TRA
Schema di contratto per l’affidamento dei servizi di sgombero neve e spargimento sale nei territori comunali di Xxxxx (XX) x
Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) - Xxxxx 0
L'anno 2014 il giorno XX xxx xxxx xx XXX xxxxxx XXXXXXXXX;
TRA
CMV Servizi S.r.l. con sede legale in Xxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxx, 0 P.Iva -
C.F. 01467410385, in seguito denominata Committente, rappresentata dal Presidente XXXXXXX;
E
XXXXXXXXXXXXXX di seguito denominato Appaltatore;
PREMESSO
- che è stata espletata una procedura aperta per “i servizi di sgombero neve e spargimento sale nei territori comunali di Xxxxx (XX) x Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX)” ai sensi dell’art. 124, co. 6, lett. a) e art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che il Lotto 1 è stato aggiudicato all’impresa XXXX, la quale ha offerto un ribasso del XX % sul prezzo posto a base di gara di euro 110.665,00 (centodiecimilaseicentosessantacinque/00), oltre gli oneri della sicurezza di euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) aggiudicandosi l’appalto per l’importo di euro XXXX, oltre agli oneri della sicurezza di euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) per un totale di euro XXXX;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che essendo trascorso il termine minimo di 35 giorni previsto dall'art. 11, co. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è possibile sottoscrivere il presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - (Oggetto del contratto)
L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi da effettuarsi nel territorio del comune di Cento (FE) – Lotto 1:
- sgombero neve meccanico, effettuato con quindici mezzi idonei dotati di lame per la spalatura, è suddiviso in quindici percorsi;
- spargimento sale meccanico, effettuato con quattro mezzi idonei dotati di salino, è caratterizzato da quattro percorsi;
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato B: Cartografia zona di pertinenza;
- Allegato C: Modulo Report Uscite.
La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 3 - (Durata del contratto e penali)
L’affidamento dei servizi decorre dal 15/11/2014 e si concluderà il 31/12/2015.
Il servizio stagionale e di reperibilità di sgombero neve e spargimento sale deve essere garantito durante i seguenti periodi: dal 15/11/2014 al 15/03/2015 e dal 15/11/2015 al 31/12/2015.
In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto.
Il rapporto contrattuale potrà concludersi in data 31/12/2014, qualora il Comune di Cento non destini le risorse economiche necessarie a coprire il costo del servizio. L’Appaltatore non potrà rivendicare alcuna pretesa risarcitoria.
Ai sensi dell'art. 145, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è prevista l'applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo, decorrente dall’ora successiva alla chiamata effettuata dalla Committente per comunicare l’avvio dei servizi e per ciascun mezzo impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione degli stessi.
Se la sommatoria dei ritardi supera nell’arco di un mese le tre ore, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si applica l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Qualora il RSPP della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell’igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei rischi dell’Appaltatore, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad Euro 100,00 (cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verifichino ripetuti
inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l’applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 11.
La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committente, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Committente procederà all'applicazione della predetta penale.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è ad egli imputabile. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Art. 4 - (Corrispettivo dell’appalto – tracciabilità dei flussi finanziari)
L'importo contrattuale ammonta presuntivamente ad euro XXX di cui:
- euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) per gli oneri della sicurezza;
- euro XXX per i servizi.
Qualora alla scadenza del contratto l’importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l’Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.
Il ribasso offerto in sede di gara si applica anche all’elenco dei prezzi unitari. L’importo contrattuale si compone di:
1) un canone fisso di reperibilità predeterminato per lo svolgimento dei servizi;
2) un compenso a misura che sarà corrisposto solamente in caso di effettiva
esecuzione di attività di sgombero e spalatura della neve e spargimento di sale. L’Appaltatore deve emettere n. 3 (tre) fatture nei seguenti periodi:
1) dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2014: costo reperibilità (pari al 40%) e costo operatività svolta nel predetto periodo (computata tramite invio del Modulo Report Uscite – Allegato C – debitamente compilato e firmato);
2) dal 01/01/2015 al 15/03/2015: costo reperibilità (pari al 60%) e costo operatività svolta (computata tramite invio del Modulo Report Uscite – Allegato C – debitamente compilato e firmato);
3) dal 15/11/2015 al 31/12/2015: costo reperibilità e costo operatività svolta (computata tramite invio del Modulo Report Uscite – Allegato C – debitamente compilato e firmato).
Ai fini della fatturazione delle prestazioni eseguite, la Committente farà riferimento ai dati rilevati nel Modulo Report Uscite (Allegato C) compilato dall’Appaltatore e consegnato congiuntamente alla fattura. Sarà cura del Responsabile del settore tecnico della Committente verificare la congruità delle prestazioni eseguite e validare quanto riportato sull’Allegato C. Non saranno liquidate ore di lavoro non comprovate mediante la compilazione del predetto Allegato C, il quale dovrà essere firmato dall’Appaltatore e controfirmato dalla Committente.
