Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- te; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Vitto e alloggio. Qualora usufruisca dell’alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di euro 46,48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto. E’ fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile. Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Vitto e alloggio. L'istituto può concedere, con facoltà di revoca, motivata con preavviso di 15 giorni per il vitto e due mesi per l'alloggio, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro.
Vitto e alloggio. 1. La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
2. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.
Vitto e alloggio. 1 Se non esiste alcun accordo scritto su vitto e alloggio, per le prestazioni effet- tivamente percepite si applicano le tariffe minime stabilite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2 In caso di occupazione di una camera da parte di più persone occorre in ge- nere applicare tariffe più basse.
3 Salvo diverso accordo, il trattamento di pensione termina con la fine del rap- porto di lavoro.
Vitto e alloggio. Art. 35 - Scatti di anzianità
Vitto e alloggio. In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e allog- gio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.
Vitto e alloggio. Qualora usufruisca dell'alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di euro 46,48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto. Qualora il dipendente effettui turno spezzato con pausa pranzo gli viene riconosciuta una indennità giornaliera di euro 2,00.
Vitto e alloggio. La Direzione puo’ concedere, con facolta’ di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verra’ pagato a parte dagli interessati.
Vitto e alloggio. A totale carico del datore di lavoro.