Contratto di inserimento
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Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento, che sostanzialmente prende le mosse dal vecchio contratto di formazione lavoro, è definito come uno strumento per realizzare l'inserimento o il reinserimento mirato del lavoratore nel mercato del lavoro.
DESTINATARI:
Il contratto può essere indirizzato a:
soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni;
disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro;
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni;
donne di qualsiasi età residenti in un area geografica in cui il tasso di disoccupazione si inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale psichico.
CONTRATTO:
Il contratto può essere stipulato da:
enti pubblici, economici, imprese e loro consorzi;
gruppi di imprese,
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
fondazioni;
enti di ricerca, pubblici e privati;
organizzazioni e associazioni di categoria
Il datore di lavoro, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non deve avere, all'interno dell'azienda, sospensioni dal lavoro in atto ovvero non deve aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere il progetto individuale di inserimento. La durata non dovrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto, salvo la maggior durata fino a trentasei mesi per l'assunzione di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale e psichico.