CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo della provincia di Pesaro e Urbino 1° DICEMBRE 2000
Confcommercio e
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
Premesso:
- che le parti sottoscrittrici del presente accordo, intendono rilanciare il ruolo della contrattazione territoriale quale strumento di partecipazione e di crescita reciproca a tutela degli interessi rispettivamente rappresentati;
- che le parti intendono rilanciare la capacità produttiva delle aziende operanti nel settore turismo della provincia di Pesaro e Urbino, attraverso politiche attive del lavoro e una migliore e contrattata flessibilità della prestazione lavorativa, con la creazione di strumenti operativi, che facilitino il ricorso al mercato del lavoro legale e agevolino la crescita e qualificazione professionale dei lavoratori impiegati;
- che a tal proposito, le parti individuano nell'Ente bilaterale territoriale del turismo della provincia di Pesaro e Urbino (di seguito per brevità, EBTT), la sede idonea a gestire gli strumenti operativi messi a disposizione dal presente accordo integrativo provinciale per meglio favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- che concordano di affidare all'Ente bilaterale territoriale del turismo il compito di monitoraggio e supporto tecnico al settore turismo per realizzare una migliore gestione del mercato del lavoro, attraverso la istituzione di una Commissione paritetica, di diretta espressione delle parti contraenti il presente accordo integrativo, che avrà il compito di verifica ed approvazione delle istanze di deroga alle materie demandate dal c.c.n.l. 22 gennaio 1999;
- che le parti intendono dare piena e corretta attuazione agli accordi nazionali liberamente sottoscritti e contenuti nel c.c.n.l. 22 gennaio 1999 e, che con il presente accordo, si intende confermare relazioni sindacali bilaterali, nel territorio pesarese coerenti alle volontà sottoscritte in sede nazionale dalle rispettive rappresentanze.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Diritto d'informazione)
Entro il primo trimestre di ogni anno, le Associazioni datoriali forniranno informazioni alle XX.XX. relative a:
1) piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei;
2) andamento dei settori relativo all'aspetto produttivo e occupazionale.
In tale ambito le parti effettueranno un esame congiunto delle prospettive del settore e dei prevedibili effetti sull'occupazione e sull'ambiente.
Semestralmente o, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno incontri per esaminare congiuntamente il quadro normativo nazionale e regionale riferito al settore, gli interventi a sostegno, di programmazione e i piani di promozione e formazione professionale elaborati dagli Organismi pubblici, il regime degli orari.
In tale ambito dovranno essere definiti programmi di lavoro e proposte sui temi promozione e formazione professionale da presentare agli Organismi pubblici.
Le parti, elaboreranno, inoltre, progetti e solleciteranno interventi in materia di tutela ambientale e assetto del territorio, infrastrutture e servizi, che comportano un impatto con il settore turismo.
Sui temi riguardanti la regolamentazione degli orari, l'attività di promozione turistica, la formazione professionale, potranno essere elaborate e definite proposte ed iniziative che dovranno dare piena e concreta attuazione alle intese convenute nel presente accordo integrativo.
Art. 2 (Commissione paritetica bilaterale)
Le parti firmatarie del presente accordo integrativo, convengono di istituire su base provinciale e nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente bilaterale territoriale, una Commissione paritetica bilaterale, composta paritariamente da 3 componenti effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle XX.XX. di categoria, 3 componenti effettivi e 3 supplenti in rappresentanza della Confcommercio e sue categorie del settore turismo, che avrà il compito di:
- Osservatorio provinciale sul turismo in base a quanto previsto dall'art. 13 del c.c.n.l. turismo del 22 gennaio 1999;
- azione di informazione e divulgazione tra le imprese del ruolo importante della bilateralità per la corretta applicazione delle norme contrattuali e della lotta alla concorrenza sleale;
- accettazione, verifica e esplicitazione di eventuale parere positivo preventivo alla richiesta in deroga di progetti presentati da aziende del settore turismo alle competenti autorità ispettive della DPL di Pesaro, in relazione a:
- contratti a termine ed aziende di stagione;
- contratti a termine per lavoratori studenti;
- apprendistato;
- contratti formazione-lavoro;
- composizione delle controversie;
- lavoro part-time.
Al finanziamento dell'attività della Commissione paritetica si provvederà con una quota parte delle risorse destinate all'Ente bilaterale e la cui entità sarà definita dagli Organismi dell'Ente.
All'atto dell'insediamento, la Commissione si dovrà dotare di idoneo regolamento operativo, fermo restando quanto previsto dal c.c.n.l. settore turismo.
