Premio di produzione. 66.1 Nello spirito di quanto previsto nel Protocollo del 23.07.1993 tra Governo e Parti Sociali, allo scopo di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di produttività e di economicità dell’ente e nella qualità dei servizi, è previsto un premio di produzione, erogabile su base individuale e secondo le compatibilità di bilancio, in ragione dell’effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati. Tale premio ha la finalità di coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori in servizio al miglioramento continuo degli enti, ove occorra anche attraverso la realizzazione di progetti e programmi di efficienza, produttività e qualità. A tal fine, presso ogni ente, è stanziata una somma non inferiore allo 0,5% del costo del personale.
66.2 Le modalità di individuazione degli obiettivi, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione del premio di produzione sono concordati in sede di contrattazione decentrata.
66.3 Il premio di produzione, ove riconosciuto, sarà corrisposto, in unica soluzione, entro il mese di aprile.
1) Con specifico riferimento all’Anci, le Parti convengono che il premio di produzione di cui all’art. 66 è correlato, anche in funzione strumentale, alla promozione e allo sviluppo dei progetti istituzionali finanziati dalle autorità governative e/o pubbliche, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali o regionali.
2) Le Parti convengono che, in ragione dei superiori finanziamenti, possano essere stabiliti incrementi della somma di cui all’art. 66.1. Ove tali finanziamenti non dovessero essere assegnati all’Associazione, le Parti -in sede di contrattazione integrativa – potranno, altresì, acconsentire a specifiche riduzioni di tale somma.
3) Le Parti convengono, altresì, che, per quanto riguarda Xxxx, il premio di produzione sarà introdotto soltanto a partire dal 2006.
Premio di produzione. 1 La misura degli importi del premio di produzione, commisurato a 12 mensilità da erogare secondo i criteri in vigore, è la seguente: dell’articolazione dell’orario di lavoro, verranno corrisposti i buoni pasto elettronici dell’importo di 7,00 euro.
Premio di produzione. 1) Premio esercizi 2007, 2008 e 2009
2) Nuovo premio di produzione in vigore dall’esercizio 2010
a) il 100% se la presenza effettiva del dipendente è uguale o superiore al 95% delle ore ordinarie lavorabili nell’anno;
b) il 50% se la presenza effettiva del dipendente è uguale o superiore all’80% delle ore ordinarie lavorabili nell’anno;
c) nel caso in cui la presenza effettiva del dipendente sia inferiore all’80% suddetto esso non matura il diritto a percepire il premio di produzione. Il premio di produzione non sarà corrisposto qualora al dipendente sia stato applicato - nell’anno di riferimento del premio stesso - un provvedimento disciplinare superiore alla diffida. La Direzione Aziendale comunicherà in forma scritta alla R.S.A., entro il mese di Maggio di ciascun anno, l’importo del MOL (Margine Operativo Lordo) relativo all’anno precedente, il numero di dipendenti in forza al 31/12 (Dipendenti al 31/12) e l’importo del “MOL per dipendente” risultante. La “presenza effettiva” del dipendente corrisponde alle ore effettivamente lavorate nell’anno. Pertanto, la “presenza effettiva" si calcola sottraendo le assenze di ciascun dipendente dal totale delle ore ordinarie lavorabili nell’anno (Nota 1). Non si considerano assenze solo quelle effettuate per “banca delle ore”, ferie, permessi retribuiti previsti dal presente contratto e/o negli allegati contrattuali riferiti a singole aziende di credito, permessi sindacali ed infortuni sul lavoro. Ai fini del calcolo della “presenza effettiva” si terrà conto anche delle ore di straordinario effettuate dal dipendente, fino ad un massimo di 100 ore. (Nota 1) Le ore lavorabili nell’anno sono quelle previste dall’articolo 7 e/o negli allegati contrattuali riferiti a singole aziende di credito; per i rapporti di lavoro part-time le ore ordinarie lavorabili saranno calcolate tenendo conto della riduzione oraria prevista per ogni singolo dipendente interessato. Con riferimento al calcolo del “MOL/D”, le parti concordano che tale valore si ottiene dividendo il MOL (Margine Operativo Lordo) per il “numero di dipendenti in forza al 31/12” (D ipendenti al 31/12). Riguardo al calcolo del MOL (Margine Operativo Lordo) le parti precisano che in tale valore non saranno compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti a Fondi Rischi, le imposte e tasse, gli oneri e proventi straordinari. Le parti concordano che il calcolo del “numero di dipendenti in forza al 31/12” (Dipendenti al 31/12) si otterrà considerando il numero di lavorato...
Premio di produzione. 1. Con le competenze del mese di aprile verrà corrisposto al personale in servizio a tempo indeterminato un "premio di produzione" annuo, articolato in una parte fissa ed una parte variabile, nelle misure di se- guito indicate:
a ) p a rte fiss a
b ) p a rte v a ri a bile
2. La parte variabile del premio di produzione è determinata sulla base di parametri oggettivi che tengano conto: - della presenza; - del conseguimento dei risultati di produttività del lavoro rispetto ai quali dovranno risultare neutrali i fattori non correlabili all'attività del lavoratore; - dell'efficienza organizzativa.
3. La corresponsione della parte variabile del premio di produzione è legata al conseguimento di un incremento annuo di produttività aziendale dell' 1,50% rispetto all'anno solare precedente.
