Contrattazione aziendale Clausole campione

Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti – individuati sulla base di apposito rinvio del CCNL - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri dell’altro livello di negoziazione. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse . Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla ma- teria di cui al presente punto b).
Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti delegati e con le mo- dalità previste dal CCNL o dalla legge. Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali: • art. 9 - Premio di risultato; • art. 14 - co. 3 e 5 - Lavoro a tempo determinato • art. 17 - co. 4 e 7 - Contratto di somministrazione a tempo determinato; • art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro; • art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno; • art. 31 - co. 5- Studenti lavoratori; • art. 38 - Mense aziendali; • art. 42 - Trattamento di trasferta; • art. 43 - co. 3 - Trasferimento; • art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto, le procedure per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).
Contrattazione aziendale. In presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali si procederà alla contrattazione di secondo livello, con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 26 e con l’Associazione Regionale di Stampa territorialmente competente, anche per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario.
Contrattazione aziendale. 1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
Contrattazione aziendale. La materia della contrattazione aziendale è disciplinata dal presente articolo sulla base dei criteri fissati dal protocollo tra Parti Sociali e Governo del 3 luglio 1993 recepito nel settore dei quotidiani con l’accordo 13 ottobre 1993 (Allegato P). La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio dell autonomia dei cicli negoziali, con quella del livello nazionale. In sede di prima applicazione la contrattazione aziendale potrà svolgersi a decorrere dal giugno 1996 nell’ambito delle condizioni sotto indicate ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità dei contenuti in relazione alle verifiche di consuntivo. La contrattazione aziendale deve riferirsi, secondo le previsioni di cui ai commi successivi, alle seguenti materie: Le erogazioni economiche del livello aziendale non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del c.c.n.l. e sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività a disposizione delle aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell’impresa nel periodo interessato. Le parti aziendali concorderanno dei programmi e determineranno forme, tempi e altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.
Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente c.c.n.l., ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 25 (Premio di risultato) del presente c.c.n.l. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale. La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, xxx comprese le relative erogazioni iniziali della contrattazione nazionale. In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la R.S.U. costituita ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso. Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa. Qualora al termine del suddetto p...
Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente ccnl, ha la funzione di negoziare erogazioni economi- che correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglio- ramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 51 (Premio di risultato) del presente ccnl. Gli accordi aziendali hanno durata triennale. La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrappo- nibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
Contrattazione aziendale. Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Azienda. L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla RSU, assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui all’articolo 4, voce Livello aziendale, lettera c), n. 1. Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
Contrattazione aziendale. La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal C.C.N.L., mediante la sottoscrizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’Organizzazione Territoriale, dall’Azienda e dalla R.S.A. aziendale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011. In caso di mancata contrattazione aziendale e/o territoriale, sarà riconosciuto, così come previsto dall'Accordo Quadro del 22 Gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale, a tutti i lavoratori un premio pari ad euro 0,60 per ogni ora lavorata su base annua, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.). Detta quota è soggetta alla detassazione a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.). Il premio a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), 0,60 euro è riconosciuto solo per le ore ordinarie, escluso dal calcolo della maggiorazione per Festivo, Notturno e straordinario.
Contrattazione aziendale. Le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità di sottoscrivere una contrattazione di Secondo livello (Contratto Integrativo Aziendale) in presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali o per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario e welfare contrattuale (mediante piattaforme anche convenzionate con l’Enbic). La contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale ed è affidata al datore di lavoro e alla rappresentanza sindacale aziendale assistiti dalle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto.