CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI A TEMPO INDETERMINATO FRA L’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E IL COMUNE DI ORISTANO DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORISTANO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI A TEMPO INDETERMINATO FRA L’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E IL COMUNE DI ORISTANO DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORISTANO
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L’anno duemiladiciotto il giorno del mese di
Tra
La Dott.ssa Xxxxx Rimedia Chergia che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano, nella sua qualità di Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, ex art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, e del Decreto Sindacale n. 23 del 07/05/2018, domiciliato per la carica a Oristano, presso la sede comunale in Piazza E. d'Arborea n.44, codice fiscale e partita IVA 00052090958, di seguito denominato “Comodante” e
Il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive per il Lavoro, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica a Cagliari, in via Is Mirrionis n. 195, presso la sede dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, codice fiscale 92028890926, di seguito denominato “Comodatario” o “ASPAL”
premesso che
- l'art. 3, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, rubricata “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro” (richiamato dall’art. 12 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 9), nel disciplinare la
partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate, prevede che i Comuni ove hanno sede gli ex Centri Servizi per il Lavoro sono tenuti a fornire i locali necessari per il loro funzionamento;
- con il Decreto Legislativo 10 aprile 2001, n. 180, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi per l’impiego”, sono state delegate alla Regione Sardegna, nell’ambito delle attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di politiche attive del lavoro e collocamento;
- con la Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 9, sono state recepite in prima istanza le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego e, in sede di prima applicazione della riforma in materia di lavoro, le funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all’impiego sono state demandate alle Province le quali dovevano provvedere all’istituzione ed organizzazione dei centri per l’impiego;
- con la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”, sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative di gestione, di controllo e di programmazione
in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del D. Lgs. 10.04.2001, n. 180;
- con la L.R. 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro”, la Regione Sardegna ha regolamentato le competenze conferite mediante il D. Lgs. n. 180/2001, istituendo l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), alla quale è stata attribuita l’erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva;
- a far data dal 1° luglio 2016, per effetto dell’art. 36 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle Province dalla L.R. n. 20/2005, per l’esercizio delle quali acquisisce il personale individuato dall’art. 37, le risorse finanziarie correlate, le risorse strumentali, compresi i beni mobili e immobili, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, il contenzioso e i procedimenti in corso;
- l’ASPAL in virtù di quanto sopra è dunque subentrata alle Province nella gestione delle sedi dei centri per l’impiego;
- l’art. 12, comma 4 della L.R. n. 9/2016 che stabilisce che i centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei Centri Regionali di Formazione Professionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 56/1987;
- si è reso necessario, per effetto della L.R. n. 9/2016 sopra richiamata, stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Amministrazione Comunale e l’ASPAL, in qualità di organismo tecnico della Regione per l’esercizio delle funzioni dei centri per l’impiego,
già sedi di CSL;
- per effetto dell’art. 36, comma 2, lettera d) della L.R. n. 9/2016, al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
- i precedenti locali situati in Via Costa n. 8-10 sono stati considerati inadeguati e non a norma con le normative sulla sicurezza per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ASPAL;
- la Provincia di Oristano è titolare dell’immobile di sua proprietà, noto come “Ex Istituto X. Xxxxxxxxxxxx”, distinto al catasto urbano del Comune di Oristano sez. A, Foglio 14 - particella n. 5709, sub. 8;
- il Comune di Oristano ha chiesto in locazione parte dei locali dell' “Ex Istituto X. Xxxxxxxxxxxx” al fine di destinarli a sede di Centro per l'Impiego;
- la Provincia, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario
n. 34 del 10.05.2018 ha stabilito di concedere in locazione al Comune di Oristano i locali posti al secondo piano dell’immobile di sua proprietà in Oristano, via Lepanto s.n.c., identificato al N.C.E.U. di Oristano al Sezione A Foglio 14 - Particella 5709, sub. 8;
- a seguito di sopralluogo effettuato dai propri tecnici in data 16 marzo 2018, l’ASPAL ha ritenuto i nuovi locali idonei per l’espletamento delle attività dei propri Centri per l’impiego;
- il Comune di Oristano ritiene di dover concedere all’ASPAL, l’uso
gratuito dell’immobile di proprietà della Provincia di Oristano, da destinare quale sede del Centro per l’impiego di Oristano, sito in Oristano, via Lepanto s.n.c., identificato al N.C.E.U. di Oristano al Sezione A Foglio 14 - Particella 5709, sub. 8;
- il certificato di agibilità n. 32 rilasciato in data 03/12/2014 dal Comune di Oristano, ai sensi del X.X.X. 0 xxxxxx 0000 x. 000, xxxxxxx “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dichiara agibile la sede sopra specificata per la destinazione d’uso ufficio (Allegato 2);
- gli strumenti normativi impongono di considerare i beni comunali, qualunque sia il loro regime giuridico, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di razionalizzazione del loro uso.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il Comune di Oristano concede in comodato d’uso gratuito alla ASPAL i locali siti in Oristano, via Lepanto snc, con una superficie complessiva di mq. 530 circa, disposti al secondo piano dell’immobile come identificato nella planimetria (Allegato 1), che forma parte integrante del presente contratto.