Qualora l’Appaltatore non consegni alla Committente il Modulo Report Uscite (Allegato C) entro 6 giorni lavorativi decorrenti dall’esecuzione del servizio, la Committente non contabilizzerà le prestazioni effettuate.
I pagamenti saranno effettuati previo riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, quindi l’Appaltatore provvederà alla emissione di regolare fattura fiscale. La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario a seguito della verifica di conformità in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento
della fattura presentata dall’Appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato con scadenza 30 gg. d.f.f.m. a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio.
E’ ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. al verificarsi di circostanze imprevedibili durante l’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore dovrà riportare sulle fatture il codice CIG (XXX) ed il Codice identificativo del contratto (XXX). La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG e del Codice identificativo del contratto.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Committente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC ai sensi dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Le fatture relative ai servizi di cui al presente contratto dovranno essere intestate a CMV Xxxxxxx X.x.x. - Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx (XX) P.I. - Cod. Fisc. 01467410385.
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il
codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi sono stati eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 5 - (Modalità di esecuzione dei servizi – obblighi dell’Appaltatore)
Il servizio di sgombero neve consiste nella movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata delle strade del territorio comunale (comprese le intersezioni degli incroci stradali) mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la stessa carreggiata e consentire il transito dei veicoli. Sono compresi anche i lavori di rimozione di lastre di ghiaccio residue e gli allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici. Tale servizio è un servizio pubblico e la sua interruzione costituisce per l’Appaltatore interruzione di pubblico servizio.
Il servizio di spargimento sale deve essere eseguito sull’intera larghezza e superficie delle strade e delle piazze.
Il sale sarà fornito dalla Committente presso il proprio magazzino sito a Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx, 0.
La Committente potrà modificare in qualsiasi momento i percorsi assegnati in fase contrattuale per ottimizzare l’organizzazione del servizio.
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.
L’attivazione del servizio avviene mediante comunicazione telefonica, pertanto l'Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Committente un numero telefonico sempre attivo (24H) per tutta la durata del contratto.
Il servizio deve iniziare tassativamente entro 1 (uno) ora dalla chiamata della Committente.
L’Appaltatore si assume l’obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisionali, materiali di consumi, ecc, necessari per l’esecuzione dei servizi e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente.
I mezzi d'opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. devono:
- essere collaudati per la circolazione sulle strade presso la Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;
- essere dotati di una carta di circolazione aggiornata ai fini dei servizi in oggetto ed in regola con le revisioni prescritte dal Ministero competente;
- essere dotati di autoveicoli (anche se trasporto cose) o macchine operatrici adibiti a porta attrezzi;
- possedere le autorizzazioni ed omologazioni previste dalla vigente normativa per
circolare sulle strade anche con mezzi fuori sagoma.
Tutti gli autoveicoli e le attrezzature utilizzate dall’Appaltatore dovranno essere sempre perfettamente funzionanti ed in buone condizioni.
Preventivamente all’effettivo inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.
La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento e senza preavviso il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto prescritto dal capitolato speciale d’appalto.
L'Appaltatore provvederà ad effettuare i servizi con personale e mezzi propri, secondo le direttive impartite dalla Committente e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Preventivamente all’effettivo inizio dei servizi, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto prescritto dagli artt. 5, 6 e 7 del capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. Si assume inoltre l’obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone dei servizi da svolgere, al fine di realizzare quanto commissionato a regola d’arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
L’Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.
In caso di mancata presentazione, il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non venissero rispettate.
Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi.
In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola,
il presente contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.
L’Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
Art. 7 - (Documentazione da consegnare alla Committente)
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'affidamento in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale per la Sezione RCT, per ogni sinistro, per ogni persona lesa e per danni a cose pari a euro 1.000.000,00 e relativamente alla Sezione RCO per ogni sinistro con un massimale pari a euro
1.000.000 con il massimale di euro 750.000,00 per ogni persona lesa.
Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell’affidamento. L’Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti.
- Polizza assicurativa o bancaria di euro XXX ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. con durata non inferiore a tre mesi oltre il termine previsto per
l’ultimazione dei servizi e comunque lo svincolo non può avvenire prima della attestazione di regolare esecuzione.
- documento di valutazione dei Rischi (DVR);
- autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro e copia delle eventuali comunicazioni obbligatorie per i neoassunti effettuate all’ufficio di collocamento territorialmente competente;
- elenco e copia della certificazioni CE delle macchine/attrezzature utilizzate nei servizi appaltati;
- elenco dei lavoratori che eseguono i lavori con mansione, eventuale numero di matricola e autocertificazione della loro idoneità fisica;
- tesserino di riconoscimento per ogni lavoratore con fotografia e nome/cognome del lavoratore, generalità del datore di lavoro, numero di matricola.
L’Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 8 - (Documento di valutazione dei rischi)
Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. Si assume inoltre l’obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni
nelle zone dei servizi da svolgere, al fine di realizzare quanto commissionato a regola d’arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. In particolare la Committente fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs.
n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del presente contratto, nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dei servizi, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero l’autocertificazione di aver effettuato la Valutazione dei Rischi qualora l’azienda occupi fino a 10 lavoratori (comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs. 81/08), in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto .
In caso di mancata presentazione, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.
Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi.
In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di
non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.
L’Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
Art. 9 - (Attestazione di regolare esecuzione)
La Committente procede ad effettuare la verifica di regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Tale verifica è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi di cui all'art. 325, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 10 - (Subappalto)
In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni (qualora dichiarate in sede di gara), secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento secondo le modalità disciplinate dall'art. 118, co. 2 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa verifica del possesso in capo al Subappaltatore dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e della regolarità del DURC.
In caso di autorizzazione del subappalto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione di cui all'art. 9 del presente contratto.
L'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto. Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto. Per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore.
Art. 11 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)
La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
- nelle fattispecie richiamate all’art. 3 del presente contratto;
- in caso di cessione dell’Appaltatore, cessazione dell’attività dell’Appaltatore, subappalto non autorizzato, concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore;
- in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RCT/O;
- in caso di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico della Committente;
- nella fattispecie di cui all’art. 17 del presente contratto;
Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all’Appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Appaltatore stesso. La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 123 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Sia la Committente che l’Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazione contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 1672 c.c..
In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, la Committente potrà procedere all’affidamento dei servizi all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 297 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
In ordine alla regolazione della procedura per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Art. 12 - (Recesso unilaterale della Committente)
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche la cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto della gara in capo alla Committente stessa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.
In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:
- prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- spese sostenute dall’Appaltatore;
- un decimo (1/10) dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 13 - (Vicende soggettive inerenti l’Appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – Fallimento dell’Appaltatore)
La cessione anche parziale del contratto relativo al presente affidamento è vietata, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i., lo scioglimento in forza di legge del contratto del vincolo giuridico sorto a seguito dell’affidamento.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Art. 14 - (Cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. n. 163/2006 e .s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
Art. 15 - (Cause ostative all’esecuzione dell’affidamento e sospensione per volontà della Committente – Recesso dell’Appaltatore)
La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell’art. 308, comma 2 del
d.P.R. n. 207/2010 in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto, di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore.
In ogni caso l'Appaltatore deve comunicare alla Committente l'eventuale sospensione dei servizi entro un'ora, mediante comunicazione telefonica alla Committente, e deve inviare, entro il giorno successivo, una comunicazione scritta (anticipata via fax ed in seguito con raccomandata A/R) con l'indicazione delle cause che hanno determinato la sospensione.
Ai sensi dell’art 308, comma 3 del d.P.R. n. 207/2010 fuori da tali casi il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti degli artt. 159 e 160 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili.
Qualora la sospensione (ovvero le sospensioni) duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’espletamento dei servizi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
Se la Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Al di fuori di tale di tale ultimo periodo, qualunque sia la causa, all’Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.
La Committente provvede a comunicare per iscritto all’Appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto stesso per fatto o colpa imputabile alla Committente, ai sensi dell'art. 302, co. 5 del d.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore al 1,00 per cento, calcolate sull’importo netto dell’affidamento. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull’importo del contratto dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data
di avvio dell’esecuzione del contratto.
La facoltà della Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi, ai sensi dell'art. 302, co. 6 del d.P.R. n. 207/2010.
Art. 16 - (Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.
n. 231/01 e s.m.i. e del Codice Etico)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice Etico.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello della Committente e si impegna, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, le regole, le procedure ed i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Committente, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
Il mancato rispetto di tali obblighi sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, coerentemente al Sistema Disciplinare della Società e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 17 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto della Politica per l'Ambiente della Committente e si impegna, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.
L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.
Il mancato rispetto di tali obblighi sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, coerentemente al Sistema Disciplinare della Società e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 18 - (Registrazione e spese contrattuali)
Il presente atto ha per oggetto prestazioni sottoposte ad imposta I.V.A., e se ne chiede pertanto la registrazione con applicazione dell'imposta fissa di registro.
Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 19 - (Trattamento dei dati personali)
La Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l’Appaltatore che, in seguito al consenso di quest’ultimo, tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.
Art. 20 - (Foro competente)
Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Art. 21 - (Normativa di riferimento)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 22 - (Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.