CONTRATTO INTEGRATIVO
CONTRATTO INTEGRATIVO
INTERAZIENDALE PER GLI ADDETTI
ALL’INDUSTRIA DELLA CERAMICA
“SETTORE SANITARI”
17 NOVEMBRE 2004
DISTRETTO INDUSTRIALE CIVITA CASTELLANA
INDICE
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Art. 3 - Formazione professionale – trasporti pubblici – Asili nidi | >> | 8 |
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Art. 12 - Riduzione dell‟orario di lavoro e riposi aggiuntivi | >> | 14 |
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Art. 24 - Apprendistato, contratto di inserimento e lavoro temporaneo | >> | 29 |
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CONTRATTO INTERAZIENDALE INTEGRATIVO AL C.C.N.L. 12 FEBBRAIO 2002
PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI
SETTORE SANITARI
Addì 17 novembre 2004, in Civita Castellana, presso la Delegazione della Associazione fra gli Industriali della provincia di Viterbo
- L‟ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO, rappresentata dal dr. Xxxxx Xxxxxx,
- Una delegazione di imprenditori delle industrie ceramiche del settore sanitari del comprensorio di Civita Castellana composta dai sigg.ri: dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dal sig. Xxxxx Xxxxxxxx
- La FILCEA/CGIL provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Xxxxx Xxxxxx e dai segretari Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e dalla delegazione composta dai sigg.ri: Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx
- La FEMCA/CISL provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e dai segretari Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da una delegazione composta dai sigg.ri:Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx
STIPULANO
Il presente contratto integrativo interaziendale per il settore sanitari, valido per tutte le aziende del settore ceramico – igienico sanitari – del distretto industriale che applicano in CCNL Confindustria – XX.XX.
Art. 1 – OCCUPAZIONE ED INVESTIMENTI
In relazione a quanto stabilito nel capitolo 1 – Parte I del Contratto Nazionale una volta all‟anno, in appositi incontri, da concordare direttamente, l‟Associazione Industriali porterà a conoscenza dell‟ XX.XX firmatarie il presente contratto, congiuntamente, i dati aggregati per il settore della ceramica igienico sanitaria nel distretto di Civita Castellana relativi a:
a) Le previsioni sugli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate;
b) In riferimento agli investimenti complessivi, l‟entità globale dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo stato dalla Regione nel quadro di apposite leggi;
c) La struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell‟occupazione per sesso e per classi di età. In tale ambito, saranno fornite informazioni complessive circa lo stato di applicazione della legge 09/12/1977 n°903 (parità uomo-donna) nonché della legge 125/1991 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
d) La natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
e) Entità del ricorso al lavoro part-time;
f) Le spese complessive di ricerca realizzate e previste, nonché le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
g) Gli investimenti relativi all‟ambiente di lavoro.
L‟informativa di cui al punto c) sarà fornita per ciascuna azienda ed integrata col la classificazione degli addetti per reparto e qualifica.
Art. 2 – OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO
Nel confermare l‟esigenza di tutte le parti firmatarie di aumentare il flusso complessivo di informazioni sulle dinamiche occupazionali nelle industrie di sanitari nel distretto, consapevoli che la conoscenza delle tendenze di medio e lungo periodo riguardo all‟andamento occupazionale, alle nuove professionalità, ai processi di trasformazione dell‟industria ceramica costituiscono, un elemento determinante per la guida d i detti processi, le parti costituiscono, a livello distrettuale, un Osservatorio del mercato dell‟industria dei sanitari.
l’Osservatorio dovrà:
1) Xxxxxxx e governare la dinamica dei processi di trasformazione, ristrutturazione e crisi delle aziende del settore nel comprensorio;
2) Nei casi in cui al punto precedente, predisporre gli strumenti operativi che mettono in grado l‟Osservatorio di avere dati il più possibile aggiornati riguardo al personale complessivamente espulso o esuberante nelle aziende dei sanitari suddiviso per professionalità, anche mediante un coordinamento e confronto dei dati di tutti gli Organismi a vario titolo competenti in materia (Sezioni Circoscrizionali, DPL, Agenzia Lazio Lavoro, etc.)
L‟osservatorio che verrà attivato nei casi in cui le parti stipulanti ritengano che ricorrono le condizioni di cui al punto 1), si impegnerà inoltre, in armonia con le leggi vigenti, a facilitare la mobilità dei lavoratori professionalmente idonei e la loro ricollocazione all‟interno e all‟esterno del settore ceramico. In tale ambito sarà compito dell‟Osservatorio verificare la possibilità di utilizzo di tutta la normativa, nazionale o regionale, in materia di mobilità e ricollocazione della manodopera. L‟Osservatorio ne darà quindi adeguata informazione alle aziende, verificando anche il grado di fruizione di ogni strumento agevolativo proposto.
L‟Osservatorio dovrà infine, sulla base dei trend di sviluppo delle aziende e delle nuove tecnologie introdotte negli stabilimenti:
- Individuare nuove figure professionali che possano soddisfare emergenti bisogni di professionalità da parte delle imprese;
- Promuovere corsi di formazione professionale e/o di riqualificazione, impegnandosi, in relazione alle reali esigenze delle aziende, a facilitare l‟avviamento al lavoro di quanti dovessero risultare idonei.
Art. 3 – FORMAZIONE PROFESSIONALE - TRASPORTI PUBBLICI ASILI NIDO
Le parti si impegnano ad assumere iniziative nei confronti degli Enti di formazione professionale affinché la programmazione dei corsi di formazione tenga conto delle esigenze e degli indirizzi di sviluppo delle attività produttive nel distretto.
Nell‟ambito della vigente normativa e nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL le parti attraverso il Centro Ceramico o altre strutture congiuntamente individuate, programmeranno attività formative a favore dei dipendenti e delle imprese del settore con particolare riferimento a:
- Formazione ed aggiornamento di RLS e RSPP
- Formazione rivolta a lavoratori a rischio occupazionale provenienti da altri settori o a lavoratori extracomunitari sulle qualifiche ad alto assorbimento nelle aziende dei sanitari
Al fine di facilitare il raggiungimento del posto di lavoro da parte dei lavoratori, le parti si impegnano ad elaborare proposte articolate di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico all‟interno del distretto di Civita Castellana, da presentare agli organi competenti.
Considerata la rilevanza sociale del problema degli asili nido le parti dichiarano la loro volontà di assumere concrete iniziative, anche nei confronto dello Stato e degli Enti locali, idonee a favorirne la realizzazione, la migliore localizzazione ed utilizzazione.
In tale ambito le parti auspicano che qualora l‟utilizzo pieno degli impianti comporti una accentuata turnazione delle lavorazioni, tale da interessare un consistente numero di lavoratori, i suddetti istituti dovranno, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, garantire il servizio per tutta la durata delle turnazioni.
Art. 4 – NUOVE TECNOLOGIE
Le parti convengono che l‟introduzione delle nuove tecnologie e delle più moderne forme di automazione debbano essere perseguite con la maggiore rapidità ed efficacia, creando nel contempo, le condizioni per un loro ottimale utilizzo. Il principio irrinunciabile è che nei reparti meccanizzati la produttività è data dalla macchina; l‟azienda che investe in tecnologia deve avere un vantaggio proporzionalmente superiore rispetto ad un‟altra con un grado di automazione minore.
Art. 5 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti convengono sulla opportunità di costruire più avanzate relazioni sindacali in grado di governare congiuntamente i processi necessari di trasformazione dell‟industria ceramica del distretto e di dare al conflitto sindacale normative che lo rendano più adeguato allo spirito di un costruttivo confronto. Tali relazioni devono essere collocate all‟interno di un processo di confronto positivo fra imprenditori e sindacato di categoria al fine di ricercare convergenze su tematiche generali e procedure specifiche che riguardino l‟armonica vita dell‟azienda in un contesto di pari dignità ed autonomia decisionale. In tale ambito a livello aziendale, mentre si riconferma la necessità e l‟impegno da parte delle singole direzioni aziendali di confronti preventivi con la R.S.U. ogni qualvolta siano previste modifiche significative del modo di lavorare, interventi produttivi, ovvero la necessità di rispondere con modi diversi a diverse condizioni di mercato, si definisce con il presente accordo un codice di comportamento, a livello generale, valido per tutte le aziende ceramiche, sulle relazioni in azienda.
