Forma Clausole campione
Forma. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
Forma. Per quanto riguarda i requisiti formali del contratto di inserimento, la scelta di imporre l’adozione della forma scritta a pena di nullità (art. 56, D.Lgs. n. 276/2003) per la sua sottoscrizione appare espressiva della volontà legislativa di richiamare con forza l’attenzione del lavoratore in merito alle caratteristiche ed alle finalità per cui quest’istituto è stato introdotto. Qualora tale requisito formale dovesse essere disatteso, infatti, il contratto dovrà considerarsi Bergamo e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, op. cit., 2004, p. 1687. nullo e il lavoratore potrà richiedere ed ottenere la costituzione ope iudicis di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 56, co. 2). Particolarmente efficace appare, in tal senso, la tesi di chi ha sostenuto che “la conversione ristabilisce la disciplina del rapporto invalidamente derogato, sostituendo al tipo elettivo e alla sua disciplina speciale il regolamento legale che in chiave garantista accompagna la prestazione tipica di lavoro subordinato a tempo indeterminato”64. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento, in una simile evenienza, potrà esigere sin dall’inizio del rapporto di lavoro l’integrale trattamento retributivo e contributivo astrattamente spettante ad un lavoratore non sottoinquadrati assegnato alle medesime mansioni ed a cui è stata attribuita la stessa qualifica. Al contratto di inserimento, dunque, viene applicato il regime giuridico di conservazione di cui all’art. 1424 c.c.65, per cui venga a prodursi effetti diversi rispetto a quelli astrattamente riferibili ad un contratto da dichiarare, ex lege, nullo. In ambito giuslavoristico, peraltro, questo potrà avvenire indipendentemente dalla prova di una precisa volontà delle parti rispetto alla configurabilità di un diverso negozio giuridico, in quanto l’art. 56 del Decreto rappresenta una norma introdotta a tutela del lavoratore e della stabilità della sua occupazione e, proprio per questo, in presenza dei prescritti presupposti, la descritta conversione della tipologia contrattuale potrà venire a configurarsi automaticamente, così da garantire un giusto contemperamento dei diversi interessi in gioco. La previsione del requisito formale, peraltro, rileva non solo ai fini della validità del contratto di inserimento, ma anche con riferimento al progetto individuale di inserimento: infatti, l’art. 56 del Decreto dispone che nel contratto debba “essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’art. 55”. Anche dal...
Forma. 1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Forma. In vigore dal 24 ottobre 2001. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b)descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
Forma. (quando prescritta dalla legge a pena di nullità)
Forma. 1. Il contratto di lavoro a progetto é stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Forma. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede che venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall'art. 6 (Assunzione) del presente c.c.n.l.
Forma. Le Obbligazioni sono emesse nella forma di titoli dematerializzati al portatore e non sono rappresentati da certificati cartacei. Il trasferimento e lo scambio delle Obbligazioni ha luogo mediante comunicazione al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli). Di conseguenza, gli Obbligazionisti devono depositare le tutte le Obbligazioni dagli stessi detenute presso intermediari aderenti a Monte Titoli. L’intermediario, a sua volta, provvederà a depositare le Obbligazioni presso Monte Titoli. Al fine di trasferire un diritto relativo alle Obbligazioni, il cedente e il cessionario devono conferire apposite istruzioni ai rispettivi Intermediari Autorizzati. Nel caso in cui il cessionario sia un cliente dell’Intermediario Autorizzato del cedente, l’Intermediario Autorizzato procederà semplicemente al trasferimento delle Obbligazioni dal conto del cedente al conto del cessionario. Nel caso in cui il cessionario sia cliente di un altro Intermediario Autorizzato, l’intermediario Autorizzato del cessionario potrà istruire il sistema di gestione accentrata al fine di trasferire le Obbligazioni al conto dell’Intermediario Autorizzato del cessionario, che di conseguenza procederà a registrare le obbligazioni sul conto del cessionario. Ciascun intermediario Autorizzato detiene un conto di custodia per ciascuno dei suoi clienti. Tale conto elenca gli strumenti finanziari di ciascun cliente e tutti i trasferimenti, gli interessi pagati, i costi e gravami relativi a tali strumenti. Il titolare del conto e ogni soggetto autorizzato possono richiedere all’intermediario Autorizzato l’emissione di certificazioni relative al conto. L’Obbligazionista non potrà in ogni caso ottenere la spedizione di certificati rappresentativi delle Obbligazioni.
Forma. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2649, 2687). Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Forma. Super La forma Super eroga le garanzie in seguito descritte in tutti gli stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Svizzera, stati non barrati nella Carta Verde.