Art. 3 (Apprendistato)
Le parti, in coerenza di quanto in premessa, concordano quanto segue:
- in deroga a quanto previsto dal comma 1, art. 39 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, la durata del rapporto di apprendistato è così modificata:
Liv. inquadr. Mesi c.c.n.l. Mesi accordo
3° | 48 | 54 |
4° | 36 | 48 |
5° | 36 | 42 |
6° S | 24 | 36 |
6° | 18 | 24 |
Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche che saranno individuate in base a particolari esigenze dall'apposita Commissione istituita in seno all'EBTT.
E' consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, comunque, compresa in un arco di tempo non superiore a 54 mesi di calendario.
Le indennità previste, a carico del datore di lavoro, rispettivamente ai primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione di anno ed in caso di ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, sono rapportate al 70% della retribuzione lorda cui l'apprendista avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
La formazione teorica dell'apprendista, sarà promossa e svolta dall'EBTT, direttamente o tramite apposite convenzioni con centri formativi o, anche mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE, FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo.
Per le aziende stagionali, in periodi concentrati nei mesi di fermo dell'attività produttiva, la formazione sarà svolta, mediante corsi formativi appositamente predisposti per la preparazione delle qualifiche inerenti.
Per le aziende ad attività annuale, la formazione teorica sarà svolta in orari compatibili con l'attività produttiva attraverso appositi corsi di impegno formativo.
La realizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa, sarà sostenuta mediante un versamento all'EBTT di una quota a carico del datore di lavoro che sarà stabilita, da una apposita Commissione, per ogni ora prevista dal piano formativo e per ogni lavoratore apprendista assunto ed interessato alla formazione.
Le aziende che intendono accedere ai benefici previsti dal presente accordo bilaterale sull'apprendistato, dovranno presentare domanda, alla Commissione presso l'EBTT, su un apposito modello predisposto dall'Ente stesso, che una volta accertati i requisiti richiesti, autorizzerà l'assunzione di lavoratori apprendisti con le modalità di cui sopra.
L'EBTT, costituirà una banca dati per le aziende del settore turistico-ricreativo-alberghiero, con lo scopo di monitorare l'assunzione dei lavoratori apprendisti e l'andamento del settore a seguito dell'utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal presente accordo.
Art. 4 (Contratti a termine)
Al fine di andare incontro alle esigenze di flessibilità e di flussi di lavoro legati a particolari situazioni contingenti, le parti, si danno atto che il ricorso a forme particolari di assunzioni quali: i contratti a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1 della legge n. 56/1987 ed i contratti di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del 2° comma, lett. a) dell'art. 1 della legge n. 196/1997, è consentito oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli di seguito specificati:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori, titolari, soci, familiari o collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro subordinato, assenti per ferie, o aspettative non comprese nell'art. 1 della legge n. 230/1962;
d) per attività predeterminate nel tempo, quali: fiere, congressi, meeting, manifestazioni sportive, culturali ed artistiche, cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, prematuro e senza preavviso, durante lo svolgimento dell'attività stagionale, fino al completamento della stessa;
f) eventi o calamità naturali, che richiedono personale aggiuntivo a quello in organico.
Possono far ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato tutte le aziende ed assumere fino al 50% della forza lavoro occupata oppure, il 50% delle figure professionali dell'organico di reparto cui si intende incrementare.
Le aziende che intendono avvalersi della presente deroga, dovranno presentare idonea domanda all'Ente bilaterale del turismo della provincia di Pesaro, correlata di apposito progetto che preveda:
- le motivazioni ricorrenti per l'assunzione a contratto determinato;
- il periodo di utilizzo del personale;
- le figure professionali e relativo livello di inquadramento del personale da assumere;
- il numero complessivo del personale, o di reparto, in forza all'azienda al momento del CAT;
- l'impegno a rispettare la contrattazione collettiva e le norme sul collocamento.
La domanda, inoltre, dovrà essere ulteriormente correlata della documentazione attestante la regolare posizione aziendale all'EBTT.
L'EBTT, rilascerà apposita autorizzazione che dovrà essere presentata al competente Ispettorato provinciale del lavoro per le competenze di rito.
