CONVENZIONE OPERATIVA
Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 17/2 del 4.4.2017
CONVENZIONE OPERATIVA
PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA
TRA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
E
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”.
e
La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, con sede a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx , codice fiscale n.
…………………., rappresentata dal ………………………………, nato a ……..…… (..), il ……………………… (di seguito denominata “Regione” o “Amministrazione regionale”).
(di seguito Le Parti)
PREMESSO CHE
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di cooperare per il superamento del divario digitale, hanno sottoscritto:
• L’Accordo di Programma del 30 dicembre 2009 con l'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.
• la “Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali C e D del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna” in data 19 gennaio 2011.
2. La presente Convenzione regola le attività operative per la messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni, delle infrastrutture realizzate nell’ambito delle Convenzioni di cui al punto 1, in attuazione del Progetto nazionale “Banda larga nelle aree rurali” approvato con Decisione C (2010) 2956 del 30 aprile 2010 e del Piano Nazionale Banda Larga di cui alle Decisione della Commissione Europea C (2010) 2956 del 30 aprile 2010 e C (2012) 3488 del 24 Maggio 2012, nonché le modalità di manutenzione, di gestione e di eventuale applicazione delle previsioni di cui all’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1303/2013 delle stesse;
3. La Regione, con il presente atto affida inoltre al Ministero, per il tramite diretto ed esclusivo della società Infratel l’attività di concessione dei diritti d’uso delle Infrastrutture, di proprietà regionale, agli Operatori di telecomunicazione delle infrastrutture relative al progetto SICSII.
4. Il presente atto si inquadra nel citato rapporto di cooperazione tra autorità pubbliche nazionali e regionali per l’esercizio coordinato delle rispettive competenze per il superamento del divario
digitale, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 20 giugno 2012, ed è finalizzato ad assicurare il concreto buon funzionamento delle infrastrutture realizzate;
5. La predetta cooperazione fra Stato e Regione finalizzata a garantire ai residenti nel territorio regionale l’accesso al servizio di banda larga si svolge, altresì, nel rispetto dei principi formulati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 giugno 2009, in causa C-480/06 Commissione v. Germania, in materia di collaborazione fra Autorità pubbliche per l’effettuazione di servizi comuni;
6. Il Ministero, per l’effettuazione dei compiti di cui al precedente punto 2, ovvero assicurare la manutenzione degli impianti e la loro concessione agli operatori di telecomunicazione che ne faranno richiesta, si servirà del proprio organismo in-house, Infratel Italia S.P.A. secondo quanto descritto nella Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012 concernente l’attuazione del progetto “Piano Nazionale Banda Larga Italia” che, nel punto 62.b), nella quale la Commissione Europea ha riportato: “con l’obbligo per Infratel di concedere l’accesso al mercato all’ingrosso a monte (sotto forma di IRU) a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie il sistema elimina alla radice uno dei rischi potenziali per la concorrenza, derivante dalla gestione della rete da parte degli operatori, cioè l’incentivo a escludere o porre in svantaggio i concorrenti sulla stessa infrastruttura. Questa caratteristica è rafforzata dal fatto che Infratel (e quindi il Ministero dello Sviluppo Economico) organizza e gestisce semplicemente la concessione di IRU riguardanti l’infrastruttura passiva, ma non è impegnata in alcuna attività redditizia proveniente dalla gestione della rete e non fornisce nessun servizio sul mercato al dettaglio.”
7. Infratel con nota prot. 9815 del 13 giugno 2016 ha comunicato alle Parti il completamento degli interventi di realizzazione dell’infrastruttura finanziati dalla Regione rappresentando l’esigenza della presa in carico da parte della Regione stessa delle infrastrutture realizzate, in quanto “le suddette tratte essendo state completate e fatturate, esauriti tutti gli eventuali passaggi formali , non hanno più titolo a permanere nel bilancio della società.”
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Articolo 1 (Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Le Parti convengono, in prosieguo delle attività definite nell’Accordo di programma del 30 dicembre 2009, che il Ministero effettui le attività operative per la gestione e la messa a disposizione, agli
Operatori di Telecomunicazione che ne faranno richiesta, delle infrastrutture di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna dettagliate in allegato, assicurandone inoltre la manutenzione per la sola parte di infrastrutture realizzate nell’ambito della Convenzione del 19 gennaio 2011 di cui al punto 1 delle premesse. Le attività saranno svolte per conto del Ministero da Infratel Italia S.p.A. che si farà carico di cedere in nome proprio e per conto della Regione stessa a tutti gli Operatori di Telecomunicazione che ne facciano richiesta, le infrastrutture di proprietà regionale, fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
3. Il Ministero garantisce che l'accesso alla infrastruttura sarà reso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a tutti gli operatori richiedenti e che i prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati nel rispetto di quanto deciso dall'autorità di regolamentazione Nazionale AGCOM.
