legge in materia di contratto di appalto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici
LEGGE 17 settembre 1999 n.96
legge in materia di contratto di appalto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 settembre 1999.
Art. 1
Nozione
L'appalto della Pubblica Amministrazione è il contratto nel quale l'appaltante è lo Stato, rappresentato dalla Eccellentissima Camera, o altro Ente pubblico, avente autonoma rappresentanza e l'appaltatore è un imprenditore iscritto in apposito registro da istituirsi presso i singoli enti appaltanti.
L'appalto della Pubblica Amministrazione è il contratto con il quale l'appaltatore, attraverso una sua organizzazione avente carattere di impresa e comunque con mezzi propri e con proprio rischio, dietro un corrispettivo in denaro già prestabilito o anche da stabilirsi, si obbliga a portare a compimento una o più opere oppure uno o più servizi.
Art. 2
Autorizzazione al subappalto e alla cessione del contratto
Fatta salva la facoltà dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, di autorizzare, solo in via preventiva, il subappalto o la cessione del contratto di appalto, è obbligo dell'appaltatore di dare esecuzione al contratto di appalto della Pubblica Amministrazione, conducendo i lavori personalmente e con i propri mezzi.
Art. 3
Caratteristiche imprenditoriali e idoneità
Le caratteristiche imprenditoriali dell'appaltatore e i mezzi propri, compresi gli strumenti, le maestranze e la loro qualifica professionale, i mezzi di lavoro, che deve necessariamente possedere, sono individuati in uno o più regolamenti di attuazione ed esecuzione della presente legge, che saranno emanati con decreto reggenziale.
Xxxxxx inoltre essere garantite l'idoneità tecnica e morale dell'appaltatore, sempre secondo le disposizioni derivanti dal regolamento di esecuzione.
Le disposizioni del presente articolo si estendono anche al subappaltatore ed al cessionario del contratto di appalto.
Art. 4
Subappalto
Se non è stato espressamente autorizzato dall'appaltante, Pubblica Amministrazione, all'appaltatore è sempre fatto divieto di dare, in tutto o in parte, in subappalto l'esecuzione dell'opera e/o del servizio appaltato.
Possono concorre all'appalto anche i consorzi di imprese, costituiti anteriormente all'appalto e per la partecipazione al medesimo, nei quali la responsabilità è solidale tra tutti i partecipanti.
Art. 5
Divieto di intermediazione
E' comunque vietata qualsiasi opera di intermediazione tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, il solo che può e deve essere l'altro contraente e l'esecutore effettivo del contratto di appalto.
La realizzazione da parte di chiunque di atti di intermediazione nel contratto di appalto, di subappalto o di cessione del contratto di appalto, realizza la stessa frode già individuata nei contratti di fornitura, quale è prevista e punita dall'articolo 387 del vigente Codice Penale, con tutte le conseguenze ivi previste.
Pertanto chiunque non ottemperi al divieto di cui al primo comma è punito con la stessa pena di cui all'articolo 387 del vigente Codice Penale.
Art. 6
Cessione dell'appalto
Ugualmente è fatto divieto all'appaltatore di cedere l'appalto a terzi senza l'espressa autorizzazione dell'appaltante, Pubblica Amministrazione.
Art. 7
Processo di formazione del contratto di appalto
Nella formazione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione si individuano tre fasi distinte del procedimento, che nell'ordine rispettivamente sono: la fase deliberativa, cui seguono quella di aggiudicazione e quella di approvazione.
Ognuna di queste fasi, per i principi generali, è regolata dalla presente legge, cui devono però adeguarsi i singoli regolamenti di attuazione e di esecuzione, di cui all'articolo 3, relativi alle stesse fasi.
Art. 8
Fase deliberativa
Nella fase deliberativa del contratto di appalto devono essere predisposti tutti quegli atti amministrativi attraverso i quali la Pubblica Amministrazione, rappresentata legalmente dall'Xxx.xx Camera o dagli Organi di rappresentanza degli Enti Autonomi, pur agendo in veste di autorità, predispone autonomamente e unilateralmente il comportamento che deve tenere, non più come soggetto pubblico, ma come soggetto di autonomia privata.
Art. 9
Atti della fase deliberativa
Sono atti principali di questa fase la deliberazione a contrattare le modalità di gara ed i nominativi dei contraenti, accompagnati sempre dal progetto di contratto, riguardante, secondo i rispettivi casi, l'opera da realizzare o il servizio da eseguire.
Al termine di tale fase la Pubblica Amministrazione riconosce ed integra dei poteri e delle facoltà necessarie il soggetto, ufficio o ente, che, assieme ai Sindaci di Governo, rappresentanti dell'Eccellentissima Camera, ovvero ai Dirigenti dell'Ufficio muniti di delega, od ai legali rappresentanti degli Enti Autonomi, devono intervenire alla stipulazione del contratto di appalto.
Art. 10
Fase di aggiudicazione
Con la fase di aggiudicazione si individua il soggetto privato che deve assumere l'appalto, cioè l'appaltatore.
Gli strumenti cui la Pubblica Amministrazione deve fare ricorso per procedere all'assegnazione del contratto di appalto sono di norma il pubblico incanto ovvero l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto concorso, ma eccezionalmente secondo le disposizioni previste dal regolamento può ammettersi anche la trattativa privata.
Art. 11
Atti della fase di aggiudicazione
La fase di aggiudicazione si conclude con un contratto di appalto che deve essere in tutto conforme a quanto è stato già deliberato.
Le norme relative all'asta pubblica, al pubblico incanto, alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata, nonché alla loro ammissibilità, sono fissate dai regolamenti di attuazione e di esecuzione di cui all'articolo 3.
Art. 12
Fase di approvazione
La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo e/o nelle procedure tecniche, accerta la conformità del contratto alle norme di legge e a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione, che costituisce il requisito di efficacia del contratto.
La disciplina di una tale fase di approvazione e dei relativi atti è stabilita nei regolamenti di attuazione e di esecuzione.
Art. 13
Difetto di autorizzazione
La mancanza di preventiva e formale autorizzazione del committente, Pubblica Amministrazione, sia nel subappalto che nella cessione del contratto di appalto, lascia presumere, senza ammettere prove contrarie, che le convenzioni e i patti avvenuti con i terzi si siano realizzati in forme dolose e comporta la nullità del subappalto e della cessione dell'appalto, indipendentemente dal fatto che il subappaltatore e il cessionario siano stati o non a conoscenza che il contratto concluso rappresenti un subappalto o una cessione di appalto, avente per soggetto contraente la Pubblica Amministrazione.
La nullità del contratto di subappalto o di cessione del contratto di appalto può essere fatta valere da chiunque e in qualunque fase o grado del processo.
Art.14
Conseguenze penali
Gli effetti della precedente norma non escludono le responsabilità personali derivanti dalle conseguenze penali, sia a carico dell'appaltatore, subappaltatore e cessionario del contratto di appalto, sia dei funzionari preposti al perfezionamento e alla esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione.
L'esecuzione, da parte del subappaltatore, delle opere o prestazioni previste dal contratto di subappalto o di cessione del contratto di appalto senza la preventiva autorizzazione dell'appaltante,
Pubblica Amministrazione, realizza la stessa frode già individuata nei contratti di fornitura, quale è prevista e punita dall'articolo 387 del vigente Codice Penale.
Art. 15
Effetti della decadenza del contratto
La dichiarata nullità del contratto di appalto, di subappalto o di cessione del contratto di appalto, comporta per l'appaltatore la immediata decadenza del contratto stesso con la perdita a titolo di penale dei compensi per gli obblighi già portati ad esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'appaltatore alla Pubblica Amministrazione.
Art. 16
Responsabilità nel contratto di subappalto e nella cessione
L'appaltatore che, anche senza difetto di autorizzazione del committente Pubblica Amministrazione, ha contratto subappalto o cessione del contratto di appalto, è oggettivamente e comunque responsabile, solidalmente obbligato, dell'esecuzione delle opere realizzate o dei servizi posti in essere dalla parte che ha subappaltato o alla quale è stato ceduto il contratto di appalto.
Art. 17
Litisconsorzio necessario
In ogni caso l'appaltante, Pubblica Amministrazione, è sempre litisconsorte necessario, salvo la rinuncia a esercitare le facoltà derivanti dalla posizione di litisconsorte, in tutte le cause nelle quali si controverte intorno al contratto di subappalto o di cessione del contratto di appalto, avente per soggetto la stessa appaltante, Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione, sempre rappresentata dall'Eccellentissima Camera, o gli Enti pubblici, aventi autonoma rappresentanza, devono sempre essere chiamati in causa, come litisconsorti necessari, in tutte le cause che intervengono anche tra l'appaltatore e il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto.
E' però in facoltà della Pubblica Amministrazione costituirsi in causa.
Art. 18
Inosservanza del litisconsorzio
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, relative alla Pubblica Amministrazione quale litisconsorte necessario, comporta la nullità assoluta degli atti processuali da dichiararsi su istanza di chiunque e anche ad obbligatoria iniziativa del giudicante in qualunque fase e grado del processo.
