Aumenti salariali Clausole campione

Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 31 ottobre 2014 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del c.c.n.l. 25 maggio 2010, sono incrementati: - a decorrere dal 1° novembre 2014 del 2,1 per cento; - a decorrere dal 1° maggio 2015 dell'1,8 per cento. La suddetta percentuale del 2,1 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Aumenti salariali. La decorrenza degli aumenti contrattuali è calcolata dal 1 ottobre 2016 e spetta al personale, a tempo indeterminato, in servizio alla data del 25 gennaio 2017, data della firma dell’ipotesi di accordo. La percentuale di aumento è pari al 3%, sulle retribuzioni in vigore. Entro il 31 marzo 2017 si provvederà ad erogare il 60% degli arretrati; Entro il 30 maggio il restante 40 % degli arretrati. L’aumento contrattuale spetterà agli operai a tempo determinato, in forza alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, con riferimento alle giornate lavorate dal 1 di ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, presso lo stesso datore di lavoro.
Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 31/10/2014 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 25/05/2010, sono incrementati: − a decorrere dal 1/11/2014 del 2,1 per cento;
Aumenti salariali. Ai lavoratori qualificati, maggiori di 18 anni di età, assunti a tempo indeterminato, verrà riconosciuta una quota di aumento salariale mensile, sui minimi retributivi nazionali, in cifra fissa, così suddivisi: Quadro A lire 100.000 Quadro B lire 80.000 Livello 1° lire 55.000 Livello 2° lire 50.000 Livello 3° lire 45.000 Livello 4° lire 40.000 Livello 5° lire 35.000 Livello 6° lire 25.000 Livello 7° lire 20.000 Ai minori di 18 anni, verrà riconosciuta una somma in cifra fissa, per tutti i livelli, di lire 50.000 mensili. Gli aumenti salariali mensili previsti, saranno corrisposti in due rate: - 50% alla firma del presente accordo integrativo; - 50% entro il 1° giugno 2001. Ai lavoratori stagionali, sarà riconosciuta, per ogni mese di lavoro effettuato, un incremento salariale, in un'unica soluzione, pari a: Quadro A lire 95.000 Quadro B lire 70.000 Livello 1° lire 40.000 Livello 2° lire 35.000 Livello 3° lire 30.000 Livello 4° lire 25.000 Livello 5° lire 20.000 Livello 6° lire 15.000 Livello 7° lire 10.000
Aumenti salariali. Nel rinnovato contesto economico europeo la politica e la dinamica del salario devono contribuire all’espansione della domanda interna e a contrastare le pressioni deflattive sull’economia nazionale, a stimolare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare lavoro stabile e qualificato, accompagnando, con coerenza, la crescita del Paese. È in questa ottica che si chiede: - L'aumento di euro 150 mensili del minimo tabellare del parametro 137; - L'esplicita esclusione di ogni assorbimento degli aumenti contrattuali nei superminimi individuali e collettivi. - L'aumento di 100 euro mensili dell'indennità Quadro.
Aumenti salariali. A decorrere dall’01.12.2008 agli operai agricoli e florovivaisti è riconosciuto l’aumento del 5,50% , fermo restando il recepimento dell’art. 45 del CCNL vigente. Le relative tabelle salariali allegate al presente contratto verranno trasmesse All’Ufficio Provinciale del Lavoro e all’Ufficio riscossioni - contributi e previdenza agricola dell’INPS di Catania per i dovuti provvedimenti di competenza.
Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti alla data del 31.12.2012 sono incrementati, per ciascun livello professionale, dal 1° gennaio 2013 del 2,5% e, dal 1° gennaio 2014 del 1,4% e a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un ulteriore 1,4%. UNA TANTUM Le parti concordano al fine del recupero retributivo dell’anno 2012 di introdurre una UNA TANTUM pari ad € 60,00 da corrispondersi con la mensilità OTI di gennaio 2013.
Aumenti salariali. Nel contesto economico nazionale ed europeo la dinamica del salario deve contribuire all’espansione della domanda interna e a con- trastare le pressioni deflattive dell’economia nazionale, deve stimolare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare lavoro stabile e qualificato, accompagnando con coerenza la crescita del Paese, an- che alla luce dell’accordo di CGIL – CISL – UIL - Confindustria del 9 marzo 2018. Nel settore dell’industria alimentare abbiamo assistito, a fronte di performance superiori alla media degli altri comparti produttivi, ad una insufficiente redistribuzione della ricchezza prodotta. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono, invece, essenziale, soprattutto in questa fase economica, non solo tutelare il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, ma incrementare il loro potere di spesa al fine di rilanciare i consumi e, con essi, la produzione e l’occupazione. I dati a tal fine disponibili non possono, però, tener conto delle dinamiche dell’anno in corso, le quali dovranno essere, quindi, verificate prima dell’avvio del negoziato. Visti i positivi risultati del settore, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono opportuno avanzare una richiesta di aumento salariale pari a 205 Euro (a parametro 137) per il prossimo quadriennio. Inoltre, si richiede di aumentare di 100 Euro l’indennità di quadro e di aumentare il valore dell’elemento di garanzia retributiva di cui all’art. 55 del CCNL, rivedendone la disciplina al fine di migliorarne l’efficacia e l’esigibilità.
Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 31/10/2014 per cia- scun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 25/05/2010, sono incrementati: • a decorrere dal 1/11/2014 del 2,1 per cento; • a decorrere dal 1/05/2015 del 1,8 per cento. La suddetta percentuale del 2,1 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 (Allegato n. 1). I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professiona- le, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall’articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL. I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 25.05.2010, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1.1.2017; per le altre province dal 1.11.2014. In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei 9 Resta fermo il concetto che il salario per gli operai florovivaisti è riferito alla paga oraria. minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.
Aumenti salariali. Con effetto al 1° giugno 2016 e al 1° aprile 2017 i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro saranno aumentati generalmente di fr. 25.– al mese per ciascuno e per tutte le categorie; esclusi i salari per il giovani lavoratori CFP.