Premio di partecipazione Clausole campione

Premio di partecipazione. Le Parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e della competitività delle imprese da realizzare anche attraverso l’attuazione degli strumenti previsti dal presente CCNL. Pertanto si danno atto che la negoziazione dei premi di partecipazione, ferma restando l’opportunità della non sovrapponibilità dei cicli negoziali nazionale e aziendale, dovrà avere luogo con periodicità triennale, e sarà effettuata alla luce della logica suindicata, tenendo conto dell’andamento economico della impresa e della produttività delle singole unità lavorative. Le Parti sono impegnate a promuovere la diffusione dell’istituto contrattuale del premio di partecipazione nell’ambito dell’intero sistema industriale chimico. In ciascuna unità lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU, con l’eventuale assistenza delle relative strutture territoriali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, un premio di partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento economico e pertanto variabile. La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione. A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento. Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni di redditività. L’accordo aziendale nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità lavorative, le necessarie scelte circa il peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni. Nel definire l’accordo, le Parti aziendali potranno determinare forme, tempi e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità lavorative e dell’impresa. A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli indici da assumere come base di riferimento per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi. Il premio di partecipazione...
Premio di partecipazione. Nell’ambito della contrattazione del Premio di partecipazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno in tutto o in parte essere destinate in direzioni funzionali all’occupazione (riduzioni di orario, ecc.).
Premio di partecipazione. 1. Ai ricercatori ed ai tecnologi/sperimentatori può essere erogato dalla Fondazione un premio di partecipazione, erogato in proporzione al numero ed alla qualità dei progetti cui collaborano annualmente, secondo le modalità ed i criteri definiti dall’art. 70 del presente contratto. 2. Il meccanismo premiale di cui al presente articolo si applica anche nel caso di contratto a tempo determinato e/o a tempo parziale, in proporzione all’apporto conferito ai diversi progetti.
Premio di partecipazione. Il Premio di Partecipazione (PdP), istituto retributivo demandato alla contrattazione di “2° livello”, è un importante strumento di partecipazione dei Lavoratori al conseguimento degli Obiettivi aziendali di ciascun Esercizio Fiscale (F.Y.); rappresenta, a tutti gli effetti, un’applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 tra governo e Parti Sociali, recepito dal CCNL applicato ed avente le caratteristiche di totale variabilità previste dall'art. 2 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135 e dalla L. 153 del 30.4.69 art. 12 comma 3 lettera e) cosi come modificata dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314. L’applicazione del PdP nelle differenti U.O. decorre dal secondo F.Y. intero dall’apertura dell’U.O. (es. apertura effettiva giugno 2006 - applicazione del PdP dal F.Y. sett. 2007 – ago. 2008), poiché ciò consente di disporre dei dati consuntivi utili per identificare Obiettivi realistici e di un’effettiva conoscenza del mercato locale. L’istituto retributivo regolato dal presente contratto, pattuito dalle Parti secondo valori comprensivi dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti o differiti, non entra a far parte degli elementi della retribuzione utili al calcolo degli emolumenti variabili, né della retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. Le erogazioni a titolo di PdP non vengono pertanto computate ai fini del T.F.R., della 13a e 14a mensilità, del compenso per ferie e/o festività, del trattamento di malattia e d’infortunio, del compenso per lavoro straordinario e supplementare, né di ogni altro istituto retributivo indiretto e/o differito, come pure di tutte le indennità previste dal CCNL applicato. Qualora eventuali future norme di legge modificassero l’attuale regime di decontribuzione, le Parti procederanno alle opportune armonizzazioni. L’entità del PdP maturata in ciascun F.Y. (settembre - agosto) è determinata in proporzione ai Risultati conseguiti per ciascun Obiettivo aziendale e/o di U.O. L’Azienda s’impegna ad un confronto nel quale, illustrate alle XX.XX. ed alle RSU/RSA le motivazioni in base alle quali sono stati determinati i “valori” annuali di tutti i differenti Obiettivi (fissi ed opzionali), individuare congiuntamente le misure necessarie d’adottare per il loro raggiungimento. Tale confronto a livello di U.O. prende avvio, per ogni F.Y., nel mese di Settembre, per considerare le possibili opzioni e pervenire, entro il mese di Ottobre, alla sce...