Tale codice parte dalla necessità di realizzare la maggiore convergenza possibile su tutte le tematiche che possono generare conflitto in fabbrica, superabile attraverso norme definite.
In tale ambito a livello aziendale le parti si impegnano anche in caso di controversia:
a) La R.S.U. prima di adire azioni di xxxxx, deve chiedere alla direzione un confronto in materia;
b) La direzione aziendale deve confrontarsi sul problema che determina contrasti non oltre tre giorni dopo la presentazione della richiesta;
c) Il confronto deve esaurirsi entro sette giorni lavorativi oppure, se le parti lo convengono, protrarsi entro i limiti di tempo congiuntamente stabiliti;
d) In caso di non accordo le parti riassumono la loro totale libertà di azione ed autonomia;
e) È facoltà di una delle parti, in ognuna delle fasi precedenti o in caso di non accordo, di richiedere l‟intervento delle parti firmatarie il presente accordo. Resta inteso che nel caso di azioni di lotta, derivanti dell‟esaurimento della presente procedura o da ogni altra motivazione le iniziative (durata, calendario degli eventuali scioperi, ecc.) devono essere comunicati formalmente in tempi che consentano la tutela degli impianti, delle macchine e della produzione e non devono in nessun modo compromettere la integrità o causare deperibilità degli stessi.
In ogni modo tali iniziative saranno comunicate con non meno di 24 ore di preavviso.
Art. 6 – COMMISSIONE PARITETICA
Viene istituita a livello aziendale una commissione formata da due rappresentanti dei lavoratori indicati dalla RSU e due dalla Direzione.
La commissione esprime parere consultivo non vincolante in tema di qualità, investimenti, impiantistica, formazione. La convocazione della Commissione viene concordata fra i membri che la compongono ogni volta che si reputerà necessario in relazione ai programmi aziendali. Le riunioni si svolgono al di fuori dell‟orario di lavoro e comunque in modo da non danneggiare la produzione. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
Art. 7 – AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Oltre a quanto già previsto dalla legge 626 e successive modifiche ed integrazioni e dal C.C.N.L., si conviene quanto segue:
durante il periodo di vigenza del presente accordo integrativo occorrerà imprimere un forte impulso alle iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro e all‟abbattimento dei rischi di malattie professionali ed infortuni sul lavoro. Si individua nell‟arco di vigenza contrattuale un tempo utile e sufficiente a rendere l‟ambiente di lavoro quanto più possibile bonificato dai rischi riguardanti la polverosità, maggiore impegno dovrà essere dedicato alle mansioni di rifinitura, dove si riscontra una più alta percentuale di contribuzione alla polverosità dell‟ambiente.
Al riguardo le aziende valuteranno la possibilità di progettare ed installare cabine a velo d‟acqua o altre soluzioni mirate all‟abbattimento del rischio silicotigeno. Priorità di intervento sarà inoltre riservata ai sistemi di pulizia giornaliera che evitino la sospensione delle polveri.
Le aziende provvederanno, non meno di una volta l‟anno, nei periodi di chiusura collettiva, ad una pulizia generale dello stabilimento. In riunioni periodiche appositamente concordate le parti si incontreranno per una verifica dello stato di attuazione di quanto sopra riportato.
Nell‟ambito del sistema di informazioni di cui all‟art. 1 del presente contratto, l‟Associazione Industriali, su richiesta congiunta delle XX.XX di categoria firmatarie il presente accordo, fornirà informazioni a livello aggregato, con periodicità annuale, sullo stato di attuazione del presente articolo e sui tempi di attuazione o eventuali ritardi nella applicazione della presente normativa.
Con le stesse modalità previste nel comma precedente potranno essere richieste informazioni riguardo alle materie prime ed alle sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo.
Le aziende concederanno, per una appropriata educazione sanitaria da parte di strutture specializzate a questo preposte, due ore non retribuite di assemblea, nell‟ambito del normale orario di lavoro.
Le aziende si impegnano a dedicare particolare attenzione ai riflessi che l‟introduzione di nuove tecnologie comporteranno sull‟ambiente di lavoro, impegnandosi a neutralizzare e, possibilmente, eliminare i nuovi fattori di rischio che si dovessero individuare negli stabilimenti.
Art. 8 – VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE
Tali visite devono essere programmate in relazione agli effettivi rischi esistenti nel reparto di appartenenza.
D‟intesa tra l‟azienda, i lavoratori interessati ed il medico competente, i prelievi di sangue e/o le visite potranno avvenire anche nella giornata del sabato o nei pomeriggi dei giorni feriali, senza decorrenza di retribuzione ne altri costi o oneri per le aziende. Nella effettuazione delle visite dovrà essere salvaguardata la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Salvo comprovati impedimenti tecnici le visite saranno effettuate in locali chiusi o in luoghi chiusi, all‟interno del perimetro aziendale, in cui potranno essere collocate le unità sanitarie mobili.
Qualora uno o più lavoratori, per approfondimenti di indagini sanitarie stabilite dal medico competente, debbano spostarsi fuori dal comune ove ha sede l‟azienda le relative spese incontrate dai lavoratori saranno a carico dell‟azienda.
Art. 9 – ASSEMBLEA
Due delle ore previste al 10° ed 11° comma dell‟art. 59 del C.C.N.L. potranno essere fruite fuori dalla azienda se:
- C‟è preventivo accordo scritto tra le parti
- Le modalità di svolgimento non sono tali da pregiudicare la effettiva e normale prestazione di lavoro nelle ore residue.
Oltre a quanto sopra, salvo casi eccezionali, le richieste saranno accolte soltanto quando le assemblee saranno indette congiuntamente dalle XX.XX stipulanti il presente contratto.
Art. 10 – SALA RIONIONI E SALA MENSA
Le aziende che non avessero ancora provveduto realizzeranno entro il primo semestre 2005 una sala riunioni adeguata al numero dei dipendenti. Nel caso in cui la sala fosse utilizzata per la consumazione del pasto sarà dotata di scalda bevande, tavoli e sedie in misura congrua alle esigenze dei lavoratori. Le RSU segnaleranno eventuali inadempienze alle XX.XX di categoria e alla Associazione Industriali.
Qualora l‟azienda non provveda entro i successivi 6 mesi dovrà motivare, oltre che alla RSU anche alle parti firmatarie, i motivi di impedimento e la tempistica necessaria alla realizzazione della sala riunioni.
Nei casi in cui l‟azienda evidenzi oggettiva mancanza di spazio o difficoltà nell‟ottenimento di permessi o concessioni dagli enti competenti, le parti ricercheranno idonee soluzioni alternative; tra queste si valuterà anche la possibilità di ampliare il numero di ore (ore) già previste al primo comma dell‟art. 9 del presente contratto.
Art. 11 – ORARIO DI LAVORO
Premesso che la durata normale dell‟orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conferma la articolazione dell‟orario di lavoro in 38 ore settimanali, suddivise in 5 giorni, ferma restando la determinazione dei carichi di lavoro sulla base dell‟orario stabilito dall‟art. 3, 1° comma, del Decreto Legislativo n°66/2003.
Il predetto orario si applicherà a tutti i lavoratori, giornalieri e cottimisti; la sua concreta attuazione non ha determinato la riduzione dei carichi di lavoro in atto alla data del 22.11.1990.
Qualora l‟azienda intenda distribuire diversamente l‟orario settimanale per singoli lavoratori, per gruppi, per reparti, né darà comunicazione alla R.S.U. per attivare un preventivo confronto.
