Sciopero Clausole campione

Sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Sciopero. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o interrotto, salvo per scioperi. In caso di sciopero l’Aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione, con preavviso di non meno di dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazione dell’astensione del lavoro, all’Amministrazione Comunale.
Sciopero. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, con adeguato preavviso. 2. In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità, l’Appaltatore deve garantire un servizio minimo per l’espletamento del servizio.
Sciopero. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore verrà detratta dal computo mensile. L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva dello sciopero al Dirigente del Settore competente del Comune di Portoscuso .
Sciopero. L’attività oggetto dell’appalto è da considerare quale pubblico servizio. In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.
Sciopero. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi a carattere regionale o nazionale o cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta aggiudicataria che impediscano il regolare esecuzione del contratto, la stessa dovrà darne preventiva comunicazione, in forma scritta all’ATS, almeno 3 (tre) giorni prima che l’evento si verifichi. Nel caso lo sciopero si dovesse protrarre per un periodo superiore alle ventiquattro ore lavorative il Fornitore dovrà assicurare prestazioni/forniture minime per le consegne urgenti che verranno individuate dall’ATS. L'Aggiudicatario è in ogni caso tenuto a garantire le prestazioni indispensabili previste dalle disposizioni vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Sciopero. Lo sciopero è regolato dalla L. 146/90 e s.m.i. relativa al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dagli accordi collettivi comunque vigenti nel corso dell’appalto. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, con la massima tempestività, la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, e dovrà comunicare al Committente. L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Committente in tutti i casi di sciopero dettagliando i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi essenziali che sono assicurati nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. L'Appaltatore dovrà, comunque, recuperare i servizi non svolti entro le 24 ore successive allo sciopero. L'appaltatore dovrà altresì comunicare al Committente il numero di giorni in cui il servizio è ridotto e il numero di addetti assenti e presenti in ciascuno dei suddetti giorni. Non saranno considerati causa di forza maggiore i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo di esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi, il mancato rispetto di quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e simili. E’ comunque fatta salva la facoltà per il Committente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Sciopero. 1. Lo sciopero del personale dipendente dell’Appaltatore ed eventuali assemblee sindacali, nel rispetto delle normative vigenti in materia, deve essere comunicato almeno tre giorni prima all’Amministrazione, per potere informare le famiglie degli eventuali disservizi. 2. I servizi e le ore non effettuate a seguito di motivi sindacali verranno detratte dalla fatturazione mensile, su base oraria.
Sciopero. In base alle disposizioni vigenti, in caso si verificasse lo sciopero nel settore dei trasporti, verranno comunque effettuati i servizi garantiti dall’Azienda che saranno tempestivamente comunicati di volta in volta agli utenti, tramite i siti aziendali, le biglietterie, le agenzie di viaggio convenzionate e gli uffici informazioni dell’Azienda.
Sciopero. L’ASP assicura agli utenti tutti i servizi essenziali, anche in occasione di scioperi del personale a norma delle vigenti disposizioni sulla autoregolamentazione degli scioperi e si impegna a dare una corretta e capillare informazione agli anziani e alle loro famiglie.