Cottimo Clausole campione

Cottimo. Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’art. 1, “Oggetto del contratto”.
Cottimo. 1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione, la valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
Cottimo. E’ ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge. Le tariffe di cottimo devono garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore del 5% (cinque per cento) del minimo di paga base nazionale. La suddetta condizione si presume realizzata quando gli operai a cottimo nel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5% (cinque per cento). Nel caso in cui un operaio, a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del minimo.
Cottimo. In relazione a quanto stabilito dall'art. 53 del CCNL del 6 luglio 2006 le organizzazioni firmatarie del presente accordo, stabiliscono quanto segue: Sono validi gli accordi individuali stipulati tra lavoratore e azienda stessa con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria che hanno sottoscritto il presente accordo provinciale. Rimane inteso, comunque, che il livello salariale previsto dalla contrattazione collettiva viene salvaguardato". Per quanto riguarda gli aspetti retributivi e previdenziali le parti, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro, faranno riferimento alla legislazione e alla contrattazione collettiva vigente per il settore agricolo. Inoltre, il cottimo può essere applicato esclusivamente agli operai a tempo determinato assunti per fasi lavorative.
Cottimo. La possibilità si superare il carico di lavoro giornaliero previsto dall‟art.25 nonché la percentuale di lavoro a cottimo, deve essere concordato tra lavoratore ed azienda, fermo restando che la produzione del reparto deve essere quanto più possibile equamente ripartita tra i lavoratori interessati. In caso di disaccordo tra lavoratori ed azienda sulla individuazione del carico di lavoro giornaliero le parti esamineranno il problema alla presenza della RSU. In caso di ulteriore disaccordo dovranno essere convocate, per la soluzione della vertenza insorta, le parti firmatarie dell‟accordo. Qualora il lavoratore intenda variare il carico di cottimo ne darà preventiva comunicazione all‟azienda e, salvo casi eccezionali, il nuovo carico di lavoro concordato decorrerà dal mese successivo. Stessa procedura dovrà essere seguita nel caso sia l‟azienda a chiedere una modifica del carico di lavoro individuale. Qualora l‟operaio cottimista venga adibito a mansioni in cui non è previsto il cottimo o comunque, in relazione al cambiamento di mansione non effettui più il cottimo avrà diritto al mantenimento del cottimo effettuato nella mansione precedente limitatamente al primo mese di retribuzione nella nuova mansione; l‟azienda in quel mese provvederà ad assorbimenti di detto cottimo con la eventuale maggiore retribuzione spettante nella nuova mansione. La RSU e le Direzioni Aziendali, in cui eccezionali e del tutto temporanei contratteranno il recupero del calo di produzione attraverso il ricorso al lavoro nella giornata del sabato, non superando di norma le 44 ore settimanali. I pezzi prodotti e/o lavorati oltre il normale carico di lavoro giornaliero verranno così retribuiti: Con il 75% del valore del 1° pezzo per i prodotti oltre il carico di lavoro stabilito all‟art.20 moltiplicato per il coefficiente 1,1363 ed arrotondato alla unità superiore; con il 100% del valore del 1° pezzo per i prodotti lavorati oltre tale limite. dal 01/11/90 al 30/04/91 lire 1.529.260 dal 01/05/91 al 30/10/91 lire 1.636.439 dal 01/11/91 al 31/01/92 lire 1.677.519 dal 01/02/92 al 31/12/92 lire 1.791.439 dal 01/01/93 al 30/06/93 lire 1.839.439 dal 01/07/93 al 31/12/94 lire 1.851.889 dal 01/01/95 al 31/12/95 lire 1.913.889 dal 01/01/96 al 31/12/96 lire 1.961.270 Successivamente il valore mensile in atto alla data del 31/12/1996 verrà rivalutato, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sulla base degli incrementi di minimo ed IPO della categoria E/1 nei seguenti periodi di riferimento:...
Cottimo. Le Organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all'art. 1 "Oggetto del contratto". In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1º giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1º giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell'Allegato 7). In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 del codice civile. Xxx l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All'operaio a tempo determinato compete il t.f.r. per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il t.f.r. non si calcola sul terzo elemento (Allegato 8). E' costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di prev...
Cottimo. Le parti firmatarie, ove se ne ravvisi la necessità, provvederanno a disciplinare le tariffe di cottimo. AI lavoratore laborioso di normale capacità lavorativa, dovrà in ogni caso essere consentito un guadagno minimo non inferiore a1 15 % della normale retribuzione. Quando i lavori dati a cottimo si svolgono per periodi di tempo superiori alla settimana, il datore di lavoro dovrà dare degli acconti settimanali in base alle tariffe normali per le ore effettuate pari al 90 % delle retribuzione prevista dal contratto.
Cottimo. Ai sensi dell’art. 3 della lett. ggggg-undecies) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il c ottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che è in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori ad essa affidati e non all’importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore. L’unica differenza tra il subappalto e il cottimo di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che emerge dalla lettura del citato art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies), è che, nel primo, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche tutti i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del sub-contratto (si veda la definizione di subappalto al par. 3.1), mentre nel secondo il cottimista fornisce tutta la manodopera, utilizzando, in tutto o in parte, materiali e/o mezzi forniti dall’Appaltatore. Non sussiste più, invece, alcuna differenza tra il subappaltatore ed il cottimista in merito alla struttura dell’impresa ed alla sua organizzazione, in quanto la stessa norma definisce il cottimista “impresa subappaltatrice” e ad esso richiede il possesso di tutti i requisiti di qualificazione propri del subappaltatore (e dell’appaltatore). Sia il subappaltatore che il cottimista assumono nei confronti dell’Appaltatore l’obbligazione di eseguire a proprio rischio e con la propria autonoma organizzazione la parte di lavori oggetto del sub-contratto, per realizzare la quale devono disporre dei medesimi requisiti di qualificazione.
Cottimo. Per l’eventuale lavorazione a cottimo sarà corrisposta una maggiorazione del 20% sulla retribuzione contrattuale derivante dalla qualifica di appartenenza del prestatore d’opera.