Progetto individuale di inserimento Clausole campione

Progetto individuale di inserimento. Condizione essenziale per l'assunzione con contratto di inserimento o reinserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo [1]. Come già accennato, compete ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, anche all'interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore; parimenti, la contrattazione collettiva determinerà le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento degli obiettivi [2]. Nelle more di detta contrattazione collettiva di settore, o di livello più specifico, è l'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 ad aver regolamentato più nel dettaglio il progetto individuale di inserimento, prevedendo che nello stesso debbano essere indicati: - la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; L'accordo interconfederale richiede inoltre che il progetto preveda una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Per espressa previsione di legge [3], inoltre, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Progetto individuale di inserimento. Molto importante è il progetto individuale di inserimento definito in accordo tra datore di lavoro e lavoratore secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali. Deve precisare la qualificazione alla quale deve arrivare il lavoratore, la durata e le modalità della formazione teorica e pratica. La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo. Secondo l'accordo interconfederale dell'11.02.2003 la formazione teorica deve essere minimo di 16 ore.
Progetto individuale di inserimento. Il progetto individuale di inserimento dovrà prevedere: - il profilo professionale da conseguire; - il livello di inquadramento contrattuale, iniziale e finale; - l’orario settimanale di lavoro (a tempo pieno o parziale) e la sua distribuzione; - l’iter formativo, con la previsione del numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo; - la retribuzione garantita; Al contratto di inserimento, stipulato in forma scritta, deve essere allegato il progetto individuale di inserimento.
Progetto individuale di inserimento. Dalla lettura del dettato normativo, risalta immediatamente come il fulcro essenziale del contratto in esame risieda nella previsione del progetto individuale di inserimento, la cui definizione è considerata una condizione52, giuridicamente necessaria, in vista dell’assunzione del lavoratore53. Si potrebbe pensare alla condizione come evento futuro ed incerto al cui verificarsi l’ordina- mento riconnette l’efficacia giuridica del contratto, ma, anche in relazione alle norme sul regime sanzionatorio, appare maggiormente congruo pensare al progetto individuale di inserimento come ad un presupposto54 per la esistenza stessa del contratto in esame, come se si trattasse di un elemento essenziale sensi dell’art. 1325 del codice civile, perché proprio l’esatta osservanza di quanto concordato in tale progetto permetterà, e xxxxxxxxxxxx, l’inserimento lavorativo del sog- getto svantaggiato di volta in volta coinvolto 55 . Come vedremo nel paragrafo sul regime sanzionatorio, queste condizioni non sono prive di effetti in presenza di gravi inadempienze del 52 La definizione di un progetto individuale di inserimento sarebbe, pertanto, proprio la condizione che, secondo parte della dottrina (Xxxxxxxxx P., op. cit., 2004, p. 625), consentirebbe “l’ascrizione al tipo”. Per una ampia digressione sulla definizione del concetto giuridico di condizione e sulla assenza dei necessari presupposti alla sua configurazione con riferimento al progetto individuale di inserimento, si rinvia a Zoppoli L. e Saracini P., op. cit., 2004, p. 39. Nel medesimo contributo, a p. 42, viene richiamata la controversa nozione di presupposizione nel tentativo di spiegare le conseguenze giuridiche prodotte dalla mancata esecuzione di una parte dell’oggetto del rapporto, rappresentato appunto dal piano di inserimento; allo stesso tempo, però, gli Autori evidenziano come la presupposizione non possa costituire, a tal fine, uno strumento ermeneutico affidabile dal momento che la mancata verificazione dell’evento che è stato assunto a presupposto per la formazione del consenso delle parti contraenti, nel contratto in esame non può essere considerarsi indipendente dalla volontà di quest’ultime, ma immediatamente riconducibile alla responsabilità di una delle stesse (datore di lavoro).
Progetto individuale di inserimento. L'Associazione .......... ............. ......................., con sede in .......... ............. ....................... in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 e dall'accordo-quadro sui contratti di inserimento/reinserimento allegato al c.c.n.l. 15 Luglio 2003, riscontra la necessità, per le attuali esigenze aziendali, di dare attuazione al contratto di inserimento/reinserimento secondo i tempi e le modalità sotto indicate, con la finalità di permettere l'inserimento professionale del lavoratore realizzato attraverso l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
Progetto individuale di inserimento. 1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. 2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
Progetto individuale di inserimento. Allegato al contratto di inserimento del ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nominativo del lavoratore .......................... ........................... nato a il ................ .................... residente in .............. .............................. cod. fiscale ................ .............. Attuale condizione (barrare):
Progetto individuale di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato rivolto prevalentemente a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. In questo senso, l'espletamento della formazione è subordinato alla finalità di inserire nel mercato del lavoro soggetti socialmente deboli, da attuare attraverso un apposito percorso di integrazione del lavoratore nel ciclo produttivo dell'azienda che richiede l'inserimento. Condizione essenziale per l'assunzione mediante contratto di inserimento è, pertanto, la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento volto ad adeguare le competenze del lavoratore al contesto lavorativo specifico. Il progetto individuale di inserimento deve essere concordato fra lavoratore e datore di lavoro preventivamente alla stipula del contratto di lavoro e coerentemente con i contenuti, la forma e le modalità di definizione del progetto di inserimento fissate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale. In sede di prima applicazione dei nuovi contratti di inserimento ed in attesa della disciplina collettiva, la materia è stata disciplinata, come sopra riferito, dall'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004. Tale Accordo, in particolare, ha stabilito che nel progetto individuale di inserimento debbano essere indicati i seguenti "elementi": qualificazione, durata e modalità della formazione, in cui viene distinta una parte teorica comprendente nozioni di prevenzione e di disciplina del rapporto di lavoro ed una di addestramento specifico.

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  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

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