Articolo 3 (Durata)
Il presente atto produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 5 (cinque) anni, prorogabile previo accordo tra le parti, salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di almeno 6 mesi. Al termine della convenzione la Regione subentrerà ad Infratel nello svolgimento delle attività di cui all’art. 4
Articolo 4 (Attività del Ministero)
1. Il Ministero, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2, per il tramite del proprio organismo in house Infratel Italia S.p.A., garantisce le seguenti attività:
a) Supervisione, assistenza tecnica e manutenzione delle Infrastrutture realizzate nell’ambito della Convenzione 19 gennaio 2011 di cui al punto 1 delle premesse così come dettagliata nel successivo art. 5 comma 4;
b) Concessione dei diritti d’uso delle Infrastrutture agli Operatori di telecomunicazione che ne facciano richiesta ed assolvimento degli obblighi contrattuali annessi;
c) Assolvimento degli obblighi contrattuali nei confronti degli Operatori di telecomunicazione concedenti i diritti d’uso su tubazioni e palificazioni impiegate per la realizzazione delle Infrastrutture, gestendo gli SLA contrattuali;
d) Corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche utilizzate nella realizzazione delle Infrastrutture previsti dalla legge;
Articolo 5
(Modalità di manutenzione, di gestione e di concessione agli Operatori di TLC)
1. L'infrastruttura oggetto della presente Convenzione (Allegato 1) è costituita dalle tratte di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Le attività definite all’art. 4 lett. a) saranno garantite su tutte le tratte realizzate nell’ambito della Convenzione 19 gennaio 2011 di cui al punto 1 delle premesse, sulle eventuali estensioni, o espansioni dell'infrastruttura di proprietà regionale realizzate da Infratel Italia per conto del Ministero nel periodo della durata del presente Atto, per esempio per interventi di riconfigurazione descritti al successivo comma 4.
3. Al termine della durata del presente Atto il Ministero si impegna a riconsegnare le Infrastrutture alla Regione, nelle condizioni di funzionalità documentate dal collaudo effettuato su ogni singola tratta. A tale scopo dovrà essere prodotta idonea documentazione.
4. La Manutenzione delle Infrastrutture di cui all’art.4 comma 1 lett. a) include le seguenti attività :
a) Servizio di help desk e gestione delle segnalazioni di disservizio da parte degli Operatori di Telecomunicazioni che utilizzano le infrastrutture oggetto della presente convenzione
b) Manutenzione programmata: consiste nella serie di interventi che è necessario effettuare sull’Infrastruttura, ad eccezione di quelli necessari per il ripristino del servizio.
c) Riconfigurazioni: rientrano nell’ambito delle riconfigurazioni tutte quelle attività sull’infrastruttura non rientranti nell’ambito della manutenzione, ma comunque necessarie. A titolo di esempio, le attività per la cessione di IRU (Indefeasible right of use) sull’Infrastruttura (giunzione di fibre ottiche, inserimento di pozzetti per spillamento, realizzazione di sbracci, ecc.) e per quanto dovuto per legge (ad esempio spostamento di infrastrutture per interferenza).
d) Manutenzione Correttiva: ovvero l’insieme degli interventi e delle operazioni atte a risolvere situazioni di degrado o di malfunzionamento delle Fibre Ottiche e delle infrastrutture di posa tali da causare il non rispetto dei corretti parametri di funzionamento. Infratel Italia effettuerà gli interventi di manutenzione anche tramite suoi appaltatori, curando tutti gli aspetti contabili e amministrativi;
5. Infratel Italia è autorizzata dalla Regione all’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione di cui al precedente comma e che comunque abbiano carattere di urgenza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo gestione di disservizi o di situazioni che pregiudichino la sicurezza). Tutti gli altri interventi saranno preventivamente autorizzati dalla Regione.
6. La concessione di IRU sull’infrastruttura agli Operatori di cui all’art.4 comma 1 lett. b) sarà svolta da Infratel Italia sulle tratte dettagliate nell’allegato 1 e in si articola nelle seguenti attività:
1. Gestione degli ordini e delle consegne: Infratel Italia, su richiesta degli Operatori, effettuerà le opportune verifiche di fattibilità, recepirà gli ordini di IRU, opererà le opportune riconfigurazioni dell’infrastruttura, i collaudi e la formalizzazione della consegna dell’IRU. Con i diversi Operatori Infratel Italia procederà secondo quanto previsto nei relativi rapporti contrattuali.
2. Infratel è autorizzata dalla Regione all’esecuzione di tutti gli interventi necessari per la cessione di IRU agli Operatori. Al termine della durata del presente Atto la gestione del contratto di IRU sarà trasferita alla Regione .
