Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità Nazionale Anticorruzione
Disciplinare di gara
Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
CIG 827953151F
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 13
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 13
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 18 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
14.1 Domanda di partecipazione 22
14.2 Documento di gara unico europeo 25
14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 26
15. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 29
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 30
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 31
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 31
17.2 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 34
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 34
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 34
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 34
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 35
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 35
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 36
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 37
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 39
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 39
25. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 41
Con determina a contrarre prot. n. 30612 del 24.04.2020 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, co.2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Roma [codice NUTS ITI43] Il CIG è 827953151F.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente dell’Ufficio gare e logistica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, in conformità con gli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico accessibile dal link xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (di seguito per brevità anche solo “Sistema”) dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltreché le comunicazioni e gli scambi di informazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche solo “l’Amministrazione” o “l’Autorità”) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s, d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal d.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del d.lgs. n. 50/2016.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunica- zione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della l. n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del d.lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed amministrazione aggiudicatrice è l’Autorità, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è
altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 6), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato tecnico;
2) Bando di gara;
4) Schema di contratto;
5) DGUE;
6) Patto di integrità;
7) Regole di Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
8) Stato del rischio;
9) Reportistica sinistri per il periodo 1.10.2018 – 30.09.2019;
10) Dati degli aderenti al piano di assistenza sanitaria integrativa per l’anno in corso.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxXxxxXxxxxxxxx
/gareincorso.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, entro le ore 17:00 del giorno 25.5.2020, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla sezione del Sistema riservato alle comunicazioni.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1. OGGETTO E IMPORTO
3.1.1. Oggetto dell’appalto è l’affidamento triennale dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di seguito indicato:
a) personale – dirigente e non dirigente – in servizio presso l’Autorità;
b) Presidente, Consiglieri e Segretario Generale dell’Autorità.
Come meglio specificato nel capitolato tecnico, i servizi dovranno essere prestati in favore del personale in servizio presso l’Autorità alla data del 1.10.2020 e dei relativi nuclei familiari fiscalmente a carico, intesi quali comprensivi di coniuge, convivente more uxorio e figli purché fiscalmente a carico e purché risultanti dallo stato di famiglia.
Sono, inoltre, compresi i figli non conviventi per i quali il capo-nucleo sia obbligato al mantenimento economico, a seguito di sentenza di separazione o divorzio, ovvero altro provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Si precisa che il numero stimato di unità di personale alla data di attivazione della copertura è pari a n. 306 unità.
Come meglio specificato nel capitolato tecnico, si precisa altresì che al personale dell’Autorità è data facoltà di rinunciare espressamente all’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa, anno per anno.
Per le statistiche circa la distribuzione per sesso ed età degli aderenti al piano di assistenza sanitaria integrativa per l’anno in corso, si rinvia all’Allegato denominato “Dati anagrafici degli aderenti al piano di assistenza sanitaria integrativa per l’anno in corso”.
L’importo complessivo presunto del contratto per tutta la durata triennale del servizio, soggetto a ri- basso d’asta, è pari a € 1.399.995,90 (unmilionetrecentonovantanovemilanovecentonovantacinque/90), da ritenersi comprensivo degli oneri fiscali e dei contributi per l’adesione alla Cassa di cui al paragrafo 3, comma 2, del presente disciplinare.
L’importo presunto unitario annuo lordo del servizio – ottenuto dividendo l’importo complessivo triennale posto a base d’asta (€ 1.399.995,90) per il numero presunto di dipendenti assicurati (n. 306 unità) e dividendo ulteriormente per i n. 3 anni di durata del servizio - è pari a € 1.525,05 (millecinquecento- venticinque/05) per ciascun nucleo familiare, da ritenersi comprensivo degli oneri fiscali e dei contributi per l’adesione alla Cassa di cui al paragrafo 3, comma 2, del presente disciplinare.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, limitatamente al numero dei soggetti da assicurare, che potrà essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione.
Il conteggio delle eventuali variazioni del numero di soggetti assicurati e delle ricadute di tali variazioni sull’importo dovuto dall’Autorità sarà regolato al termine di ciascuna annualità.
3.1.2. Il piano di assistenza sanitaria integrativa potrà essere esteso, con versamento del relativo premio a carico del dipendente e dietro semplice richiesta di quest’ultimo, al coniuge o al convivente more uxorio e ai figli non fiscalmente a carico purché risultanti dallo stato di famiglia, alle stesse condizioni normative ivi comprendendosi anche le eventuali migliorie offerte dall’aggiudicatario in sede di gara. L’importo annuo lordo previsto per l’estensione del piano a tali soggetti – fisso, invariabile e non soggetto a ribasso d’asta – è pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) pro capite.