L'immobile di cui trattasi è identificato al nuovo catasto edilizio urbano di Oristano al Sezione A, Foglio 14 - Particella 5709, sub. 8.
Articolo 2 - Uso dell’immobile
I locali posti al secondo piano dell’immobile di via Lepanto snc,
oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito, sono destinati esclusivamente ad uso uffici del Centro per l’Impiego di Oristano per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi della L. n. 56/1987.
In caso di modifica e/o abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 3 della L. n. 56/1987 i locali dovranno essere rimessi nella disponibilità del Comodante.
Articolo 3 - Presa in carico e restituzione
I locali posti al secondo piano dell’immobile di via Lepanto snc sono concessi in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il Comodatario dichiara di aver visitato i locali, di accettarli per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ASPAL, nello stato di fatto in cui si trovano, di prenderli in consegna dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in carico, di costituirsi custode dei medesimi, impegnandosi ad utilizzarli secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell’uso, a riconsegnare l’unità immobiliare concessa nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. All’atto della consegna verrà stilato dall’ASPAL un verbale di presa in carico.
Il Comodante si riserva il diritto di revocare la presente assegnazione, con preavviso di mesi sei, qualora intervengano necessità o esigenze di interesse pubblico o istituzionali, senza che il Comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi,
risarcimenti od altro, ma in ogni caso provvederà a mettere a disposizione contestualmente una nuova sede idonea, a giudizio del Comodatario in relazione alle attività che verranno svolte sul territorio comunale, ove collocare la sede del Centro per l'impiego. Il Comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al Comodante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della data del rilascio.
Articolo 4 - Innovazioni, migliorie, adeguamenti, additivi
Il Comodatario, previa comunicazione scritta al Comodante, potrà apportare ai locali i miglioramenti e le addizioni necessarie per l’espletamento dell’attività istituzionale, con esonero dall’obbligo di ripristino dello stato degli stessi a proprie spese al momento del rilascio.
Ogni aggiunta o modifica permanente che il Comodatario riterrà di effettuare all'immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal Comune.
In questi casi il Comodatario nulla potrà pretendere dal Comodante per le migliorie apportate sul locale.
Articolo 5 - Obblighi del Comodante
Il Comodante si impegna a:
- consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’impiego;
- richiedere al proprietario dell’immobile la realizzazione dei lavori
di straordinaria manutenzione inerenti l’immobile e i locali e gli
oneri per gli interventi conservativi, non di minuta ordinarietà, riferiti a componenti impiantistiche ed edilizie, richiesti per garantire al Comodatario il pieno godimento degli ambienti locati, in conformità alla destinazione dedotta in contratto, fermo restando l’applicazione dell’art. 1808 c.c., secondo comma;
- richiedere al proprietario dell’immobile la realizzazione di eventuali adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione straordinaria;
- comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza;
- garantire la stipula di una polizza assicurativa dell’immobile, con durata conforme a quella del presente contratto ovvero alla cessazione dell'utilizzo per le finalità di cui alla L. n. 56/1987 da parte dell’ASPAL, per eventi calamitosi, integrità statica e, in generale, per tutto quanto riguardi la sicurezza del fabbricato dal punto di vista costruttivo, impiantistico e dell’accessibilità;
- comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto.