In caso di diversa distribuzione dell‟orario di lavoro settimanale che preveda l‟utilizzo della giornata del sabato, sarà invece necessario un preventivo accordo con la R.S.U.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell‟orario di lavoro contrattuale le parti si danno atto che gli organi devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell‟assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Le parti nell‟intento di mettere ordine nella situazione produttiva e dare maggiore efficienza alle aziende del settore sanitario del comprensorio decidono in materia di orario di lavoro che , all‟interno delle singole aziende, va determinato il tempo di produzione per unità di prodotto.
Le parti concordano che nell‟ambito della durata di tali tempi non esistono elasticità che potrebbero determinare minore accuratezza nella produzione e quindi una meno adeguata qualità.
Anche in considerazione delle consuetudini vigenti e con riferimento a quanto stabilito dall‟art. 8, 1° comma, del Decreto Legislativo n°66/2003, si concorda che l‟intervallo per pausa, non sarà superiore a 20 minuti.
Eventuali condizioni di miglior favore, (pausa, determinazione dei carichi di lavoro etc.), normative e economiche, derivanti da una interpretazione difforme da quanto previsto nel presente articolo potranno essere ridiscusse nel corso della vigenza del presente accordo ed uniformate alla presente normativa.
L‟orario di ingresso e di uscita dalla fabbrica deve essere determinato nelle singole aziende ed è vincolante per tutti dipendenti. Lo stesso potrà essere differenziato per reparti, per gruppi di lavoratori, per singole mansioni, in relazione ad obiettive esigenze produttive e/o organizzative previa riunione con la R.S.U.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per orario di lavoro si intende il tempo trascorso sul posto di lavoro e non comprende le pause ed i periodi occorrenti al dipendente per prepararsi all‟inizio del lavoro e/o all‟uscita dallo stabilimento (es. spogliatoio, docce, ecc.).
Art. 12 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E RIPOSI AGGIUNTIVI
In contratto integrativo interaziendale 22.11.1990 ha disposto, a partire dal 01/01/1991, l‟articolazione dell‟orario di lavoro in 38 ore settimanali. A fronte di tale orario sono state assorbite 24 delle 56 ore (40 ore ex Accordo Interconfederale 22.10.1983 e 16 ore ex CCNL 05.03.1983) previste dall‟art. 35 del CCNL
31.10.1990.
Il predetto contratto integrativo ha stabilito altresì, l‟assorbimento fino a concorrenza di tutte le ulteriori riduzioni di orario comunque previste.
A decorrere dal 01.01.1991, pertanto, spettano ai lavoratori, in ragione d‟anno, 32 ore (4 giornate) di riduzione dell‟orario di lavoro che potranno essere fruite collettivamente in occasione delle festività natalizie, pasquali, o per facilitare la fruizione di ponti festivi.
A decorrere dal 01.06.2002 i riposi aggiuntivi stabiliti dall‟art. 13, capitolo XIII, del vigente CCNL e la riduzione dell‟orario di lavoro di cui al presente articolo, nonché dell‟Allegato 1-Protocollo aggiuntivo per i turnisti a ciclo continuo – del presente contratto, debbono essere fruiti dai dipendenti entro l‟anno in cui sono maturati, facendo salve le esigenze tecnico produttive della azienda.
Le ore di riposo e di riduzione non godute saranno compensate con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le ore suddette, calcolate nella misura della retribuzione di fatto in vigore nel mese di dicembre dell‟anno di maturazione.
L‟indennità sostitutiva sarà corrisposta unitamente alle competenze riferite al suindicato mese.
Ai sensi di quanto stabilito dal 3° comma dell‟art. 2120 cod. civ., la predetta indennità non rientra nella retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 13 – PRESTAZIONI ECCEDENTI E STRAORDINARIE - CONTO ORE
Fermo restando quanto stabilito dall‟art. 8, lett. E) del vigente CCNL, le parti hanno inteso ampliare le ipotesi stabilite nel citato art. 8, per renderlo più rispondente alle consolidate consuetudini di questa specifica realtà produttiva. Per quanto sopra, è stata prevista l‟ulteriore ipotesi costituita dal pagamento integrale, nel mese di competenza, delle prestazioni eccedenti e straordinarie.
In fase di prima applicazione entro il 30/06/2002 ciascun lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito all‟opzione prescelta, delle tre disponibili, da valere per il periodo 01.06.200. – 31.12.2002.
Successivamente entro e non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno, sarà ripetuta la procedura di cui al comma precedente.
Per i lavoratori assunti in corso d‟anno, la prima opzione dovrà essere esercitata entro la fine del mese in cui ha avuto inizio il rapporto.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:
a) Accantonamento 100% su “conto ore” di ore eccedenti e straordinarie
b) Accantonamento 50% su “conto ore” di ore eccedenti e straordinarie
c) Pagamento 100% di ore eccedenti e straordinarie
Art. 14 – LAVORO IN TURNI
Ai fini della regolamentazione normativa prevista nel C.C.N.L. e nel presente contratto si considerano:
- Lavoratori giornalieri: coloro che svolgono la propria opera secondo un orario di lavoro non soggetto ad avvicendamenti programmati, sia nel caso di turno unico che di orario spezzato.
- Lavoratori turnisti: coloro che svolgono la propria opera in turni avvicendati 3x7, 3x6, 3x5, 2x5 etc.
La normativa riguardante l‟orario settimanale di lavoro di cui all‟art. 11, nonché quanto stabilito agli artt. 12 e 13, non si applica ai lavoratori impegnati nel ciclo continuo. Per gli altri turnisti avvicendati, qualora si presentino esigenze tecniche o produttive legate alla organizzazione del lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi per trovare soluzioni di orario diverse da quelle concordate.
Le parti concordano altresì sulla necessità di verificare azienda per azienda la possibilità di articolazione di turni diversi per zone di lavorazione, anche a scorrimento, in modo da aumentare la resa delle produzioni ed assecondare meglio le esigenze del ciclo, fermo restando la durata del turno ed il rispetto delle norme contrattuali.
La regolamentazione normativa ed economica per i turnisti addetti ai forni a ciclo continuo è rimandata al protocollo aggiuntivo al presente contratto integrativo interaziendale (allegato 1), di cui forma parte integrante.
A decorrere dal 01.01.2005 le percentuali di maggiorazione stabilite all‟art.9, punto 12 lett. A e punto 13 lett. B, capitolo XIII del vigente CCNL, spettanti per le ore effettivamente lavorate in doppio turno diurno avvicendato, sono elevate dal 1,5 al 3,0%.
Art. 15 – LAVORO NOTTURNO
A decorrere dal 01.06.2002 si stabilisce che ai fini retributivi, per i lavoratori delle categorie “OPERAI” e “QUALIFICHE SPECIALI”, è considerato lavoro notturno in deroga a quanto previsto in materia dal CCNL di settore, quello effettuato nell‟arco di otto ore comprese tra le ventuno e le cinque antimeridiane.
Per il lavoro prestato fino al 31.05.2002 vale, ai fini retributivi, quanto stabilito in materia con l‟accordo del 20.05.2002.
Art. 16 – CLASSIFICAZIONE
Con riferimento al capitolo XIII ed art. 4 vigente CCNL (classificazione sanitari) si concorda che i lavoratori addetti al colaggio manuale, qualora siano in grado di colare e rifinire l‟intera gamma della produzione corrente e non corrente, potranno essere inquadrati al 3° livello (D3 dal 01/10/1995).
Si concorda che la specializzazione necessaria ad acquisire il 3° livello (D3 dal 01/10/1995) non può essere richiesta prima che il lavoratore possa vantare una significativa nell‟azienda e nel reparto. La valutazione dell‟azienda dovrà basarsi inoltre sulla esperienza acquisita dal lavoratore su oiù figure e serie speciali, sul livello qualitativo della produzione e sulla percentuale di scarti e rotture prodotte dall‟interessato.