Si precisa che, nell’anno in corso, il numero dei familiari non fiscalmente a carico aderenti alla copertura è pari a 79.
3.1.3. I dipendenti dell’Autorità che vengano collocati in quiescenza nel corso del periodo di esecuzione dell’appalto resteranno assicurati fino alla prima scadenza annuale. Fino al medesimo termine continueranno altresì a essere assicurati, alle medesime condizioni, anche tutti i familiari – siano o meno fiscalmente a carico – che abbiano aderito al piano prima del collocamento in quiescenza del dipendente e che risultino assicurati alla data di collocamento in quiescenza del dipendente medesimo.
All’operatore economico aggiudicatario della presente procedura sarà richiesto, una volta stipulato il contratto di appalto, di formulare una quotazione per l’eventuale estensione del piano di assistenza sanitaria a tali ex dipendenti (nonché ai rispettivi familiari risultanti dal relativo stato di famiglia, entro il limite massimo di età di 75 anni) anche nelle annualità seguenti alla prima scadenza annuale successiva al collocamento in quiescenza e comunque non oltre la scadenza triennale dell’appalto, senza oneri per l’Autorità e con costi totalmente a carico dei dipendenti.
La quotazione così formulata dovrà indicare l’importo del premio richiesto pro capite.
Tale quotazione non rientra nella base d’asta.
Ciascun dipendente dell’Autorità che verrà collocato in quiescenza nel periodo di esecuzione dell’appalto, ove ritenga di accettare la proposta all’uopo formulata dall’aggiudicatario, avrà quindi la possibilità di continuare a usufruire del piano, unitamente ai propri familiari che risultino dallo stato di famiglia, sostenendo integralmente i relativi costi.
3.2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere gestito tramite un Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni, collegato all’aggiudicatario e avente le caratteristiche meglio specificate nel paragrafo 5 del presente disciplinare.
3.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe economicamente non conveniente in considerazione dell’importo posto a base di gara.
Tabella n. 1
Descrizione servizi/beni | CPV | Quantità presunta | Importo complessivo triennale soggetto a ribasso d’asta |
Servizi di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un periodo di 3 anni decorrenti dal 1.10.2020 (dipendenti e relativi nuclei familiari fiscalmente a carico) | 66512000-2 | 306 | € 1.399.995,90 |
Tabella n. 1-bis
Descrizione servizi/beni | CPV | Quantità, riferita all’annualità in corso, di familiari fiscalmente non a carico a cui i dipendenti hanno esteso la copertura assicurativa | Importo unitario annuo non soggetto a ribasso d’asta |
Servizi di assistenza sanitaria integrativa, per un periodo di 3 anni decorrenti dal 1.10.2020, per i familiari fiscalmente non a carico dei dipendenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui i dipendenti medesimi abbiano richiesto di estendere la copertura assicurativa a proprie spese | 66512000-2 | 79 | 450,00 € |
Si precisa che i servizi oggetto del presente affidamento non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633.
Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dell’Autorità.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 3 anni decorrenti dal giorno 1.10.2020.
Tale durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per l’Autorità - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 45 del Codice, gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati Membri, regolarmente
autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo “Malattia” ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in quanto compatibili.
Ciascun concorrente, sia in forma individuale che in forma associata, dovrà garantire la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che:
- abbia esclusivamente finalità assistenziale e sia operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della salute, così come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro;
- sia iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2009;
- sia abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti e ad assumere, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario.
La Cassa dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
L’individuazione della Cassa, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente medesimo già in sede di domanda di partecipazione alla gara.
L’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo alla Cassa sarà verificata dall’Autorità prima della stipula del contratto.