Art. 19
Esercizio delle azioni dell'appaltatore, del subappaltatore e del cessionario del contratto
L'appaltatore, il subappaltatore e il cessionario del contratto di appalto sono legittimati ad esercitare le azioni a tutela delle loro pretese derivanti dal contratto di appalto, nei confronti dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, soltanto dopo l'atto di collaudo o comunque dopo le procedure tecniche finali.
Non sono comunque ammesse azioni di accertamento negativo, né azioni per l'esibizione di documenti o atti nei confronti dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, o nei confronti degli Enti pubblici.
Art. 20
Competenza giudiziaria
E' riconosciuta la competenza funzionale ed esclusiva, in tutte le cause aventi per oggetto il contratto di appalto della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici, al Commissario della Legge in primo grado, al Giudice delle Appellazioni Civili in secondo grado e al Consiglio dei XII in terza istanza.
E' altresì riconosciuta competenza funzionale ed esclusiva agli stessi giudici in tutte le cause aventi oggetto il contratto di subappalto e di cessione del contratto di appalto, e per tutte le questioni connesse.
I giudici, nel decidere le cause derivanti dal contratto di appalto, salvo le eccezioni che nella presente legge impongono l'adozione di riti sommari e sommarissimi, adottano, in quanto compatibile, la procedura sommaria costituita dall'apertura di due termini di prova prevista davanti al Magistrato del Lavoro.
Art. 21
Arbitrato
Se le parti, Pubblica Amministrazione e appaltatore, nella soluzione dei conflitti sorti dal contratto d'appalto o durante il contratto d'appalto, eleggono la forma dell'arbitrato è prescritto che debba essere arbitrato rituale, cioè che le parti stabiliscano nel compromesso arbitrale le forme processuali, ovvero si attengano a quelle comunemente in uso, in ogni caso rispettando i principi del contraddittorio e della difesa.
Art. 22
Divieto di sospensione
Se la controversia ha inizio prima che sia cominciata l'esecuzione dei lavori o le prestazioni dei servizi già appaltati, o subappaltati o ceduti, l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto sono comunque tenuti a dare esecuzione al contratto già perfezionato, essendo in caso contrario tenuti, se inosservanti, al risarcimento del danno e alla rescissione del contratto con effetto immediato.
Se la controversia ha inizio in corso di opera o in esecuzione dei servizi l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto non potranno sospendere i lavori per nessuna ragione, essendo tenuti sempre al risarcimento dei danni e alla rescissione del contratto con effetto immediato.
Art. 23
Facoltà di transazione
E' in facoltà della Pubblica Amministrazione addivenire a transazione, quando ritiene di averne interesse, su tutte le vertenze aventi carattere contenzioso che la riguardino, sia in esecuzione del contratto di appalto, di subappalto e di cessione di contratto sia per le altre questioni ivi connesse.
Art. 24
Risoluzione per pubblico interesse
E' riconosciuta all'appaltante, Pubblica Amministrazione, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto per pubblico interesse, pagando l'importo dei lavori o delle forniture già eseguite, il valore dei materiali già acquistati ed esistenti in cantiere, e un decimo di percentuale dei lavori non eseguiti.
Art. 25
Obbligo della forma scritta
Il contratto di appalto, di subappalto e di cessione, a pena di nullità, devono sempre essere costituiti tra le parti in forma scritta.
La nullità derivante dalla carenza di forma scritta può essere fatta valere con le stesse modalità stabilite dal superiore articolo 13.
Art. 26
Direzione dei lavori e sorveglianza sul servizio prestato
Il potere di direzione dei lavori e di sorveglianza ai servizi prestati, nell'interesse pubblico, è sempre riservato per legge alla Pubblica Amministrazione, ed è esercitato per mezzo di propri funzionari o corpi tecnici, ai quali competono, per opportuna delega, le facoltà e i poteri relativi all'accettazione dei materiali, al controllo dell'esecuzione dei lavori, e all'iniziativa di impartire disposizioni per il migliore compimento dell'opera e della prestazione del servizio.
È data facoltà alla Pubblica Amministrazione di affidare la direzione dei lavori a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, mediante apposito disciplinare d'incarico.
Gli uffici che devono essere preposti alla direzione dei lavori sono individuati dal processo di formazione del contratto di appalto nella fase deliberativa già disciplinata, relativa ai comportamenti che devono essere tenuti dalla Pubblica Amministrazione, e sono formalmente comunicati all'appaltatore, al subappaltatore ed al cessionario del contratto di appalto.
Art. 27
Modalità di esecuzione e modifiche
E' sempre riservato all'appaltante, Pubblica Amministrazione, attraverso i suoi corpi tecnici, la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzione, nonché di potersi avvalere della possibilità di correggere, aggiungere, o modificare l'opera in corso di lavorazione.