Articolo 6 - Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si impegna a:
- utilizzare la struttura esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni del Centro per l’impiego;
- sostenere le spese di manutenzione ordinaria dei locali conferiti in comodato;
- provvedere a propria cura agli eventuali interventi sugli impianti compresi nella manutenzione ordinaria dei locali;
- tenere sollevato il Comodante da responsabilità per furti di materiale di proprietà del Comodatario custoditi nell’immobile e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione a causa dell’utilizzo del bene stesso, ad eccezione dei danni cagionati da difetti di costruzione o dalla mancata effettuazione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria;
- mantenere in perfetto stato il locale concesso in comodato, fatti salvi eventi non imputabili al Comodatario;
- provvedere a propria cura e spese alla voltura delle utenze insistenti sull’immobile oggetto di comodato, ovvero alla richiesta di attivazione di nuove utenze qualora non siano attive;
- sostenere le spese di gestione relative a consumi di energia elettrica, telefonia, acqua, gas/gasolio, riscaldamento, pulizia;
- sostenere gli oneri in ordine allo smaltimento dei rifiuti;
- sostenere gli oneri assicurativi inerenti gli arredi, le attrezzature e eventuali danni per fatto a loro imputabile; stipulare, per i locali assunti in comodato ed in ragione del valore dei medesimi, apposito contratto di assicurazione con primaria compagnia assicuratrice per il rischio locativo, di incendio e per la responsabilità civile contro i danni che al Comodante possano derivare da fatto, omissione o colpa propri, che lo sollevi da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso dell’immobile
in oggetto;
- provvedere a propria cura e spese all’installazione della segnaletica esterna ed interna orientativa dell’utenza;
- riconsegnare i locali alla cessazione dell'utilizzo per le finalità di cui alla L. n. 56/1987, o nei casi di recesso o decadenza, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria e dagli interventi migliorativi autorizzati;
- far ispezionare al Comodante l’immobile oggetto di comodato, concordando con il Comodante i tempi e modi, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.
Articolo 7 – Ripartizione delle utenze
Atteso che l’immobile non è destinato all’uso esclusivo del Centro per l’Impiego, il Comodatario provvederà al pagamento delle utenze in percentuale all’utilizzo delle stesse, nelle more del sezionamento delle utenze attraverso l’installazione di gruppi di misura, al fine di stabilire l'effettivo consumo e la ripartizione delle spese tra gli utenti. Tale ripartizione sarà oggetto di successivo protocollo di intesa tra le parti.
Articolo 8 - Obblighi di custodia del Comodatario
Il Comodatario si impegna a custodire e conservare l’immobile con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso. Si impegna altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinata.
Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto
Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto. Il Comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi.
È inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Articolo 10 - Modifica al contratto
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 11 - Durata del contratto
La durata del contratto è stabilita con decorrenza dalla data di sottoscrizione con firma digitale del medesimo ad opera delle parti, e perdurerà fino alla scadenza del contratto di locazione inerente l’immobile succitato e stipulato tra la Provincia di Oristano e il Comune di Oristano, ovvero fino a quando permane la destinazione istituzionale pubblica dell’immobile adibito a sede del Centro per l’Impiego.
Articolo 12 - Spese, Foro Competente e Norme Finali
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile, in particolare
dall’art. 1803 all’art. 1812, e le altre leggi vigenti in materia di
comodato.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Cagliari.
Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma digitale della Dott.ssa Xxxxx Rimedia Chergia e del Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Articolo 12 - Allegati
Formano parte integrante del presente contratto:
1) Planimetria catastale dell’immobile;
2) Certificazione di agibilità dell’immobile;
3) Certificato di Prestazione Energetica.
lì
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Amministrazione Comunale di Oristano Dott.ssa Xxxxx Rimedia Chergia
Per l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx