Aumenti salariali Clausole campione

Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 1°.5.2010 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 6.7.2006, sono incrementati: − a decorrere dal 1° maggio 2010 del 2,5 per cento; − a decorrere dal 1° gennaio 2011 dell’1,6 per cento. La suddetta percentuale del 2,5 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 31/10/2014 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 25/05/2010, sono incrementati: − a decorrere dal 1/11/2014 del 2,1 per cento;
Aumenti salariali. Con decorrenza 1° Luglio 2004 vengono concordati i seguenti aumenti salariali: 1. gli importi degli stipendi provinciali vigenti per ogni livello di inquadramento vengono incrementati del 6%; il 70% dell’incremento verrà erogato con gli stipendi relativi al mese di luglio 2004 ed il residuo 30% per cento con gli stipendi relativi al mese di gennaio 2005; nel caso di impossibilità per le aziende di pagare la prima tranche di aumento con gli stipendi di luglio, questa verrà corrisposta con gli stipendi del mese di agosto con pagamento dell’arretrato del me se precedente. 2. a copertura del periodo gennaio-luglio 2004 ed a recupero della produttività e della redditività degli anni pregressi, verrà erogato un importo una tantum di € 300,00 per gli operai a tempo indeterminato inquadrati nella 3^ Area, di € 350,00 per quelli inquadrati nella 2^Area, di € 400,00 per quelli inquadrati nella 1^ Area; l’erogazione del predetto importo avverrà nella misura del 60% con gli stipendi relativi al mese di luglio 2004 ed il residuo 40% con gli stipendi relativi al mese di gennaio 2005. 3. gli operai a tempo determinato, in servizio alla data del 1° luglio 2004 o che, non più in servizio, non abbiano ancora percepito le competenze di fine rapporto, riceveranno con queste ultime l’importo della una tantum loro spettante calcolato sulle giornate INPS maturate. 4. viene istituito un premio di partecipazione con gli importi riportati nella tabella allegata per ogni livello di inquadramento; il premio, come dettagliato nell’accordo allegato al C.P.L, è legato ai fattori di flessibilità, produttività e qualità; la sua erogazione sarà legata, quanto alla misura da percepire, alle giornate effettivamente lavorate (100% per le 230 giornate di prestazione previste) ed avverrà in un’unica soluzione con gli stipendi relativi al mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza essere assoggettato a contribuzione, a seguito di riconoscimento da parte dell’INPS. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno l’erogazione avverrà contestualmente a quella del TFR. Il premio di partecipazione ha carattere sperimentale; durante il periodo di vigenza del nuovo C.P.L., le parti contraenti costituiranno una apposita commissione ristretta con il compito di individuare criteri e strumenti per legare il premio di partecipazione anche ai valori economici di settore provinciali. Solo per l’anno 2004 il premio sopra citato verrà conteggiato in base alle giornate di pr...
Aumenti salariali. LIVELLI AUMENTI SALARIALI REGIME A PARAMETRI Dal 1.7.96 Dal 1.3.97 Dal 1.1.98 10 268.800 134.400 89.600 44.800 200 9 252.672 126.336 84.224 42.112 188 8 228.480 114.240 76.160 38.080 170 7 217.728 108.864 72.576 36.288 162 6 208.320 104.160 69.440 34.720 155 5 204.288 102.144 68.096 34.048 152 4 180.000 90.000 60.000 30.000 134 3 168.000 84.000 56.000 28.000 125 2 153.216 76.608 51.072 25.536 114 1 134.400 67.200 44.800 22.400 100 NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI AUMENTI LIVELLI REGIME Dal Dal Dal 1.7.96 1.3.97 1.1.98 10 268.800 1.363.536 1.453.136 1.497.936 200 9 252.672 1.281.722 1.365.946 1.408.058 188 8 228.480 1.159.003 1.235.163 1.273.243 170 7 217.728 1.104.462 1.177.038 1.213.326 162 6 208.320 1.056.783 1.126.178 1.160.898 155 5 204.288 1.036.285 1.104.381 1.138.429 152 4 180.000 913.520 973.520 1.003.520 134 3 168.000 852.208 908.208 936.208 125 2 153.216 777.214 828.286 853.822 114 1 134.400 681.768 726.586 748.968 100 Retribuzioni minime apprendisti officine riparazioni autorimesse. Per il 1° anno di apprendistato 70% della paga del prestatore d'opera di corrispondente qualifica; per il 2° anno di apprendistato 80% della paga del prestatore d'opera di corrispondente qualifica; per il 3° e 4° anno di apprendistato 90% della paga del prestatore d'opera di corrispondente qualifica. Alla paga minima come innanzi calcolata va aggiunta la indennità di contingenza del prestatore di opera di corrispondente qualifica. ALLEGATO AL C.C.N.L. 19 dicembre 1991 (*) Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende (*) Per le imprese esercenti noleggio autobus con conducente è sostituito dall'Accordo nazionale 22.3.94. La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle XX.XX. nazionali di categoria per quelli nazionali; alle XX.XX. regionali di categoria per quelli regionali; alle XX.XX. territoriali di categoria per quelli locali; alle XX.XX. aziendali congiuntamente a quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della data, della durata e dell'orario dell'astensione dal lavoro. La revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate, di xxxxx, almeno 48 ore prima dello sciopero già indetto e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Esperite le procedure di mediazione e raffreddamento previste dall'Accordo interconfederale ra...