Le parti concordano comunque che, in ogni azienda, la percentuale dei lavoratori del reparto inquadrati al 3° livello (D3 dal 01/10/1995)dovrà attestarsi intorno al 25%. Una volta l‟anno, in appositi incontri, la direzione aziendale verificherà insieme alla RSU l‟applicazione della presente normativa.
Analoga normativa, a partire dal 31/12/1992 verrà applicata anche per il reparto gesso e collaudo.
Il lavoratore addetto continuativamente alle macchine è qualificato al 3° livello (D3 dal 01/10/1995) ed è in grado di garantire la produttività stabilita. La sua retribuzione sarà mensilizzata, non legata cioè al numero dei pezzi prodotti ma ad un orario di lavoro così come previsto dall‟art. 8 CCNL e dall‟art. 11 del presente contratto. Nella determinazione dei livelli di produzione delle macchine l‟azienda dovrà tener conto
delle pause fisiologiche e contrattuali, qualora previste dal CCNL e dal presente contratto integrativo.
Nel caso in cui il lavoratore venga adibito per la prima volta alla macchina o sostituisca alla stessa un lavoratore assente, è previsto un periodo di prova, di venti giorni, durante il quale sarà prevista la possibilità di effettuare una produzione giornaliera del 10/15% inferiore rispetto a quella stabilita.
La contrattazione dei livelli di produttività, le eventuali variazioni della stessa, ed ogni altra eventuale rivendicazione o modifica, devono avvenire aziendalmente alla presenza delle parti firmatarie dell‟accordo.
Il trattamento economico per i lavoratori addetti alle macchine sarà pari alla retribuzione corrispondente al 3° livello (D3 dal 01/10/1995): si riconosce sotto la voce ex ristrutturazione salariale la somma di:
- Lit. 209.650 dal 01/11/1990
- Lit. 224.650 dal 01/01/1992
- Lit. 239.650 dal 01/03/1993 pari a 123,77
Nel caso siano in atto condizioni di miglior favore in aziende già in parte o totalmente meccanizzate, la quota di salario superiore al trattamento qui previsto, verrà considerata superminimo individuale riassorbibile da ogni futuro miglioramento economico.
Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione dell‟accordo integrativo vigente nel reparto colaggio automatico, in tutte le aziende, recuperando eventuali distorsioni rispetto ad una corretta applicazione contrattuale.
I dipendenti che – nell‟ambito della stessa categoria di inquadramento e di IPO – sono in grado di svolgere più mansioni all‟interno dell‟azienda assicurando in ognuna adeguata professionalità, e che si rendono disponibili a temporanei mutamenti di mansione, anche non programmate o improvvise, per far fronte a necessità produttive o per sostituire lavoratori assenti, saranno inquadrati ad un livello superiore (categoria e IPO) rispetto alla previsione del CCNL. Due volte l‟anno, su richiesta della RSU si svolgerà una riunione di verifica della congruità degli inquadramenti contrattuali dei dipendenti, con particolare attenzione alle nuove figure professionali emergenti o alla evoluzione delle professionalità già presenti in azienda che prevedano, ad esempio, l‟uso sistematico di apparecchi elettronici o ad alta tecnologia. I miglioramenti economici derivanti dal passaggio di qualifica potranno
assorbire fino a concorrenza eventuali trattamenti retributivi individuali già concessi al lavoratore in conseguenza di tale disponibilità e professionalità.
Le conclusioni del lavoro della commissione paritetica per le nuove professionalità verranno portate a conoscenza di tutte le aziende e costituiranno motivo di discussione delle verifiche periodiche previste ai commi precedenti.
Art. 17 – EX RISTRUTTURAZIONE SALARIALE
La voce “ex ristrutturazione salariale”, così come regolamentata nel contratto integrativo, è riportata nella tabella allegato 2 al presente contratto.
Art. – 18 PREMIO DI PRODUZIONE
Il premio di produzione, così come stabilito dall‟art. 15 del contratto integrativo 30.06.1995, resta fissato definitivamente nei seguenti valori mensili in vigore alla data del 01.10.1995:
CATEGORIE IMPORTI
A 70,29
B1 69,29
B2 34,86
C1 51,94
C2 62,27
C3 34,65
D1 60,48
D2 59,81
D3 59,81
E1 58,92
E2 58,92
E3 42,27
F 57,76
Art. 19 – PREMIO DI QUALITA’ E PRODUTTIVITA’
Le parti, rilevando congiuntamente che l‟attuale problema delle produzioni sanitarie del comprensorio è quello della elevazione delle rese qualitative, convengono che nel panorama complessivo e nel tempo possono essere richiesti sia interventi di miglioramento delle rese qualitative sia, nel contempo, elevazioni della produttività assoluta.
A tal fine potrà essere sviluppato a livello aziendale e su richiesta dell‟azienda, un premio legato ai parametri della qualità e/o produttività.
Comunque a far data dal 01/10/1988, in tutte le aziende, viene erogata la somma di lire 10.000 (€ 5,16) mensili quale zoccolo del premio di qualità da corrispondere a tutti i dipendenti. A decorrere dal 01.07.2002 la predetta somma è stata elevata ad 22,10 mensili.
Art. 20 – PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Con la istituzione del premio di partecipazione le parti hanno inteso dare piena attuazione a quanto disposto nell‟Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 e dall‟art. 6 del C.C.N.L. 12.10.1994. Il premio deve quindi rientrare nello speciale trattamento fiscale e previdenziale che sarà previsto per tali premi. Qualora dovesse rendersi necessario, sulla base delle norme agevolativi che dovessero essere emanate, le parti si impegnano a modificare il premio in modo da usufruire di tali trattamenti agevolativi per le aziende.
Nel presente accordo si intende regolamentare un premio di partecipazione basato sulla effettiva presenza del dipendente in azienda, in modo da incrementare l‟efficienza delle aziende in termini di produzione globale annua, privilegiando quei lavoratori che più di altri contribuiscono al raggiungimento del livello teorico massimo di produzione.
Il premio di partecipazione è erogato 4 volte l‟anno nei mesi di aprile/luglio/ottobre e gennaio sulla base dei risultati ottenuti da ogni lavoratore nei trimestri gennaio- marzo/aprile-giugno/luglio-settembre/ottobre-dicembre.
La prima erogazione avverrà nel mese di luglio 1995 sulla base dei risultati ottenuti nel trimestre aprile-giugno 1995.
Il premio è erogato sulla base delle giornate di effettiva prestazione di lavoro secondo lo schema allegato.
TABELLA IN VIGORE FINO AL 01.01.2001
GIORNI DI PRESENZA EROGAZIONE TRIMESTRALE NEL TRIMESTRE (*)
Decrescente | Crescente | Parte fissa (**) | parte mobile |
65/64 | 0/1 | € 30,99 | € 325,37 |
63/62/61 | 2/3/4 | € 30,99 | € 258,23 |
60/59/58 | 5/6/7 | € 30,99 | € 206,58 |
57/56/55 | 8/9/10 | € 30,99 | € 175,60 |
54/53/52 | 11/12/13 | € 30,99 | € 43,90 |
51 e seguenti | 14 e segu. | € 30,99 |
(*) Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo vale quanto previsto nei criteri applicativi di seguito riportati.
(**) A decorrere dal 01.10.95 la parte fissa del premio sarà erogata con cadenza mensile nella misura massima di lire 20.000 (10,33).
Sono considerate presenze, ai fini del calcolo del premio:
- Le giornate intere affettivamente lavorate dal lunedì al venerdì;
- I permessi sindacali retribuiti regolarmente richiesti e concessi;
- I giorni di ricovero ospedaliero coperti da certificato della struttura ospedaliera, consegnato all‟azienda, a cura del lavoratore, in tempo utile per il calcolo del premio;
- Gli infortuni sul lavoro;
- Le ferie, le festività coincidenti con la giornata lavorativa, i riposi aggiuntivi, le riduzioni orario di lavoro.
Sono invece da escludere dalla presenza:
- I sabati ed i festivi lavorati;
- Tutto ciò che non è espressamente previsto sotto la voce”sono compresi”.
Sono considerati neutri, ai fini del calcolo del premio, i periodi in cui il lavoratore usufruisce della CIG, del soggiorno climatico e del congedo matrimoniale (vd. Quanto stabilito nei criteri applicativi di seguito riportati).
Inoltre dal 1° gennaio 2006, sono considerati neutri i permessi previsti dalla vigente legislazione (legge n°104/92 e decreto legislativo n°151/2001, e successive modifiche e/o integrazioni), regolarmente autorizzati dall‟INPS, usufruiti dai dipendenti esclusivamente per assistere il coniuge od i figli, purché conviventi.
Per il conteggio del premio dai certificati medici dovranno escludersi i sabati, le domeniche ed i festivi.
Il premio di partecipazione – nella sua parte variabile – viene erogato quale EDR, non incidente quindi su alcun altro elemento della retribuzione (tredicesima,TFR, permessi o altro) in quanto lo stesso è stato determinato comprendendovi i riflessi sugli istituti indiretti e differiti, contrattuali e legali, e, ai sensi dell‟art. 1 della legge 29.05.82, n°297,non è utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nella prossima tornata contrattuale, qualora questo premio di partecipazione non risponda più alle esigenze aziendali di incremento continuo di competitività e redditività, potranno essere individuati nuovi parametri di riferimento, su cui ricostruire il premio di partecipazione.
Anche durante la vigenza del presente accordo, qualora in azienda si intenda individuare altri parametri per incrementare la qualità, la redditività o altro, potrà essere istituito un premio alternativo al presente in regime di invarianza dei costi totali, oppure un premio alternativo, complessivamente più alto, attingendo anche da quanto previsto nel premio di partecipazione qui regolamentato.
CRITERI APPLICATIVI DEL PREMIO NEI CASI DI: CASO 1:
INIZIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL CORSO DEL TRIMESTRE
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, per la determinazione dei giorni di presenza utili ai fini della erogazione trimestrale, nonché per la qualificazione di quest‟ultima, dovranno essere osservati i criteri:
A) INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AL GIORNO 15 DEL MESE
Saranno considerate giornate di presenza anche le giornate lavorative compresi i festivi, dal lunedì al venerdì, cadenti nel periodo compreso dal 1° giorno del mese antecedente l‟inizio del rapporto di lavoro:
ESEMPIO N°1/A
• Assunzione con inizio del rapporto di lavoro il giorno 10/07/1995 (lavoratore giornaliero)
• Giornate effettive di presenza (comprese le festività e le ferie) dal 10/07/1995 al 30/09/1995 = n°60
• Giornate considerate come presenza dal 01/07/1995 al 09/07/1995 =n°5
• Totale giornate di presenza 0 n°65 (60+5)
• Al lavoratore in questione spetterà la seguente erogazione trimestrale:
- P. fissa | = | 60.000 |
- P. mobile -1^ fascia | = | 330.000 |
Totale | = | 390.000 |
ESEMPIO N°2/A
• Assunzione con inizio del rapporto di lavoro il giorno 04/09/1995 (lavoratore giornaliero);
• Giornate effettive di presenza dal 04/09/1995 al 30/09/1995 = n° 20
• Giornate considerate come presenza dal 01/09/1995 al 03/09/1995 = n° 1
• Totale giornate di presenza = n°21 (20+1)
• Riproporzionamento dei giorni di presenza
- 1^ fascia = 64: 3 x 1 mese = 21,33 = 21,00 arrot.
• Al lavoratore in questione spetterà la seguente erogazione trimestrale Parte mobile – 1^ fascia
330.000 : 3 x 1 mese = 110.000
Parte fissa
60.000 : 3 x 1 mese | = | 20.000 |
Totale | = | 130.000 |
B- CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL GIORNO 15 DEL MESE
Saranno considerate giornate di presenza anche le giornate lavorative compresivi i festivi, dal lunedì al venerdì, cadenti nel periodo compreso dal 1° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro all‟ultimo giorno del mese.
ESEMPIO N°1/B
• Cessazione del rapporto di lavoro il giorno 22/09/1995 (lavoratore giornaliero)
• Giornate effettive di presenza (comprese le festività e le ferie) dal 01/07/1995 al 22/19/1995 = n°60
• Giornate considerate come presenza dal 23/09/1995 al 30/09/1995 = n°5
• Totale giornate di presenza = 65 (60+5)
• Al lavoratore in questione spetterà la seguente erogazione trimestrale:
- P. fissa | = | 60.000 |
- P. mobile -1^ fascia | = | 330.000 |
Totale | = | 390.000 |
C- INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL GIORNO 15 DEL MESE
Saranno considerate giornate di presenza solamente quelle lavorative o utili, in applicazione delle norme generali di cui il Contratto Integrativo Interaziendale, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro.
ESEMPIO N°1/C
• Assunzione con inizio del rapporto di lavoro il giorno 17/07/1995 (lavoratore giornaliero)
• Giornate effettivamente di presenza (comprese le festività e le ferie) dal 01/08/1995 al 30/09/1995 = n°44
• Riproporzionamento dei giorni di presenza:
-1^ fascia = 64 :3x2 mesi = 42,66 = 43,00 Arrot.
• Riproporzionamento del premio di partecipazione
Parte mobile / 1^ fascia 330.000 : 3x2 mesi = 220.000
Parte fissa 60.000 :3x2 mesi = 40.000
• Al lavoratore in questione spetteranno, quindi, 260.000
D- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AL GIORNO 15 DEL MESE
Saranno considerate giornate di presenza solamente quelle lavorate o utili, in applicazione delle norme generali di cui al Contratto Integrativo Interaziendale, fino all‟ultimo giorno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
ESEMPIO N°1/D
• Cessazione del rapporto di lavoro il giorno 04/08/1995 (lavoratore giornaliero)
• Giornate effettive di presenza dal 01/07/1995 al 31/07/1995 = n°21
• Riproporzionamento dei giorni di presenza
-1^ fascia = 64:3x1 mese = 21,33 = 21,00 arrot.
• Riproporzionamento del premio di partecipazione
Parte mobile – 1^ fascia
330.000 : 3 x 1 mese = 110.000
Parte fissa
60.000 : 3 x 1 mese = 20.000
• Al lavoratore in questione spetteranno, quindi, 130.000.
CASO 2:
DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE-
EROGAZIONE TRIMESTRALE “ PARTE MOBILE” IN CASO DI CIG, SOGGIORNO CLIMATICO E CONGEDO MATRIMONIALE
ESEMPIO N°1
DATI
Mese | Giorni di presenza o comunque utili | Giorni di assenza o comunque non utili (esclusi giorni colonna c) | Giorni di CIG, soggior. Climatico, cong. matrimoniale | TOTALE |
(a) | (b) | (c) | (d) | |
APRILE „96 | 20 | 2 | / | 22 |
MAGGIO „96 | 18 | / | 5 | 23 |
GIUGNO „96 | 15 | / | 5 | 20 |
TOTALE | 53 | 2 | 10 | 65 |
CALCOLO
1) Determinazione giorni di presenza “ Virtuali” – sommare il totale di colonna
(a) al totale di colonna (c) ovvero 53+10= 63 giorni di presenza virtuale
2) Determinazione importo parte mobile “Virtuale” – tale importo corrisponde alla erogazione trimestrale connessa ai giorni di presenza “ Virtuali” ovvero 63/62/61/ giorni = 260.000
3) Determinazione importo parte mobile da corrispondere – ridurre proporzionalmente la parte “virtuale” secondo il seguente rapporto: giorni di presenza colonna (a) giorni di presenza “virtuali” ovvero 260.000 x 53/63 =
219.000 (arrot.)
ESEMPIO N°2
DATI
Mese | Giorni di presenza o comunque utili | Giorni di assenza o comunque non utili (esclusi giorni colonna c) | Giorni CIG soggior. Climatico, cong. matrimoniale | TOTALE |
(a) | (b) | (c) | (d) | |
APRILE‟96 | 18 | 4 | / | 22 |
MAGGIO ‟96 | 14 | 1 | 8 | 23 |
GIUGNO „96 | / | / | 20 | 20 |
TOTALE | 32 | 5 | 28 | 65 |
CALCOLO
1) Determinazione giorni di presenza “Virtuali” – sommare il totale colonna (a) al totale di colonna (c) – ovvero 32+28 = 60 giorni presenza virtuale
2) Determinazione importo parte mobile “virtuale” – tale importo corrisponde alla erogazione connessa ai giorni di presenza “virtuali” – ovvero 60/59/58 giorni = 210.000
3) Determinazione importo parte mobile da corrispondere – ridurre la parte mobile “virtuale” secondo il seguente rapporto: giorni di presenza colonna (a) giorni di presenza “virtuali” ovvero 210.000 x 32/60 = 112.000
CASO 3:
REGOLAMENTAZIONE DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE AL PARAMETRO DELLA PRESENZA PER I LAVORATORI TURNISTI A CICLO CONTINUO DI CUI AI COMMI 13 E 14, ART.21 CCNL 12/10/1994.
Ad integrazione dal contratto integrativo interaziendale, settore sanitari, si regolamenta quanto in oggetto. Per quanto non previsto nella presente intesa si fa riferimento al citato contratto integrativo e al vigente CCNL.
Il premio è erogato sulla base delle giornate di effettiva prestazione di lavoro secondo lo schema allegato.
TABELLA IN VIGORE FINO AL 01/01/2001
GIORNI DI PRESENZA NEL TRIMESTRE (*) | EROGAZIONE TRIMESTRALE | ||
decrescente | crescente | Parte fissa | Parte mobile |
60/59 | 0/1 | € 30,99 | € 325,37 |
58/57/56 | 2/3/4 | € 30,99 | €258,23 |
55/54/53 | 5/6/7 | € 30,99 | € 206,58 |
52/51 | 8/9 | € 30,99 | € 175,60 |
50/49/48 | 10/11/12 | € 30,99 | € 43,90 |
47 e seguenti | 13 e seguenti | € 30,99 | € 0 |
(*) A decorrere dal 01/10/1995 la parte fissa del premio sarà erogata con cadenza mensile nella misura massima di € 10,33.
- le giornate intere effettivamente lavorate
- I permessi sindacali retribuiti regolarmente richiesti e concessi
- i giorni di ricovero ospedaliero coperti da certificato della struttura ospedaliera, consegnato all‟azienda, a cura del lavoratore, in tempo utile per il calcolo del premio.
- gli infortuni sul lavoro.
- le ferie.
Sono invece da escludere dalla presenza:
- i giorni di riposo lavorativi.
- Tutto ciò che non è espressamente previsto sotto la voce “ sono compresi”.
Per il conteggio del premio dai certificati medici vanno incluse esclusivamente le giornate coincidenti con le giornate previste come lavorative, secondo lo schema turno aziendale.
Sono considerati neutri, ai fini del calcolo del premio, i periodi in cui il lavoratore usufruisce della CIG del soggiorno climatico e del congedo matrimoniale.
Inoltre dal 1° gennaio 2006 sono considerati neutri i permessi previsti dalle vigente legislazione (legge n°104/92 e decreto legislativo n°151/2001, e successive modifiche e/o integrazioni), regolarmente autorizzati dall‟INPS, usufruiti dai dipendenti esclusivamente per assistere il coniuge od i figli, purché conviventi.
Art.21 – GRATIFICA FERIALE
Nel corso del mese di luglio, a partire da quello dell‟anno 2005, sarà corrisposta una gratifica feriale nella misura pari al minimo contrattuale ed I.P.O., ove spettante, riferiti al livello di inquadramento attribuito a ciascun lavoratore.
Ai dipendenti il cui rapporto di lavoro viene risolto entro e non oltre il 15 giugno 2005, la gratifica feriale da corrispondere è determinata con le modalità a nella misura stabilita dall‟Art19 del contratto integrativo interaziendale 30/06/1995.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell‟anno (dal 1° luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l‟Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli istituti previdenziali verrà assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell‟Azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza,
puerperio e malattia entro i limiti cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattuale previsto a carico dell‟Azienda.
ART.22 – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
A decorrere dal 01/07/2002 cessa di avere validità quanto stabilito, in materia di indennità sostitutiva di mensa, dall‟art.18 e Allegato 2 del contrato integrativo 30/06/1995.
ART.23 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA – BUONO PASTO.
A decorrere dal 01/07/2002 viene istituito il”Buono Pasto” di cui all‟art.4, legge 25/03/1997, n°77 e Decreto Ministero del Lavoro 03/03/1994.
I dipendenti beneficeranno, per ogni giornata lavorata per almeno quattro ore, di un Buono Pasto del valore nominale pari a :
- € 4,00 dal 01/01/2006
Il costo del “ Buono Pasto” sarà a totale carico del datore di lavoro.
Il valore del “ Buono Pasto” non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ed è escluso dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Nel caso dovessero intervenire modifiche legislative le parti si impegnano ad adeguare il presente articolo e/o variare il valore del “ Buono Pasto”, al fine di mantenere le speciali agevolazioni fiscali e contributive indicate al comma precedente.
ART.24 – APPRENDISTATO, CONTRATTO DI INSERIMENTO E LAVORO TEMPORANEO.
Al momento della piena operatività delle norme in materia di apprendistato, i lavoratori da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante (art.49 D. LGS. 276/03 ) saranno inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire ed avranno diritto al trattamento retributivo previsto per tale categoria con esclusione, limitatamente alla durata del contratto, della indennità di posizione organizzativo. – Xxxxxx precede in deroga alle intese intervenute tra Federchimica e FULC, con accordo del 28/05/2004. Qualora si registrano ritardi anomali nella
applicazione della norma le parti si incontreranno per assumere le più opportune decisioni in merito.
Per i contratti di inserimento/reinserimento si confermano le intese sottoscritte nel citato accordo nazionale Xxxxxxxxxxxx/FULC del 28/05/2004.
In attuazione di quanto previsto dall‟accordo nazionale Federchimica/FULC del 28/05/2004, ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano le condizioni contrattuali previste nella contrattazione di secondo livello, ed in particolare gli istituti retributivi di cui artt. 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 del presente contratto.
La parte mobile del premio di partecipazione prevista all‟art.20 si applica ai lavoratori temporanei solamente nel caso in cui possano far valere una presenza minima in azienda pari ad almeno un trimestre utile per il calcolo del premio.
ART.25 – CARICHI DI LAVORO
Dall‟1 gennaio 1991 i carichi di lavoro ordinario, per le serie normali (cioè quelle serie non presentano particolari difficoltà dal punto di vista della esecuzione) da attuarsi nelle aziende in cui sono realizzate condizioni tecnico ambientali di lavoro e tecnologia simili tra loro, le seguenti:
Reparto colaggio manuale:
Vasi 22
Bidet 18
Colonne 37
Lavabi m.p. 29 m.p. = xxxxx e proporzianali Cassette 40
Reparto modellazione Serie normali n. 4 stampe
Reparto smaltatura e collaudo
Per questi reparti, dall‟1 gennaio 1991, il carico di lavoro per la serie già in produzione alla data 1° novembre 1990, è aumentato dal 15% ed arrotondato alla unità intera superiore.
