Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti – individuati sulla base di apposito rinvio del ccNL - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri dell’altro livello di negoziazione. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le r.s.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle xx.xx. stipulanti il ccNL. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse . durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla ma- teria di cui al presente punto b).
Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti delegati e con le mo- dalità previste dal CCNL o dalla legge. Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali: • art. 9 - Premio di risultato; • art. 14 - co. 3 e 5 - Lavoro a tempo determinato • art. 17 - co. 4 e 7 - Contratto di somministrazione a tempo determinato; • art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro; • art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno; • art. 31 - co. 5- Studenti lavoratori; • art. 38 - Mense aziendali; • art. 42 - Trattamento di trasferta; • art. 43 - co. 3 - Trasferimento; • art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto, le procedure per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).
Contrattazione aziendale. Sono titolari della contrattazione aziendale, con le procedure e i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territoriali alle quali sono associate o conferiscano mandato. Le piattaforme sindacali dovranno essere inviate contemporaneamente per conoscenza all’Associazione aderente a Confimi cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato. La direzione aziendale darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento. Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma aziendale e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo stesso e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui, dopo cinque mesi dalla scadenza, l’accordo aziendale non sia stato ancora rinnovato, le Parti potranno chiedere che sia svolto un esame in sede territoriale tra l’Associazione e le strutture delle Organizzazioni stipulanti, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo.
Contrattazione aziendale. In presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali si procederà alla contrattazione di secondo livello, con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 26 e con l’Associazione Regionale di Stampa territorialmente competente, anche per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario.
Contrattazione aziendale. 1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano già stati negoziati al primo livello. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche cor- relate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 39 (Premio di risultato). Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell’art. 6 del presente CCNL. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d’intesa del 1 agosto 2013 e dell’Accordo In- terconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comun- que tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell’A.I. 10 febbraio 2014. I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le or- ganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel r...
Contrattazione aziendale. Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Azienda. L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla RSU, assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui all’articolo 4, voce Livello aziendale, lettera c), n. 1. Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
Contrattazione aziendale. La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal C.C.N.L., mediante la sottoscrizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’Organizzazione Territoriale, dall’Azienda e dalla R.S.A. aziendale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011. In caso di mancata contrattazione aziendale e/o territoriale, sarà riconosciuto, così come previsto dall'Accordo Quadro del 22 Gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale, a tutti i lavoratori un premio pari ad euro 0,60 per ogni ora lavorata su base annua, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.). Detta quota è soggetta alla detassazione a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.). Il premio a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), 0,60 euro è riconosciuto solo per le ore ordinarie, escluso dal calcolo della maggiorazione per Festivo, Notturno e straordinario.
Contrattazione aziendale. 1. Alla contrattazione di II Livello è demandata: la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile; ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore; l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica; la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
Contrattazione aziendale. Le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità di sottoscrivere una contrattazione di Secondo livello (Contratto Integrativo Aziendale) in presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali o per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario e welfare contrattuale (mediante piattaforme anche convenzionate con l’Enbic). La contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale ed è affidata al datore di lavoro e alla rappresentanza sindacale aziendale assistiti dalle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.