4. Nel caso si registri detto incremento, sarà corrisposto l'intero importo di cui al precedente punto b) al lavoratore che non abbia effettuato nel corso dell'anno solare di riferimento, assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi. Qualora dette assenze siano superiori a detto limite, la misura individuale della parte varia- bile del premio di produzione sarà determinata valutando mensil- mente le assenze effettuate nell'anno solare di riferimento secondo il seguente criterio: - assenze di 2 giorni: riduzione del 22% di un dodicesimo del premio annuo; - assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo; - assenze superiori ai 3 giorni: riduzione del premio di un dodicesi- mo.
5. Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatorio per maternità.
6. La parte variabile del premio non é computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l'incidenza sul trattamen- to di fine rapporto.
7. Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.
Premio di produzione. 1. La misura degli importi del premio di produzione, commisurato a 12 mensilità da erogare secondo i criteri in vigore, è la seguente: A 332,60 A1 276,30 B 191,61 B1 176,63 B2 164,75 C 139,44 C1 130,15
2. Restano quindi confermati gli incrementi relativi al protocollo allegato al CCNL 1998-2001.
Premio di produzione. 1. La misura degli importi del premio di produzione, commisurato a 12 mensilità da erogare secondo i criteri in vigore, è la seguente: A euro 332,60 A1 euro 276,30 B euro 191,61 B1 euro 176,63 B2 euro 164,75 C euro 139,44 C1 euro 130,15
2. Restano quindi confermati gli incrementi relativi al protocollo allegato al CCNL 1998- 2001.
Premio di produzione. 1. Le attività incentivate non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio di risultato di cui all’art.154 del CCNL del 25/03/2010.
Premio di produzione. A decorrere dal 1° marzo 2018 è istituito il premio di produzione, articolato in due livelli legati al raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi concordati con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Il premio viene erogato, entro il mese di giugno dell’anno successivo, in ugual misura a tutti gli addetti al Servizio Banconote che siano stati presenti in servizio per almeno 110 giornate (se osservano l’orario ripartito su 4 giorni settimanali) o 140 giornate (se osservano l’orario ordinario) e salvo demerito. L’Amministrazione dichiara che, per l’anno 2018, lo stanziamento destinato al premio di produzione ammonta a € 500.000. Dal 1° gennaio 2023 il premio di produzione sarà finanziato con tutte le risorse impegnate per il compenso transitorio erogato al 31 dicembre 2022, incrementate di una somma aggiuntiva utile a corrispondere il premio anche al personale non addetto alla Direzione di Produzione. Il compenso transitorio e il premio di produzione non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.4.1993 (pensione a carico della Banca e indennità di fine rapporto - I.F.R.) né per il calcolo dell’I.F.R. nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 27.4.1993 e fino al 16.6.2017 che non abbiano aderito alla previdenza complementare. Tali somme sono incluse nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In concomitanza con la fase di attuazione della riforma organizzativa del Servizio Banconote, l’Amministrazione garantisce al personale del profilo tecnico-operativo, interessato a un diverso utilizzo sulla piazza di Roma, l’adibizione nel polo logistico d’interesse e, per quanto possibile, presso le Strutture richieste ad eccezione del Servizio Banconote. I Servizi/Filiali che presentano fabbisogni di personale tecnico-operativo verranno preventivamente comunicati al personale. Il personale del profilo tecnico-operativo che intende aderire all’ampliamento mansionistico potrà candidarsi tramite job posting per le posizioni rese disponibili sulla piazza di Roma e presso le Filiali. In caso di cambio di residenza verrà riconosciuto il trattamento economico previsto per i trasferimenti con dichiarazione di disponibilità. Le posizioni verranno individuate presso: • i comparti dell’Amministrazione Centrale che svolgono attività esecutive e di supporto amministrativo (gestione corrispondenza, gestione procedure del personale e contabili, altr...
Premio di produzione. A far data dal 1° luglio 2004, il premio di produzione di cui all’accordo del 9 gennaio 1984 è congelato in cifra fissa nel valore individuale aziendalmente corrisposto alla data del 30 giugno 2004 per i lavoratori in forza a tale data. Per i lavoratori assunti dopo tale data, che già percepivano tali premi nel precedente rapporto di lavoro, verranno interamente corrisposti dal momento dell’assunzione i seguenti valori: 6 1.329,29 5 1.164,72 4 1.016,69 3 917,37 2 863,88 1 779,31 Ai suddetti valori sarà aggiunto quello corrispondente ad eventuali superminimi collettivi mensili in atto nell’azienda di destinazione. Ai lavoratori assunti dopo la suddetta data che non percepivano tali premi nel precedente rapporto verranno corrisposte unicamente le somme indicate nella sopra riportata tabella con la seguente gradualità: Primi sei mesi Nessun importo Dal 7° al 12° mese 20% Dal 13° al 18° mese 40% Dal 19° al 24° mese 60% Dal 25° al 30° mese 80% Dal 31° mese 100% Le modalità di calcolo dei suddetti premi sugli istituti diretti e differiti di legge e di contratto saranno quelle previste dal citato accordo del 9 gennaio 1984, riportato all’all. B del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile del 6 febbraio 2009.
Premio di produzione. Ai lavoratori verrà corrisposto ad ogni periodo di paga un premio di produzione nella misura stabilita dalla allegata tabella. (All. 3)