ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI (EER 20.01.08. E 20.03.02.) ECCEDENTI LE POTENZIALITÀ AUTORIZZATE PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST DI MACCARESE AMA, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.
CIG 8336479818
INDICE
Articolo 1 7
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 7
Articolo 2 9
Oggetto 9
Articolo 3 10
Durata 10
Articolo 4 Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore 11
Articolo 5 14
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione 14
Articolo 6 15
Verifiche, controlli ed accettazione 15
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 16
Articolo 8 18
Corrispettivi del Servizio 18
Articolo 9 21
Fatturazione e pagamenti 21
Articolo 10 26
Penali 26
Articolo 11 Cauzione 28
Articolo 12 Riservatezza 30
Articolo 13 31
Risoluzione 31
Articolo 14 Recesso 32
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 34
Articolo 16 36
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 36
Articolo 17 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito 36
Articolo 18 Subappalto 37
Articolo 19 Accordo Bonario 38
Articolo 20 Foro competente 38
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 39
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 40
Articolo 23 Trasparenza 40
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 41
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 43
Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 44
Articolo 27 Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 45
Articolo 28 Protocollo Anticontagio COVID-19 46
Articolo 29 Clausola finale 46
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI (EER 20.01.08. E 20.03.02.) ECCEDENTI LE POTENZIALITÀ AUTORIZZATE PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST DI MACCARESE AMA, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87 - 00142, C.F. e P.I. 05445891004, in persona del Direttore Tecnico, xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, giusto mandato allo stesso conferito dall’Amministratore Unico con Determinazione di Indizione n. 29 del 19/05/2020 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
BIOMAN S.P.A., con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx, 00, capitale sociale € 48.300.000,00 (quarantottomilionitrecentomilaeuro/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pordenone/Udine, C.F. e P.I. 02601751205, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale suindicata, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ING. AM. S.r.l., con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale € 3.000.000,00 (tremilioni/00), iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, C.F. 01996060248 e P.I. 00968240291, domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, e la mandante SOCIETÀ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., in sigla “S.E.S.A. S.p.A.” con sede legale in Xxxx (XX),
Xxx Xxxxxx x. 0/x, capitale sociale € 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), iscritta al Registro
delle Imprese di Padova, C.F. e P.I. 02599280282, domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, autenticato dal notaio in Padova, Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, repertorio n. 66.687, raccolta n. 23.480, del 26 novembre 2020 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Determinazione n. 29/2020, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER
20.01.08 e 20.03.02.) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese di AMA S.p.A. per un periodo di 24(ventiquattro) mesi (di seguito “Servizio”);
c) che a tal fine, AMA - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S116 281861-2020 del 17/06/2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 69 del 17/06/2020 - ha indetto la “Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a,) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08 e 20.03.02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese di AMA per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le
prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e allegati;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’ulteriore documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 2.343.040,00 (duemilionitrecentoquarantatremilaquaranta/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile e una polizza per responsabilità ambientale, stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “D” (Patto di Integrità), l’Allegato “E” (DUVRI e allegati), l’Allegato “F” (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari), l’Allegato “G” (Protocollo Anticontagio COVID-19) e l’Allegato “H” (Verbale di consegna dell’esecuzione);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore e accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Fornitore: l’impresa selezionata che conclude l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
d) Servizio: il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08 e 20.03.02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese di AMA S.p.A. per un periodo di 24 (ventiquattro)mesi;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
f) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
g) Protocollo di Legalità: il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “C”;
h) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all’Allegato “D”;
i) DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all’Allegato “E”;
j) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010, di cui all’Allegato “F”;
k) Protocollo Anticontagio COVID-19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID-19, di cui all’Allegato “G”;
l) Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione: il documento attestante l’avvio dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e la data di inizio del servizio, di cui all’Allegato “H”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08 e 20.03.02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l’impianto di produzione compost di Maccarese di AMA come meglio descritto e con le caratteristiche prescritte nel Capitolato Tecnico (di seguito, per brevità, anche solo “Servizio”).
2. Con la conclusione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga nei confronti di AMA ad eseguire i Servizi nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico con particolare riferimento alle quantità di rifiuti da trattare nella stessa
indicate.
3. L’importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro è pari ad € 58.576.000,00 (cinquantottomilionicinquecentosettantaseimila/00) IVA esclusa, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00), come da Ordine n. 200071691 del 23/12/2020 corrispondente ad un quantitativo complessivo stimato di rifiuti da trattare per l’intera durata dell’Accordo Quadro pari a Tonnellate 400.000 (t/anno 200.000).