Art.28
Determinazione del corrispettivo
E' in facoltà dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, stabilire unilateralmente la determinazione del corrispettivo prima della conclusione del contratto di appalto durante la fase deliberativa, al quale l'appaltatore può aderire, secondo i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata o dell'appalto concorso, previsti dal bando e stabiliti nei già citati regolamenti di attuazione e di esecuzione.
Art. 29
Determinazione convenzionale del corrispettivo delle modifiche
Se, al di fuori del precedente articolo e nel caso di introduzione di modifiche, l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore non hanno già determinato convenzionalmente la misura del corrispettivo, oppure non hanno stabilito il modo di determinarla, oppure non hanno stabilito altro modo o forma di adempiere al corrispettivo, essa è calcolata facendo riferimento alle tariffe esistenti, determinate dalle competenti autorità o da organizzazioni sindacali autorizzate, o predisposte anche a mezzo regolamento dalla Pubblica Amministrazione o dagli usi correnti nel territorio al tempo della conclusione del contratto.
Art. 30
Determinazione giudiziale del corrispettivo
In mancanza delle suddette determinazioni del corrispettivo la misura è stabilita dal giudice, sempre in base alle tariffe o agli usi correnti, a meno che le parti non gli chiedano concordemente di decidere secondo equità, o non decidano di comune accordo di ricorrere alla procedura arbitrale.
Il giudizio di determinazione del corrispettivo ha sempre natura contenziosa, ma segue la forma sommaria, anche nel grado di impugnazione.
Art. 31
Determinazione giudiziale del corrispettivo per le varianti in corso d'opera
La determinazione della misura del prezzo delle varianti, sia autorizzate che necessarie, in corso d'opera o di esecuzione di servizi, deve avvenire con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 29.
In ogni caso spetta sempre all'appaltatore, anche quando ha subappaltato o ceduto il contratto, l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza delle dette varianti, non potendosi mai stabilire il prezzo di cose o servizi indeterminati nel loro valore.
Art. 32
Determinazione giudiziale in corso d'opera
La domanda di determinazione del prezzo può essere rivolta al giudice da parte dell'appaltante, Pubblica Amministrazione e da parte dell'appaltatore, anche in corso d'opera. In questo caso però l'appaltatore non potrà mai sospendere i lavori o il servizio, salvo incorrere nelle responsabilità per danni.
Art.33
Fornitura della materia e dei servizi
Quando non sia diversamente stabilito dalle convenzioni intervenute e determinate nella fase deliberativa, la materia, grezza o lavorata, necessaria a compiere l'opera o a dare esecuzione al servizio deve essere fornita dall'appaltatore.
L'impiego di materiali di qualità superiori per valore a quella dovuta non legittima alcun aumento del compenso.
L'appaltante, Pubblica Amministrazione, ha il diritto di controllare i materiali forniti dall'appaltatore, sia prima dell'inizio dei lavori, sia durante la messa in opera, sia prima e durante l'esecuzione del servizio, sia infine durante il procedimento di verifica dell'opera o del servizio.
Art. 34
Dei difetti dei materiali forniti e della inadeguatezza dei servizi
L'appaltante, Pubblica Amministrazione, ha l'obbligo di dare immediato avviso, a mezzo lettera raccomandata, dei difetti dei materiali forniti dall'appaltatore e di inibirne l'uso, pretendendo l'impiego del materiale convenuto.
La stessa procedura si applica in caso di non adeguatezza dei servizi.
Art. 35
Azione di inibizione dei materiali forniti e dei servizi prestati
L'azione di inibizione davanti al Commissario della Legge ha rito sommarissimo, è inappellabile e si conclude con il prescritto contraddittorio da esaurirsi senza rinvii in un'unica udienza.
La lettera raccomandata sottoscritta dal direttore dei lavori nell'interesse della appaltante, Pubblica Amministrazione, deve contenere, di concerto con il Magistrato, la data di convocazione davanti all'Autorità Giudiziaria, per l'udienza istruttoria e di decisione.
Allo stesso regime sottostà l'appaltante, Pubblica Amministrazione, quando fornisce i materiali o i servizi per adempiere il contratto di appalto.
Art. 36
Esecuzione dell'opera e dei servizi
L'appaltatore mantiene l'autonomia, derivatagli dall'organizzazione dei mezzi necessari e dalla gestione a proprio rischio delle obbligazioni derivanti dal contratto, in ordine alle modalità di esercizio delle istruzioni del direttore dei lavori o dell'autorità sovrintendente ai servizi forniti.
Oltre alla responsabilità generale, alla quale è tenuto nel dare esecuzione al contratto di appalto, incorre però sempre in responsabilità per danni quando contravvenga alle regole dell'arte sua o all'esecuzione migliore del servizio.
