Premio di partecipazione. 1) Le Parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e della competitività delle imprese da realizzare anche attraverso l’attuazione degli strumenti previsti dal presente CCNL. Pertanto si danno atto che la negoziazione dei Premi di partecipazione, ferma restando l’opportunità della non sovrapponibilità dei cicli negoziali nazionale e aziendale, dovrà avere luogo con periodicità triennale, e sarà effettuata alla luce della logica suindicata, tenendo conto dell’andamento economico dell’impresa e della produttività delle singole unità lavorative. Le Parti sono impegnate a promuovere la diffusione dell’istituto contrattuale del Premio di partecipazione nell’ambito dell’intero Sistema industriale chimico. In ciascuna unità lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU, con l’eventuale assistenza delle relative strutture territoriali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, un Premio di partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento economico e pertanto variabile. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento. Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni di redditività. L’accordo aziendale nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità lavorative, le necessarie scelte circa il peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbano rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni. Nel definire l’accordo, le Parti aziendali potranno determinare forme, tempi e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi 18 • CCNL CHIMICO - FARMACEUTICO - FIBRE CHIMICHE - ABRASIVI - LUBRIFICANTI - GPL concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità lavorative e dell’impresa. A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli indici da assumere come base di riferimento per il successivo accordo da rea...
Premio di partecipazione. Nell’ambito della contrattazione del Premio di partecipazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno in tutto o in parte essere destinate in direzioni funzionali all’occupazione (riduzioni di orario, ecc.).
Premio di partecipazione. L’articolo 48 del CCNL è dedicato alla retribuzione variabile, indicata con il termine “premio di partecipazione” proprio per sottolineare le lo- giche di coinvolgimento e collaborazione che devono ispirarne la defini- zione da parte della contrattazione di secondo livello. Nello specifico, il premio ha struttura variabile in relazione ad obiettivi di produttività e performance ed è negoziato, in ogni unità produttiva, dalla direzione aziendale e la RSU, con l’eventuale assistenza delle strutture imprendito- riali territoriali e sindacali firmatarie del CCNL. Alcune linee guida sono fornite per orientare la costruzione del premio da parte della contratta- zione di secondo livello. In particolare, si richiama l’adozione, a livello aziendale, di un metodo partecipativo, fondato sui criteri della trasparen- za nella valutazione delle condizioni specifiche dell’impresa, condivisione dei programmi e obiettivi, chiarezza nei rispettivi ruoli e credibilità reci- proca. Inoltre, vengono suggeriti parametri di riferimento utili per misu- rare la produttività e l’efficienza, l’andamento economico e lo sviluppo della cultura della sicurezza. Oltre a stabilire la durata triennale della con- trattazione economica, si apre all’opportunità di variazioni dei program- mi e obiettivi nel periodo di vigenza, che devono essere valutate e realiz- zate di concerto tra le parti. La natura collettiva del premio non impedi- sce comunque che le cifre da erogare vengano differenziate all’interno delle singole realtà produttive, per realizzare una migliore equità distribu- tiva. Quote del premio di partecipazione possono poi essere destinate ai fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa di settore, nonché convertite in permessi e riduzioni di orario. Nelle aziende in cui non vi sia la contrattazione del premio di parte- cipazione, l’azienda potrà disporre un premio annuale variabile, caratte- rizzato da maggiore semplicità applicativa per come definito all’articolo 49, o semplicemente erogare l’elemento perequativo di cui all’articolo 50. Dopo aver ripercorso i pilastri del CCNL Chimico-farmaceutico, questo paragrafo illustrerà i contenuti della contrattazione aziendale di settore lungo i suoi principali filoni tematici. Per l’analisi della contratta- zione aziendale sono stati raccolti 170 accordi sottoscritti tra il 2016 e il 2019, anche se la maggioranza di questi si concentrano negli ultimi 2 an- ni. La distribuzione geografica dell’insieme è piuttosto e...
Premio di partecipazione. 1. Ai ricercatori ed ai tecnologi/sperimentatori può essere erogato dalla Fondazione un premio di partecipazione, erogato in proporzione al numero ed alla qualità dei progetti cui collaborano annualmente, secondo le modalità ed i criteri definiti dall'art. 70 del presente contratto.
Premio di partecipazione. Il Premio di Partecipazione (PdP), istituto retributivo demandato alla contrattazione di secondo livello, è un importante strumento di partecipazione dei Lavoratori/trici al conseguimento degli Obiettivi aziendali di ciascun esercizio fiscale (F.Y.). Le parti danno atto che il PdP, in quanto retribuzione variabile il cui ammontare è collegato a parametri di produttività, qualità e competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, è soggetto agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. Inoltre il PdP rappresenta a tutti gli effetti un’applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di miglior favore in quanto direttamente riconducibile ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. L’applicazione del PdP nelle differenti U.O. decorre dal secondo F.Y. intero dall’apertura dell’U.O. (es. apertura effettiva giugno 2011 - applicazione del PdP dal F.Y. sett. 2013 – ago. 2014), poiché ciò consente di disporre dei dati consuntivi utili per identificare Obiettivi realistici e di un’effettiva conoscenza del mercato locale. L’istituto retributivo regolato dal presente contratto, pattuito dalle Parti secondo valori comprensivi dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti o differiti, non entra a far parte degli elementi della retribuzione utili al calcolo degli emolumenti variabili, né della retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. Le erogazioni a titolo di PdP non vengono pertanto computate ai fini del T.F.R., della 13a e 14a mensilità, del compenso per ferie e/o festività, del trattamento di malattia e d’infortunio, del compenso per lavoro straordinario e supplementare, né di ogni altro istituto retributivo indiretto e/o differito, come pure di tutte le indennità previste dal C.C.N.L.. Qualora eventuali future norme di legge modificassero l’attuale regime di decontribuzione e detassazione, le Parti procederanno alle opportune armonizzazioni.