Premio di partecipazione. In ciascuna unità lavorativa aziendale viene contrattato un premio di partecipazione, collegato a obiettivi di produttività e andamento economico. In mancanza viene erogato un premio variabile (per le PMI, secondo le modalità previste dal c.c.n.l) o il seguente premio mensile, in qualità di elemento perequativo: Lavoro straordinario, notturno, festivo Orari pluriperiodali. Maggiorazione per lavoro oltre l’ottava ora giornaliera: 10% - Maggiorazione per lavoro nella giornata di sabato: 10%. Prestazioni aggiuntive nelle lavorazioni a ciclo continuo. Maggiorazioni per le prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale programmata: - prime 4 ore settimanali, 10%; - successive 4 ore, 25%; - oltre le 8 ore settimanali, 35%. Base di computo delle maggiorazioni. Retribuzione mensile costituita da: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, eventuale elemento retributivo individuale, superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità congelati non assorbibili), altre eccedenze sul minimo contrattuale. Prestazioni aggiuntive dei quadri e degli impiegati con funzioni direttive. A fronte di prestazioni aggiuntive richieste in giorno di sosta o in orario notturno, viene erogato un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare e indennità di posizione organizzativa per prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata. Altre voci Premio presenza (fino al 31 dicembre 2016). Alla fine di ciascun anno solare viene corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle prime 120 ore prestate oltre il limite convenzionale di 2.024 ore annue (2.429 ore per i discontinui). Criteri di computo: concorrono al raggiungimento del limite annuo le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzioni di orario, assemblee retribuite e permessi sindacali retribuiti, permessi per donazione di sangue e di midollo osseo, permessi giornalieri per allattamento, fruizione dei permessi accantonati nel conto ore riferiti a prestazioni che nell’anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti il limite di 120 ore. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno e periodi di Cig a zero ore: sia il limite di 120 ore che il limite annuo sono riproporzionati in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute nell’anno (l’eventuale frazione residua non viene considerata). Quadri e impiegati con funzioni d...
Premio di partecipazione. Premio variabile PMI .........................................................................
Premio di partecipazione. In ciascuna unità lavorativa aziendale viene contrattato un premio di partecipazione, collegato a obiettivi di produttività e andamento economico. In mancanza viene erogato il seguente premio mensile, in qualità di elemento perequativo:
Premio di partecipazione. L'esperienza di questi anni ha messo in luce che i premi di partecipazione ancora rimangono eccessivamente distanti dal luogo di lavoro; di fatto l'influenza del lavoratore sul risultato finale risulta impercettibile, soprattutto se il tema riguarda l'indicatore economico definito. Ferma restando l'autonomia negoziale del secondo livello contrattuale, noi richiediamo che le linee guida per i prossimi rinnovi dei premi aziendali di partecipazione riducano la quota percentuale legata alla redditività dell'impresa equilibrando verso la valorizzazione della produttività in rapporto fra i due parametri.
Premio di partecipazione. A decorrere dal 1 gennaio1997 per la Xxxxx Xxxxx Xxxxx è istituito un premio di partecipazione quale strumento partecipativo di remunerazione il cui obbiettivo di riferimento è il miglioramento economico e gestionale della Xxxxx Xxxxx Xxxxx. Ai sensi del terzo capoverso, punto 2, “Assetti contrattuali” del Protocollo 23 luglio 1993, la contrattazione aziendale sul premio di partecipazione si dovrà svolgere nel rispetto dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con il rinnovo del contratto di cui all’art. 2. La suddetta contrattazione si potrà realizzare esclusivamente nella negoziazione di contenuti economici variabili integralmente commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base di uno o più dei seguenti parametri: produttività, qualità, redditività. L’accordo in materia di premio di partecipazione ha una durata quadriennale. Le procedure per il rinnovo dell’accordo sul premio di partecipazione si articoleranno nel modo che segue: durante due mesi dalla data di presentazione delle richieste e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo – e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo – le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni conflittuali inerenti l’oggetto delle richieste. La regolamentazione del premio di partecipazione è integralmente contenuta in apposito accordo accluso al contratto di cui è parte integrante a tutti gli effetti. Le somme corrisposte a titolo di premio di partecipazione sono comprensive dell’inci-denza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Premio di partecipazione. Art. 37 Modificato con l’accordo del 15 aprile 2002