Art. 37
Principio di corrispondenza
Nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di appalto è stabilita la più rigorosa corrispondenza dell'esecuzione stessa con il contenuto della convenzione stipulata tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, cui è proibita ogni variazione non sottoposta a pattuizione, anche se si realizza come variazione in meglio.
Art. 38
Variazioni non necessarie concordate del progetto o del servizio
Non possono essere apportate varianti non necessarie alle modalità di esecuzione d'opera o dei servizi senza che l'appaltante, Pubblica Amministrazione, le abbia espressamente autorizzate o richieste.
Dell'autorizzazione o richiesta, che costituisce accettazione della proposta dell'appaltatore, deve essere data prova scritta.
Art. 39
Prolungamento o diminuzione del tempo di esecuzione
Quando la variante in corso d'opera dà luogo ad un aumento del prezzo, per incremento delle dimensioni o della qualità dell'opera o del servizio, l'appaltatore ha anche diritto ad un proporzionale prolungamento del termine di esecuzione.
Quando la variante in corso d'opera dà luogo ad una diminuzione del prezzo, per diminuzione delle dimensioni o della qualità dell'opera o del servizio, l'appaltante ha diritto ad una proporzionale diminuzione del termine di esecuzione.
Art. 40
Variazioni necessarie del progetto o del servizio
Quando in corso d'opera o di prestazione del servizio si rende necessario, senza alcuna colpa delle parti contraenti e senza che le parti raggiungano un accordo, apportare variazioni per porre in essere l'esecuzione del contratto di appalto a regola d'arte, deve farsi ricorso al giudice o alla procedura arbitrale, ove le parti concordino, per determinare le variazioni necessarie da introdurre e le relative variazioni nella determinazione dei corrispettivi e dei tempi di esecuzione.
Art. 41
Recesso delle parti
Il recesso delle parti dal contratto di appalto è sempre accordato se l'importo delle variazioni supera di almeno un quinto il corrispettivo complessivo già determinato e l'appaltatore, nel caso di recesso dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, può ottenere un equo compenso da determinarsi in sede arbitrale oppure dal giudice in mancanza di accordo.
Il giudice competente, a norma dell'articolo 20, procede con rito sommario.
Art. 42
Equo compenso
L'equo compenso, stabilito dal giudice competente o dal collegio arbitrale, salvo atti transattivi intervenuti tra le parti, non assume mai carattere e natura risarcitoria, ma deve solo restituire al contratto l'equilibrio venuto meno, coprendo con il suo ammontare i maggiori oneri che possano incontrare le prestazioni dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto, escludendosi espressamente ogni valutazione di lucro e di danno.
Art. 43
Variazioni su ordine della Pubblica Amministrazione
All'appaltante, Pubblica Amministrazione, è riconosciuta la unilaterale facoltà di apportare variazioni al progetto che non siano superiori almeno ad un quinto del corrispettivo complessivo già determinato.
Tale procedura può avere esito una sola volta e comunque deve avere le autorizzazioni previste nella fase di approvazione di cui all'articolo 12.
L'appaltatore, il subappaltatore, o il cessionario hanno diritto al compenso per le maggiori opere eseguite o per i maggiori servizi prestati, rispetto al corrispettivo già determinato.
Alle varianti su ordine della Pubblica Amministrazione, sia in incremento che in diminuzione, si applica il regime stabilito per le varianti non necessarie intervenute in corso d'opera o di esecuzione dei servizi.
Art. 44
Verifiche in xxxxx x'xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Xxx'xxxxxxxxxx, Pubblica Amministrazione, in corso d'opera e di esecuzione dei servizi, è riconosciuto il diritto di procedere alle verifiche ed ai controlli che riterrà più opportuni.
Le modalità attraverso le quali l'appaltante, Pubblica Amministrazione, può procedere ai controlli e alle verifiche, sono da determinarsi attraverso un apposito regolamento di esecuzione.
Art. 45
Fissazione del termine di adeguamento
Fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno, quando l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto non procede nell'esecuzione dell'opera o dei servizi secondo le convenzioni pattuite a termini di contratto o secondo le regole dell'arte o le regole consuete preposte al servizio, la Pubblica Amministrazione, quale appaltante, fissa un congruo termine entro il quale l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto sono tenuti ad adeguarsi.
Decorso senza utile esito il termine fissato, il contratto di appalto è comunque risolto con effetti anche sul contratto di subappalto o di cessione del contratto.
Art. 46
Esecuzione difficile o eccessivamente onerosa
Il corrispettivo determinato, salvo i casi già disciplinati relativi alle varianti di esecuzione, è invariabile.