La determinazione dei carichi di lavoro per le nuove serie sarà determinate dall‟azienda, sentita la R.S.U. ed i lavoratori del reparto interessato, basandosi su criteri oggettivi legati alla difficoltà di esecuzione, e comunque dopo un periodo di sperimentazione.
Per il reparto colaggio manuale il carico di lavoro sulle nuove serie che entrano in produzione sarà determinato dall‟azienda previa una fase sperimentale che, salvo diversa regolamentazione avverrà su un banco di prova in cui è inserita solo la serie da stimare.
La sperimentazione, in tutti i reparti in cui sarà attuata, non potrà comunque avere una durata superiore ai 3 mesi. Durante questo periodo ai lavoratori interessati alla sperimentazione sarà assicurato il salario mensile aumentato dell‟utile di cottimo eventualmente percepito dal lavoratore prima della sperimentazione .
Serie speciali: si considerano serie speciali quelle che presentano peculiari difficoltà dal punto di vista della esecuzione e quelle che richiedono particolare attenzione nella lavorazione, in relazione al peso ed alla grandezza che le differenzia dalle serie normali.
Il riproporzionamento delle serie speciali già in produzione alla data del 22 novembre 1990 avverrà applicando alla vecchia stima una percentuale di aumento pari a quelle stabilite per le serie normali.
1° ESEMPIO:
Reparto colaggio manuale
vecchia normativa nuova normativa
vasi normali 2022 22(+10%)
SERIE Y:
vasi speciali | 15 | 16,5 (+10%) |
2° ESEMPIO Reparto colaggio manuale | vecchia normativa | nuova normativa |
bidet normali | 16 | 18 (+10%) |
SERIE Z:
bidet speciali | 12 | 13,2(+10%) |
3° ESEMPIO Reparto verniciatura | vecchia normativa | nuova normativa |
lavabi m.p. | 70 | 80,5 (+10%) |
Per le serie speciali è ammessa una riduzione massima, rispetto al carico di lavoro per le serie normali, del 35%. Resta inteso che il 35% di riduzione rappresenta il tetto massimo di riduzione possibile; la percentuale di riduzione dovrà quindi essere graduale e raggiungere, solo nei casi limite, detta percentuale massima. Entro il 1992 le parti si impegnano a redigere un‟intesa sulle caratteristiche tassative ed inderogabili delle nuove serie che possono ottenere una percentuale di ribasso superiore al 35%; prima della entrata in vigore di tale intesa non sarà possibile derogare dalla suddetta riduzione massima.
In attesa della redazione dell‟accordo di cui al comma precedente, eventuali deroghe alla percentuale massima del 35% potranno essere stabilite soltanto con accordi scritti e sottoscritti da rappresentanti della Associazione Industriali e delle XX.XX territoriali.
Le stime delle serie in produzione alla data del 22/ 11/1990 rimangono invariate.
Esclusivamente e limitatamente al periodo di vigenza del contratto integrativo del 22/11/1990 i lavoratori già assunti, addetti al colaggio manuale, che fin dalla data di assunzione – e comunque negli ultimi 5 anni- hanno prodotto il corrispondente di 20 pezzi giornalieri, potranno mantenere tale carico di lavoro. Ai suddetti lavoratori non sarà riconosciuto alcun benefico economico previsto nel presente contratto nella voce” ex ristrutturazione salariale”, cottimo ed istituti collegiali.
Art.26 – COTTIMO
La possibilità si superare il carico di lavoro giornaliero previsto dall‟art.25 nonché la percentuale di lavoro a cottimo, deve essere concordato tra lavoratore ed azienda, fermo restando che la produzione del reparto deve essere quanto più possibile equamente ripartita tra i lavoratori interessati. In caso di disaccordo tra lavoratori ed azienda sulla individuazione del carico di lavoro giornaliero le parti esamineranno il
problema alla presenza della RSU. In caso di ulteriore disaccordo dovranno essere convocate, per la soluzione della vertenza insorta, le parti firmatarie dell‟accordo. Qualora il lavoratore intenda variare il carico di cottimo ne darà preventiva comunicazione all‟azienda e, salvo casi eccezionali, il nuovo carico di lavoro concordato decorrerà dal mese successivo.
Stessa procedura dovrà essere seguita nel caso sia l‟azienda a chiedere una modifica del carico di lavoro individuale.
Qualora l‟operaio cottimista venga adibito a mansioni in cui non è previsto il cottimo o comunque, in relazione al cambiamento di mansione non effettui più il cottimo avrà diritto al mantenimento del cottimo effettuato nella mansione precedente limitatamente al primo mese di retribuzione nella nuova mansione; l‟azienda in quel mese provvederà ad assorbimenti di detto cottimo con la eventuale maggiore retribuzione spettante nella nuova mansione.
La RSU e le Direzioni Aziendali, in cui eccezionali e del tutto temporanei contratteranno il recupero del calo di produzione attraverso il ricorso al lavoro nella giornata del sabato, non superando di norma le 44 ore settimanali. I pezzi prodotti e/o lavorati oltre il normale carico di lavoro giornaliero verranno così retribuiti:
DAL 01/03/1993
Con il 75% del valore del 1° pezzo per i prodotti oltre il carico di lavoro stabilito all‟art.20 moltiplicato per il coefficiente 1,1363 ed arrotondato alla unità superiore;
con il 100% del valore del 1° pezzo per i prodotti lavorati oltre tale limite.
Le percentuali vanno calcolate sui valori mensili:
dal 01/11/90 al 30/04/91 lire 1.529.260
dal 01/05/91 al 30/10/91 lire 1.636.439
dal 01/11/91 al 31/01/92 lire 1.677.519
dal 01/02/92 al 31/12/92 lire 1.791.439
dal 01/01/93 al 30/06/93 lire 1.839.439
dal 01/07/93 al 31/12/94 lire 1.851.889
dal 01/01/95 al 31/12/95 lire 1.913.889
dal 01/01/96 al 31/12/96 lire 1.961.270
Successivamente il valore mensile in atto alla data del 31/12/1996 verrà rivalutato, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sulla base degli incrementi di minimo ed IPO della categoria E/1 nei seguenti periodi di riferimento:
- 1° agosto – 31 gennaio ( per valutazione di gennaio)
- 1° febbraio – 31 luglio ( per valutazione di luglio).
Il valore mensile in vigore nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2004 è pari ad € 1.238,86.
La quantità di cottimo di cottimo effettuato da ciascun lavoratore verrà calcolata a fine mese sommando le singole produzioni giornaliere.
CHIARIMENTO A VERBALE
In caso di assenza retribuita (ferie, malattia, permessi etc.) il calcolo del cottimo spettante al lavoratore avverrà, a fine mese, sulla base della media del cottimo nei giorni effettivamente lavorati. Per la retribuzione del cottimo nei giorni di assenza si farà riferimento alla media del cottimo effettuato nello stesso mese in cui cade l‟assenza se il lavoratore ha effettivamente lavorato più di 15 giornate; non ricorrendo questa condizione si farà riferimento alla media di cottimo effettuato nel primo mese precedente l‟assenza in cui siano state effettivamente lavorate almeno 15 giornate.
Art.27 – MOBILITA’ E PROBLEMI FISICI
I lavoratori addetti al colaggio manuale che abbiano superato i 50 anni di età e che possono far valere 10 anni di servizio continuativo nella stessa azienda e nello stesso reparto, potranno chiedere un mutamento di mansione per comprovati motivi fisici e di salute, con particolare riferimento alla malattia professionale della silicosi.
L‟azienda accoglierà le istanze dei lavoratori in occasione dell‟assunzione di nuovo personale per avvicendamenti o turn over, qualora non ci sia manifesta incompatibilità tra mansioni del personale carente da assumere e quello del personale interessato alla richiesta.
