Cottimo. Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’art. 1, “Oggetto del contratto”.
Cottimo. 1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l’incremento della produzione, la valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
2) Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire al lavoratore di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base indicate accanto alle rispettive categorie:
3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
4) L’azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell’utile di cottimo) oppure di introduzione di nuovi sistemi, l’azienda è tenuta a darne preventiva comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
7) L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi d...
Cottimo. E’ ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge. Le tariffe di cottimo devono garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore del 5% (cinque per cento) del minimo di paga base nazionale. La suddetta condizione si presume realizzata quando gli operai a cottimo nel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5% (cinque per cento). Nel caso in cui un operaio, a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del minimo.
Cottimo. In relazione a quanto stabilito dall'art. 53 del CCNL del 6 luglio 2006 le organizzazioni firmatarie del presente accordo, stabiliscono quanto segue: Sono validi gli accordi individuali stipulati tra lavoratore e azienda stessa con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria che hanno sottoscritto il presente accordo provinciale. Rimane inteso, comunque, che il livello salariale previsto dalla contrattazione collettiva viene salvaguardato". Per quanto riguarda gli aspetti retributivi e previdenziali le parti, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, faranno riferimento alla legislazione e alla contrattazione collettiva vigente per il settore agricolo. Inoltre, il cottimo può essere applicato esclusivamente agli operai a tempo determinato assunti per fasi lavorative.
Cottimo. Le Parti hanno invece confermato le precedenti percentuali relative all'utile minimo di cottimo.
Cottimo. È vietata ogni forma di cottimo.
Cottimo. Ai sensi dell’art. 3 della lett. ggggg-undecies) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il c ottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che è in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori ad essa affidati e non all’importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore. L’unica differenza tra il subappalto e il cottimo di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che emerge dalla lettura del citato art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies), è che, nel primo, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche tutti i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del sub-contratto (si veda la definizione di subappalto al par. 3.1), mentre nel secondo il cottimista fornisce tutta la manodopera, utilizzando, in tutto o in parte, materiali e/o mezzi forniti dall’Appaltatore. Non sussiste più, invece, alcuna differenza tra il subappaltatore ed il cottimista in merito alla struttura dell’impresa ed alla sua organizzazione, in quanto la stessa norma definisce il cottimista “impresa subappaltatrice” e ad esso richiede il possesso di tutti i requisiti di qualificazione propri del subappaltatore (e dell’appaltatore). Sia il subappaltatore che il cottimista assumono nei confronti dell’Appaltatore l’obbligazione di eseguire a proprio rischio e con la propria autonoma organizzazione la parte di lavori oggetto del sub-contratto, per realizzare la quale devono disporre dei medesimi requisiti di qualificazione.
1 Vedasi: art.105, comma 8, d.lgs. 50/2016 s.m.i. che asserisce: “8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.”. Parimenti vedasi l’art.1228 cod.civ., che dispone: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”; l’Appaltatore (il debitore) risponde della condotta dei terzi per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera. In coerenza con quanto sopra esposto, come previsto dall’art.3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista deve essere condotta, da parte della Stazione app...
Cottimo. Il lavoratore può essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e comunque solo nei casi in cui le prestazioni lavorative si siano svolte oltre l'orario normale.
Cottimo. Il Ccnl prevede la regolamentazione del lavoro a cottimo qualora la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linea a flusso continuo). Le tariffe sono stabilite in modo da garantire al lavoratore di normale capacità e operosità un minimo che il Ccnl stabilisce nelle seguenti percentuali della paga base: Alle aziende é sempre servito ad aumentare l’intensità della prestazione lavorativa. Il sindacato lo ha negoziato per garantire al lavoratore un maggior guadagno, ma soprattutto per controllare i tempi della cadenza o del ritmo di produzione e di conseguenza il livello degli organici. La contrattazione avviene anche a livello aziendale: tra la Rsu (o i sindacati comprensoriali di categoria) e la direzione.
Cottimo. I datori di lavoro potranno stabilire, d’intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso. Per le aziende di cui all’art. 1 del CCNL che fanno richiesta di cottimo, previo accordo e intese a livello aziendale e per le causali definite dal CPL dovrà essere assicurato al lavoratore il minimo di paga contrattuale, con una maggiorazione del 30%. Il compenso di cottimo sarà stabilito tra le parti prima dell’inizio del lavoro. Quando i lavori dati a cottimo si svolgono per periodi di tempo superiori alla settimana, la retribuzione sarà corrisposta settimanalmente non oltre tre giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce. All’operaio che effettua il cottimo saranno accreditate le giornate di lavoro prestate.