Se intervengono fatti o circostanze non prevedibili al momento in cui si è perfezionata la convenzione relativa al contratto di appalto, quali aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da rendere l'esecuzione difficile o eccessivamente onerosa, sia l'appaltante, Pubblica Amministrazione, sia l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto, possono sempre richiedere una nuova determinazione del corrispettivo.
L'esecuzione può ritenersi difficile o eccessivamente onerosa soltanto quando gli aumenti o le diminuzioni eccedano di un decimo il corrispettivo già determinato.
La richiesta di revisione del prezzo non legittima mai l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto a sospendere l'esecuzione dell'opera o la prestazione dei servizi.
Art. 47
Cause geologiche e idriche
Nell'esecuzione di opere quali cause di rescissione e di revisione del contratto intervenuto tra l'appaltante, Pubblica Amministrazione, e l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto, sono fatte salve, ai fini dell'accoglimento di una eventuale richiesta di rescissione del contratto o di revisione del corrispettivo, le circostanze derivanti da cause geologiche e idriche, non previste e comunque non prevedibili da entrambe le parti al momento del perfezionarsi del contratto di appalto.
La procedura di revisione della determinazione del prezzo si attua con le stesse modalità stabilite dall'articolo 29 per la determinazione del corrispettivo.
Solo la accertata situazione di pericolo, che può sopravvenire assieme alle cause geologiche o idriche, può legittimare la sospensione dell'esecuzione delle opere già appaltate.
Art. 48
Dell'impossibilità di dare esecuzione all'opera od alla prestazione del servizio
Allorquando nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione del servizio sia sopravvenuta impossibilità non imputabile ad una delle parti, il contratto di appalto si scioglie, ma a carico dell'appaltante. E' posto a carico della Pubblica Amministrazione il pagamento delle sole opere già compiute, limitatamente alla utilità che l'appaltante stesso, Pubblica Amministrazione, ne può conseguire e proporzionalmente al compenso determinato per l'intera opera o per l'intera prestazione del servizio.
In caso di sopravvenuta impossibilità, l'utilità dell'opera o della prestazione di servizio già parzialmente eseguita, è da commisurarsi e ritenersi tale quando possa essere impiegata nei modi e nel senso previsti dal contratto di appalto.
Art. 49
Fatto di terzi e validità del contratto
Non comportano la rescissione del contratto di appalto le difficoltà di esecuzione derivanti da fatto o fatti di terzi.
Art. 50
Verifica finale dell'opera e dei servizi
Le verifiche dell'opera compiuta e del servizio prestato precedono sempre la consegna e devono essere compiute secondo i regolamenti di attuazione e di esecuzione stabiliti per legge.
La procedura di verifica dell'opera compiuta o del servizio prestato è sempre diretta ad accertare la conformità dell'opera o del servizio agli impegni già assunti e derivati dal contratto e dalle regole dell'arte, nonché dalle migliori prestazioni del servizio dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto.
Art. 51
Iniziativa della verifica
L'iniziativa di procedere alle verifiche non può essere affidata al direttore dei lavori, che deve considerarsi responsabile dell'opera compiuta, assieme all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto.
E' obbligo dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto, porre l'appaltante, Pubblica Amministrazione, nelle migliori condizioni per potere eseguire sia le verifiche in corso d'opera, sia le verifiche finali che precedono la consegna dell'opera o del servizio.
Art. 52
Collaudo dell'opera
L'atto di collaudo è la dichiarazione finale per mezzo della quale si comunicano all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto i risultati della verifica eseguita dall'appaltante, Pubblica Amministrazione.
L'atto di collaudo va eseguito nei casi in cui il regolamento lo prevede.
La finale dichiarazione di verifica che l'appaltante, Pubblica Amministrazione, comunica all'appaltatore, al subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto, può avere esito positivo di approvazione ed in tal caso è una convenzione liberatoria che produce effetti bilaterali di accertamento della rispondenza del progetto e delle regole d'arte all'opera eseguita o di esecuzione del servizio, o dei servizi.
Art. 53
Atto di collaudo con esito positivo
Con l'atto di collaudo, che consegue ad un esito positivo della verifica dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo, con le modalità fissate dal capitolato d'appalto, di dichiarare che l'opera od il servizio è conforme al contratto di appalto, o che comunque l'appaltante, Pubblica Amministrazione, è pronta per riceverne la consegna.
La consegna per gli immobili avviene nel luogo in cui si trovano, per i mobili sempre presso l'appaltante o seguendo le sue tempestive indicazioni.