7. Il Servizio di Conduzione degli aspetti contabili ed amministrativi di cui all’art.4 comma 1 lett. c e d) consiste nel curare i rapporti di carattere contabile amministrativo per:
- la riscossione del canone corrisposto dagli Operatori per il riconoscimento dell’IRU e la gestione dei relativi aspetti contabili ed amministrativi;
- l’emissione degli ordini di intervento, relativi a manutenzione o riconfigurazione, nei confronti degli appaltatori e il pagamento di quanto dovuto per gli interventi;
- il pagamento dei diritti d’uso su tubazioni e palificazioni impiegate per la realizzazione delle Infrastrutture;
- la corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche utilizzate nella realizzazione delleInfrastrutture.
8. Eventuali risorse provenienti da canoni precedentemente riscossi, in via provvisoria, da Infratel Italia per conto della Regione, a seguito di cessione dei diritti d’uso delle Infrastrutture di cui al comma 1, saranno contabilizzati con le medesime modalità stabilite nel presente atto e con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di concessione.
Articolo 6
(Variazioni e integrazioni dell’infrastruttura)
Con successivi atti integrativi alla presente convenzione, approvati da entrambe le Parti, le tratte dell’infrastruttura di cui all’art. 5 comma 1, potranno essere modificate ed integrate.
Articolo 7
( Rimborso dei costi)
1. A titolo di rimborso dei costi per le attività di cui all’art. 4, svolte sulle tratte dell’infrastruttura di cui all’art. 5 comma 1, verranno riconosciuti annualmente ad Infratel Italia:
A) Costi fissi:
1) Il rimborso dei costi interni sostenuti da Infratel Italia per le attività di cui all’art. 4 a carico della Regione, è pari a € 33.811,00 (trentatremilaottocentoundici/00) euro all’anno (IVA esclusa). La fatturazione sarà annuale anticipata; in particolare entro la prima decade del mese di Gennaio dell’anno di riferimento. Per il primo anno delle attività il rimborso è calcolato proporzionalmente alla durata del servizio prestato.
B) Costi variabili in relazione alle attività realizzate:
1) I costi sostenuti nei confronti degli appaltatori e/o di altri per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell’art.5.
2) I costi sostenuti per la corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche utilizzate nella realizzazione delle Infrastrutture quali ad esempio canoni di attraversamento ANAS, TOSAP, COSAP e altri canoni demaniali eventualmente dovuti.
2. Con cadenza annuale il Ministero dello Sviluppo Economico invierà alla Regione un rendiconto analitico dei ricavi e dei costi relativi alle attività effettuate nell’ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione, la previsione delle entrate e delle spese per il successivo anno di esercizio, la situazione relativa ai rapporti contabili ed amministrativi con gli operatori cui è stato ceduto IRU sull’infrastruttura e con gli appaltatori che hanno operato sulla stessa.
3. Il rendiconto analitico di cui al comma precedente monitorerà ricavi legati ai canoni pagati dagli Operatori per l’utilizzo delle infrastrutture per come disposto dal punto 19) della Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010 con cui la Commissione Europea ha approvato l'aiuto di stato n° 646/2009, ovvero rispetto al tetto del 10% individuato dalla citata Decisione . I costi per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 non potranno discostarsi dai costi medi di mercato a carico di una qualsiasi impresa per la fornitura di un servizio simile realizzato e gestito in condizioni analoghe .
Articolo 8 (Risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie necessarie all’esecuzione delle attività di cui all’art. 4 sono quelle derivanti dai ricavi dei diritti d’uso concessi agli Operatori di telecomunicazione sulle Infrastrutture individuate al precedente art. 5.
2. La copertura finanziaria per la corresponsione del rimborso dei costi sostenuti da Infratel Italia per l’erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione è garantita dalle risorse di cui al precedente comma 1. La Regione Autonoma della Sardegna non è tenuta ad assumere ulteriori o diversi impegni finanziari qualora le entrate derivanti dai ricavi dei diritti d’uso concessi agli Operatori di telecomunicazione, per qualsiasi motivo, risultassero insufficienti a coprire i costi sostenuti da Infratel Italia per l’erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. L'impiego di eventuali risorse aggiuntive necessarie per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 4 o di eventuali altri servizi, sarà soggetto, in ogni caso, a specifica valutazione ed approvazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Il Ministero si impegna alla restituzione delle risorse non utilizzate secondo le indicazioni che gli verranno fornite dalla Regione.
Articolo 9 (Strutture di riferimento)
Tutte le comunicazioni relative all’attuazione del presente atto dovranno essere inviate:
- per il Ministero dello Sviluppo Economico, Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxx, alla c.a. del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx;
- per la Regione Autonoma della Sardegna, Via …………., , alla c.a. del Dirigente Generale
del ……….....…….. , Dr ;
- per Infratel Italia S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxx, alla c.a. del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
Roma, lì
Per la Regione Autonoma della Sardegna Per il Ministero dello Sviluppo Economico