Art. 5
(Contratti a termine per lavoratori studenti)
L'EBTT, al fine di favorire l'integrazione tra il sistema formativo scolastico, turistico-alberghiero pubblico e privato ed il comparto turistico della provincia di Pesaro, stipulerà apposite convenzioni con le Direzioni degli istituti professionali del settore turistico della provincia di Pesaro, finalizzate all'inserimento di giovani studenti nel processo delle attività turistiche durante il periodo giugno- ottobre, combacente con la chiusura estiva del sistema scolastico, per meglio integrare e sviluppare le conoscenze teorico-pratiche dei futuri professionisti da immettere nel processo lavorativo.
Le Direzioni scolastiche convenzionate, forniranno annualmente all'EBTT un apposito elenco di giovani studenti interessati all'esperienza formativa integrata.
Le aziende interessate, potranno presentare apposita istanza all'EBTT tesa ad assumere giovani studenti con contratto a tempo determinato per l'intero periodo della fase stagionale od anche per brevi fasi, in base ai profili professionali occorrenti, impegnandosi, nel contempo a seguire, nell'utilizzo del giovane, un percorso formativo appositamente predisposto dalla Direzione scolastica che tiene conto del grado di conoscenze, della formazione acquisita e delle capacità del soggetto.
L'istanza dovrà contenere i dati relativi a:
a) il numero delle persone da inserire;
b) la durata del contratto;
c) le mansioni alle quali il giovane verrà adibito;
d) dichiarazione a rispettare il piano formativo predisposto;
e) dichiarazione a rispettare le norme sulla contrattazione collettiva nazionale e provinciale.
I giovani dovranno essere impiegati in settori corrispondenti al corso scolastico frequentato o, in altri settori compatibili o similari, previa comunicazione all'EBTT.
Durante il contratto a termine, il giovane percepirà la seguente retribuzione:
- 75% per chi ha frequentato il primo anno di scuola alberghiera o istituto professionale superiore;
- 80% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola alberghiera o istituto professionale superiore;
- 85% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 90% per chi ha frequentato corsi di laurea.
Le suddette percentuali, dovranno essere rapportate alla retribuzione contrattuale di fatto del livello di inquadramento corrispondente.
Le aziende interessate, all'atto dell'assunzione, dovranno far ricorso solo e prevalentemente ai giovani facenti parte degli elenchi delle convenzioni stipulate e disponibili presso l'EBTT.
Ogni diverso comportamento, se accertato, sarà motivo di esclusione dai benefici a qualsiasi titolo previsti dal presente accordo integrativo, in corso o futuri.
Art. 6 (Formazione professionale)
Le parti, riconoscono la necessità di adeguare il processo lavorativo alle esigenze di accoglienza, ricettività ed alle evoluzioni tecnologiche che le nuove tipologie di mercato impongono, attraverso un sistema di flessibilità e professionalità sempre più obbligata per meglio affermare il prodotto turistico locale.
A tale scopo, attraverso idonee ricerche di mercato, con l'ausilio dell'Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro e di indagini appositamente commissionate, ovvero, mediante l'utilizzo del progetto "Verso il 2000", realizzato dalle Federazioni nazionali del turismo di FIPE FEDERALBERGHI, FIAVET, FAITA, unitamente a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e finanziato dal Fondo sociale europeo, le parti, convengono di utilizzare lo stesso EBTT per effettuare corsi di qualificazione e/o riqualificazione che si dovessero ritenere necessari per l'aggiornamento del personale dipendente dalle aziende del settore.
L'offerta formativa, avrà lo scopo oltrechè di elevare la qualità professionale del personale già in forza, anche quello di creare un parco risorse di professionalità disponibili al determinarsi di nuove esigenze. Per questo motivo, l'attività formativa, sarà indirizzata anche a quei lavoratori rimasti esclusi dalle opportunità offerte dal normale mercato del lavoro ed a lavoratori comunitari ed extracomunitari interessati ad inserirsi qualitativamente nel mercato del lavoro.
Art. 7
(Contratti formazione-lavoro - Aziende di stagione)
Le aziende di stagione, possono utilizzare i contratti di formazione e lavoro, impegnandosi a prorogare per un periodo pari alla durata della sospensione la validità del contratto stesso.
Nel periodo di sospensione dall'attività lavorativa dell'azienda, il lavoratore sospeso, avrà diritto ad un'indennità economica pari al 20% del salario mensile di fatto, quale compenso alla minore capacità di guadagno derivante dal prolungarsi del periodo complessivo del C.f.l.
Le aziende, dovranno presentare idoneo progetto alla apposita Commissione istituita presso l'EBTT, che una volta vagliata la congruità dello stesso, esprimerà parere di conformità utile ad ottenere dal competente INPS il riconoscimento alla proroga dei benefici contributivi.
