Fase deliberativa. L’organo deliberante per le operazioni oggetto del presente Regolamento, sia quelle di maggiore che di minore rilevanza, è il Consiglio di Amministrazione della Società. Inoltre le medesime transazioni che interessano le società controllate richiedono anche la delibera autorizzativa dell’organo con funzione di supervisione strategica della società controllata, quando previsto dal presente Regolamento e compatibilmente con la regolamentazione del paese in cui essa è situata. Il Consiglio di Amministrazione può, in relazione a tipologie definite e limitate di operazioni connesse all’ordinaria operatività aziendale (par. “Operazioni ordinarie”), delegare, con obbligo di rendiconto, la propria funzione deliberativa ad altri soggetti. Al termine dell’esamina del dossier informativo relativo all’operazione verso soggetti collegati, il Risk & Audit Committee (o nel solo caso delle operazioni di maggior rilevanza, esclusivamente gli amministratori indipendenti) deve formulare per il Consiglio di Amministrazione della Società un La delibera, che approva l’operazione, dovrà contenere: La motivazione per cui l’operazione rientra nella categoria dei Soggetti collegati; L’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la banca; La ricorrenza di eventuali ulteriori operazioni con soggetti collegati effettuate recentemente con la controparte; Eventuali profili di rischio; Le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Risk & Audit Committee (o nel solo caso delle operazioni di maggior rilevanza degli amministratori indipendenti) si applicano le seguenti condizioni: La delibera deve fornire un’analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e contenere un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Risk & Audit Committee (o quando previsto dai soli amministratori indipendenti); Per le operazioni di maggiore rilevanza: - Deve essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, a cui va resa congrua e tempestiva informativa sull’operazione. Se anche l’organo di controllo formula un parere negativo o condizionato, la delibera deve contenere un’analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque ...
Fase deliberativa. Qualora l’Operazione sia di competenza dell’Amministratore Delegato, il medesimo si astiene dal compiere l’Operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2391, comma 1, cod. civ. Qualora l’Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori che hanno un interesse nell’Operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2391 cod. civ., valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l’opportunità di far allontanare ipredetti Amministratori dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione. Gli eventuali Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa valutando, caso per caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l’opportunità di far allontanare dalla riunione e discussione consiliare al momento della deliberazione i predetti Amministratori Coinvolti nell’Operazione . I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono contenere adeguate informazioni in merito all’Operazione, nonché adeguata e analitica informazione in merito, almeno:
Fase deliberativa. I consiglieri indipendenti deliberano per primi sulla Proposta, esprimendo un parere preventivo motivato circa l’interesse della so- cietà al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in tempo utile per l’approvazione della stessa. Il parere positivo richiederà un consenso unanime dei consiglieri indipendenti. Pertanto, in caso di difformità di voto, si intenderà rilasciato parere negativo ai fini della presente policy. In caso di parere negativo verranno rappresentate le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate ed evidenziate le ragioni per cui non vengono condivise le motivazioni in merito all’interesse della Società al compimento dell’operazione ovvero ancora le riserve relative all’esecuzione dell’operazione in mancanza di una soluzione o sistemazione delle lacune o inadeguatezze riscontrate. La documentazione afferente all’operazione e, in caso di delibera, il verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione che decide in ordine alla Proposta deve esplicitare adeguatamente le motivazioni in merito all’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo dei consiglieri indipendenti, ovvero di voto negativo da parte di uno o più dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione si astiene dalla deliberazione. Nel caso in cui la decisione spetti per legge o per statuto all’Assemblea, la Proposta deve essere inoltrata, in tempo utile per la relativa deliberazione, al Consiglio di Amministrazione che, qualora decida favorevolmente, sottopone la Proposta medesima all’As- semblea. Con cadenza almeno annuale, nell’ambito delle attività di manutenzione del registro dei conflitti, la Funzione Compliance prov- vederà ad effettuare un censimento delle potenziali situazioni di conflitto di interesse riguardanti le parti correlate alla SGR e ad alimentare un file di mappatura delle medesime.
Fase deliberativa. Nella fase deliberativa del contratto di appalto devono essere predisposti tutti quegli atti amministrativi attraverso i quali la Pubblica Amministrazione, rappresentata legalmente dall'Xxx.xx Camera o dagli Organi di rappresentanza degli Enti Autonomi, pur agendo in veste di autorità, predispone autonomamente e unilateralmente il comportamento che deve tenere, non più come soggetto pubblico, ma come soggetto di autonomia privata.
Fase deliberativa