2. Il servizio è affidato al Fornitore limitatamente alle quantità offerte oggetto del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici come descritto nel Capitolato Tecnico; AMA si riserva la facoltà di affidare analogo servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
3. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
a) di incrementare e/o ridurre la prestazione oggetto dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di avvio del Servizio che, come da Verbale (Allegato “H”) risulta essere il giorno
16/01/2021 e, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto
dell’Accordo Quadro medesimo e all’esaurimento dell’importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state espletate tutte le attività previste o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro fino a concorrenza dell’importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lett. a).
3. È vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4
Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio, e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro, deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto dell’Accordo Quadro e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro
a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e
comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico nonché nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente:
a) a impiegare, a sua cura e spese, tutte le attrezzature e il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Accordo Quadro e negli ulteriori atti della Procedura;
b) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;
c) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi
alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) a comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute e i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale dell’Accordo Quadro o suo sostituto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Accordo Quadro e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
12. Il Fornitore si impegna a ritirare i rifiuti nei luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione degli impianti/aree di AMA.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale dell’Accordo Quadro” il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione dell’Accordo Quadro. Al Responsabile verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Tale Responsabile è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.
• telefono cellulare 000 000 000;
• telefono fisso 041/0000000;
• e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx;
2. I recapiti del Responsabile Generale dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• cellulare 347/0000000;
• telefono fisso 06/00000000;
• e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione dell’Accordo Quadro, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx,
Articolo 6
Verifiche, controlli ed accettazione
1. AMA si riserva la possibilità di eseguire controlli sul Servizio oggetto del presente appalto e sulla qualità delle attrezzature utilizzate ogni volta che lo riterrà opportuno, senza preavviso, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico
2. Al Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro, nominato da AMA, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica sull’organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento del servizio. Il Fornitore è, pertanto, tenuto a fornire al Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro, ai suoi assistenti, ad AMA, la propria incondizionata collaborazione, fornendo ad essi, sempre prontamente, ad ogni richiesta,
copia di qualunque documentazione di servizio non gravata da riscontrabili elementi di riservatezza, nonché consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle proprie strutture e disponendo, altresì, che il proprio personale, incaricato allo svolgimento del servizio in questione, fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione, eventualmente richiesti in merito a quanto programmato e/o svolto.
3. AMA ha diritto, in ogni momento e anche senza preavviso, di:
- .. verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a ciò ottenendo prontamente dal Fornitore ogni documentazione a tal fine richiesta;
- verificare il buono stato e la conformità tecnico-amministrativa di tutti i mezzi, materiali ed attrezzature utilizzati e la loro rispondenza alle esigenze del servizio;
- rilevare le eventuali inottemperanze alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e del presente Accordo Quadro e applicare le relative penalità.
4.. Ove si riscontrassero mancanze, potranno essere prescritte azioni correttive con un termine ultimo di adeguamento entro il quale il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare le cause di tali anomalie.
5.. Nel caso non venisse ottemperato a quanto richiesto, AMA avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese del Fornitore, avvalendosi anche delle garanzie da esso prestate.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati, tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e alle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore dovrà provvedere, tra l’altro, anche a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l’utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
9. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono determinati, con riferimento alle prestazioni di volta in volta effettivamente rese da quest’ultimo, moltiplicando il quantitativo di rifiuti trattati presso gli impianti di recupero, per il prezzo unitario ottenuto applicando all’importo posto a base di gara la percentuale di sconto indicata nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta,
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’esecuzione
del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. Con riferimento al Materiale Non Compostabile (MNC) presente nei rifiuti oggetto del servizio, AMA corrisponderà al Fornitore l’incremento del corrispettivo di cui al comma
1 in ragione delle percentuali di sconto offerte e riportate nell’Offerta Economica (Allegato “B”), che devono intendersi qui integralmente trascritte.
7. Per le modalità di individuazione della percentuale di MNC si rimanda alle previsioni contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato A): le campagne di verifica delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti conferiti saranno eseguite in contraddittorio, trimestralmente e comunque almeno quattro volte l’anno.
8. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l’iscrizione delle riserve sui documenti contabili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, devono trasmettere ad AMA ogni mese, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del su richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata da AMA.
Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche al Fornitore.
10. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, AMA provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 e a comunicare l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate.
11. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino ad AMA, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, allegando la relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. Ai fini della fatturazione, tutta la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei servizi, così come previsto nell’art.
5.2 del Capitolato Tecnico, dovrà essere fatta pervenire al Direttore dell’Esecuzione con le cadenze e nei termini ivi stabiliti, al fine di consentire al medesimo Direttore di effettuare il necessario controllo per l’emissione dello Stato di Avanzamento delle Attività e il rilascio del benestare alla fatturazione.
