TITOLI DI VIAGGIO Clausole campione

TITOLI DI VIAGGIO. 1. Al personale dipendente e agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente contratto, compresi gli ex dipendenti che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito di cui al precedente art. 9, è consentito l’accesso ai treni della Società Trenitalia mediante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito definite. 2. Al personale, all’atto dell’assunzione, viene rilasciata la Smart Card Multiservizi da utilizzare anche come Carta di Libera Circolazione (CLC), valida per l’intera rete nazionale, riportante gli elementi idonei all’identificazione del titolare. 3. Nei confronti degli ex dipendenti delle Società del Gruppo che al momento della cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato il diritto a pensione la CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni: a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmatarie del presente contratto; b. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge; c. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamento per motivi disciplinari; d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti. La CLC è riconosciuta anche senza che sia maturato il diritto a pensione nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a condizione che: - il diritto a pensione maturi entro un anno dalla risoluzione consensuale ovvero l’ex dipendente stia fruendo delle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito; - dopo la cessazione del rapporto di lavoro e fino alla maturazione del diritto l’ex dipendente non intrattenga alcun rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3, lettera a). 4. Al personale dei livelli Q, A, B, C ed al personale al quale è stata rilasciata in forza delle condizioni di miglior favore di cui al successivo punto 6, 1° e 2° alinea, la CLC consente l’accesso ai treni in 1a classe ovvero nel livello di servizio “Premium” e “Standard”, mentre al personale dei rimanenti livelli la CLC consente l’accesso ai treni in 2a classe ovvero nel livello di servizio “Standard”. 5. Per il personale dipendente e per gli ex dipendenti di cui al precedente punto 3, è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitato in favore del coniuge e dei figli (fino al compimento del 25° an...
TITOLI DI VIAGGIO. Le parti, al fine di consentire l’accesso ai treni delle Società del Gruppo, sia al personale in servizio che agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatarie del presente accordo, convengono sulla seguente disciplina: 1. Al personale dipendente all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma di contratto stipulato, ed agli ex dipendenti a riposo, così come successivamente definiti al punto 2, viene rilasciata una carta di libera circolazione, valida per un numero illimitato di viaggi sui treni delle Società del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria. 2. Per quanto riguarda il personale a riposo, la carta di libera circolazione (d’ora in poi C.L.C.) sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni: a) ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmataria del presente accordo; b) durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge; c) astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti. 3. Sulla C.L.C. sono riportate la foto, le generalità, la figura professionale del titolare nonché la classe di ammissione, il periodo di validità e l’indicazione di ulteriori eventuali agevolazioni. Al personale dei livelli A, B, C, D ed E viene rilasciata C.L.C. di 1a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C., mentre al personale dei livelli F, G, H viene rilasciata C.L.C. di 2 a Classe con esenzione del supplemento I.C./E.C.. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996. 4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono rilasciati al coniuge ed ai figli (fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro) biglietti per viaggi in numero illimitato della stessa classe cui ha titolo il congiunto dipendente o ex dipendente a riposo di una delle Società del Gruppo FS firmatarie della presente intesa. 5. Per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992, è confermato il trattamento precedentemente in vigore, salvo quanto previsto al successivo punto 7. 6. Resta invariata la normativa riguardante il rilascio dei titoli di viaggio di 1a Classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro con percentuale di invalidità dal 40 al 49% previo parer...
TITOLI DI VIAGGIO. Sono validi esclusivamente i titoli di viaggio, le tessere di servizio e di libera circolazione nonché le tariffe e i prezzi per trasporto viaggiatori stabiliti da MOM. Il sub affidatario si impegna pertanto ad adottarli per i servizi oggetto del presente contratto. Si impegna altresì a curare la loro vendita a bordo degli autobus interessati dai servizi ricevuti in subappalto.
TITOLI DI VIAGGIO. Al personale dipendente e agli ex dipendenti a ri- poso delle Società firmatarie del presente contratto, è consentito l’accesso ai treni della Società Trenitalia me- diante titolo di viaggio secondo le modalità di seguito de- finite.
TITOLI DI VIAGGIO. L’emissione di titoli di viaggio per i trasporti sulle linee oggetto della presente intesa è riservata esclusivamente al Consorzio UNICOCAMPANIA. Il Consorzio autorizza le aziende partecipanti all’integrazione che dispongono delle tecnologie in grado di interagire con quelle adottate dal Consorzio UNICOCAMPANIA, all’emissione di titoli esclusivamente su supporti forniti dal Consorzio e nell’ambito degli standard stabiliti dal Consorzio stesso mediante la definizione di profili di utente e livelli di autorizzazione (identificativi e password), attraverso i quali è possibile una visibilità controllata ed autorizzata delle applicazioni e dei dati. Il Consorzio gestisce l’intera rete di distribuzione dei titoli di viaggio. Le aziende conservano la distribuzione dei titoli presso i punti vendita aziendali; tutti i contratti di distribuzione posti in essere dalle singole aziende si intendono risolti. Il Consorzio gestirà contabilità separate; oltre alla contabilità derivante dall’attività di trasporto nell’area originaria del Consorzio UNICONAPOLI, già Giranapoli, si terranno contabilità separate per la gestione di ciascuna area urbana/suburbana UNICOCASERTA, UNICOBENEVENTO, UNICOSALERNO, UNICOAVELLINO nonché una contabilità per la gestione del trasporto afferente la restante area regionale UNICOCAMPANIA. Fermo restando che gli introiti al netto dei corrispondenti costi relativi ad UNICONAPOLI competono al Consorzio UNICOCAMPANIA, la partecipazione di ciascun aderente agli introiti ed ai corrispondenti costi è diversa a seconda delle diverse aree interessate dalle relazioni di cui alla presente sperimentazione e precisamente: UNICOCAMPANIA, UNICOCASERTA, UNICOBENEVENTO, UNICOSALERNO, UNICOAVELLINO.
TITOLI DI VIAGGIO. Le Parti, al fine di consentire l’accesso ai servizi di trasporto ferroviario sul territorio lombardo e nazionale ai dipendenti in servizio ed ai loro nuclei familiari, convengono sulla seguente disciplina: 70.1 Al personale dipendente all’atto dell’assunzione, qualunque sia la forma di contratto stipulato, viene rilasciata una carta “free pass” valida per un numero illimitato di viaggi sui servizi di competenza di Trenord. 70.2 La carta “free pass” sarà rilasciata anche ai componenti del nucleo familiare del dipendente, inteso come: - il coniuge; - i figli, fino al compimento del 18° anno di età; - i figli di età superiore ai 18 anni a carico; - i genitori a carico; 70.3 Oltre a quanto disciplinato ai commi 70.1 e 70.2 l’azienda rilascerà ai dipendenti, ed ai componenti del nucleo familiare, che ne facciano richiesta, una carta di libera circolazione (CLC) di validità annuale e rinnovabile, utilizzabile per un numero illimitato di viaggi sui treni della Società Trenitalia e per l’intera rete ferroviaria nazionale, con modalità di utilizzo disciplinate dall’ Art 23 dell’accordo di confluenza del Gruppo FS dell’aprile 2003. 70.4 Il costo annuo di emissione di ogni CLC è pari a 100,00 €. 70.5 L’Azienda stipulerà le opportune convenzioni con il Gruppo FSI per assicurare la validità su tutta la rete nazionale delle tessere emesse.

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  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione relativa ai Paesi di destinazione presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore. 2. I Viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore, al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico, la propria cittadinanza se diversa da quella italiana; al momento della partenza dovranno essere muniti del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 3. I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 4. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Viaggiatore è sempre tenuto a informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato. 5. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto a ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.