Aumenti salariali. La decorrenza degli aumenti contrattuali è calcolata dal 1 ottobre 2016 e spetta al personale, a tempo indeterminato, in servizio alla data del 25 gennaio 2017, data della firma dell’ipotesi di accordo.
Aumenti salariali. I salari contrattuali vigenti alla data del 31.12.2012 sono incrementati, per ciascun livello professionale, dal 1° gennaio 2013 del 2,5% e, dal 1° gennaio 2014 del 1,4% e a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un ulteriore 1,4%. UNA TANTUM Le parti concordano al fine del recupero retributivo dell’anno 2012 di introdurre una UNA TANTUM pari ad € 60,00 da corrispondersi con la mensilità OTI di gennaio 2013.
Aumenti salariali. Ai lavoratori qualificati, maggiori di 18 anni di età, assunti a tempo indeterminato, verrà riconosciuta una quota di aumento salariale mensile, sui minimi retributivi nazionali, in cifra fissa, così suddivisi: Quadro A lire 100.000 Quadro B lire 80.000 Livello 1° lire 55.000 Livello 2° lire 50.000 Livello 3° lire 45.000 Livello 4° lire 40.000 Livello 5° lire 35.000 Livello 6° lire 25.000 Livello 7° lire 20.000 Ai minori di 18 anni, verrà riconosciuta una somma in cifra fissa, per tutti i livelli, di lire 50.000 mensili. Gli aumenti salariali mensili previsti, saranno corrisposti in due rate: - 50% alla firma del presente accordo integrativo; - 50% entro il 1° giugno 2001. Ai lavoratori stagionali, sarà riconosciuta, per ogni mese di lavoro effettuato, un incremento salariale, in un'unica soluzione, pari a: Quadro A lire 95.000 Quadro B lire 70.000 Livello 1° lire 40.000 Livello 2° lire 35.000 Livello 3° lire 30.000 Livello 4° lire 25.000 Livello 5° lire 20.000 Livello 6° lire 15.000 Livello 7° lire 10.000
Aumenti salariali i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni dedu- zione) a tutti i lavoratori assoggettati … saranno aumentati generalmente di 25 franchi al mese per tutte le categorie dall’entrata in vigore dell’obbliga- torietà generale, esclusi i salari per il giovani lavoratori CFP. Con effetto al 1° aprile 2017 i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati … saranno aumentati generalmente di 25 franchi al mese per tutte le categorie, esclusi i salari per il giovani lavoratori CFP.
Aumenti salariali. Il salario contrattuale provinciale in vigore al 31 luglio 2017 è incrementato nel modo seguente: - prima area, primo livello (ex specializzati super) euro 36,00 mensili; - prima area, secondo livello (ex specializzati) euro 32,00 mensili; - seconda area, primo livello (ex qualificati super) euro 26,00 mensili; - seconda area, secondo livello (ex qualificati) euro 24,00 mensili; - terza area, primo livello (ex comuni) euro 22,00 mensili; terza area, secondo livello (ex raccolta prodotti) nessun adeguamento
Aumenti salariali. Nel contesto economico nazionale ed europeo la dinamica del salario deve contribuire all’espansione della domanda interna e a con- trastare le pressioni deflattive dell’economia nazionale, deve stimolare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare lavoro stabile e qualificato, accompagnando con coerenza la crescita del Paese, an- che alla luce dell’accordo di CGIL – CISL – UIL - Confindustria del 9 marzo 2018. Nel settore dell’industria alimentare abbiamo assistito, a fronte di performance superiori alla media degli altri comparti produttivi, ad una insufficiente redistribuzione della ricchezza prodotta. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono, invece, essenziale, soprattutto in questa fase economica, non solo tutelare il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, ma incrementare il loro potere di spesa al fine di rilanciare i consumi e, con essi, la produzione e l’occupazione. I dati a tal fine disponibili non possono, però, tener conto delle dinamiche dell’anno in corso, le quali dovranno essere, quindi, verificate prima dell’avvio del negoziato. Visti i positivi risultati del settore, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono opportuno avanzare una richiesta di aumento salariale pari a 205 Euro (a parametro 137) per il prossimo quadriennio. Inoltre, si richiede di aumentare di 100 Euro l’indennità di quadro e di aumentare il valore dell’elemento di garanzia retributiva di cui all’art. 55 del CCNL, rivedendone la disciplina al fine di migliorarne l’efficacia e l’esigibilità.