3. Acquisito il benestare alla fatturazione, lo stesso deve essere firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, in caso di firma con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, il Fornitore deve formalizzare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui il Fornitore non ha firmato il benestare alla fatturazione nel giorno in cui gli viene presentato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.
5. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
6. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazioni”.
7. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
8. La documentazione richiamata al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
9. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tal modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo del pagamento.
10. AMA opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento) che verrà liquidata solo al termine dell’Accordo Quadro; le ritenute
possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
11. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto ministeriale.
12. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
13. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal
mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Considerato che aggiudicatario del presente Accordo Quadro è un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Accordo Quadro a cui si riferisce.
16. Il R.T.I., come previsto nel relativo atto costitutivo, ha disposto che il pagamento da parte di AMA degli importi corrispondenti all’esecuzione delle attività effettivamente prestate,
corrispondenti alle attività dichiarate, dovrà essere effettuato, in maniera separata, direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. BIOMAN S.p.A. trasmetterà in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative delle attività svolte dalle Mandanti. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
17. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
18. Ove richiesto dal Fornitore, AMA corrisponderà al medesimo l’anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito riportate:
a. ritardo nell’inizio del servizio rispetto ai termini previsti nell’atto di aggiudicazione: € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
b. resta fermo l’obbligo del Fornitore di effettuare comunque i carichi non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, pena l’aumento della penale di cui alla precedente lettera a. ad € 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni carico non effettuato;
c. qualora il mancato rispetto del programma di carico giornaliero, causasse la sospensione delle attività di AMA, per ciascun carico non effettuato, la penale di cui alla lettera a. sarà pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00);
d. mancato rispetto dei tempi dei termini fissati per la trasmissione dei FIR: € 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo;
e. mancata comunicazione mensile: € 100,00 (cento/00) cadauna;
f. mancata comunicazione semestrale: € 500,00 (cinquecento/00) cadauna;
g. mancata comunicazione annuale: € 1.000,00 (mille/00) cadauna;
x. xxxxxxx nell’esecuzione del Servizio rispetto alla programmazione settimanale concordata: € 500,00 (cinquecento/00) giorno;
i. ritardo nell’esecuzione del Servizio in situazioni contingenti, per la richiesta di esecuzioni di servizi di ritiro aggiuntivi: € 500,00 (cinquecento/00) giorno.
2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.
3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra comporteranno l’applicazione delle relative penali che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse.
4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
8. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e agire per il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA
per un importo di € 2.343.040,00 (duemilionitrecentoquarantatremilaquaranta/00), mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell’Accordo Quadro e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni
previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto,
il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del
loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale. Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro ai fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.
2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Accordo Quadro.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento
dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di cui agli artt. 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 28 (Protocollo Anticontagio).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando e addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad
AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non
comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Accordo Quadro, che durante la permanenza nei locali di AMA il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento
dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto
assicurativo, un’adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901
c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. Il Fornitore dichiara, altresì, di aver stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità ambientale, con massimale conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, che assicuri il rischio causato dall’attività svolta.
5. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto da AMA.
6. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al presente
articolo.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 18 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, nei limiti di legge, l’esecuzione delle seguenti attività: servizio di ritiro, trasporto e recupero rifiuti organici EER 20 01 08 e 20 03 02.
A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro.
6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le
disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
8. AMA corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del Direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 19 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 20 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o
concorrenti.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore consente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx,
nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro, AMA consideri che
l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il
Fornitore verrà nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto negoziale da formalizzarsi anche successivamente all’Accordo Quadro.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
5. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
6. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore e il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento
ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle
informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Accordo Quadro.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula dell’Accordo Quadro e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.
231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno e adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale (Allegato “C”) e, in particolare, gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto
informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare
l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di ogni danno subito
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).
Articolo 27
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 28
Protocollo Anticontagio COVID-19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID-19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l’insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID-19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro o da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi
operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a
regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il Direttore Tecnico Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
firma digitale firma digitale
Il sottoscritto Xxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 14 (Recesso); Articolo 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 28 (Protocollo Anticontagio COVID- 19) Articolo 29 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” - Offerta Economica; ALLEGATO “C” - Protocollo di Legalità; ALLEGATO “D” - Patto di Integrità; ALLEGATO “E” - DUVRI;
ALLEGATO “F” - Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; ALLEGATO “G” - Protocollo Anticontagio COVID-19;
ALLEGATO “H” - Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione.
Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx firma digitale