Non è ammesso il riparto in coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La presente causa di esclusione opera per i tre anni successivi alla violazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato o agricoltura, oppure – per le società cooperative – nel registro apposito, per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. I concorrenti stabiliti in Stato diverso dall’Italia presentano documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, nonché apposita dichiarazione giurata tradotta in lingua italiana.
b) Possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo “Malattia”, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico o dall’IVASS ai sensi del d.lgs. n. 209/2005. I concorrenti stabiliti in Stato diverso dall’Italia presentano documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, nonché apposita dichiarazione giurata tradotta in lingua italiana.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Si richiede un fatturato specifico medio annuo (inteso quale raccolta di premi) nel settore di attività oggetto dell’appalto o comunque in settore analogo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 900.000 euro IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto, tenuto conto dell’importo a base d’asta, quale condizione minima indispensabile al fine di garantire l’esperienza e la solidità dell’operatore economico.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- in sede di partecipazione alla gara mediante compilazione del DGUE come nel seguito specificato;
- in sede di aggiudicazione, con esclusivo riferimento all’aggiudicatario, come specificato anche nel successivo paragrafo 22, mediante produzione di copia dei bilanci, comprensivi della nota integrativa e/o dei relativi allegati, già approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte concernenti gli esercizi finanziari di riferimento, con indicazione della sezione specifica da cui univocamente risulti o possa ricavarsi il suddetto requisito, ovvero altra documentazione contabile idonea alla comprova. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Autorità.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Per partecipare alla gara, occorre:
a) Avere la disponibilità, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, delle seguenti attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento (art. 83, comma 1, lett. c, del Codice) consistenti in una rete di strutture sanitarie e medici convenzionati aventi le caratteristiche di seguito indicate:
- strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) presso le quali sia attivo il servizio di assistenza diretta. Tale rete dovrà essere composta da almeno 150 strutture sul territorio nazionale (incluse strutture pubbliche), di cui almeno 30 nel territorio della Città Metropolitana di Roma;
- centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi) presso i quali sia attivo il servizio di assistenza diretta. Tale rete dovrà essere composta da almeno 400 strutture sul territorio nazionale, di cui almeno 100 nel territorio della Città Metropolitana di Roma;
- almeno 600 medici dentisti convenzionati sul territorio nazionale, di cui almeno 100 nel territorio della Città Metropolitana di Roma.
La disponibilità della rete - avente le caratteristiche di cui sopra o quelle migliorative eventualmente indicate nell’ambito dell’offerta tecnica – dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto.
b) Avere la disponibilità diretta di una Cassa avente i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare, ovvero impegnarsi a ricorrere, a tal fine, all’istituto dell’avvalimento.
Per il requisito di cui alla lett.a) il concorrente dovrà dichiarare il possesso senza specificare il numero delle strutture e dei medici dentisti convenzionati.
All’aggiudicatario, in sede di comprova, sarà richiesto l’elenco completo, come specificato al successivo paragrafo 22.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di partecipazione in RTI, XXXX e Xxxxxxxx, si rinvia al paragrafo 7.4. del presente disciplinare.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui al paragrafo 7.1, lett. a) e lett. b) del presente disciplinare - relativi all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio in relazione alle attività che saranno svolte nell’appalto e all’abilitazione/autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo “malattie” – devono essere posseduti:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o facenti parte di un GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito del fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare, devono essere soddisfatti dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o facenti parte di un GEIE nel loro complesso, nonché dalla mandataria/capofila in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. a) e lett. b), del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, in relazione alle attività che saranno svolte nell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 1 del Codice in merito alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.
È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice, così come modificato dal d.l. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Si richiama espressamente quanto previsto nel presente disciplinare al paragrafo. 7.3., lett. b), circa la possibilità di ricorrere all’avvalimento ai fini del possesso del requisito ivi disciplinato.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Autorità impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Autorità procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara e precisamente di importo pari a € 28.000, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese nonché alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Monte dei Paschi di Siena - codice IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788; in tal caso, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Autorità;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell’ANAC all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxx uti, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Autorità accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Autorità esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico e dovranno altresì essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 8.6.2020.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di avviso sul Sistema, nell’apposita “Area comunicazioni” riservata agli operatori economici ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
L’offerta è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
PassOE | PassOE |
Domanda di partecipazione | Domanda di partecipazione alla gara |
Procure | Eventuali procure |
Patto di integrità compilato e controfirmato | Patto di integrità |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Offerta tecnica Documento | Sezione |
Offerta tecnica(generata dal sistema) | Scheda – Componente tecnica |
Offerta economica Documento | Sezione |
Offerta economica ( generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle
attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’offerta.
L’invio dell’offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente
agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’offerta.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
I modelli utilizzabili dai concorrenti per rendere le varie dichiarazioni richieste sono allegati al presente disciplinare.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta aventi rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile.
Ai fini della sanatoria l’Autorità assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Autorità può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Autorità procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, come da modello allegato agli atti di gara.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica i consorziati per i quali concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Consiglio dell’Autorità con delibera del 21 ottobre 2015, aggiornato con delibera del Consiglio del 6 marzo 2019
n. 209 reperibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxx rali/CodDiscipComportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE).
7. autorizza - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accedere agli atti della procedura, l’Autorità a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Autorità a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare all’Autorità la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
in caso di riduzione della garanzia provvisoria)
10. dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il concorrente allega:
a) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante;
- dei dati identificativi dell’Amministrazione (campo 5: Autorità Nazionale Anticorruzione, Xxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxx, C.F. 97584460584);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCB);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – CIG 827953151F).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello F23.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.
Il modello di DGUE si trova allegato al presente disciplinare (v. All. 8).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Autorità, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare, compilando le sezioni A-B-C-D della parte III del DGUE, nonché rendendo le dichiarazioni inserite nella Domanda di partecipazione in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che abbiano operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
4) copia informatica dell’F23 a dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo;
5) patto di integrità;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
6) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
14.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire all’amministrazione un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:
- invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste (compilazione delle Schede tecniche); tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
Ciascun concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati nel presente disciplinare al paragrafo 17.1. e in conformità alle istruzioni ivi contenute, dovrà compilare le schede tecniche predisposte dal Sistema concernenti le varianti migliorative proposte.
In particolare, il Concorrente dovrà compilare le schede tecniche da 1 a 9 concernenti le ipotesi di varianti migliorative ivi contenute e di seguito riportate:
a) Scoperto/franchigia a carico dell’assicurato nelle prestazioni ospedaliere e chirurgiche in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate ed effettuate da medici convenzionati – Scheda 1
b) Scoperto a carico dell’assicurato nelle prestazioni ospedaliere e chirurgiche in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate – Scheda 2
c) Scoperto a carico dell’assicurato nelle prestazioni di alta specializzazione in caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati – Scheda 3
d) Franchigia a carico dell’assicurato nelle prestazioni specialistiche e negli accertamenti diagnostici nel caso in cui si rivolga a strutture sanitarie e a medici convenzionati – Scheda 4
e) Massimale per prestazione/scoperto a carico dell’assicurato nelle prestazioni specialistiche e negli accertamenti diagnostici nel caso in cui si rivolga a medici non convenzionati o a medici che prestano servizio in intramoenia in strutture sanitarie pubbliche – Scheda 5
f) Massimale annuo per prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici - Scheda 6
g) Massimale annuo per cure dentarie – Scheda 7
h) Eventuale offerta del servizio c.d. di “Long Term Care” – Scheda 8
i) Eventuale offerta del servizio di rimborso di lenti correttive di occhiali e di lenti a contatto – Scheda 9
Con specifico riferimento alle Schede da 1 a 7, il Concorrente dovrà selezionare la miglioria tecnica che intende eventualmente proporre tra quelle previste in termini di riduzione della relativa franchigia/scoperto o di aumento del relativo massimale, ovvero dovrà indicare ove non ritenga di offrire alcuna miglioria tecnica rispetto alle condizioni previste dal capitolato tecnico.
Con specifico riferimento alla Scheda 8, il Concorrente dovrà indicare se intende o meno offrire il servizio aggiuntivo c.d. di “Long Term Care”, ulteriore rispetto ai servizi previsti obbligatoriamente dal capitolato tecnico, consistente nel garantire ai soli assicurati (con esclusione quindi degli altri componenti dei relativi nuclei familiari) una rendita mensile posticipata di importo costante nel caso in cui sia accertata, nel periodo di validità della polizza oggetto del contratto, la perdita di autosufficienza da parte degli stessi.
La rendita in parola – che il Concorrente, ove ritenga di offrire il servizio di “Long Term Care”, può impegnarsi ad erogare, in caso di aggiudicazione della procedura, alternativamente nella misura di € 3.500 annui ovvero di € 7.000 annui – sarà erogata con cadenza mensile posticipata dalla data di accertamento dello stato di non autosufficienza fino a quando l’assicurato beneficiario non abbia recuperato la piena autosufficienza, per un periodo in ogni caso non superiore a dieci anni e comunque non oltre il compimento del 71esimo anno di età.
Il Concorrente non è obbligato ad offrire il servizio di “Long Term Care”, che può essere viceversa offerto a titolo di variante migliorativa ed al quale sarà riservato un determinato punteggio come meglio specificato dalla tabella di cui al paragrafo 17.1. del presente paragrafo.
