Documento di valutazione dei rischi Clausole campione

Documento di valutazione dei rischi. L’Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte. L’Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione. Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. L’Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dei servizi appaltati, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto.
Documento di valutazione dei rischi. Ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 previa riunione tra l’impresa appaltatrice e il committente verrà individuato uno specifico documento integrativo al DUVRI per la valutazione dei rischi specifici da interferenze.
Documento di valutazione dei rischi. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve al RUP il proprio DVR aggiornato in relazione all’appalto affidato. Il DVR comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico appalto e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i DVR redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici DVR compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Documento di valutazione dei rischi. Sono stati computati € 0,00 (zero/euro) per oneri per la sicurezza relativi al D.U.V.R.I., in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. 7DOCUMENTAZIONE da produrre Dopo ogni visita l’Appaltatore deve predisporre un documento esaustivo (o una documentazione esaustiva) in grado di consentire una corretta gestione nel tempo del sistema: Piano di Lavoro o documento equivalente da cui si evinca: la data di consegna del lavoro, il tempo impiegato, il luogo, le persone che lo hanno eseguito, i preposti del Committente che lo hanno avallato e i materiali forniti o sostituiti. Check list delle operazioni eseguite.
Documento di valutazione dei rischi. Il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 2 viene revisionato periodicamente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
Documento di valutazione dei rischi. 1.1 Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell’edificio o di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. 1.2 Il documento viene revisionato annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni intervenute.
Documento di valutazione dei rischi. Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. Si assume inoltre l’obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone dei servizi da svolgere, al fine di realizzare quanto commissionato a regola d’arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. In particolare la Committente fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del presente contratto, nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dei servizi, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero l’autocertificazione di aver effettuato la Valutazione dei Rischi qualora l’azienda occupi fino a 10 lavoratori (comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs. 81/08), in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto . In caso di mancata presentazione, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate. Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendent...
Documento di valutazione dei rischi. Prima dell'inizio dei servizi l'Impresa dovrà presentare alla Stazione Appaltante il Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta (Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14 novembre 2007).
Documento di valutazione dei rischi. In relazione al D.lgs. 81/2008, la Cooperativa Sociale è obbligata: - alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto; - alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del citato Decreto, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 il Comune di Alpignano promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. La Cooperativa Sociale dichiara che i lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori sono stati informati e formati sui rischi connessi con l’attività ed informati dei rischi specifici presenti. La Cooperativa si impegna a garantire da parte propria e/o del proprio personale l’osservanza di tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto della convenzione o comunicate in qualunque momento per la salvaguardia dell’incolumità del personale proprio e di terzi, di cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto della convenzione.
Documento di valutazione dei rischi. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal D.S. che può avvalersi della consulenza di esperti dell’ente proprietario o di esperti preposti alla tutela della salute dei lavoratori. Il documento viene aggiornato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.