Art. 8
(Composizione controversie di lavoro)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del contratto nazionale, del presente integrativo provinciale o, comunque, di ogni e qualsiasi accordo di natura collettiva riguardanti il rapporto di lavoro nelle aziende ricadenti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. Turismo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale che si effettuerà mediante una Commissione paritetica territoriale di conciliazione, appositamente costituita presso l'EBTT.
Le parti, si incontreranno, successivamente, per concordare le modalità ed il regolamento operativi per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione paritetica provinciale di conciliazione.
Art. 9 (Collegio arbitrato)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o agli artt. 17 e 18, Parte prima, del
c.c.n.l. 6 ottobre 1994, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e
ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, o l'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale.
A tal fine, le parti, firmatarie del presente accordo integrativo, istituiscono un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma.
Successivamente, le parti si incontreranno per definire modalità e regolamento di funzionamento del suddetto Collegio di arbitrato.
Art. 10
(Indennità per calamità naturali)
Ai lavoratori assunti a tempo determinato, sospesi dal lavoro a seguito di epidemie, calamità naturali o situazioni di forza maggiore che non consentono il prosieguo dell'attività produttiva, nei casi in cui non è possibile prolungare il contratto di lavoro di un periodo pari alla sospensione del lavoro, sarà riconosciuta una indennità economica forfettaria, nella misura del 50% della paga giornaliera contrattuale di fatto.
Art. 11 (Aumenti salariali)
Ai lavoratori qualificati, maggiori di 18 anni di età, assunti a tempo indeterminato, verrà riconosciuta una quota di aumento salariale mensile, sui minimi retributivi nazionali, in cifra fissa, così suddivisi:
Quadro A lire 100.000 Quadro B lire 80.000 Livello 1° lire 55.000
Livello 2° lire 50.000
Livello 3° lire 45.000
Livello 4° lire 40.000
Livello 5° lire 35.000
Livello 6° lire 25.000
Livello 7° lire 20.000
Ai minori di 18 anni, verrà riconosciuta una somma in cifra fissa, per tutti i livelli, di lire 50.000 mensili.
Gli aumenti salariali mensili previsti, saranno corrisposti in due rate:
- 50% alla firma del presente accordo integrativo;
- 50% entro il 1° giugno 2001.
Ai lavoratori stagionali, sarà riconosciuta, per ogni mese di lavoro effettuato, un incremento salariale, in un'unica soluzione, pari a:
Quadro A | lire | 95.000 |
Quadro B | lire | 70.000 |
Livello 1° | lire | 40.000 |
Livello 2° | lire | 35.000 |
Livello 3° | lire | 30.000 |
Livello 4° | lire | 25.000 |
Livello 5° | lire | 20.000 |
Livello 6° | lire | 15.000 |
Livello 7° | lire | 10.000 |
Art. 12 (Pubblici esercizi)
Ai lavoratori dei pubblici esercizi, sarà riconosciuto un incremento salariale integrativo pari al 5% delle percentuali di servizio previste dalla contrattazione nazionale.
Art. 13 (Vitto e alloggio)
Il valore giornaliero del vitto e alloggio è incorporato nella retribuzione, fermo restando la sua detrazione in caso di godimento da parte del lavoratore, nella misura di:
- lire 150 per colazione;
- lire 950 per pranzo e cena;
- lire 1.000 per pernottamento.
Art. 14 (Premio produttività)
Per i lavoratori, dipendenti da aziende del settore turistico, con esclusione di quelli dei pubblici esercizi, al fine di incrementare la partecipazione alla crescita produttiva aziendale ed al fine di migliorare sempre più la qualità del servizio offerto alla clientela, verrà riconosciuto, annualmente, e comunque, in coincidenza della conclusione del periodo più rilevante dell'attività aziendale (fine stagione estiva, invernale o congressuale), un premio di produttività pari all'1% dell'incremento medio delle presenze turistiche, degli ultimi cinque anni, registrate o denunciate ufficialmente alle autorità competenti, dall'azienda.
I parametri produttivi di riferimento, a cui dovrà essere legato il premio di produttività, saranno stabiliti da apposita Commissione paritetica istituita dalle parti contraenti il presente accordo.
Art. 15
(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
Le parti concordano di rivedersi entro e non oltre il 1° trimestre del 2001 per definire la regolamentazione relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa così come previsti dalle modifiche introdotte dal collegato alla legge finanziaria 2001.