Con specifico riferimento alla Scheda 9, il Concorrente dovrà indicare se intende o meno offrire il servizio di rimborso di lenti correttive di occhiali e/o di lenti a contatto, indicando altresì il massimale annuo che intende proporre scegliendo tra le opzioni predefinite di € 150,00 per nucleo familiare e di € 200,00 per nucleo familiare.
Per l’attivazione della garanzia in parola, sarà necessaria la prescrizione di un medico oculista attestante la variazione del visus nonché l’indicazione della patologia (es. miopia, astigmatismo ecc.) che richiede l’uso di lenti correttive.
Il Concorrente non è obbligato ad offrire il servizio di rimborso di lenti correttive di occhiali e/o di lenti a contatto, che può essere viceversa offerto a titolo di variante migliorativa ed al quale sarà riservato un determinato punteggio come meglio specificato dalla tabella di cui al paragrafo 17.1. del presente disciplinare.
Il Sistema attribuirà i punteggi alle offerte tecniche con metodo tabellare, sulla base di quanto indicato al paragrafo 17.1.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti in forma associata, la sottoscrizione dell’offerta tecnica dovrà avvenire secondo quanto previsto dal paragrafo 14.1. del presente disciplinare con riferimento alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’amministrazione un’Offerta Economica, secondo la seguente procedura:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
Nella Scheda di Offerta Economica predisposta dal Sistema è riportato - in relazione alle relative quantità annue stimate - il prezzo complessivo triennale lordo del servizio posto a base d’asta, pari a € 1.399.995,90 e comprensivo degli oneri fiscali e dei contributi per l’adesione alla Cassa di cui al paragrafo 3, comma 2, del presente disciplinare.
Il Concorrente dovrà inserire nell’apposita sezione di Sistema:
a) il ribasso percentuale offerto da applicare all’importo complessivo triennale lordo posto a base d’asta, solamente in cifre;
Il Concorrente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tutti i punteggi sono tabellari, ossia sono punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti automaticamente dal Sistema a seconda dell’opzione prescelta.
Tabella dei criteri tabellari di valutazione dell’offerta tecnica
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E RELATIVI PUNTEGGI TABELLARI | PUNTEGGIO MASSIMO | |
Scheda 1 Offerta tecnica | Scoperto/franchigia a carico dell’assicurato nelle prestazioni ospedaliere e chirurgiche in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate ed effettuate da medici convenzionati (Punto 3.7 lett. a) del capitolato tecnico relativo a modalità di erogazione delle prestazioni) - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 11 Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: nessuno scoperto; intervento chirurgico ambulatoriale: franchigia euro 75,00 - opzione b) punti 23 Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: nessuno scoperto; intervento chirurgico ambulatoriale: nessuna franchigia | 23 |
Scheda 2 Offerta tecnica | Scoperto a carico dell’assicurato nelle prestazioni ospedaliere e chirurgiche in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate (Punto 3.7 lett. b) del capitolato tecnico relativo a modalità di erogazione delle prestazioni) - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 12 Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: 20% con minimo euro 750,00 e massimo euro 5.000,00; intervento chirurgico ambulatoriale: 20% con minimo di euro 150,00 | 12 |
Scheda 3 Offerta tecnica | Scoperto a carico dell’assicurato nelle prestazioni di alta specializzazione in caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati Punto 4, terzo comma, del capitolato tecnico - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 3 Applicazione di uno scoperto del 5% - opzione b) punti 7 Nessuno scoperto | 7 |
Scheda 4 Offerta tecnica | Franchigia a carico dell’assicurato nelle prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati Punto 5, quinto comma, del capitolato tecnico - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 4 Nessuna franchigia | 4 |
Scheda 5 Offerta tecnica | Massimale per prestazione/scoperto a carico dell’assicurato nelle prestazioni specialistiche e negli accertamenti diagnostici nel caso in cui si rivolga a medici non convenzionati o a medici che prestano servizio in intramoenia in strutture sanitarie pubbliche Punto 5, sesto comma, del capitolato tecnico - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 6 Massimale per prestazione: euro 120,00; Scoperto: 20% | 6 |
Scheda 6 Offerta tecnica | Massimale annuo per prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici Punto 5, ultimo comma, del capitolato tecnico - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 3 Massimale annuo di euro 1.400,00 per nucleo familiare - opzione b) punti 6 Massimale annuo di euro 1.700,00 per nucleo familiare | 6 |
Scheda 7 Offerta tecnica | Massimale annuo per cure dentarie Punto 9 del capitolato tecnico - come da capitolato punti 0 - opzione a) punti 5 Massimale di euro 500,00 per anno/nucleo familiare - opzione b) punti 10 Massimale di euro 600,00 per anno/nucleo familiare | 10 |
Scheda 8 Offerta tecnica | Eventuale offerta del servizio aggiuntivo c.d. di “Long Term Care” Punto 15, commi 5-7, del presente disciplinare - come da capitolato punti 0 (ossia l’offerente NON si impegna ad offrire il servizio di “Long Term Care”) - opzione a) punti 2 Importo rendita: € 3.500,00 annui - opzione b) punti 4 Importo rendita: € 7.000,00 annui | 4 |
Scheda 9 Offerta tecnica | Eventuale offerta del servizio aggiuntivo c.d. di rimborso di lenti correttive di occhiali e di lenti a contatto Punto 15, commi 8-10, del presente disciplinare - come da capitolato punti 0 (ossia l’offerente NON si impegna ad offrire il servizio di rimborso di lenti correttive di occhiali e di lenti a contatto) - opzione a) punti 4 Massimale per nucleo familiare: € 150,00 annui - opzione b) punti 8 Massimale per nucleo familiare: € 200,00 annui | 8 |
TOTALE | 80 |
17.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Tutti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono di tipo tabellare. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto, ovvero sulla base della misura dell’eventuale variante migliorativa proposta, come illustrato nella tabella di cui al precedente paragrafo del presente disciplinare.
