Obblighi del Comodatario. Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:
a) il bene deve essere utilizzato in modo corretto, secondo l’uso cui è destinato (attività didattiche), osservando tutte le norme di buona condotta e netiquette dell’uso dello stesso e deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e situazioni idonei;
b) il comodatario da atto di essere stato specificamente edotto dal comodante dello stato attuale dell’attrezzatura e di averla trovata idonea all’uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento delle attività di cui al punto a) del presente contratto;
c) il comodatario si impegna a custodire e a conservare il bene con la massima cura e diligenza, a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto, in aderenza all’art. 1804 c.c. e si obbliga a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione escluse dalla copertura di garanzia del venditore, consapevole che tali spese sono a carico del comodatario, per cui il comodante è esente da qualsiasi relativo onere;
d) è fatto divieto di cedere a terzi il godimento, anche temporaneo, del bene oggetto del presente contratto;
e) in caso di furto, smarrimento, incendio, danno accidentale o malfunzionamento del dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente l’istituzione scolastica;
f) in caso di furto, smarrimento, incendio o danni accidentali irreparabili il comodatario si impegna a provvedere alla corresponsione a favore della Scuola dell’importo pari al valore commerciale (a nuovo) del bene medesimo;
g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;
h) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti responsabili di laboratorio) può chiedere di effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento;
i) l’istituzione scolastica in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal comodato, mediante la requisizione dello stesso, sino a chiarimento del comportamento posto in essere dal comodatario;
j) il comodatario si impegna a restituire il bene al comodante al momento della cessazione delle esigenze citate in premessa connesse alla didattica a distanza ovvero in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuti motivi, nello stato in cui viene consegnato, perfettamente funzionante, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso;
Obblighi del Comodatario. Se il comodatario non adempie ai suddetti obblighi, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno. Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramento. In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto. Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali). Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato. Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un Morte del comodatario Comodato ad uso abitativo e ad uso diverso
Obblighi del Comodatario. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Obblighi del Comodatario. I genitori degli alunni si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di rottura, il genitore dell’alunno comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. In caso di sparizione, sottrazione o furto, il genitore del comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del genitore del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato d’uso che verrà sottoscritto all’atto della consegna.
Obblighi del Comodatario. Il comodatario si impegna a non apportare modifiche nei locali oggetto del presente atto, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte della comodante. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi. Il comodatario solleva fin d’ora la comodante: - da ogni responsabilità civile o penale per danni diretti o indiretti causati a propri dipendenti o a terzi in conseguenza dell’uso del suddetto locale; - da ogni responsabilità per furti. L' A.T.A.P.S con il proprio personale costituito anche da Guardie Ecologiche Giurate Volontarie si impegna a svolgere , previa intesa con l’Amministrazione, il servizio , non armate, di norma in coppia, in modo volontario ed a titolo gratuito; conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro. L' A.T.A.P.S metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero adeguato di incaricati in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e coordinate dal Responsabile delle Guardie Ecologiche Giurate Volontarie. L' A.T.A.P.S. , tramite le Guardie Ecologiche Giurate Volontarie, organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni concordate con un referente indicato dall’Amministrazione, che organizzerà e coordinerà i turni di servizio nei limiti dell’attività del volontariato e per un monte ore annuo prestabilito. In caso di accertamento di violazioni le Guardie Ecologiche Giurate Volontarie redigeranno verbali che saranno prontamente inviati al Sindaco secondo le procedure di legge. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale. Inoltre l’A.T.A.P.S. si impegna , previi specifici accordi, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) educazione ambientale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con iniziative di tutela e valorizzazione ambientale;
b) protezione civile – in collaborazione con le competenti autorità nelle opere di soccorso, in caso di calamità e di emergenze di carattere ecologico, e segnalazione al Comune di condizioni di rischio ambientale eventualmente riscontrate durante il servizio;
c) compostaggio domestico – controllo e verifica dell’applicazione del regolamento relativo al progetto di compostaggio domestico nei confronti degli utenti che beneficiano delle agevolazioni previs...
Obblighi del Comodatario. 1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti<eventuale per BTS: e con specifico riferimento alle esigenze di protezione dell’ambiente dai campi elettromagnetici>.
2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP realizzato sul terreno oggetto del presente contratto ovvero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.
Obblighi del Comodatario. 1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2. Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l’obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.
Obblighi del Comodatario. Sono a carico del Comodatario i seguenti obblighi: - l'obbligo di versare mediante bonifico bancario una cauzione di € 100/OBU, di cui all'art. 4; - l'obbligo di concordare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la data di installazione del/i dispositivo/i di tracciamento pena la risoluzione dello stesso; - l’obbligo dell’utilizzo del/i dispositivo/i di tracciamento concesso/i in comodato d'uso per la realizzazione della attività previste dalla sperimentazione, consentendo la trasmissione dei dati rilevati dal/i dispositivo/i OBU istallati sui propri mezzi alla piattaforma di monitoraggio del Comune di Milano e la successiva elaborazione allo scopo di rilevare il dato di percorrenza chilometrica effettuato da ogni veicolo all'interno del perimetro della ZTL Area B; - l'obbligo di custodire e a conservare con diligenza (art. 1176 c.c.) i beni fino al compimento dell’uso cui essi sono destinati; - l’obbligo di informare immediatamente il Comodante in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato di utilizzo dei beni concessi (quali, a titolo di esempio non esaustivo: malfunzionamenti, danneggiamenti, furto, ecc..) mediante comunicazione all’indirizzo PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx; - l’obbligo, in caso di accertata alterazione dello stato di utilizzo dei beni concessi, di rendersi disponibile entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC inviata dal Comodante, ad una verifica sul corretto utilizzo dei beni stessi pena la risoluzione del presente contratto; - l'obbligo in caso di accertati malfunzionamenti dei beni concessi, imputabili al Comodatario, di risarcire il Comodante mediante l'incasso della cauzione e la risoluzione del presente contratto; - l’obbligo di restituire i beni nella loro integrità al termine della concessione, salvo il normale deperimento d'uso presso la sede indicata dal Comune di Milano.
Obblighi del Comodatario. Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l’OBU con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concederlo a terzi in godimento, neppure temporaneo. In caso di perdita dell’OBU, il Comodatario deve denunciare il fatto all’autorità competente e inoltrare detta denuncia al Comodante entro i successivi 5 giorni.
Obblighi del Comodatario. 754
7.2.1. Obbligo di restituzione e comodato precario 755