Premio di partecipazione. In ciascuna unità lavorativa aziendale viene contrattato un premio di partecipazione, collegato a obiettivi di produttività e andamento economico. In mancanza viene erogato il seguente premio mensile, in qualità di elemento perequativo:
Premio di partecipazione. Con la istituzione del premio di partecipazione le parti hanno inteso dare piena attuazione a quanto disposto nell‟Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 e dall‟art. 6 del C.C.N.L. 12.10.1994. Il premio deve quindi rientrare nello speciale trattamento fiscale e previdenziale che sarà previsto per tali premi. Qualora dovesse rendersi necessario, sulla base delle norme agevolativi che dovessero essere emanate, le parti si impegnano a modificare il premio in modo da usufruire di tali trattamenti agevolativi per le aziende. Nel presente accordo si intende regolamentare un premio di partecipazione basato sulla effettiva presenza del dipendente in azienda, in modo da incrementare l‟efficienza delle aziende in termini di produzione globale annua, privilegiando quei lavoratori che più di altri contribuiscono al raggiungimento del livello teorico massimo di produzione. Il premio di partecipazione è erogato 4 volte l‟anno nei mesi di aprile/luglio/ottobre e gennaio sulla base dei risultati ottenuti da ogni lavoratore nei trimestri gennaio- marzo/aprile-giugno/luglio-settembre/ottobre-dicembre. La prima erogazione avverrà nel mese di luglio 1995 sulla base dei risultati ottenuti nel trimestre aprile-giugno 1995. Il premio è erogato sulla base delle giornate di effettiva prestazione di lavoro secondo lo schema allegato. Decrescente Crescente Parte fissa (**) parte mobile 65/64 0/1 € 30,99 € 325,37 63/62/61 2/3/4 € 30,99 € 258,23 60/59/58 5/6/7 € 30,99 € 206,58 57/56/55 8/9/10 € 30,99 € 175,60 54/53/52 11/12/13 € 30,99 € 43,90 51 e seguenti 14 e segu. € 30,99 (*) Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo vale quanto previsto nei criteri applicativi di seguito riportati. (**) A decorrere dal 01.10.95 la parte fissa del premio sarà erogata con cadenza mensile nella misura massima di lire 20.000 (10,33). Sono considerate presenze, ai fini del calcolo del premio: - Le giornate intere affettivamente lavorate dal lunedì al venerdì; - I permessi sindacali retribuiti regolarmente richiesti e concessi; - I giorni di ricovero ospedaliero coperti da certificato della struttura ospedaliera, consegnato all‟azienda, a cura del lavoratore, in tempo utile per il calcolo del premio; - Gli infortuni sul lavoro; - Le ferie, le festività coincidenti con la giornata lavorativa, i riposi aggiuntivi, le riduzioni orario di lavoro. Sono invece da escludere dalla presenza: - I sabati ed i festivi lavorati; - Tutto ciò che non è espressamente previsto sotto la voce”sono compresi”. Sono co...
Premio di partecipazione. L'esperienza di questi anni ha messo in luce che i premi di partecipazione ancora rimangono eccessivamente distanti dal luogo di lavoro; di fatto l'influenza del lavoratore sul risultato finale risulta impercettibile, soprattutto se il tema riguarda l'indicatore economico definito. Ferma restando l'autonomia negoziale del secondo livello contrattuale, noi richiediamo che le linee guida per i prossimi rinnovi dei premi aziendali di partecipazione riducano la quota percentuale legata alla redditività dell'impresa equilibrando verso la valorizzazione della produttività in rapporto fra i due parametri.
Premio di partecipazione. Art. 27 - Premio variabile PMI .........................................................................
Premio di partecipazione. A decorrere dal 1 gennaio1997 per la Xxxxx Xxxxx Xxxxx è istituito un premio di partecipazione quale strumento partecipativo di remunerazione il cui obbiettivo di riferimento è il miglioramento economico e gestionale della Xxxxx Xxxxx Xxxxx. Ai sensi del terzo capoverso, punto 2, “Assetti contrattuali” del Protocollo 23 luglio 1993, la contrattazione aziendale sul premio di partecipazione si dovrà svolgere nel rispetto dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con il rinnovo del contratto di cui all’art. 2. La suddetta contrattazione si potrà realizzare esclusivamente nella negoziazione di contenuti economici variabili integralmente commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base di uno o più dei seguenti parametri: produttività, qualità, redditività. L’accordo in materia di premio di partecipazione ha una durata quadriennale. Le procedure per il rinnovo dell’accordo sul premio di partecipazione si articoleranno nel modo che segue: durante due mesi dalla data di presentazione delle richieste e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo – e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo – le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni conflittuali inerenti l’oggetto delle richieste. La regolamentazione del premio di partecipazione è integralmente contenuta in apposito accordo accluso al contratto di cui è parte integrante a tutti gli effetti. Le somme corrisposte a titolo di premio di partecipazione sono comprensive dell’inci-denza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.