Nel caso in cui l‟azienda, nel biennio seguente la data della richiesta non abbia offerto alternative di lavoro ai dipendenti interessati, questi saranno tenuti ad assumere esclusivamente il tetto produttivo giornaliero: ad essi sarà riconosciuto “ad personam” un importo corrispondente al 50% della eventuale perdita di guadagno, calcolata in base alla media dei cottimi realizzati negli ultimi 3 anni precedenti.
Entro i primi 4 mesi dell‟anno si programmerà in azienda, tra direzione aziendale ed RSU lo scaglionamento dell‟utilizzo dei soggiorni climatici per i silicotici.
Nel caso in cui tale accordo non intervenga, la decisione sullo scaglionamento sarà presa da un rappresentante dell‟azienda ed un rappresentante dei lavoratori tenendo conto delle mansioni svolte dagli aventi diritto nell‟ottica di creare il minor disagio possibile alla produzione.
Art.28 – CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Fino alla scadenza del presente contratto integrativo non saranno avanzate richieste di contrattazione aziendale se non per le parti dallo stesso autorizzate o per inadempienze al presente accordo integrativo.
Art.29 – NORME DI SALVAGUARDIA
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro. Le parti si impegnano ad adoperarsi per la integrale applicazioni del presente contratto integrativo in tutte le aziende del settore operanti nel comprensorio. Qualora una o più XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche tramite loro rappresentanti aziendali, sottoscrivano o riconoscano accordi in deroga al presente o comunque comportati condizioni più favorevoli per la controparte del sindacato, sia nel loro complesso sia per singolo istituto contrattuale, queste modifiche – migliorative per le aziende - saranno automaticamente recepite o, in alternativa, daranno facoltà all‟Associazione Industriali di non applicare o comunque diminuire le erogazioni economiche concordate.
Art.30 – DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto integrativo interaziendale avrà scadenza il 31 dicembre 2007.
Si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto da una della parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R..
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE
TURNISTI AI FORNI A CICLO CONTINUO
Con il presente protocollo d‟intesa le parti intendono perseguire l‟obiettivo del pieno rispetto, in ogni azienda del settore, del disposto contrattuale per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto di lavoro per i turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per sette giorni settimanali). In particolare riguardo all‟art.8 del vigente CCNL,, le parti concordano nel ritenere che il rispetto dell‟orario di lavoro annuo, con l‟effettuazione di 232,5 giornate lavorate annue, si persegue attraverso l‟individuazione di uno o più schemi turno, da applicare in ogni azienda e che, teoricamente, preveda per ciascun turnista la possibilità di effettuare un numero di giornate lavorate/anno pari a quanto previsto dalla stesso art.8.
Rimane inteso che ogni azienda dovrà applicare uno schema turno che permetta il raggiungimento degli obbiettivi più sopra enunciati.
L‟Associazione Industriali si impegna a svolgere un ruolo di costante e continua sollecitazione presso le aziende per il totale allineamento della aziende al disposto contrattuale ed il presente protocollo.
Le parti comunque, al fine di ridurre quanto più possibile la conflittualità aziendale, anche sulla base delle esperienze acquisite fino a questo momento, intendono concordare delle linea di comportamento alle quali attenersi per risolvere i problemi interpretativi inerenti il trattamento economico per i lavoratori turnisti.
La retribuzione dei lavoratori turnisti a ciclo continuo addetti ai forni sarà mensilizzata sulla base di 20 giornate mensili.
Per ogni giornata lavorata oltre la ventesima mensile al turnista spetterà la retribuzione per quella giornata, maggiorata delle seguenti percentuali:
a) 26% - dal 21° al 24° giorno lavorato
b) 50% - oltre il 24° giorno lavorato
Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti a) e b), considerato lo spirito e le modalità del presente accordo, devono intendersi quindi che la maggiore assorbe la minore.
Si conviene, inoltre, che per tutte le giornate lavorate nel mese spetteranno al turnista esclusivamente le seguenti maggiorazioni:
a) 45% per lavoro notturno feriale e domenicale
b) 20% per lavoro nei giorni domenicali nei due turni diurni
c) 50% per lavoro nei giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell‟art.11 del vigente CCNL
Resta inteso che a fronte di tale struttura della retribuzione i lavoratori turnisti dovranno lavorare almeno 220 giornate annue.
Nei rimanenti giorni di riposo sono comprese le ferie, i riposi a fronte di festività, i riposi aggiuntivi, le riduzioni di orario di lavoro previste dall‟Accordo Interconfederale 22/01/1983 e le ulteriori riduzioni di orario di lavoro, nonché quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato in azienda. La parti si danno atto di aver voluto definire in modo unitario ogni problema di regolamentazione, dal punto di vista economico, del rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori, senza voler in alcun modo mettere in discussione il sistema retributivo dei lavoratori turnisti prima dell‟entrata in vigore del presente protocollo in ogni singola azienda.
Le XX.XX, unitariamente, dichiarano di non utilizzare il presente protocollo per l‟instaurazione di contenziosi sindacali o giudiziari da parte dei lavoratori turnisti nei confronti delle aziende, per i periodi precedenti l‟entrata in vigore del presente atto. Danno altresì atto all‟Associazione Industriali di rinunciare ad instaurare vertenzialità sugli argomenti trattati nel protocollo, coerentemente con lo spirito che ha portato alla formulazione di questa intesa.
ALLEGATO 2
EX RITRUTTURAZIONE SALARIALE
IMPORTI MENSILI DAL 01/03/1993
Addetti su macchine di colaggio € 123,77
Operai cottimisti | € 81,80 |
Operai concottimisti ex 1a | € 17,46 |
Operai concottimisti ex 2a | € 17,46 |
Operai ex 2a cat. | € 4,03 |
INDENNITA‟ TURNO | |
IMPORTI MENSILI |
Turnisti ai forni a ciclo continuo € 16,53
APPENDICE
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 10 dicembre 2004, in Civita Castellana, presso la Delegazione della Associazione fra Industriali della provincia di Viterbo
TRA
- L‟ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO, Rappresentata dal presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ed assistita dal Vice Direttore dr. Xxxxx Xxxxxx,
E
- La FILCEA/CGIL provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Xxxxx Xxxxxx e dai segretari Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx
- La FEMCA/CISL provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e dai segretari Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Si stipula il presente accordo:
premesso:
✓ Che il distretto industriale di Civita Castellana ha al suo interno una significativa presenza – in termini ed occupazionali – di aziende produttrici di stoviglierie ed produttrici di articoli igienico sanitari
Considerato:
✓ Che entrambi i comparti produttivi presentano attualmente delle specificità che vanno oltre considerate per non compromettere o aggravare i problemi di competitività, ed in particolare.
✓ Il comparto delle stoviglierie è attraversato da una crisi strutturale di dimensioni mai conosciute, che sta addirittura mettendo in dubbio la sopravvivenza stessa delle aziende, indebolite da anni da profonde difficoltà commerciali che hanno già prodotto un drastico ridimensionamento del numero di imprese e degli occupati.
✓ Il comparto degli articoli igienico sanitari ha chiuso in chiuso in questi giorni un impegnativo rinnovo del contratto integrativo interaziendale, che contiene innovazioni sia economiche che normative, sensibilmente migliorative rispetto al contratto nazionale.
✓ Nel sottoscrivere l‟accordo le parti hanno considerato la sostanziale concomitanza degli impegni e dei costi derivanti dal contratto nazionale per la assistenza sanitaria complementare facoltativa e quelli previsti nel citato contratto integrativo.
Per quanto sopra, visto il capitolo 1, parte settima, del CCNL Chimica – Ceramica del 12 febbraio 2002, stabiliscono:
✓ L‟ingresso delle imprese e dei lavoratori del distretto industriale di Civita Castellana del Fondo Faschim, e conseguentemente tutti gli obblighi economici a carico delle imprese e dei lavoratori slitteranno di almeno 24 mesi dalla firma del presente accordo.
✓ Entro tale scadenza le parti si incontreranno nuovamente per una verifica della situazione.
Letto, confermato e sottoscritto.