Art. 54
Esito negativo del collaudo
Qualora, invece, la verifica dell'opera compiuta o del servizio prestato abbia dato un esito negativo, l'appaltante, Pubblica Amministrazione, o l'Ente pubblico comunica all'appaltatore, al
subappaltatore o al cessionario del contratto di appalto, l'esito negativo, che non consente di procedere alla presa in consegna dell'opera o all'approvazione dell'esecuzione del servizio.
L'atto di collaudo che comunica l'esito negativo non è necessario all'appaltante, Pubblica Amministrazione, per esperire le azioni che saranno ritenute del caso e non consente alla stessa di dichiararsi pronta a ricevere la consegna dell'opera e l'esecuzione finale del servizio.
Art. 55
Pagamento dell'opera e del servizio
Con la consegna dell'opera e con l'accoglimento del servizio si considerano accettati l'opera e il servizio prestati dall'appaltatore, dal subappaltatore o dal cessionario del contratto.
Fatte salve le diverse pattuizioni o gli usi contrari e le norme specifiche fissate nei regolamenti, quando l'opera o il servizio sono accettati dall'appaltante, Pubblica Amministrazione, e presi in consegna, l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto, hanno diritto al pagamento del corrispettivo.
Art. 56
Procedimento di verifica di singole partite
Quando l'opera o il servizio deve avere esecuzione per singole partite, la procedura di verifica, su richiesta di una delle parti, può avvenire anche per singole partite, secondo le modalità e il regime delle norme precedenti.
Avvenuta l'accettazione della singola partita, può anche essere richiesto dall'appaltatore, dal subappaltatore o dal cessionario del contratto di appalto, il pagamento in proporzione all'opera ed al servizio eseguiti.
Art. 57
Vizi e difformità dell'opera e del servizio
L'appaltatore, il subappaltatore od il cessionario del contratto di appalto sono tenuti alla garanzia per i vizi e per le difformità dell'opera prestata e dei servizi eseguiti.
I vizi e le difformità riscontrate possono essere denunziati all'appaltatore, al subappaltatore od al cessionario del contratto di appalto entro diciotto mesi dalla loro scoperta. L'azione di responsabilità per vizi e difformità si prescrive nei termini ordinari di anni dieci dalla consegna dell'opera o del servizio.
L'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto responsabili dell'inesatto adempimento dell'opera o del servizio, a prescindere da ogni colpa, sono tenuti ad eliminare i vizi e le difformità dall'opera o dal servizio.
Quando invece sono responsabili almeno a titolo di colpa, l'appaltatore, il subappaltatore o e il cessionario del contratto di appalto sono tenuti in via solidale tra loro, oltre ad eliminare i vizi e le difformità, anche al risarcimento del danno patito dall'appaltante, Pubblica Amministrazione.
Art. 58
Garanzie, cauzioni e copertura assicurativa
Per l'esecuzione del contratto di appalto e per gli eventuali futuri danni, dopo il collaudo o le procedure tecniche finali e per una durata massima di diciotto mesi, la Pubblica Amministrazione, quale appaltante, trattiene un decimo del compenso finale liquidato a titolo di garanzia e di cauzione; resta l'obbligo, a carico dell'appaltatore, di prestare una fideiussione o polizza assicurativa di pari importo e per la durata di anni dieci, a garanzia delle opere eseguite.
L'appaltatore, per tutta la durata dei lavori, deve fornire adeguata copertura assicurativa, secondo le modalità fissate dal capitolato d'appalto.
Art. 59
Responsabilità del Direttore dei Lavori
Il Direttore dei Lavori o l'autorità che presiede alla sorveglianza del servizio od all'accertamento della prestazione, oltre alle responsabilità che gli derivano dall'ufficio, è solidalmente responsabile assieme all'appaltatore, al subappaltatore od al cessionario del contratto di appalto, per l'attuazione di istruzioni tecnicamente erronee od esorbitanti dai suoi poteri che l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto ha riconosciuto o comunque doveva riconoscere per tali.
Art. 60
Responsabilità dell'appaltatore in relazione al progetto
Allorquando l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto, sono chiamati all'esecuzione di un progetto altrui, anche se elaborato dall'appaltante, Pubblica Amministrazione, è sempre responsabile dei vizi dell'opera o dei servizi prestati, se non ha denunciato i difetti, anche di lieve entità, del progetto, di cui si sia reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, in base alle regole dell'arte o del migliore servizio.
Art. 61
Contenuto della garanzia per i vizi e per le difformità
Salvo restando il diritto, in presenza di colpa o dolo, al risarcimento del danno, in caso di accertata esistenza di vizi e di difformità, all'appaltante, Pubblica Amministrazione, è sempre riconosciuta la facoltà di chiedere o l'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.
