
d. nei casi espressamente previsti nel corpo del presente Contratto quali a titolo esemplificativo: articolo 4 (Esecuzione dei Servizi), 10 (Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Obblighi nei confronti del personale dipendente),
12 (Obbligo di riservatezza), 13 (Trattamento dei dati), 14 (Divieto di cessione del Contratto), 15 (Cessione del Credito), 16 (Subappalto), 17 (Foro competente).
2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da ANSF (c.d. “esecuzione in danno”).
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità, le forme ed i tempi meglio specificati nel Capitolato di polizza.
4. Inoltre, ANSF ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei casi di:
a. giusta causa,
b. mutamenti di carattere organizzativo di ANSF, quali, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- reiterati inadempimenti da parte del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo annuale per l’attività di copertura effettivamente eseguita, purché correttamente ed a regola d’arte, alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente fin da ora nei confronti di ANSF a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ANSF; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di ANSF.
Articolo 10
Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore prende atto che al presente Contratto si applica la normativa in tema di tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (“filiera rilevante delle imprese”), ivi inclusi i rapporti con il Broker.
2. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. Il Fornitore prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del Contratto, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del Fornitore medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Il Fornitore s’impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad ANSF, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
a) l’istruzione di procedimenti ovvero l’emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l’organo di amministrazione;
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell’organo di amministrazione;
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione pro tempore vigente.
5. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del Fornitore.
6. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 3, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 11
Obblighi nei confronti del personale dipendente
1. Il Fornitore dichiara che con il proprio personale preposto all’esecuzione dei Servizi, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del Contratto anche nel caso in cui il
Fornitore non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Il Fornitore prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 12
Obbligo di riservatezza
1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi stessi.
2. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 13
Trattamento dei dati
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. ANSF tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da ANSF potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di ANSF. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati da ANSF, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale ente vigilante dell’Agenzia, o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di ANSF, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Il Fornitore prende atto che ANSF potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy e dell’art. 28 del Regolamento UE, inerenti l’esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività
oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
8. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
9. La finalità del trattamento è limitata all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
• si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
• ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
• trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure
tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;
11. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE “sicurezza del trattamento”, il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:
• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
• la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
12. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
13. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti o coassicuratori è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al titolare.
14. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub- Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; ANSF potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, ANSF applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, ANSF potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Il Responsabile del trattamento manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
16. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
17. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel
caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
18. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, ANSF diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, ANSF potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
21. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione, o ii) a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
22. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.
23. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
24. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. ANSF potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
25. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
26. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l’organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
27. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti clausole e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui sopra.
28. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, ANSF potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
29. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il
Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
Articolo 14
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell’ipotesi di cessione di azienda o del ramo d’azienda preposto all’esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 15
Cessione del credito
1. Il Fornitore prende atto che i crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore, altresì, prende atto che sarà in facoltà di ANSF rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, ANSF potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Fornitore in base al Contratto.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 16
Subappalto
1. Il subappalto è ammesso – qualora il Fornitore si sia riservato la facoltà di subappaltare in sede di offerta – in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , alle imprese indicata in sede di gara.
3. Il Fornitore si impegna a depositare presso ANSF, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le
dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, ANSF procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ANSF revocherà l’autorizzazione.
6. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato allo specifico Lotto della procedura di affidamento del Contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. ANSF, sentito il RUP o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di ANSF, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
11. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di ANSF dei danni che dovessero derivare alla stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne ANSF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano
originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/2003.
12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad ANSF prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
15. ANSF corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del RUP o, se nominato, del Direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ANSF entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di ANSF, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare ad ANSF il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
20. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ANSF, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati ad ANSF prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
24. ANSF provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’ANAC n. 1 del 10/01/2008.
Articolo 17
Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Articolo 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANSF per legge.
Articolo 19
Clausola finale
2. I termini previsti dal Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 c.c..
3. Qualsiasi modifica alle clausole del Contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le Parti.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di ANSF non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
5. Nessuna rinuncia concernente una clausola del Contratto od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’atto formale di rinuncia.
6. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del Contratto
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da ANSF.
7. In tal caso il Fornitore s’impegna a definire con ANSF nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che ANSF aveva oggettivamente voluto perseguire con l’indizione della affidamento e con l’esecuzione del Contratto stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del Contratto, sottoscritto tra le Parti.
ANSF. | Il Fornitore |
Il Direttore | xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxx |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata; Articolo 4 Esecuzione dei Servizi; Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto; Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker; Articolo 7 Cauzione; Articolo 8 Responsabilità; Articolo
9 Recesso; Articolo 10 Disposizioni antimafia – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente; Articolo 12 Obbligo di riservatezza; Articolo 13 Trattamento dei dati; Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto; Articolo 15 Cessione del credito; Articolo 16 Subappalto; Articolo 17 Foro competente; Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 19 Clausola finale.
Il Fornitore |
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