Contratti a termine. Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dal presente articolo. La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 30 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto. Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 10 mesi ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'art. 11 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima,. la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine. Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle R.S.U. se costituite, ai sensi dell'art. 5 del vigente c.c.n.l., con cadenza semestrale. L'azienda, nell'assumere lavoratori con contratto a termine, attribuirà precedenza ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con alme...
Contratti a termine. Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo: - attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; - merci, come petrolio, oro, grano, ecc.. L’esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con: - l’effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all’acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery; - il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement. Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures. - contratti forward I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l’acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell’attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente e viceversa se negativa (cash settlement). - contratti future Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price. In relazione all’attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un’attività finanziaria.
Contratti a termine. I contratti a termine sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. Il giornalista che per effetto di più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale giornalistico a tempo indeterminato effettuate dall’editore entro i successivi 12 mesi. Quando per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36 mesi, sarà possibile per il giornalista interessato, sottoscrivere con la stessa azienda un ulteriore contratto a termine che può avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire con l’intervento della Associazione Regionale di Stampa territorialmente competente.
Contratti a termine. 1. L’assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a carico del lavoratore stesso è convenzional- mente determinato in 15 giorni della retribuzione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.
3. Le assunzioni a termine saranno consentite, nei termini previsti dalle norme vigenti, ai datori di lavoro che non abbiano licenziato, per ridu- zione di personale, lavoratori o lavoratrici nei sei mesi precedenti e/o ove non siano in corso ammortizzatori sociali.
Contratti a termine. (Contratti a tempo determinato)
Contratti a termine. 1. L’assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368. L’apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) per la sostituzione di lavoratori fruenti di periodi di aspettativa non retribuiti, anche derivanti dall’applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) quando l’assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a cari- co del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della retribu- zione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.
Contratti a termine. Si ricorre all’attivazione dei contratti a termine nei casi e con le modalità previste nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e della Legge. Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed in particolare qualora si tratti di procedere con urgenza all’assunzione e non sia possibile esperire le modalità di selezione di cui al comma seguente, ovvero il contenuto delle competenze richieste per la posizione da coprire non è stato valutato in altre selezioni pubbliche già esperite, il responsabile del servizio risorse umane attiva contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Fuori dai casi di cui al comma precedente il responsabile del personale può assumere il personale necessario secondo il seguente ordine di priorità: • graduatorie degli idonei delle selezioni per posti di ruolo a tempo indeterminato già effettuati dall’ente per profilo professionale assimilabile, • precedenti graduatorie per tempo determinato, • graduatorie della sezione circoscrizionale (sino alla categoria D, posizione economica 1 ove disponibili), • graduatorie predisposte da altri Enti Locali e dalle proprie Società, Consorzi ed Aziende così come previste dall’art. 113 del D. X.xx. n. 267/2000. disponendo di formare specifica graduatoria per soli titoli o tramite test scritti con le procedure e modalità per il personale di ruolo semplificate in modo particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi e la riduzione delle prove d’esame. Al personale con rapporto di lavoro a termine sono richiesti, ai fini dell'assunzione, gli stessi requisiti richiesti per il personale di ruolo di corrispondente profilo professionale e qualifica funzionale. L’attestazione di tali requisiti deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato ed essere documentata almeno con copia del titolo di studio per i posti categoria B, posizione economica 3 e per le categorie superiori. Il rapporto di lavoro si risolve secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Alla risoluzione provvede il responsabile del personale con atto motivato. Il personale assunto a termine fruisce del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
Contratti a termine. (forward e futures)
Contratti a termine. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Contratti a termine. Nel rispetto delle leggi vigenti, possono essere conclusi contratti a termine nei seguenti casi:
a) Esigenze di servizio legate a particolari periodi annuali;
b) Commesse improvvise e/o consegne in tempi ristretti;
c) Manutenzione straordinaria degli impianti e/o traslochi di sede, uffici, magazzini, ecc.. Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordati con i sindacati.