Art. 62
Risoluzione del contratto
L'appaltante, Pubblica Amministrazione, può chiedere la risoluzione del contratto, allorquando i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera o il servizio del tutto inadatto alla destinazione per la quale erano stati richiesti, ferma restando sempre l'azione di risarcimento del danno.
Art. 63
Manifestazione del recesso o della risoluzione
Nella Pubblica Amministrazione sono legittimati a manifestare la volontà di recesso e di risoluzione del contratto soltanto gli stessi Organi cui è riconosciuta la facoltà di contrattare, partecipando alle fasi di perfezionamento del contratto.
La manifestazione di volontà deve essere comunicata in forma scritta.
Art. 64
Delle cose immobili: rovina e difetti
L'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto, nella realizzazione di cose immobili che sono destinate ad avere lunga durata, dopo il compimento dell'opera, e sempre per la durata di dieci anni, sono responsabili solidalmente per risarcimento del danno a titolo di colpa che si ritiene presunta, salvo prova contraria, nei confronti dell'appaltante, Pubblica Amministrazione, per la rovina, per l'evidente pericolo di rovina o per i difetti di costruzione, verificatesi in tutto o in parte.
Art. 65
Del recesso unilaterale dal contratto
Anche quando è stata data esecuzione all'opera o alla prestazione del servizio, all'appaltante, Pubblica Amministrazione, è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio giustificandone la causa, ma lo stesso si assume l'obbligo di indennizzare l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto dell'ammontare per le spese già sostenute, per i lavori già eseguiti e per il mancato guadagno, pari al 10% dell'ammontare delle opere che non verranno eseguite e che si intende l'utile netto che l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto avrebbero potuto ricavare dal completamento dell'opera o dall'intera prestazione del servizio.
Art. 66
Degli eredi dell'appaltatore
In caso di morte dell'appaltatore il contratto si scioglie, a meno che gli eredi non diano garanzie sufficienti di poterlo portare a compimento.
L'appaltante, Pubblica Amministrazione, in caso di scioglimento del contratto, è tenuto a pagare le opere già eseguite, in ragione del compenso determinato, rimborsando le spese sostenute per la rimanente esecuzione, sempre nei limiti in cui i lavori e le spese gli siano utili.
L'utilità dell'opera, ivi compreso il valore del cantiere e delle prestazioni di servizio già eseguite, si determina in base alla diretta utilizzazione di quanto è stato già compiuto, tenendo conto del completamento dell'opera o dei servizi secondo il contenuto del contratto di appalto.
Art. 67
Interdizione, incapacità, stato d'insolvenza
Alla morte dell'appaltatore è equiparato sia lo stato di sopravvenuta interdizione, incapacità naturale e assenza, sia lo stato di insolvenza che presuppone l'istanza di cessione dei beni ai creditori, di concordato e di apertura del concorso dei creditori.
Art. 68
Trasformazione della società
Quando l'appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto di appalto è una società, agli effetti della morte dell'appaltatore, già regolati nei precedenti articoli, è equiparata la sua trasformazione, la liquidazione e il suo stato di insolvenza.
Art. 69
Degli ausiliari dell'appaltatore, del subappaltatore e del cessionario del contratto di appalto
Per conseguire quanto è loro dovuto, non è consentito di esercitare azione diretta o provvedimenti cautelativi o esecuzioni forzate contro l'appaltante, Pubblica Amministrazione, a coloro che, quali dipendenti, hanno prestato la loro attività per eseguire l'opera o prestare il servizio, o comunque quali creditori dell'appaltatore, del subappaltatore o del cessionario del contratto di appalto.
Art. 70
Efficacia dei regolamenti di esecuzione
Xxxxx restando i principi e le procedure disposte dalla presente legge, la normativa relativa ai sistemi di contabilizzazione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, alla procedura di collaudo, nonché relativa al meccanismo della revisione dei prezzi, e i modelli di capitolato, è disposta attraverso il regolamento o i regolamenti di attuazione e di esecuzione della presente legge, che ne fa o ne fanno parte integrante.
Art. 71
Estensione agli Enti pubblici
Le norme della presente legge sul contratto di appalto della Pubblica Amministrazione si applicano agli Enti pubblici aventi rappresentanza autonoma.
Art. 72
Riserva di legge
I contratti di appalto della Pubblica Amministrazione sono soggetti soltanto alla presente legge e ai principi espressi in tale legge e ai regolamenti di attuazione e di esecuzione di questa legge, in considerazione del pubblico interesse vantato in questa contrattazione dalla Pubblica Amministrazione.
Art. 73
Abrogazione
Sono abrogate tutte le leggi, norme, regolamenti e prassi relative al contratto di appalto in contrasto con la presente legge.
Art. 74
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 1999/1699 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx