Documento di valutazione dei rischi Clausole campione

Documento di valutazione dei rischi. L’Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte. L’Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione. Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. L’Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dei servizi appaltati, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto.
Documento di valutazione dei rischi. Ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 previa riunione tra l’impresa appaltatrice e il committente verrà individuato uno specifico documento integrativo al DUVRI per la valutazione dei rischi specifici da interferenze.
Documento di valutazione dei rischi. L’OEA dovrà entro 30 giorni dall’inizio del servizio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi in conformità al D.Lgs 81/2008; tale documento dovrà essere messo a disposizione degli incaricati della Stazione appaltante che ne facciano richiesta.
Documento di valutazione dei rischi. Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Documento di valutazione dei rischi. Sono stati computati € 0,00 (zero/euro) per oneri per la sicurezza relativi al D.U.V.R.I., in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
Documento di valutazione dei rischi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, X.Xxx. 81/2008, si rinvia a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con nota Rif. n. 10/2743 del 23 dicembre 2010. La Società dichiara di avere preso visione di tale nota, impegnandosi ad eseguire scrupolosamente le prescrizioni ivi contenute. I costi per la sicurezza sono pari a zero.
Documento di valutazione dei rischi. Entro 30 giorni dall’avvio del servizio, l’OEA dovrà redigere, coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del MAECI, il proprio piano di sicurezza ed il Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Documento di valutazione dei rischi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, il documento unico di valutazione dei rischi, che prevede oneri per la sicurezza sono pari ad € 75.450 (somma ripartita in € 25.200 per attività interferenziali ed in € 50.250 per onori di sicurezza connessi alle lavorazioni, per il quale l’Impresa ha fornito adeguato piano di sicurezza).
Documento di valutazione dei rischi. 1.1 Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell’edificio o di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Documento di valutazione dei rischi. Viene rielaborato a norma dell’art. 29, c. 1, del D.Lgs 81/2008, previa consultazione del RLS.