Il punteggio tecnico dell’offerta i-esima sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in base alle scelte indicate dall’offerta i-esima nella tabella sopra riportata.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Formula “lineare spezzata sulla media (interdipendente)”
Ci | (per Ai <= A soglia) | = | X (Ai / A soglia) |
Ci | (per Ai > A soglia) | = | X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] |
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85
A max = valore del ribasso più conveniente
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione procederà per ciascuna offerta al calcolo del punteggio.
Il punteggio totale per ciascun concorrente sarà dato dalla somma del punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica (PTec,i) e dell’Offerta Economica (PE,i), come di seguito indicato:
PTot,i = PTec,i + PE,i
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Autorità.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.
L’Autorità pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 11.06.2020 con inizio alle ore 11:00, dal RUP che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, a:
a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate: la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (ossia la presenza di documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) salva in ogni caso la verifica del contenuto di ciascun documento presentato, è riscontrata dalla stessa presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel paragrafo 12 del presente disciplinare, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque non compaiono sul Sistema;
b) aprire attraverso il Sistema le offerte presentate e accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né all’Autorità Nazionale Anticorruzione, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e i soggetti deputati all’esame della documentazione amministrativa procederanno alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP trasmetterà il relativo verbale alla commissione giudicatrice, la quale, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti attraverso il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, all’apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione:
a) renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema il “punteggio tecnico” (PT) attribuito alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, renderà altresì visibili i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
L’Autorità procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Autorità procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Autorità si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui l’Autorità ha deciso di aggiudicare l’appalto. Ai sensi del medesimo art. 85, comma 5 del Codice, l’Autorità si riserva altresì la facoltà di effettuare la predetta verifica anche su altri candidati e offerenti, in qualsiasi momento della procedura, ove questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento. In particolare, ai fini della comprova dei requisiti speciali di partecipazione, l’aggiudicatario dovrà produrre:
- per il requisito di capacità finanziaria di cui al paragrafo 7.2., copia dei bilanci, comprensivi della nota integrativa e/o dei relativi allegati, già approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte concernenti gli esercizi finanziari di riferimento, con indicazione della sezione specifica da cui univocamente risulti o possa ricavarsi il suddetto requisito, ovvero altra documentazione contabile idonea alla comprova;
- per il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3, l’elenco delle strutture e dei medici convenzionati corredato da idonea documentazione da cui risulti la disponibilità in capo al concorrente della rete medesima.
Prima dell’aggiudicazione, l’Autorità, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Autorità prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Autorità, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Autorità procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione agli uffici dell’Autorità medesima competenti per le più opportune determinazioni conseguenti alla revoca, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Autorità aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto conforme allo schema di contratto allegato alla presente procedura, che verrà integrato con il contenuto specifico dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario medesimo.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Autorità procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice l’Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Autorità entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.500,00 (oltre IVA); l’Autorità comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
24. 1. Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
24.2. Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
24.3. Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.
24.4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
24.5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxXxxxXxxxxxxxx
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l. n. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29, d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/XxxxxXxxxXxxxxxxxx.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
24.6. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
24.7. Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Ammini- strazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
24.8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO).
24.9. Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
25. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento
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